Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario ha l'obbligo di tenere a disposizione presso il recapito dello studio una persona ovvero di apprestare i mezzi tecnici idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche dei quali la legge prevede l'urgenza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto il difensore non legittimato ad eccepire la nullità dell'udienza camerale del giudizio di riesame, per avere causato con il suo comportamento negligente l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della notifica si erano recati più volte presso lo studio del professionista, trovandolo chiuso, come pure non avevano trovato connessa l'utenza telefonica, né il difensore aveva provveduto a ritirare l'avviso presso il Comando più vicino, non evadendo l'invito a presentarsi lasciato dai predetti agenti nella cassetta postale dello studio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21401 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/02/2005
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 242
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 44628/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI EL, n. a Roma il 4.5.1947;
avverso l'ordinanza 7.10.2004 del Tribunale per il riesame di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Meloni V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. STEFANO Stefano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7,10.2004 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dal difensore di FI IC avverso il provvedimento in data 8.9.2004 con cui il P.M, presso quello stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio, operato dalla P.G., avente ad oggetto un manufatto in blocchetti di cemento, di mt, 5x3, realizzato in assenza del permesso di costruire, in relazione ai reati di cui agli artt 44 D.P.R. n. 380/2001 e 349 cod, pen.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il FI, il quale ha eccepito:
- la nullità della stessa per omessa notifica al difensore di fiducia, avv.to Stefano Stefano, dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale;
- la perdita di efficacia del sequestro, avendo il Tribunale ricevuto gli atti il 30.9.2004 ed essendo stata l'ordinanza di rigetto depositata il 7.10.2004, cioè ben oltre il termine perentorio di dieci giorni fissato dall'art. 324, 5 comma, c.p.p.. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - condivisa dal Collegio - nella procedura conseguente ad istanza di riesame il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto - stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza ed alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore - quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante dello stesso difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti il promosso procedimento incidentale (vedi Cass. Sez;
6^, 28.10.1999, n. 2669, Zemazka;
Sez. 2^, 15.3,1995, n. 5617, Di Domenico).
Al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario (nella vicenda "de qua" il difensore medesimo aveva proposto l'istanza di riesame) incombe l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona ovvero di apprestare comunque mezzi idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche di cui la legge prevede l'urgenza e, nella specie, l'omessa notificazione non è addebitatile all'ufficio, ma unicamente al difensore, in quanto gli agenti della polizia giudiziaria incaricati dell'incombenza, recatisi "più volte" presso lo studio dello stesso (sito in Roma - via Casilina, n. 1804), lo trovarono chiuso ed anche l'utenza telefonica "non dava connessione". Gli stessi agenti provvidero, inoltre, a lasciare nella cassetta postale un invito (rimasto anch'esso inevaso) a presentarsi presso il Commissariato sezionale di P.S. Casilino Nuovo per ritirare l'avviso in oggetto (vedi nota dello stesso Commissariato in data 4.10.2004), In una situazione siffatta, ove risulta evidente l'adeguatezza dei mezzi usati, con riguardo al tempo disponibile ed all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi (vedi Cass., Sez. Unite, 22.11.2002, n. 39414, in materia di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo), il difensore di fiducia - avendo causato, con il suo comportamento negligente, la mancata notificazione dell'avviso - non è dunque legittimato, come dispone l'art, 182, comma 1, c.p.p., ad eccepire la conseguente nullità dell'udienza camerale.
2. Quanto alla seconda doglianza, va ribadito, poi, l'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di procedimento di riesame, nel termine perentorio di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della decisione del tribunale e non già la motivazione, che va depositata, invece, nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p. (vedi Cass,; Sez. 6^, 16.11.1999, n. 3256, Albanese ed altro). Nella specie (ove gli atti sono stati ricevuti il 30.9.2004) la decisione, intervenuta con dispositivo depositato il 7.10.2004, deve considerarsi perciò emessa nel termine di legge.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dette spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005