Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
La disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art.420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art.441, comma 1, stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n.479 (di riforma del giudizio abbreviato), e della legge 1 marzo 2001 n.63 (attuativa dei principi del "giusto processo" di cui al novellato art.111 della Costituzione), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art.127, comma 4, e dall'art.599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2001, n. 41687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41687 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 1062/2001
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 014800/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OR NO N. IL 18/05/1967
avverso SENTENZA del15/02/2001 CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta
che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 febbraio 2001, la corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il 21 gennaio 2000 il gip del tribunale di Monza aveva condannato OR TE, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato, alla pena di dodici anni di reclusione, ritenendolo responsabile dell'omicidio della sua ex convivente, LA NA, colpendola ripetutamente con un coltello al fianco e all'altezza del collo.
Spiegava la corte territoriale che il grave e "brutale" fatto di sangue andava inquadrato in un contesto di rapporti conflittuali da tempo in atto tra l'imputato e la vittima ed era stato determinato dalla irreversibile decisione della donna di troncare ogni rapporto di convivenza con il MO.
Ferma restando la penale responsabilità dell'imputato (peraltro confesso) la corte milanese escludeva che gli si potessero concedere nella massima estensione le riconosciute attenuanti generiche, non potendo essere valutate positivamente le modalità dell'azione criminosa (caratterizzata dall'aver attinto la donna con ben dieci coltellate), la condotta da lui tenuta subito dopo la commissione del delitto (allontanandosi a bordo della sua autovettura alla volta della Puglia, dove poi si costituì), il tentativo assai maldestro di prospettare in proprio favore una situazione di legittima difesa (sarebbe stata la LA ad aggredirlo con un coltello e lui l'avrebbe disarmata), l'entità del danno derivato dall'azione perpetrata (l'aver privato della madre la figlia nata dalla loro unione, di soli due anni).
Ricorre per cassazione il MO, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge, qui appresso analiticamente indicata, che la corte aveva disatteso il legittimo impedimento del suo difensore di fiducia documentalmente attestato (lo stesso era degente presso un ospedale), rifiutando di concedergli il richiesto rinvio del processo di appello, violando così la norma dell'art. 484 nel suo richiamo all'art. 420 ter c.p.p., norma da ritenersi applicabile anche quando il giudizio di appello di svolge nelle forme del rito abbreviato (motivi nn. 1 e 2); che nella motivazione della sentenza impugnata erano contenuti riferimenti ad argomentazioni e considerazioni svolte dalla parte civile, che non aveva coltivato la sua azione mediante proposizione dell'appello, che non poteva quindi aver accesso al dibattimento di secondo grado e che in ogni caso avrebbe dovuto limitarsi a formulare richieste meramente risarcitorie (motivo n. 3);
e che, da ultimo, gli andava applicato sia il minimo della pena sia il massimo di estensione delle già riconosciute attenuanti generiche, essendo stato il delitto frutto di una risoluzione repentina, qualificabile come "dolo d'impeto" (motivo n. 4). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
A) Non ha pregio innanzitutto la prima doglianza.
Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il processo di appello è stato celebrato nelle forme di cui all'art.127 c.p.p. dopo due differimenti determinati da impedimento del difensore (il primo: il 16 e il secondo il 30 gennaio 2001). Il terzo differimento richiesto all'udienza del 14 febbraio 2001, motivato pure dall'impedimento del difensore per motivi di salute, venne respinto dalla corte, che fece rilevare come i precedenti rinvii furono concessi a titolo di cortesia perché la sospensione o il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento del difensore non si estende ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., come il presente procedimento svoltosi col rito abbreviato e avente ad oggetto esclusivamente la misura della pena. In ogni caso - concludeva la corte - dopo ben due rinvii, un ulteriore rinvio avrebbe comportato un ritardo ingiustificato nella definizione del giudizio. Secondo il ricorrente, tale decisione violerebbe il disposto dell'art. 484 c.p.p. nel suo richiamo all'art. 420 ter comma 5 dello stesso codice, stante la volontà del difensore di voler presenziare all'udienza, al fine di poter eventualmente usufruire del c.d. patteggiamento in appello, previsto dall'art. 599 comma 4 c.p.p. Il ricorrente sostiene che, ave si negasse la possibilità di applicare l'art. 420 ter alte udienze regolate dall'art. 127 c.p.p., si creerebbe una macroscopica disparità di trattamento con le udienze dibattimentali, censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Tale ragionamento risulta viziato in radice.
Innanzitutto appare del tutto fuori di luogo il richiamo all'art. 484 c.p.p., che regola la costituzione delle parti nel dibattimento di primo grado, statuendo nel comma 2/bis, introdotto dall'art. 39 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ad esso "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies".
Il procedimento de quo, riguardando un giudizio abbreviato (art. 441 comma 3) ed avendo ad oggetto esclusivamente la misura della pena (art. 599 comma 1), si è svolto in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 599 (art. 443 comma 4), sicché il riferimento all'art. 484 (con quel che segue) deve considerarsi del tutto improprio.
Come ha affermato questa Corte, sia pure in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999 che ha introdotto l'art. 420/ter (cfr. Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, n. 3, Cerroni;
ma vedi già Cass., Sez. 4^, 32 dicembre 1994, n. 1212, Di Rocco), la procedura camerale prevista dagli artt. 443 e 599 c.p.p. per il giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato e che si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e notifiche, non richiede necessariamente la presenza fisica dell'imputato, del difensore e del PM e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire.
Non ignora il Collegio che altra sezione di questa Corte (Sez. 2^, 16 ottobre 2000, n. 970, Matranga), chiamata a risolvere la stessa identica questione proposta nel presente procedimento - e cioè se la regola di cui all'art. 420/ter comma 5 c.p.p., introdotto dall'art. 19 comma 2 della l. 16 dicembre 1999, n. 479 (rinvio dell'udienza preliminare in caso di legittimo impedimento del difensore), possa o no trovare applicazione nei procedimenti in camera di consiglio e segnatamente nel procedimento camerale ex art.599 c.p.p. a seguito dell'appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato - l'ha risolta nel senso della estensione della predetta regola anche al procedimento camerale, facendo leva sulla collocazione dell'art. 420/ter nel titolo del codice che disciplina l'udienza preliminare, il cui tipo di giudizio è camerale, e sulla correlativa abrogazione dell'art. 486 c.p.p. (in forza dell'art. 39 l. n. 479 del 1999). Tale soluzione sarebbe imposta, secondo la tesi prospettata dalla Seconda Sezione di questa Corte Suprema: a) dai principio del giusto processo sancito nel novellato art. 11 Cost., secondo cui "ogni processo si svolge nei contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"; b) dalla illogicità di una disciplina del giudizio abbreviato che consente in primo grado il rinvio dell'udienza in caso di impedimento assoluto del difensore, mentre non lo ammette in sede di appello, in quanto qui troverebbe applicazione l'art. 127 c.p.p., che prevede quale esclusiva causa di rinvio dell'udienza l'impedimento dell'imputato e non anche del difensore (commi 3 e 4); c) dalla chiara intenzione della legge di riforma del 1999 di garantire e tutelare con pari dignità e senza distinzione di sorta, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato. A conclusione del suo assunto, la Corte ravvisa una "mera lacuna nel testo normativo in esame (e cioè nell'art. 443 comma 4 c.p.p.) e una carenza di coordinamento con l'art. 599 c.p.p. non idonei ad escludere l'applicabilità della regola di cui al 5^ comma dell'art. 420/ter c.p.p. anche al procedimento camerale ex art. 599 stesso codice".
La tesi, ancorché suggestiva e ispirata da evidenti esigenze garantistiche, non può essere tuttavia condivisa.
Vanno richiamate in proposito le norme che disciplinano lo svolgimento del giudizio abbreviato, il quale, com'è noto, ha subito di recente vistose innovazioni rispetto alla fisionomia originaria dell'istituto (abolizione del consenso del P.M., vincolatività della richiesta dell'imputato, ecc.).
L'art. 441 c.p.p., sostituito dall'art. 29 l. n. 479 del 1999, dispone al comma primo che "nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423". Nessun dubbio quindi sulla applicabilità dell'art. 420/ter comma 5 c.p.p., e quindi sulla possibilità di disporre il rinvio a una nuova udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, trattandosi di norma sicuramente compatibile con la natura del giudizio abbreviato, sia che si svolga in camera di consiglio, sia che si svolga in pubblica udienza (art. 441 comma 3 c.p.p.). Il successivo art. 443 c.p.p. dispone al comma quarto che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599". La giurisprudenza di questa Corte peraltro ha avuto modo di affermare che il richiamo contenuto nell'art. 443 comma 4 c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 implica l'osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all'esito di un giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilità di chi ha proposto l'impugnazione, precisando che "tale disciplina non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall'imputato, il quale, con la richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole nell'ipotesi di condanna, accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme più limitate" (Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 1996, n. 3799, Provenzano).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che il rinvio dell'art. 443 comma 4 c.p.p. deve intendersi riferito all'art. 599 nella sua interezza e non con riferimento esclusivo all'ipotesi di cui al comma primo di esso (concernente l'appello che abbia "esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale"), tanto è vero che si riconosce al giudice il potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 comma 3 c.p.p. (Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 1996, n. 2628, Camerano;
Id., Sez. 4^, 13 dicembre 1995, n. 930, Clarke).
Orbene, gli artt. 443 comma 4 e 599 c.p.p. non hanno subito ritocchi di sorta ne' in virtù della l. n. 479 del 1999 ne' in virtù di leggi successive ad essa (fatta eccezione per il quinto comma dell'art. 599, che concerne il c.d. patteggiamento in appello, che però non interessa ai fini del presente discorso), il che dimostra che il legislatore non ha inteso modificare di una virgola la vigente disciplina del giudizio abbreviato in fase di appello. Il riferimento al novellato art. 111 Cost., relativo all'inserimento dei principi del giusto processo nella carta costituzionale, non tiene conto del fatto che questa disposizione costituzionale, dopo aver sancito - con affermazione peraltro ineccepibile - che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, ha individuato, nel capoverso immediatamente successivo, una serie di deroghe al suesposto principio (art. 1 comma 5 legge cost. 23 novembre 1999, n.2). Più precisamente, ha rimesso al legislatore ordinario la previsione di casi in cui la formazione della prova può anche non avvenire nel contraddittorio delle parti, facendo figurare, tra i parametri cui ancorare le suddette ipotesi derogatorie, oltre all'accertata impossibilità di natura oggettiva e ai casi di provata condotta illecita, il consenso dell'imputato, con un chiaro riferimento al giudizio abbreviato e al patteggiamento, così come sono, a tutt'oggi, costruiti. Se ne trae esplicita conferma dalla recente legge lo marzo 2001, n. 63, meglio nota come la legge sui "giusto processo", la quale, p in attuazione della citata legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost., non contiene una soia norma in materia di giudizio abbreviato e di procedimento in camera di consiglio, a conferma e riprova che ne' il legislatore costituzionale ne' quello ordinario hanno ritenuto di dover apportare modifiche a questi riti e alle caratteristiche di celerità che essi sottendono.
Da questo angolo visuale, nessuna "lacuna" sembra dunque ravvisabile nell'attuale sistema delineato dal legislatore, il quale in tutti i procedimenti camerali che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. ha voluto mantenere ferma la regola che l'udienza è rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente (art.127 comma 4 c.p.p.), ovvero che abbia manifestato la volontà di comparire (art. 599 comma 2 c.p.p.). Neppure il riferimento all'udienza preliminare può costituire un valido argomento a favore della tesi qui contrastata. Secondo l'art. 420 c.p.p., l'udienza preliminare usi svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministro e del difensore dell'imputato (comma 1); il quale, se l'imputato non è assistito da due difensori e la sua assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per un legittimo impedimento prontamente comunicato, ha diritto di ottenere il rinvio dell'udienza ad altra data (art. 420/ter comma 5 c.p.p.). Sono sufficienti queste indicazioni per rendersi conto, così come è stato acutamente segnalato da un'accorta dottrina, che l'udienza camerale è un procedimento camerale suì generis, strutturato in modo diverso da quello che è il tipico procedimento in camera di consiglio. del resto, se il legislatore avesse voluto limitarsi ad imporre per l'udienza preliminare il rito camerale, lo avrebbe fatto semplicemente attraverso il rinvio all'art. 127 c.p.p. Alla stregua di questi rilievi, appare chiara la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 ter c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi di una norma dettata per l'udienza preliminare e che si applica, in virtù del rinvio operato dall'art. 484 comma 2 bis c.p.p., al dibattimento e non anche ai procedimenti camerali,
senza che tale diversità di regolamentazione crei alcuna disparità di trattamento, essendo oggettivamente ben diverse le situazioni dell'udienza preliminare, del dibattimento e del rito camerale. Senza contare che, se si estendesse la regola dettata dall'art. 420/ter comma 5 c.p.p. nel giudizio di appello avverso una sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, si creerebbe una ingiustificata differenziazione con tutti gli altri giudizi di appello che hanno esclusivamente per oggetto la specie e la misura della pena (art. 599 commi 1 e 2 c.p.p.). Correttamente, dunque, la corte di assise di appello di Milano non ha disposto il rinvio dell'udienza camerale per il legittimo impedimento del difensore del ricorrente. Senza contare che il giudice ha congruamente motivato il rigetto della richiesta di rinvio all'uopo avanzata, ponendo in rilievo che, dopo già due rinvii disposti a titolo di mera cortesia, un ulteriore rinvio avrebbe comportato un ritardo ingiustificato nella definizione del giudizio. B) Parimenti infondata è la seconda doglianza, che concerne una considerazione svolta dalla parte civile e fatta propria dalla sentenza impugnata circa i momenti che hanno caratterizzato la fase immediatamente precedente l'omicidio della LA (i due accessi nell'abitazione di via Scuratti, a distanza di un quarto d'ora l'uno dall'altro: pag. 6).
A parte l'ovvia considerazione che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 comma 2 c.p.p.), non si vede in base a quale norma dovrebbe essere inibito al rappresentante della parte civile di svolgere ed approfondire, nell'ambito delle sue richieste per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., argomenti e considerazioni attinenti alla responsabilità penale dell'imputato e al giudice di far propri quegli argomenti e quelle considerazioni nella stesura della sua decisione di condanna.
C) La terza ed ultima doglianza tocca accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame di una serie di elementi analiticamente indicati, fondando il suo convincimento su una motivazione - quella riportata sinteticamente in narrativa - che è esente da errori logici e giuridici.
Rime anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (2 luglio 1997, Dessimone), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un apparato logico argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza ad acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso in esame la corte di assise di appello ha spiegato in modo dettagliato e convincente come una serie di fattori (le modalità dell'omicidio, il comportamento susseguente al reato, la gravità delle conseguenze che ne sono derivate, ecc.) siano ostativi ad una riduzione della pena e alla concessione delle già riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione, sicché deve considerarsi equa la misura della pena base in anni 23 di reclusione.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 24 l. 11 marzo 1953, n. 87; 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2001