Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21401
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario ha l'obbligo di tenere a disposizione presso il recapito dello studio una persona ovvero di apprestare i mezzi tecnici idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche dei quali la legge prevede l'urgenza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto il difensore non legittimato ad eccepire la nullità dell'udienza camerale del giudizio di riesame, per avere causato con il suo comportamento negligente l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della notifica si erano recati più volte presso lo studio del professionista, trovandolo chiuso, come pure non avevano trovato connessa l'utenza telefonica, né il difensore aveva provveduto a ritirare l'avviso presso il Comando più vicino, non evadendo l'invito a presentarsi lasciato dai predetti agenti nella cassetta postale dello studio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21401
    Data del deposito : 15 febbraio 2005

    Testo completo