Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutela l'interesse dello Stato a riscuotere ciò che è dovuto nell'ambito e nei limiti del diritto tributario. (In motivazione la Corte ha precisato che l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti costituisce un ante factum meramente strumentale alla realizzazione dell'illecito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2018, n. 53318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53318 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
5331 8- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2771/2018 ALDO CAVALLO UP 20/07/2018 VITO DI NICOLA R.G.N. 38984/2017 DONATELLA IO AB SI Relatore- GASTONE ANDREAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VE RM nato a [...] il [...] TA AB nato a [...] il [...] ZA AN nato a [...] il [...] AZ LA IA nato a [...] il [...] PE FA nato a [...] il [...] RR IC nato il [...] CC NU nato a [...] il [...] LA CL nato a [...] il [...] OR NI nato a [...] il [...] TT DR nato a [...] il [...] UT NE nato il [...] BO EV nato a [...] il [...] LI DR nato a [...] il [...] OR RI nato a [...] il [...] AT IA AZ nato a [...] il [...] IA IA IO nato a [...] il [...] UA DE AN IN nato a [...] il [...] LL SAN CARLO BORROMEO SRL avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB SI all'udienza del 24 aprile 2014; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Fimiani, che alla medesima udienza ha concluso chiedendo la rettifica del dispositivo disponendo l'assoluzione per i reati di cui ai capi C/S quanto alle imposte dirette;
annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo T ed alle corrispondenti statuizioni civili in relazione ai residui fatti commessi il 27/7/2010 e quanto alla confisca nei confronti di LL SA AR OM RL limitatamente alla somma eccedente l'importo di euro 1.583.472; dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso;
che in detta udienza del 24 aprile 2014 hanno anche concluso gli avvocati Nocita, Pantosti e Recalcati, riportandosi ai rispettivi motivi di ricorso;
che all'odierna udienza di rinvio per il prosieguo della discussione, sono stati uditi i difensori presenti, che hanno così concluso: L'avvocato Pantosti LA si riporta ai motivi già discussi all'udienza del 24/04/2018 e insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato Di Zenzo Carmine conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
in pc/io e in sistituzione all by Lucio Luci del forca Milia L'avvocato Saponara Vincenzo riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. L'udienza è interrotta alle ore 10.55; riprende alle ore 11.20. L'avvocato Pillitteri Stefano NI riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. er ress te l'in re o siefi 2 ER RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 maggio 2017, la Corte d'AppeLO di Milano, ha confermato la condanna di VE RM, UA DE AN IN, TA " AB, ZA AN, AZ LA IA, PE FA, RR IC, CC ENU, LA CL, AT IA AZ, OR NI, TT DR, UT NE, BO EV, LI DR, NO RI, IA, IA IO, e della persona giuridica LL SAN CARLO BORROMEO RL, per i reati rispettivamente ascritti, in particolare: VE, AZ, UA DE AN, PE, OR, OR, AT, CO, il VE quale capo, gli altri quali organizzatori e promotori e TA, ZA, RR, LA, TT, TA, LI, quali partecipi, unitamente ad altri giudicati separatamente (essendo stati invece CC e BO assolti dalla condotta di partecipazione in primo grado): capo A) del delitto di cui all'art. 416, c. 1, 3 e 5, c.p., perché, si associavano tra loro alla scopo di commettere una serie di reati tra cui quelli di emissione di false fatture a fronte di operazioni parzialmente e totalmente inesistenti attraverso la costituzione di società fittizie anche estere, dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali per lo più finalizzate alla commissione di reati truffa in danno di istituti di credito al fine di ottenere da questi finanziamenti, riciclaggio ed appropriazione indebita;
truffa aggravata nei confronti deLO Stato ovvero del Ministero per i Beni e le attività culturali, cioè tenevano le condotte descritte nei successivi capi di imputazione In Milano dal 2003 al 2010. capi C) -S) VE DO,quale amministratore di fatto delle seguenti società: "LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l.", "SPIRALIVEL Coop. Soc. a r.l.", "SANITAS ATQUE SALUS Coop. Soc. a r.l.", "WORTHY WEB s.r.l.", "THE SECOND RENAISSANCE s.r.l.", "PHRONIS s.r.l.", "ZEPHYROS s.r.l.", "ITALBRAIN s.r.l.", "INTERATIM s.r.l.", "RE NU s.r.l.", "DESIGN GALAXY s.r.l.", "EVENTS & HOSPITALITY s.r.l.", "TOP TYPE s.r.l.", UA DE AN HOLDING S.p.A.","MODERNITAS s.r.l.", "NUMERARIO s.r.l.", "DESIGN CITY s.r.l.", "INTEXTIO s.r.l.", "INTERDIGITALIA s.r.l.", "INTERSITUS s.r.l.", "PARCO VISCONTI BORROMEO s.r.l.", "ARS MEDIATICA s.r.l." nonché quale istigatore e determinatore delle condotte sotto descritte;
3 AR NO MA, rappresentante legale della "SANITAS ATQUE SALUS Coop. Soc. a r.l." e della "WORTHY WEB s.r.l." (capo C) - UA DE AN RI, quale rappresentante legale della "LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l." (dal 21.12.2004), della "THE SECOND RENAISSANCE s.r.l." (dal 13.10.2007), della "ZEPHYROS s.r.l." (dal 14.10.2007), della "UA DE AN HOLDING S.p.A.", della "MODERNITAS s.r.l." e della "PARCO VISCONTI BORROMEO s.r.l." (capo D) PE AN rappresentante legale della "TOP TYPE s.r.l." e della - "SPIRALIIVEL Coop. Soc. a r.l." (dal 16/10/2006); (capo E) - RR RI rappresentante legale della "ITALBRAIN s.r.l." (capo F); CC EL rappresentante legali della "INTERATIM s.r.l.", unitamente a - IA Ruggero, giudicato separatamente (capo G); LA IO, rappresentante legale della "RE NU s.r.l. (capo H); DE DA, rappresentante legale della "DESIGN GALAXY s.r.l." e UM NE (dal 25.04.2009), rappresentanti legali della "EVENTS & HOSPITALITY s.r.l.", giudicate separatamente (capo I ed L); OR EL rappresentante legale della "NUMERARIO s.r.l." (capo M); - TT ES, rappresentante legale della "DESIGN CITY s.r.l." (capo N); UT EL rappresentante legale della "INTEXTIO s.r.l." (capo O); IN LE, rappresentante legale della "INTERDIGITALIA s.r.l." giudicato - separatamente (capo P); IA IA, rappresentante legale della "INTERSITUS s.r.l." (capo Q); - BO EV rappresentante legale della "ARS MEDIATICA s.r.l." (capo R); - LI ES rappresentante legale della "PHRONIS s.r.l." dal 16/10/2006 e PE IA EN rappresentante legale della "SPIRALIIVEL Coop. Soc. a r.l." (fino al 16/10/2006) (giudicata separatamente) (capo S) - dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 2 del D. Lgs. 74/2000, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni annuali presentate fatture o note di vendita per operazioni inesistenti per gli importi complessivi, distinti per società, come specificamente indicate nei capi di imputazione di cui alle sentenze relativi ai periodi di imposta 2008 e 2009, a seguito della declaratoria di prescrizione in primo grado, quanto al periodo d'imposta 2006 ed in appeLO, quanto al periodo d'imposta 2007; fatti commessi in Milano dal 27/9/2009 al 3/11/2011 (secondo quanto specificamente indicato nelle imputazioni). AT, NO, TA, UA DE AN, IA, PE, ZA, AZ, VE T) artt. 81 cpv., 110, 640, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti in: - predisposizione e presentazioni di bilanci di esercizio ed altra documentazione relativa alle vicende societarie quali elenchi clienti/fornitori, situazioni patrimoniali/economiche, business plan, ecc. non rispondenti al vero in quanto attestanti valori dell'attivo patrimoniale, del capitale e del volume d'affari superiori a quelli effettivi all'uopo "gonfiati"; - emissione e presentazione agli istituti di credito per l'incasso, di ricevute bancarie (cd. RI.BA) ed assegni bancari/circolari relativi non a transazione ovvero operazioni economiche/commerciali realmente poste in essere dalle singole società e/o associazioni ma solo cartolarmente indicate nelle cd. "mappe" predisposte mensilmente, su indicazione deLO stesso VE DO, contenenti la pianificazione temporale di ogni singola operazione in modo da generare l'apparenza di un flusso continuo di denaro, inducendo in errore gli Istituti di credito che in tal modo si determinavano a sottoscrivere vari contratti di erogazione del credito in particolare mutui a favore della LL SAN CARLO BORROMEO e LL RASINI MEDOLAGO, procuravano a loro stessi un ingiusto profitto con corrispondente danno degli istituti di credito medesimi, quantificabile in €. 78.151.000,00 per LL SAN CARLO BORROMEO e 5.188.800,00 per UA DE AN HOLDING S.p.A.; reati commessi continuativamente dal 1997 al 2010 (dichiarati estinti per prescrizione in primo grado ed in appeLO, ad eccezione del finanziamento erogato da NC TR il 27 luglio 2010) VE, UA DE AN (nei confronti dei quali il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione per alcune condotte in primo grado e per le restanti in appeLO) e AG (nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena in data 23 maggio 2012): U) del reato ex artt. 81 cpv., 110, 640 bis, 61 n. 7, c.p., perché in concorso tra loro, VE DO e UA DE AN RI quali amministratori e gestori effettivi delle della società "LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l., AG ER, nella sua qualità di architetto, direttore dei lavori presso l'omonima dimora storica e perito giurato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con artifizi o raggiri consistiti nel presentare agli stessi enti relazioni asseverate e consuntivi di spesa artatamente "gonfiati" attraverso l'inserimento di costi relativi a fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti emessi da società, associazioni, o persone fisiche direttamente o indirettamente 5 GR riconducibili aLO stesso VE, richiedevano ed in parte ottenevano in parte cercavano di ottenere, contribuzioni "a fondo perduto" dal Ministero per i Beni e le TIvità Culturali attraverso le seguenti delibere e/o erogazioni: importo erogato €1.051.898,39 (importo deliberato € 1.054.265,45), autorizzato con D.D.R. nn. 44/2005 (per €. 877.244,53) e 36/2006 del 21.11.2006 (per €. 174.653,86) a firma del Direttore Regionale DI Arch. LA Di Francesco, con pagamento in due "tranches" mediante bonifico bancario sul c/c di "LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l." presso NC Nazionale del Lavoro: -- importo erogato € 1.583.472,95 (importo deliberato € 1.890.316,17), autorizzato con D.D.R. n. 119/08 del 17.8.2008, a firma del Direttore Regionale DI Dott. Gino Famiglietti, con pagamento mediante bonifico bancario sul c/c di "LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l." presso Istituto SA Paolo IMI S.p.A.: --importo deliberato € 1.065.882 87 non ancora autorizzato al pagamento e quindi non ancora ricevuto per cause indipendenti dalla loro volontà. Reati commessi in Milano negli anni 2004, 2005 e 2006 LL SAN CARLO BORROMEO s.r.l. (rappresentata da VE DO e UA DE AN RI): in quanto responsabile ex artt. 24 e 24 ter D.lgs. 231/01, e cioè per i reati di cui agli artt. 640, 640 bis c.p. commessi dalle persone fisiche VE DO e UA DE AN RI che rivestivano funzioni di amministrazione e direzione degli enti predetti, reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio;
in Milano dal 2003 al 2009 (con esclusione della responsabilità in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. dichiarata in appeLO).
2. La Corte di appeLO ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a tutti gli imputati al capo B), relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. ed 8 del D.lgs n. 74/2000, in relazione alla emissione delle fatture o note di vendita per operazioni inesistenti in riferimento alle sopraindicate società, riconosceva le circostanze attenuanti generiche anche agli imputati: TA, ZA, ER, SA, AU, rideterminando, all'esito, le sanzioni come segue: AT: anni tre mesi due di reclusione;
TT: anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione (pena sospesa e non menzione), OR: anni tre e giorni venti di reclusione, NO: anni tre e mesi tre di reclusione, TA: anni uno mesi dieci di reclusione (pena sospesa e non menzione), RR: anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione (pena sospesa e non menzione), UA DE AN anni quattro e mesi otto di reclusione, IA: anni tre giorni venti di reclusione, LA: anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione (pena sospesa e non menzione), PE: anni tre mesi tre giorni dieci di reclusione, CC: anni uno giorni quindici di reclusione (benefici già concessi), AR ZA: anni uno mesi dieci di reclusione (pena sospesa e non menzione), BO: anni uno giorni quindici di reclusione (benefici già concessi); UT: anni uno mesi cinque di reclusione (pena sospesa e non menzione), LI: anni due giorni venti di reclusione;
AZ: anni tre mesi due di reclusione;
VE: anni cinque, mesi otto di reclusione. Rideterminava altresì la sanzione per LL SA AR OM RL, in 300 quote del valore por quota di euro 500,00, riducendo l'ammontare della confisca ad euro 2.635.371,24. 3. I ricorrenti presentavano separati ricorsi per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza. In particolare, si illustrano di seguito i ricorsi, qui sintetizzati, ex art. 173 disp. att. c.p.p., ai soli fini della decisione: VE RM e UA DE AN IN Con ricorso del difensore di fiducia Avv. Lucio Lucia, deducevano i seguenti motivi: 1) Mancanza della motivazione e contraddittorietà ed iLOgicità (art. 606, lett. e) c.p.p.), nonché omessa risposta alla doglianza dell'atto di appeLO sulla indeterminatezza delle imputazioni. I giudici di appeLO avrebbero respinto l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c. 2 c.p.p. in riferimento al c. 1, lett. c) c.p.p., facendo riferimento a capi di imputazione differenti: le imputazioni riportate in sentenza sarebbero differenti sia da quelle indicate nel primo decreto, che dispose il giudizio in data 13/5/2013, sia da quelle indicate nel decreto emesso in data 16/7/2014, dopo la declaratoria di nullità del primo decreto. In tale secondo decreto il GIP aveva inserito delle note a piè di pagina, in riferimento a ciascuna imputazione e gli allegati A e B, ma le note a piè di pagina pertinenti all'imputazione della sentenza impugnata non corrispondono con le note contenute nei decreti che dispongono il giudizio. NeLO specifico: riguardo al reato associativo di cui al Capo A), esso è descritto riportando un elenco di condotte generiche e dalla valenza neutra con rinvio ai singoli reati-fine oggetto delle altre imputazioni, le quali del pari difettano di specificità; anche in riferimento ai reati fiscali di cui ai capi da C) a S), relativi all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, le imputazioni avrebbero dovuto essere rese più specifiche dall'allegato A), mentre fanno riferimento a fatture e "note vendite per operazioni inesistenti", quest'ultime non menzionate nell'allegato; inoltre tra le fatture riportate nell'allegato A) non si distinguerebbe tra le fatture semplicemente emesse, ma non effettivamente utilizzate ed indicate nelle dichiarazioni fiscali (e che quindi non sarebbero idonee ad integrare il reato) e le fatture emesse ed altresì utilizzate. Riguardo al capo T), relativo al reato di truffa ai danni delle banche, gli artifizi e raggiri sono descritti in maniera del tutto GR astratta e generica, come del resto riconosciuto daLO stesso procuratore generale d'udienza in Corte d'appeLO. 2) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del ragioniere NA NO in quanto illegittimamente acquisite, atteso che le precarie condizioni di salute deLO stesso erano già state rese note nel corso dell'interrogatorio del 7 maggio 2009, per cui il PM avrebbe dovuto assumere la prova con le garanzie previste dall'incidente probatorio, con conseguente illegittimità dell'acquisizione agli atti del dibattimento, ex art. 512 c.p.p., dell'interrogatorio e la sua inutilizzabilità. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato associativo di cui al capo A), in quanto in nessuna delle due sentenze di merito è stata illustrata quale sarebbe la prova agli atti circa l'esistenza dell'associazione a delinquere e comunque la motivazione sarebbe iLOgica e contraria alla legge, laddove l'esistenza dell'associazione è stata ritenuta riscontrata da una sentenza di patteggiamento del 1992, relativa a fatti diversi, che fu emessa nei confronti di solo alcuni dei coimputati;
totalmente iLOgica sarebbe altresì la valutazione delle testimonianze dei testi BA, De DI, IN e RA, dalle quali il giudice di merito avrebbe ricavato elementi indiziari. Mancherebbe la motivazione in ordine alla consapevolezza dei coimputati di far parte dell'associazione, con omessa risposta sul punto ai motivi di appeLO, nei quali era stato evidenziato come i fatti avrebbero dovuto essere qualificati piuttosto come concorso di persone nei reati. 4) Erronea applicazione della legge penale, nonché mancante, contraddittoria e iLOgica motivazione in relazione all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, nonché in relazione all'art. 21 c. 7 del DPR 633/1972. Secondo la difesa dei ricorrenti, non sussisterebbero i requisiti del reato tributario, mancando sia il danno erariale, sia il dolo di evasione. Sarebbe inoltre errato applicare l'art. 21 c. 7 del DPR 633/1972 nell'ambito di accertamento della responsabilità penale, in quanto tale norma stabilisce una sanzione di natura tributaria e riguarda solo l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti e non anche l'utilizzatore. Di contro, l'art. 2 D.lgs. 74/2000 punisce l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, che abbia la finalità di evadere le relative imposte. Inoltre il reato risulta integrato in presenza di un'effettiva attività d'impresa produttiva di reddito nonché effettivi consumi, fattori non richiesti, invece, per l'applicabilità dell'art. 21 c. 7, D.P.R. 633/72. I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, nonostante le medesime premesse, iLOgicamente e contraddittoriamente, da un lato, hanno ritenuto mancante il presupposto impositivo ai fini delle imposte sui redditi, in base alla "sostanziale insussistenza, nel caso di specie, di qualsiasi attività 8 d'impresa reale, come tale capace di produrre e generare redditi effettivi", dall'altro, sono giunti ad opposta conclusione riguardo all'IVA, ritenendo integrati i reati di cui agli art. 2 (ed anche art. 8) del d.lgs 74/2000, limitatamente alle imposte sul valore aggiunto, proprio in virtù del richiamo all'art. 21, c. 7 del D.P.R. 633/72. I ricorrenti osservano che anche la pretesa tributaria dell'IVA richiede un presupposto concreto, consistente in un consumo effettivo, e dunque l'esistenza di un consumatore finale sul quale venga ad essere caricato l'onere economico dell'imposta. Nel caso di specie, avendo i giudici di merito negato l'esistenza dell'attività d'impresa non sussisterebbe alcuna attività di consumo e dunque non può esserci imposizione dell'IVA e quindi la sua evasione. 5) Vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo T), relativo alla truffa ai danni delle banche. I giudici di merito hanno affermato che il fine di profitto derivante dalla condotta truffaldina consisteva nella concessione di mutui da parte di istituti bancari, ma non avrebbero individuato le condotte con le quali gli imputati avrebbero tratto in inganno le banche, tanto da indurle a concedere prestiti in assenza delle condizioni necessarie. ILOgicamente sarebbe stato ritenuto possibile che, mentre gli istituti di credito trasmettevano le Segnalazioni di Operazioni Sospette all'Unità di informazione finanziaria in relazione ad alcune operazioni poste in essere dagli imputati, gli stessi imputati potessero nel contempo indurre in errore i funzionari di banca. Inoltre, in riferimento all'unico episodio ancora oggetto di contestazione, ossia il mutuo erogato da NC TR per l'importo di 4 milioni di euro, si tratta di un mero consolidamento di un finanziamento precedente, non già di una nuova erogazione, come si evince dalla lettura del contratto. 6) Omessa motivazione circa le singole posizioni soggettive (ex art. 606, lett. e) c.p.p.). Quanto alla ricorrente RI UA DE AN, la Corte d'AppeLO si sarebbe limitata ad affermare che la stessa operava al medesimo liveLO di ER, collaborando con lo stesso nella gestione delle società e per la realizzazione delle finalità illecite dell'associazione", dei cui effetti economici beneficiava al pari del marito, in assenza di elementi di prova sul punto. 7) Omessa motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché i criteri utilizzati nella determinazione della pena, in quanto, a seguito della declaratoria di prescrizione, la pena relativa ai ricorrenti avrebbe dovuto essere ridotta in modo consistente, come richiesto in appeLO, mentre la sentenza non avrebbe fornito motivazione sul diniego delle circostanze generiche. 8) Omessa motivazione circa le statuizioni civili. Il danno è stato affermato in modo del tutto superficiale e sommario, senza valutare l'effettivo ruolo svolto dalle banche ed il fatto che le stesse non avevano denunciato i fatti;
anche la 9 motivazione relativa alla concessione della provvisionale appare del tutto inadeguata. TA AB E ZA AN Con ricorso presentato dall'Avv. Lucio Lucia, deducevano: 1) Mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni d'appeLO e contraddittorietà ed iLOgicità della motivazione (ex art. 606, lett. e) c.p.p., in ordine alla questione preliminare dell'indeterminatezza delle imputazioni;
2) Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del ragioniere NA NO in quanto illegittimamente acquisite. Le argomentazioni sviluppate in riferimento ad entrambi i motivi sopra illustrati sono identiche a quelle già sintetizzate nei primi due motivi dei ricorsi proposti dal medesimo difensore, per i coimputati ER e RU De AN. 3) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e 192 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), in quanto i giudici di appeLO hanno erroneamente ritenuto che la prova dell'associazione a delinquere (reato contestato dal 2003 al 2010) potesse essere desunta dal fatto che quattro degli attuali imputati avessero patteggiato nel 1992 la pena relativamente a reati diversi commessi nel 1980, ma i ricorrenti sono estranei a tali fatti e sul punto la sentenza non avrebbe fornito risposta alle censure già avanzate in appeLO. Sarebbe stata confermata acriticamente la valutazione delle testimonianze dei testi BA, De DI, IN e RA, seppure generiche;
risulterebbe pertanto violato il disposto di cui all'art. 192 c.p.p. in ordine ai caratteri della prova indiziaria ed ai requisiti necessari affinchè la stessa assurga al rango di prova logica;
nessuna risposta sarebbe stata fornita alla doglianza che evidenziava la mancanza del programma criminoso e quindi la sussistenza del mero concorso di persone, nonché dell'elemento soggettivo. 4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione (ex art. 606, lett. e) c.p.p.) in ordine al reato di cui al capo T), ossia la fattispecie di truffa ai danni delle banche, contestata in maniera indeterminata, senza alcuna descrizione delle condotte di artificio e raggiro, per cui non si comprende con quali modalità gli imputati avrebbero tratto in inganno le banche presentando le ricevute bancarie, condotta ritenuta fraudolenta, in quanto idonea a fornire alle banche una falsa rappresentazione di attività ed entrate inesistenti;
le due telefonate intercettate e la testimonianza del maresciaLO OP non costituirebbero prova e comunque non sarebbero pertinenti alla truffa in danno 10 di NC TR, peraltro la stessa si riferisce ad un contratto di consolidamento di una esposizione precedente (mutuo del 16/9/2008). 5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione (ex art. 606, lett. e) c.p.p.) in ordine alla condotta di partecipazione nel delitto associativo, in quanto i ricorrenti erano membri di un'associazione culturale, tanto che la TA contribuiva con fondi personali al Movimento culturale ed aveva concesso delega ad operare sul suo conto;
quanto al TA non risultano legami di alcun tipo con NC TR;
tali incongruenze erano state già prospettate in appeLO, con richiamo al rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio senza che la Corte di appeLO abbia fornito alcuna risposta. 6) Mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione (ex art. 606, lett. e) c.p.p.) in ordine alla rideterminazione della pena inflitta in continuazione quanto al reato di cui al capo T), per effetto della prescrizione di cinque dei sei episodi contestati: il tribunale aveva irrogato otto mesi di reclusione, in continuazione al capo A), pertanto per effetto della declaratoria di prescrizione, l'aumento sulla pena inflitta per il reato base avrebbe dovuto essere limitato ad un mese e giorni quindici di reclusione;
sul punto e sulle circostanze attenuanti generiche i giudici di secondo grado hanno omesso ogni motivazione. 7) Mancanza di motivazione (ex art. 606, lett. e) c.p.p.) in ordine alle statuizioni civili. La sussistenza del danno è stata affermata in modo del tutto superficiale e sommario, senza valutare l'effettivo ruolo svolto dalle banche, le quali non avevano presentato alcuna denuncia in merito ai fatti. Inoltre la quantificazione del danno avrebbe dovuto tenere conto dei ratei rimborsati alle banche nel corso degli anni, prima dell'attivazione delle indagini. Neppure è stata data risposta ad analoghe censure proposte in merito alla provvisionale concessa in primo grado. I predetti ricorrenti TA e ZA hanno presentato anche un ricorso proposto personalmente con il quale lamentavano: 1) Violazione di legge ex art. 606 lett. b), c), ed e) c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. e art. 416 c.p., per violazione di legge, quanto all'indeterminatezza dei capi d'imputazione, nonché di iLOgicità della motivazione della sentenza di appeLO che aveva respinto la doglianza, ritenendo invece specifici e completi gli addebiti formulati, per effetto dell'integrazione con gli elenchi allegati e gli ulteriori documenti acquisiti. I ricorrenti, contestando le conclusioni dei giudici di appeLO, hanno evidenziato come le stesse contrastino con la giurisprudenza di legittimità, poiché si verterebbe in una ipotesi di totale incertezza dell'imputazione, con violazione del diritto di difesa nonché del principio enunciato nell'art 521 c.p.p. in riferimento a tutti i capi di imputazione. Inoltre, 11 GR secondo i ricorrenti, non sarebbero mai stati svolti accertamenti circa la falsità delle fatture, quando era stata la stessa Guardia di finanza ad affermare l'esistenza di attività economica, mentre non erano mai stati svolti accertamenti presso LL SA AR OM, dove si trovavano le opere d'arte indicate nelle fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti. L'associazione a delinquere finalizzata all'evasione IVA sarebbe smentita, poiché a seguito delle fatture infragruppo LL SA AR OM s.r.l. sarebbe risultata creditrice verso il fisco di importi rilevanti, in quanto i lavori di restauro, detraibili, erano di gran lunga superiori dell'attivo derivante dall'attività alberghiera. Dal ritenuto in fatto della sentenza di secondo grado emerge, invece, che la Corte d'AppeLO non ha letto gli atti d'appeLO, come già il Tribunale non aveva tenuto conto delle prove, testimonianze e documenti prodotti dalla difesa. I giudici avrebbero confutato una tesi difensiva secondo la quale i coimputati erano burattini ingenui e ignoranti, plagiati dal ER, mentre nessun difensore aveva mai sostenuto tale tesi. Del pari non avrebbe potuto essere considerata quale elemento di prova del reato associativo la sentenza di patteggiamento del 1992, che aveva coinvolto alcuni dei coimputati: le testimonianze citate nella motivazione (teste BA, RA, De DI e IN) come corroboranti la tesi del doppio liveLO associativo, sarebbero in realtà vaghe e prive di qualsiasi riferimento ad una presunta associazione. Ugualmente deve dirsi in riferimento alla testimonianza del AR, concernente il fatto che ER avrebbe dato indicazioni ai suoi collaboratori di non emettere fatture a fronte di ricevute bancarie, perché essendo mere ricevute bancarie tecniche servivano soltanto per procurarsi disponibilità finanziarie: tale testimonianza sarebbe stata considerata quale prova della piena consapevolezza da parte degli imputati dei reati ascritti, nonostante sia evidente che le RIBA "tecniche", che sono neutre fiscalmente, non implicano alcuna evasione. Secondo i ricorrenti non sarebbero configurabili i reati fiscali, dovendosi ritenere che nel caso di specie emerga un'ipotesi di scuola di reato impossibile: i giudici di merito hanno dato atto che le "FOI venivano emesse per "gonfiare" il volume di affari delle singole società al fine di ingannare gli istituti di credito circa la reale situazione finanziaria così da ottenere da essi mutui e finanziamenti, ma ciò non vale, di per sé, ad escludere il dolo di evasione", ma se sono stati gonfiati i bilanci, la società sarebbe stata soggetta a pagare più imposte e non già ad evadere il pagamento. 2) Violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddizione e manifesta iLOgicità della motivazione in riferimento al presunto mutuo concesso dalla NC TR il 27/07/2010 alla società LL SA AR OM, in quanto è stata ritenuta sussistente un'attività fraudolenta, volta ad indurre in errore le banche 12 R circa la liquidità della società, ma dagli atti emerge invece che la NC era a conoscenza della crisi di liquidità della LL SA AR OM RL, tanto da imporre, con atto del 27 luglio 2010, il consolidamento del credito chirografario di 4 milioni di euro, trasformandolo in mutuo ipotecario. Su tale circostanza, lo stesso P.G. requirente in grado di appeLO aveva chiesto l'assoluzione degli imputati, sul presupposto che tale contratto avesse comportato l'effettiva messa a disposizione del denaro alla società; di contro la società non ha mai avuto tale disponibilità, in quanto nella stessa data in cui fu accreditato tale importo, lo stesso venne subito addebitato a rientro del debito chirografario. In particolare, riguardo alle posizioni di ZA e TA, la Corte d'AppeLO non avrebbe creduto al fatto che gli stessi fossero meri partecipi della associazione culturale e che avevano contribuito finanziariamente alla stessa, dando anche garanzia personale in riferimento al pagamento dei mutui necessari al restauro della villa. AZ LA IA, PE FA, RR IC, CC EL, LA CL, OR NI, TT DR, UT NE, BO EV, NO RI e IA IA IO Con ricorso comune presentato dagli avv. Vincenzo Saponara e Vinicio Nardo, deducevano: 1) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per iLOgicità e mancanza di motivazione e nullità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 192, 533, c. 1 e 546 c. 1 c.p.p. in ordine alla prova dell'esistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo A), in quanto non sarebbe stata motivata adeguatamente l'esistenza di un "doppio liveLO associativo", ossia l'esistenza, accanto all'associazione culturale creata dal ER, di un'altra associazione, illecita, finalizzata ad ottenere le risorse finanziarie per gestire la prima. L'assunto era stato affermato dal Tribunale senza affrontare l'analisi degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere, quali la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e il dolo dei partecipi, ma ritenendo sufficienti a dimostrare l'esistenza del sodalizio i rapporti continuativi tra gli imputati, la suddivisione di funzioni a seconda delle rispettive capacità, nonché l'esistenza di una sede operativa e di mezzi necessari alle attività illecite (individuandoli peraltro nelle varie società di cui i coimputati erano rappresentanti legali, ritenute gestite di fatto dal ER). Il motivo di ricorso riproduce nella sostanza le stesse argomentazioni svolte sul punto nei ricorsi presentati da ER, RU De AN, TA e ZA precedentemente illustrati, quanto alla rilevanza ingiustificata della sentenza di patteggiamento, emessa nel 1992 13 nei confronti di ER, TI, RA e ZO, assumendo l'esistenza di una associazione avente esclusivi scopi culturali. La motivazione sarebbe contraddittoria ed iLOgica laddove ha fondato la colpevolezza a seguito di un'arbitraria selezione dei materiali processuali raccolti, richiamando dichiarazioni testimoniali neutre o vaghe, quali quelle di BA, di RA, autista del ER, di De DI, per qualche tempo direttore dell'albergo di LL OM, di IN. Mentre sarebbero state ignorate le testimonianze di NO, AR e OP, dalle quali era emerso che i ricorrenti si erano per lo più occupati di operazioni bancarie di piccolo cabotaggio, non avendo accesso alla contabilità del gruppo, che era invece gestita e custodita gelosamente dai soli ragionieri ON e NO. I giudici avrebbero confuso gli elementi del reato di concorso di persone con quelli della fattispecie associativa che richiede, in primis, che il programma criminoso abbia il carattere dell'indeterminatezza. Si tratta di un errore che emerge altresì nell'imputazione, dove la durata del reato associativo di cui al capo A) è stabilita in riferimento all'arco temporale nel quale sarebbero stati commessi i delitti-scopo. Infine, in contrasto con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità - ossia che la complessità organizzativa non può essere di per sé elemento idoneo ad imporre la qualifica associativa dell'azione collettiva entrambe le sentenze di merito hanno valorizzato unicamente "la sofisticata articolazione delle modalità seguite" quale elemento dimostrativo l'esistenza dell'associazione. Sarebbero anche iLOgici i criteri impiegati per distinguere i diversi ruoli (partecipi ovvero promotori) ricoperti nella presunta associazione a delinquere, già censurati con gli atti di appeLO: ZO, ER, TT e RA sono state qualificate quali donne promotrici dell'associazione in quanto, "oltre a risultare intestatarie formali di cariche amministrative di alcune società nel corso del tempo", avrebbero pianificato "le movimentazioni finanziarie e gestito contatti diretti con i funzionari delle banche, recandosi personalmente presso le stesse". I dati in contrasto con tale ricostruzione erano stati evidenziati con l'atto d'appeLO, ma i giudici avrebbero omesso qualunque esame e non avrebbero chiarito quale criterio sarebbe stato seguito per distinguere il ruolo di promotori dell'associazione da queLO di partecipe alla stessa, essendo stato fondato il primo solo sulla frequenza con la quale gli imputati avevano svolto i piccoli affari quotidiani, ovvero in riferimento al luogo ove gli stessi erano stati trovati al momento delle perquisizioni, posto che coloro che lavoravano ed erano stati trovati nell'asserita sede dell'associazione di via F.lli Galli erano stati individuati quali promotori, e gli altri quali meri partecipi. 14 ir 2) ILOgicità e contraddittorietà delle sentenze di merito, laddove hanno riconosciuto la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000. Sarebbe in contrasto con i principi del diritto tributario l'interpretazione dell'art. 21, c. 7, DPR 633/72 operata dai giudici di merito, i quali l'hanno ritenuta disposizione derogatoria al fisiologico regime di neutralità dell'IVA, quando si verifichi l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: secondo tale impostazione, in riferimento alle operazioni fittizie l'IVA va considerata fuori conto e pertanto la relativa obbligazione isolata, così da non poterla computare nella compensazione tra l'IVA a valle e l'IVA a monte. Tale interpretazione sarebbe, per i ricorrenti, incompatibile sia con i presupposti dell'applicazione dell'IVA, la quale essendo imposta sul consumo non è suscettibile di applicazione in mancanza per l'appunto di consumo, sia con la natura stessa dell'art. 21 c. 7 cit., che presuppone a monte un'attività d'impresa, sia con l'assenza del danno erariale. Dagli atti del processo non sarebbe emerso alcun consumatore finale che fosse obbligato al pagamento dell'IVA, né l'effettiva attività d'impresa, affermata invece inesistente dalle stesse sentenze di merito: gli imputati hanno sempre registrato le fatture nella contabilità IVA, mentre i soggetti riceventi non possono essere ritenuti debitori, dal momento che non hanno mai svolto un'effettiva attività d'impresa e pertanto non hanno mai prodotto beni o servizi che siano stati ceduti ad effettivi consumatori. Inoltre non sarebbe possibile configurare il dolo di evasione, per l'assenza del reddito da tassare, ma sul punto i giudici di appeLO non avrebbero fornito risposta. Anche avuto riguardo al danno erariale la motivazione delle sentenze sarebbe dunque inadeguata e carente: era stato sottolineato come fosse mancante qualunque accertamento in ordine alla effettiva perdita del gettito d'IVA da parte dell'Erario, ovvero come tale perdita fosse configurabile solo in via astratta. Riguardo poi alla sua quantificazione, un computo era stato predisposto dalla Guardia di Finanza il 28 gennaio 2011, ossia prima che gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti consegnassero le loro conclusioni nella nota del 6 giugno 2012, elemento che confermerebbe l'indeterminatezza delle originarie imputazioni e la scorrettezza nelle valutazioni dei dati. 3) ILOgicità e contraddittorietà della motivazione circa gli elementi costitutivi del reato di truffa ai danni di NC Popolare dell'TR, in relazione all'unico capo di imputazione residuo. Risultava evidente dall'istruttoria espletata l'estraneità di tutti i ricorrenti dalla fattispecie di cui al capo T). Dalle dichiarazioni dei testi AR e OP è emerso che erano esclusivamente NO ed il ragioniere ON ad occuparsi della contabilità delle società del "gruppo ER", come confermato dal ritrovamento della relativa documentazione 15 contabile nel computer di NO. Le perizie prodotte alle banche, ed asseritamente gonfiate ad arte, non sarebbero riconducibili ai ricorrenti e le richieste di mutuo erano state firmate solo dal ragioniere ON, sulla base di stime effettuate da altri soggetti, estranei al processo. La Corte d'AppeLO ha circoscritto la condotta degli imputati alla sola presentazione di Ri.ba non corrispondenti a fatture (e quindi ad effettive prestazioni), ritenute idonee a configurare un artifizio o raggiro, mediante la falsa rappresentazione di attività ed entrate inesistenti, senza però sottoporre ad esame la procedura seguita da NC TR per l'erogazione dei mutui: non è stato accertato il ruolo svolto dai funzionari della banca, se questi abbiano esaminato i bilanci e se gli stessi siano stati in qualche modo determinanti ai fini del prestito stesso. I ricorrenti hanno anche lamentato l'omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato: il fatto di essere consapevoli della mancanza di fondi, colmata con un giro di assegni, non dimostrerebbe la volontà di partecipare ad una frode, finalizzata ad ottenere mutui milionari;
di contro, dal contenuto delle intercettazioni, era emersa la grande preoccupazione per la situazione economica (cfr. coLOquio tra la ER e la RA). CC NU, LA CL, OR NI, TT DR e BO EV, con un secondo atto di ricorso presentato dall'Avv. Stefano Pillitteri, deducevano ancora: 1) Omessa motivazione sui rilievi formulati a sostegno dei motivi d'appeLO, sui quali la Corte di appeLO ha dato risposta con mere formule di stile o acritici richiami alla sentenza di primo grado, senza fornire risposta alle numerose e specifiche doglianze che erano state sollevate. In primis, era stata evidenziata l'inesistenza del debito tributario IVA in capo alle società del gruppo ER e, conseguentemente, l'inesistenza di un obbligo di versamento di tale imposta all'erario. Il debito oggetto di contestazione non ha natura originaria bensì deriverebbe da un mero disposto di legge: l'art. 21 dpr 633/1972 prevede l'obbligo di versamento IVA anche per fatture relative ad operazioni inesistenti, ma l'asserito giro di fatture di cui è processo sarebbe per l'appunto inidoneo a creare un vantaggio alle società coinvolte, quanto piuttosto a provocare un danno, pertanto l'associazione a delinquere avente come reati-scopo una serie di evasioni fiscali consumate con tale metodologia si tradurrebbe in un'ipotesi di scuola di "reato impossibile". 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000. La motivazione della sentenza sul punto risulta meramente apparente, avendo i 16 AR giudici configurato un "dolus in re ipsa", dedotto dall'appartenenza al gruppo criminale, senza alcuna spiegazione in ordine alla finalità di evasione in capo ai singoli ricorrenti. 3) Mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione in ordine alla configurabilità in capo ai ricorrenti OR, TT e LA della fattispecie associativa, avendo il Collegio di appeLO postulato un "reato di posizione", derivante dall'avere ricoperto cariche di rilievo nelle società coinvolte nell'inchiesta, svolgendo le attività connesse a tali cariche. Altrettanto inadeguata appare la motivazione con la quale la Corte ha confermato l'attribuzione a OR del ruolo di promotore, semplicemente sulla qualità di rappresentante legale della società Numerario, in quanto società preposta alla gestione della contabilità delle società. NO RI, Con un secondo ricorso presentato dall'Avv. Pietro Nocita, deduceva anche: 1) Genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione sub A), con motivazioni analoghe a quelle già sintetizzate in precedenza: la Corte d'appeLO aveva ritenuto sanato tale vizio in seguito all'acquisizione dei processi verbali della Guardia di Finanza redatti nei confronti di tutte le società, che indicavano l'ammontare concreto dell'evasione realizzata. Ma in conseguenza di ciò risulterebbe aLOra fondata la censura relativa alla mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, in quanto, non essendo stati indicati nel capo di imputazione gli elementi essenziali delle condotte criminose contestate, non è stato possibile conoscere da quali fatti concreti la ricorrente avrebbe dovuto difendersi. 2) Insufficienza e genericità della motivazione in ordine alle posizioni dei partecipi all'asserita associazione illecita. Genericità del capo A) relativo al reato di associazione a delinquere ex art 416 c.p. in riferimento al ruolo svolto. 3) Violazione di legge per errata qualificazione dei fatti oggetto di imputazione: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di associazione a delinquere è configurabile in presenza di un accordo tra più persone avente i caratteri della permanenza e della stabilità e che prescinde dalla effettiva realizzazione dei singoli reati programmati, ma nella motivazione della sentenza non viene specificata quale sarebbe la prova circa l'indeterminatezza del programma giudici hanno ritenuto sussistente criminoso;
infatti "un'ossessionante ricerca di risorse finanziarie imponenti", avente una precisa e condivisa causa culturale: la realizzazione del c.d. "Secondo Rinascimento" (pag. 7, sentenza di primo grado). Dunque, ciò che emerge, non sarebbe un 17 aR programma criminoso, ma un concorso di più persone in plurimi reati in vista della realizzazione di uno specifico e ben determinato obiettivo. 4) ILOgicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al ruolo della RA quale promotrice dell'associazione: alla luce delle emergenze processuali non sarebbe risultata alcuna posizione di preminenza dell'imputata rispetto agli altri asseriti sodali, non emergendo in alcun atto che la stessa abbia mai dato direttive o istruzioni ad alcuno. Il giudizio di merito è stato fondato unicamente sulla circostanza che la ricorrente risultava "quotidianamente impegnata" (cfr. pag. 96 della sentenza) nelle operazioni bancarie e contabili. Contrariamente a questo assunto, dal testo delle conversazioni intercettate e riportate in motivazione, emergerebbe un ruolo del tutto neutro della ricorrente. AT IA AZ nel ricorso proposto per il tramite dei propri difensori di fiducia Avv. LA Pantosti e Vittorio Recalcati, deduceva: 1) Contraddittorietà ed iLOgicità delle motivazioni delle sentenze di merito, mancata motivazione in relazione al delitto associativo di cui al capo A). I giudici di merito hanno fondato il loro giudizio su presunzioni o valutazioni di indizi tutt'altro che gravi, univoci e concordanti, quanto all'esistenza di un "doppio liveLO associativo", facente capo alla figura di ER: queLO lecito l'associazione culturale e queLO illecito - l'associazione a delinquere finalizzata - proprio ad ottenere finanziamenti per l'attività della prima. La sede dell'associazione culturale, sita in via F.lli Gamba, è stata considerata impropriamente quale sede centrale dell'associazione illecita e l'attività svolta dai membri del movimento culturale è stata impropriamente considerata illecita. La ricorrente argomenta il motivo in modo del tutto analogo a quanto indicato nei ricorsi già illustrati in precedenza. In particolare in riferimento al ruolo della AT, la stessa è stata menzionata solo dal teste IN, che ha riferito che costei era solita recarsi a LL SA AR OM per partecipare agli incontri culturali che ivi si svolgevano. Trascurando del tutto gli elementi a difesa della ricorrente, scaturenti dalle dichiarazioni di LE, OP e AR, l'TI è stata ritenuta quale promotrice nonostante abbia svolto attività del tutto analoghe a quelle svolte da altri soggetti riconosciuti meri partecipi, quali TI, TA e ZA. 2) Mancanza della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla AT del numero dei partecipanti all'associazione a delinquere di cui al capo A), e quindi sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416, c. 5 c.p., che, sulla base dei principi di cui all'art. 59 c.p., deve esser conosciuta, o colpevolmente ignorata, per essere configurabile e la cui ritenuta sussistenza ha 18 aR comportato un aumento di pena privo di ogni motivazione, in quanto è stata desunta dalla mera conoscenza personale degli altri coimputati da parte della ricorrente. 3) ILOgicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi il reato di truffa ai danni della NC TR ed alla partecipazione dell'AT. L'imputazione di cui al capo T) era stata considerata generica daLO stesso Procuratore generale della Corte d'AppeLO che aveva richiesto l'assoluzione per tutti i coimputati per insussistenza del reato. La censura è sviluppata con argomentazioni simili a quelle svolte sul capo della decisione dagli altri ricorrenti. L'unica condotta riferibile all'AT in relazione al reato di cui al capo T) è stata individuata dai giudici nella presentazione ai funzionari della banca di RIBA, non corrispondenti a fatture: tale attività è stata ritenuta erroneamente idonea ad indurre in errore i funzionari, tanto da concedere alla LL SA AR OM un prestito di 4 milioni di euro. 4) ILOgicità della motivazione in ordine al giudizio circa la concessione delle attenuanti generiche. I giudici di appeLO hanno fondato la scelta di concedere o meno le circostanze attenuanti generiche in relazione alla qualificazione degli imputati quali promotori o partecipi, ovvero tra incensurati e non, senza individualizzare il giudizio su ciascuna persona. Nei confronti dell'AT è stato ribadito il giudizio negativo sulle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., senza dare risposta alle puntuali doglianze avanzate con l'appeLO. LI DR, nel ricorso proposto per il tramite dei propri difensori di fiducia Avv. LA Pantosti e Vittorio Recalcati, deduceva: 1) Carenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo di cui al capo A) ed iLOgicità della motivazione. Già in primo grado e poi con l'atto d'appeLO era stato evidenziato che il IO era una mera "testa di legno" nella società PHRONIS s.r.l, sottoposta all'autorità assoluta del ER e conseguentemente il ricorrente era soggetto del tutto ignaro dell'asserito vincolo associativo e delle operazioni contabili che riguardavano la società, della quale si occupavano innanzitutto il ragioniere NO, e successivamente il rag. OR (legale rappresentante della soc. Numerario RL, che aveva per oggetto sociale proprio la tenuta della contabilità di tutte le società riconducibili al ER). La censura svolge argomentazioni simili a quelle già esposte nei ricorsi precedentemente trattati quanto alla mancata integrazione della fattispecie associativa. 2) Difetto di motivazione relativamente alla conoscenza da parte del IO del numero degli associati, in quanto la circostanza aggravante di cui all'art. 416, c. 19GR 5 c.p. può essere posta a carico dell'imputato solo se da lui conosciuta o colpevolmente ignorata, ex art. 59 c.p., ma si eccepisce che né la sentenza di primo grado, né quella di secondo grado hanno motivato in ordine a tale consapevolezza, non essendo sufficiente l'affermazione della conoscenza da parte del IO di molti dei coimputati. 3) Carenza, iLOgicità e/o manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., nonché violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 62 bis e 133 c.p. I giudici hanno concesso le circostanze attenuanti generiche solo ai meri partecipi del sodalizio, che fossero senza precedenti penali: tale scelta risulta contraria al disposto dell'art. 62 bis, c. 3 c.p., considerato che l'incensuratezza rientra tra gli elementi che il giudice di merito deve valutare, ex art 133 c. 2 c.p., ai fini della determinazione della pena e non già un fattore determinante la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche. I precedenti penali del IO non erano né gravi, né recenti, né specifici, considerato che consistono in una condanna del 1999 per falsa testimonianza ed in un decreto penale per omesso versamento di ritenute previdenziali. 4) Mancanza di motivazione relativamente alla prova circa il dolo specifico di evasione, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000. Il IO, in qualità di rappresentante pro-tempore della Phronis s.r.l. è stato ritenuto colpevole del reato fiscale contestato, senza specifica motivazione circa il coinvolgimento del ricorrente nel giro di fatture asseritamente utilizzate per operazioni inesistenti, né è stata effettuata una distinzione tra le fatture soggettivamente inesistenti e le fatture oggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata ha aderito alla ricostruzione accusatoria della Guardia di finanza che aveva ritenuto che tutte le fatture emesse da una società riconducibile al ER a carico di un'altra società, anch'essa riconducibile al ER, fossero, per ciò solo, fatture per operazioni inesistenti. 5) Violazione di legge processuale quanto alla inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, acquisiti dal Tribunale come prove documentali, in quanto atti amministrativi extraprocessuali, per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.. Dalla lettura del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della Phronis s.r.l. del 2011 emergerebbe come verbalizzanti, nonostante fossero a conoscenza di indizi di reato nei confronti del IO, avessero proceduto ad interrogare quest'ultimo senza la presenza di un legale e senza l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p. Di conseguenza i processi verbali di constatazione a carico del IO dovrebbero essere dichiarati 20 ак illegittimi, ed in quanto tali inutilizzabili, con assoluzione del IO, il quale risulterebbe coinvolto nelle vicende del processo unicamente quale prestanome del ER. La società LL SAN CARLO BORROMEO SRL, nel ricorso proposto dall'Avv. Pietro Nocita, deduceva: 1) Violazione di legge per mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato presupposto della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art 640 bis c.p. (capo U), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione in ordine alla prova della idoneità delle condotte ad indurre in errore gli enti pubblici. Non sarebbe stata svolta alcuna indagine sull'ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o altrui, né sul danno ipoteticamente sofferto dalla pubblica amministrazione a seguito delle condotte asseritamente truffaldine. L'elargizione di denaro da parte della P.A. era stata finalizzata a finanziare dei lavori di restauro della dimora storica di Senago, indubbiamente bene di interesse culturale e tali lavori erano stati effettivamente effettuati, con interventi di pregio e qualitativamente ineccepibili, come riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado, per cui non sussisterebbe alcun danno per la P.A. Risulterebbe altresì mancante qualunque prova circa l'idoneità delle condotte contestate ad indurre in errore il soggetto passivo del reato. Invero, nel caso di specie è stato perfettamente rispettato l'iter amministrativo previsto per l'accesso alle sovvenzioni pubbliche finalizzate a lavori di restauro e conservazione di opere ritenute di interesse culturale, che subordina l'erogazione della sovvenzione alla previa attività di collaudo da parte di pubblici funzionari esperti in materia, che nel caso di specie fu effettuato dall'arch. Rosa, con il successivo controLO del sovrintendente dott. Artioli, e solo in seguito a tali controlli e certificazioni, non compiuti dai soggetti ai quali si contesta il reato presupposto di cui al capo U), l'Ente ebbe ad erogare una somma pari al 30% dell'ammontare complessivo dei lavori, nel pieno rispetto dell'iter procedimentale, quindi non ci fu alcuna induzione in errore, come confermato dal teste OP. 2) Violazione di legge in relazione all'art. 19 c. 2 D. Lgs n. 231 del 2001. Il giudice di appeLO ha escluso la responsabilità dell'Ente per l'addebito ai sensi dell'art. 24 ter D. Lgs. Nn.231 del 2001, quanto al reato presupposto di cui all'associazione a delinquere ed ha rideterminato l'ammontare della confisca per equivalente disposta nei confronti di LL SA AR OM s.r.l. nella misura di euro 2.635.371,34, cifra corrispondente all'ammontare complessivo dei contributi erogati dagli enti pubblici, considerato vantaggio economico di diretta 21 derivazione del reato. La disposta confisca risulterebbe illegittima per due motivi: a) oggetto della confisca per equivalente ex art. 19 d.lgs 231 del 2001 può essere il prezzo o il profitto del reato, non già il danno che il reato stesso può aver cagionato al soggetto passivo;
inoltre, laddove il vantaggio economico derivi da un reato posto in essere all'interno di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l'utilità economica eventualmente conseguita dal danneggiato in esecuzione della prestazione dell'ente. A fronte di questi orientamenti giurisprudenziali, qualora venisse accertata la responsabilità ex art. 640 bis cp, la confisca per equivalente necessiterebbe di una rideterminazione nel suo ammontare, al netto delle prestazioni eseguite e dei lavori oggettivamente e effettivamente svolti dalla società; b) essendo stato dichiarato prescritto il reato presupposto, ed essendo la confisca una misura dal carattere sanzionatorio e afflittivo, la stessa dovrebbe essere revocata in quanto illegittima. VE RM ha presentato anche personalmente un separato atto di ricorso, ampiamente articolato in numerosi motivi, qui sintetizzati ex art. 173 disp. att. c.p.p., ai soli fini della decisione, in particolare deduceva: 1) Violazione art. 521 c.p.p. e falsa applicazione art. 416 c.p.p. (art. 606, lett. e) c.p.p.), nonché omessa motivazione. Sarebbero stati ignorati i motivi di doglianza avanzati con l'atto d'appeLO ed inoltre la sentenza sarebbe in "difetto di base legale", ossia del tutto contraria ai criteri di esperienza e realtà, avendo meramente ricalcato il giudizio di primo grado, in violazione della Costituzione italiana e degli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 CEDU. Il ricorrente, nel trascrivere due capitoli del proprio atto di appeLO, ripropone tali censure, dalle quali emergerebbe, con evidenza, che il processo penale si è svolto, sin dalla fase delle indagini, in totale violazione delle regole di diritto, animato dal pregiudizio contro la sua persona e contro il movimento culturale da egli fondato. La indeterminatezza delle accuse, riconosciuta daLO stesso procuratore generale, è stata superata attraverso il richiamo ad un elenco di fatture. ILOgicamente, al solo fine di arrivare alla sentenza di condanna, è stata affermata l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, in mancanza di verifica dei flussi finanziari, richiamando l'art. 21 c. 7 DPR 633/72, nonostante tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte di Giustizia Europea abbiano circoscritto tale disposizione in un ambito differente rispetto a queLO oggetto del presente giudizio. 2) ILOgicità della motivazione in riferimento alla risposta alla doglianza che lamentava la nullità della sentenza di primo grado per assoluta indeterminatezza dell'accusa quanto al delitto associativo (ex art 606, lett. b) ed e) c.p.p.), 22 laddove è stato affermato che l'accusa sarebbe altresì integrata dagli elenchi allegati e negli altri documenti agli atti. Ma tali "aggiunte e/o integrazioni" altro non sono che atti amministrativi di parte, redatti senza contraddittorio e contestati per iscritto in documenti acquisiti agli atti processuali e allegati in gran parte ai motivi d'appeLO. In particolare si censura la violazione di legge laddove i giudici di merito hanno considerato esatte le conclusioni raggiunte nei processi verbali di constatazione, ignorando totalmente la documentazione e le perizie tecniche prodotte dalla difesa che andavano a confutare il contenuto di tali atti, nonostante la giurisprudenza abbia affermato il principio di diritto che è sempre necessaria un'autonoma valutazione degli elementi contenuti nei PVC, che deve avvenire attraverso la comparazione del loro contenuto con queLO degli altri atti acquisiti. 3) Omessa motivazione in risposta ai motivi di appeLO (ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in riferimento al delitto associativo, con i quali era stata confutata l'artificiosa ricostruzione del doppio liveLO associativo, fondato non su atti del processo, ma su presunzioni, deduzioni e pregiudizi, e totalmente iLOgico. Del tutto assertive sarebbero le affermazioni sviluppate nella sentenza circa l'esistenza di un "gruppo di società" facenti capo al ricorrente, intestate a meri prestanome e svolgenti fittiziamente attività d'impresa, che avrebbero avuto quale unico obiettivo l'ossessionante ricerca di finanziamenti per il movimento;
di un giro di assegni volti a creare scoperti per coprire scoperti, di falsi bilanci, di perizie gonfiate sul valore della LL e dei suoi beni strumentali, di contabilità inesatta e non corrispondente al vero. A fronte della produzione di prove circa la concreta attività di ogni singola società, l'esistenza di statuti, del business e soprattutto del pagamento delle imposte annualmente dovute da parte di ciascuna di esse, incluse certificazioni dei dipendenti e dei relativi pagamenti mensili e contributi, del reddito, dei servizi e dei prodotti offerti, le sentenze si presenterebbero prive di un adeguato apparato istruttorio, del tutto ingiustificate nelle accuse mosse, e quindi da annullare. 4-5-6) Violazione di legge ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in riferimento all'art. 521 c.p.p. e falsa applicazione dell'art. 416 c.p., nonché mancanza di motivazione. Nei motivi si eccepisce l'utilizzazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, un atto extraprocessuale e pre- processuale, quale prova certa e inconfutabile. Nonché il contrasto tra accusa e sentenza: l'elenco indicato nei capi di imputazione è l'elenco delle fatture ricevute, mentre gli imputati sono stati condannati per le fatture emesse. A fronte di queste violazioni di legge, si censura la mancata considerazione della 23 ате documentazione offerta dal ricorrente e dai suoi esperti volta a confutare quanto contenuto nel PVC. Dal 7 al 17): Violazione dell'art. 521 c.p.p. e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 D.lgs n. 74 del 2000 e dell'art. 21, comma 7 d.p.r. . 633/72 (art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.). Il ricorrente nell'illustrazione dei motivi dal settimo al diciassettesimo, ha lamentato la violazione del diritto di difesa in quanto in nessuna fase del processo l'accusa ha indicato con precisione gli estremi dei reati fiscali. La sentenza di secondo grado ha introdotto due elementi che erano invece assenti in primo grado, fondando sugli stessi la colpevolezza degli imputati: si tratta della tabella di pagina 75, dalla quale è stata ricavata una differenza tra Iva acquisti e Iva vendite, considerata prova dell'evasione, che sarebbe stata colmata dalla società con il giro di fatture;
e delle tabelle inserite da pag. 36 a pag. 45, nelle quali sono indicate le detrazioni IVA riferibili alle singole società. Tali elementi risultano in contraddizione tra loro. La tabella a pag. 75 sarebbe frutto di un errore della GdF, la quale nel PVC aveva considerato detratta l'Iva, mentre le società non avrebbero effettuato alcuna detrazione. La GDF, così come l'accusa, avevano riconosciuto la fondatezza di tali contestazioni, e ciò sarebbe dimostrato dalle successive tabelle redatte dalla GDF e inserite nella sentenza impugnata alle pagine da 36 a 45, dove le autofatture sono esplicitamente scorporate, ed anche dal documento del 6 giugno 2012 (reperito dal Procuratore Generale fra le carte del PM del primo grado e consegnato in udienza d'appeLO) che raccoglie tutte le tabelle dell'importo lordo complessivo delle fatture acquisti, divise per società, dove non è computato l'importo di euro 27.489.566,41. Nonostante dunque la GdF abbia fornito entrambi i conteggi dell'IVA, queLO riconosciuto erroneo e queLO corretto, il PM in primo grado e l'estensore della sentenza di secondo grado non se ne accorgono e li riportano entrambi, introducendo la tabella a pag. 75 comprensiva dell'errore, e le tabelle da pagina 36 a 45 che invece eliminano l'errore, creando una manifesta contraddittorietà intrinseca della motivazione nonché un'evidente indeterminatezza delle accuse. La Corte di appeLO anziché prendere atto dell'errore, lo ha ignorato: pertanto il presupposto della condanna è l'evasione fondata su una detrazione IVA che non era mai avvenuta, elemento che emergeva con chiarezza dai documenti fiscali e contabili prodotti messi a disposizione dalla difesa. Infine, altro elemento di manifesta indeterminatezza delle accuse si riscontra nel ricavare l'ammontare dell'imposta evasa dalle fatture ricevute, come emerge nelle imputazioni, nonché nelle tabelle del PVC riportate nelle pagine da 36 a 45 e dall'informativa consegnata dal Procuratore generale, ed invece fare riferimento alle fatture emesse nel capo di imputazione. 24 AR 18-19) Violazione dell'art. 521 c.p.p. ex art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. per manifesta iLOgicità della motivazione, laddove ha deciso di valutare le dichiarazioni di NA NO come altamente attendibili, contrariamente al rilievo dato alle stesse dai giudici di primo grado. Infatti, nell'esaminare il tema della contabilità del gruppo di società facenti capo a ER, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che facesse capo al ragioniere NO, il quale l'avrebbe gestita secondo le direttive ricevute dal ricorrente, ma non hanno motivato sulla base di quale prove sarebbe stato fondato il loro giudizio. Il sig. NO, a causa di una grave malattia di cui era affetto, è deceduto prima dell'inizio del dibattimento ed era stato sentito unicamente nel corso di un interrogatorio condotto da marescialli della GdF, durato un'intera giornata;
nonostante lo stesso fosse al tempo già sottoposto a cure chemioterapiche, non venne mai reputato necessario, nonostante si trovasse neLO stato terminale della malattia, ascoltarlo nel contraddittorio con le forme dell'incidente probatorio, in violazione delle norme processuali. I giudici di merito non avrebbero considerato che la società di cui il NO aveva fatto parte per alcuni anni (la Numerario RL), era composta da altri commercialisti e ragionieri, i quali non sono mai stati sentiti, nè sono mai stati chiamati a deporre in dibattimento, nonostante anch'essi si occupassero della contabilità delle "società del gruppo"; invece, dalle poche e generiche dichiarazioni rese in quell'unico frangente, i giudici di merito hanno tratto le conclusioni espresse nella sentenza impugnata. 20-21-22-23) Violazione di legge e vizio di motivazione, per la totale e acritica adesione dei giudici di secondo grado alla sentenza di primo grado;
nella sentenza impugnata la tesi che i collaboratori del ricorrente sarebbero stati dei meri burattini daLO stesso plagiati, è stata erroneamente attribuita ai difensori dei coimputati, mentre nessuna difesa aveva mai sostenuto questa versione dei fatti. 24) ILOgicità e mancanza di prove della ricostruzione operata dai giudici di merito quanto all'esistenza dell'associazione a delinquere (violazione ex artt. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 521 c.p.p. e 416 c.p.) Nella sentenza è stata affermata come certa e provata l'esistenza del vincolo associativo e del pactum sceleris tra i vari soggetti che "orbitavano" intorno alla figura del ricorrente, ma in verità non ci sono elementi in grado di sorreggere tale tesi. Ciò che è certo ed evidente, nonché confermato altresì dai coimputati e da numerosi testimoni escussi in dibattimento (cfr. testimonianze di professori quali NI CA, ER TT, EK LT, WE H. PE, RC CH, GU IO, RE D'DD, NN IA EL) è l'esistenza di un movimento culturale internazionale, promotore e realizzatore di 25 numerosissimi convegni, libri, mostre, opere d'arte, ecc. e la partecipazione ed il contributo a tale movimento, attività che non costituisce di per sé fatto illecito, è stata ritenuta dai giudici condotta delittuosa, in totale assenza di prove e del tutto iLOgicamente. 25-26-27-28) sempre in riferimento alla violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., si deduce "l'uso a fini accusatori" di alcune specifiche testimonianze, le quali sarebbero prive di elementi decisivi ai fini del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti e in particolare di ER. E' stata contestata la testimonianza della IG. BA, di RA, autista per qualche tempo di ER, di De DI, addetto al ricevimento della LL, e di IN, altro ragioniere. 29) Violazione art. 521 c.p.p. e falsa applicazione dell'art. 640 c.p., ex art. 606 lett. e) c.p.p., per non avere i giudici di merito riconosciuto, a fini fiscali, che le società rappresentavano un vero e proprio gruppo, secondo quanto previsto dalla direttiva europea del 28 novembre 2006 n. 112, art. 11 par. 1, recepita in Italia dalla legge n. 23 dell'11 maggio 2014. Il ricorrente aveva sempre sostenuto come, ai fini IVA, le società del "gruppo", facenti capo al Movimento Cifrematico, avrebbero dovuto essere considerate นก unico soggetto giuridico, come affermato dal perito di parte Avv. AR VI, il quale aveva evidenziato altresì, che in base a tale unicità, l'erario non avrebbe avuto alcun danno anche nel caso di operazioni fittizie, inoltre la sentenza di primo grado aveva escluso la configurabilità del reato solo in riferimento alle imposte sui redditi, adducendo l'inesistenza dell'attività d'impresa e la conseguente totale mancanza di redditi imponibili. 30) Violazione dell'art. 521 c.p.p. e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 D.lgs n. 74 del 2000 e dell'art. 21, comma 7 d.p.r. . 633/72 (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), per la mancanza nel dispositivo della sentenza di primo grado della formula assolutoria corrispondente all'esclusione della responsabilità penale degli imputati per quanto attiene all'evasione delle imposte sui redditi, che la Corte d'AppeLO aveva ritenuto di non poter pronunciare, in quanto si tratterebbe di questione estranea al giudizio e per l'assenza di richieste delle parti in tal senso negli atti di appeLO. Tali considerazioni sarebbero errate, considerato che nell'impugnazione redatta dagli Avv. Lucia e Virga, la mancata dichiarazione di assoluzione aveva costituito uno specifico motivo di doglianza a pag. 26 dell'atto di appeLO. 31) Violazione ex art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e iLOgicità della motivazione, laddove (pag. 65) erano state considerate generiche le contestazioni difensive quanto alle operazioni asseritamente inesistenti: ne era stata confermata la natura fittizia sulla base degli esiti delle indagini svolte dalla 26 GR GdF e delle dichiarazioni di NO. Di contro le doglianze non erano affatto generiche, come da estratti dall'atto di appeLO prodotti in allegato al ricorso: con le stesse erano state evidenziate le contraddizioni tra le dichiarazioni rese a dibattimento dagli ufficiali di p.g. (il maresciaLO aveva sostenuto l'inesistenza dell'associazione svizzera "Le chiffre de la parole", associazione riconosciuta da documenti della Confederazione svizzera e costituita e diretta da cittadini svizzeri, affermando che tra di essa e la LL SA AR OM avvenivano cessioni di credito, per poi affermare contraddittoriamente che le cessioni di credito avvenivano solo tra la LL e la società Nomen S.A), così come l'iLOgicità dei controlli contabili effettuati, riguardanti solo il computer personale del NO e non gli altri quindici computer, appartenenti agli altri contabili delle società. La sentenza impugnata non aveva fornito alcuna risposta circa la possibilità che la documentazione non corrispondente ad alcuna operazione effettiva, e non rientrante nella contabilità delle società, rinvenuta nel pc del NO, potesse costituire un'esercitazione ovvero un'ipotesi aLO studio del ragioniere. Neppure è stata fornita risposta alla doglianza con la quale si era richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'inefficacia della documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società, qualora sia stata appurata l'assenza delle operazioni in essa indicate, in quanto non rilevate nella documentazione ufficiale. Gli stessi marescialli delle G.D.F. avrebbero riconosciuto che i documenti trovati nel pc del NO erano estranei alla contabilità: sarebbe perciò viziata la motivazione della sentenza, laddove ha considerato false o vere le fatture senza aver effettuato alcuna verifica effettiva nella contabilità delle società. Analoghe doglianze erano state mosse in merito agli appunti manoscritti rinvenuti a casa del NO, i quali sono stati attribuiti al ER in modo totalmente arbitrario, in assenza di perizia calligrafica sugli stessi. Non sarebbe stata analizzata la ricostruzione che il ricorrente aveva fornito circa la vendita delle opere e le cessioni dei crediti (pag. 123 a 126). I giudici di merito hanno acriticamente aderito alla ricostruzione operata dalla GdF, nonostante la confusione presente in tale accertamento, ove erano state considerate unitariamente sia le società, soggetti Iva, sia le associazioni, che non sono invece soggetti Iva;
erano stati ignorati, del pari, il meccanismo di vendita delle grafiche d'arte, la piattaforma informatica sottesa a questo mercato e il servizio telefonico nazionale per esso istituito. Nonostante tutti questi elementi, la tesi della fittizietà di ogni attività di impresa esercitata dalla società era stata affermata in primo grado e confermata in appeLO. 27 32-33) Omessa motivazione in risposta al motivo di appeLO con il quale era stata evidenziata l'iLOgicità delle dichiarazioni rese dal maresciaLO AR e l'altrettanto iLOgica valutazione di esse da parte dei giudici di primo grado. Il verbalizzante difatti non solo aveva confermato l'effettività delle vendite effettuate dalla società LL SA AR RL, ma aveva anche affermato che la fittizietà delle fatture era stata dedotta da quanto rinvenuto nel computer di NO. Gli operanti non avevano effettuato alcun controLO presso la LL, né avevano mai effettuato specifici accertamenti sulle singole fatture, né avevano verificato l'inventario delle opere d'arte, perizie o indagini sulle grafiche d'arte, censendo la sussistenza, il numero, la qualità, il valore di tali beni nei patrimoni delle rispettive società proprietarie di essi. Nel corso della verifica fiscale il ricorrente aveva trasmesso alla GdF in data 19 settembre 2011 una puntuale descrizione delle singole fatture, mai analizzata, né letta: non erano stati controllati né i flussi bancari, né le corrispondenze tra i flussi e le fatture, tra i flussi e contributi associativi con riferimento ad alcune delle società o persone coinvolte, ciò nondimeno era stata ritenuta la falsità delle fatture e l'inesistenza delle operazioni solo perché riconducibili in qualche modo al ER. 34) Vizio di motivazione e violazione legge processuale (ax art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'asserita falsità delle fatture riguardanti i lavori di restauro della LL, in riferimento al travisamento delle testimonianze di IA DE e quella di CO ER - entrambi, partecipanti attivi del restauro i quali avevano confermato che l'attività da loro prestata era - un'attività intellettuale, specifica e tecnica, non di intervento concreto;
essi avevano confermato l'esistenza del progetto per il restauro ed il coinvolgimento di equipe internazionali, invece i giudici di merito hanno continuato a ritenere l'oggettiva falsità dei lavori. 35-36) Violazione dell'art. 521 c.p.p. e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 21, comma 7 d.p.r. . 633/72 (art. 606, lett. c) ed e) c.p.p. I giudici avrebbero ritenuto sussistenti gli elementi per affermare "la falsità delle cessioni di opere d'arte e delle connesse cessioni di credito ricavabili dai pvc", richiamando a titolo esemplificativo il pvc della società Events e Hospitality, ma tale società non ha mai avuto nulla a che fare con cessioni di opere d'arte, né cessioni di credito. 37-38) Si censura nuovamente la già descritta mancata verifica degli appunti e bozze di fatture rinvenute nel computer del NO ed il travisamento della testimonianza del maresciaLO AR. 39) Omessa motivazione nonché manifesta iLOgicità in relazione ai reati tributari per come ricostruiti dai giudici di merito, riportando a sostegno la testimonianza 28 fornita dal perito Avv. VI, il quale, nel dibattimento, aveva riferito come dai verbali non risultasse essere stato effettuato dalla GdF un esame del contenuto delle singole fatture, dalle quali non emergeva alcun danno all'erario. Tutte le operazioni compiute erano state contabilizzate tanto nel lato positivo, tanto nel lato negativo, concretizzando la neutralità dell'Iva; lo stesso IA AR aveva affermato che non vi erano debiti, né dal punto di vista delle imposte dirette, né dal punto di vista dell'Iva, concludendo per l'inesistenza di un danno per l'erario. Essendo questo scambio di fatture avvenuto tra società, le quali secondo la tesi accolta dai giudicanti, non avrebbero realmente svolto attività d'impresa, risulterebbe aLOra evidente l'inesistenza di consumatori finali dei beni o destinatari delle prestazioni, e pertanto l'Iva perderebbe il suo presupposto sostanziale, essendo un'imposta sul valore aggiunto: il teste VI aveva infatti spiegato come la compensazione non comportasse un azzeramento dei debiti, ma rappresentasse una mera modalità di pagamento. Né sussiste alcuna investigazione effettuata né sull'affermato "giro vorticoso di assegni", né sul pagamento delle fatture. 40) Erronea motivazione. E' lamentata la falsità di quanto affermato dal giudice di secondo grado, ossia che chi emetteva le fatture non provvedeva al versamento delle imposte su di esse gravante e chi le riceveva operava la detrazione. Dalla contabilità emergerebbe, invece, come le società versavano l'Iva operando la compensazione tra Iva a credito e Iva a debito. Il perito AR VI aveva anche presentato alla Corte d'AppeLO, nell'udienza del 6 novembre 2015, un prospetto dal quale emergerebbe che, aderendo alla tesi della GDF, ossia considerando come false le operazioni di vendita e di acquisto contestate, e dunque eliminandole, il debito verso l'Erario risultasse minore di quanto effettivamente pagato dalle società coinvolte. Fu redatto dal perito anche il prospetto dettagliato delle banche, quanto ai mutui LL SA AR OM RL e RU De AN OL spa, che dimostrava quanto fosse stato già pagato in restituzione prima del processo, prospetto mai considerato dai giudici di secondo grado. 41) Violazione dell'art. 521 c.pp. ex art. 606, lett. b) d), ed e) c.p.p. ILOgicità della motivazione della sentenza impugnata quanto alla contestazione del ricarico che sarebbe stato applicato da RE NU nei confronti della LL RL: nessun ricarico ci sarebbe stato rispetto all'aumento dovuto in forza del contratto, giustificato dal fatto che la società RE NU aveva effettuato prestazioni di consulenza ed organizzazione, rispetto al lavoro di restauro che le ditte subappaltatrici avevano eseguito. 29 42) Erroneità della tabella riportata a pagina 75 della sentenza dalla quale la Corte di appeLO aveva ritenuto di ricavare la fittizietà delle operazioni sul piano fiscale. 43) ILOgicità della motivazione laddove è stato sostenuto che l'intera operatività delle società facenti capo al ricorrente fosse finalizzata all'evasione, in quanto il movimento cifrematico aveva innanzitutto finalità di carattere intellettuale, scientifico, culturale e artistico. Inoltre la differenza totale tra Iva acquisti e Iva vendite riportata a pagina 75 è frutto di un errore di valutazione dei dati contabili attinenti alle varie società coinvolte. Tale valutazione è stata affermata in assenza di qualsivoglia accertamento ed il dolo di evasione è dunque frutto della mera presunzione inquisitoria. 44) Omessa motivazione circa il motivo di appeLO con il quale si era lamentata la incongrua valutazione degli appunti ritrovati a casa di NO, già in precedenza eccepita. Tali appunti sono stati considerati dai giudici di merito riferibili al ricorrente e sono stati considerati "mappe sulle quali pianificare tutte le operazioni successive del piano criminoso", ma il ricorrente aveva negato la paternità degli stessi. 45) ILOgicità del ragionamento della Corte circa l'impossibilità di considerare ai fini Iva, tutte le società come un unico "gruppo". Il ricorrente ha evidenziato come la holding intellettuale "Movimento cifrematico", secondo la normativa italiana e comunitaria sarebbe un gruppo, e in quanto tale potrebbe ad esso esser adottato il regime fiscale di gruppo. All'interno di esso inoltre cinque società erano riconducibili alla titolarità della Fondazione, pertanto sarebbero un gruppo anche in senso tecnico. Nonostante ciò, già nell'appeLO veniva specificato dalle difese come non fosse stato mai applicato il principio di neutralità infragruppo, seppur possibile, trovando luogo tale principio esclusivamente nella gestione delle singole società; i giudici di secondo grado invece hanno ritenuto che fosse stato utilizzato il principio di neutralità anche nelle operazioni infragruppo, ed hanno negato che le società riferibili al ER potessero correttamente considerarsi un "gruppo". 46) Omessa risposta ai motivi presentati con l'appeLO circa l'ulteriore scopo sotteso alle operazioni di queste società "del gruppo", ritenuto queLO di gonfiare il volume di affari così da ottenere finanziamenti dalle banche. La Corte non avrebbe fornito risposta sulle ragioni dell'omessa audizione come teste di un altro maresciaLO della GdF che aveva svolto le indagini, il M.LO NI di ZO, il quale si era recato alla LL per verificare le opere presenti e i lavori di restauro, e che aveva proceduto altresì all'esame del ragioniere NO. 30 Dal 47 al 53) Violazione dell'art. 521 c.p.p. e falsa applicazione del'art. 640 c.p. ex art. 606 lett. e) c.p.p. Omessa considerazione dei motivi presentati con l'appeLO in relazione al reato di truffa in danno delle banche, considerato che era stato lo stesso M.LO AR a parlare di complicità delle stesse. Innanzitutto l'importo dei mutui era di 53 milioni in conto capitale e 57 milioni inclusi gli interessi e tali mutui erano stati concessi a seguito di un iter procedurale seguito dalle banche stesse, con perizie svolte da tecnici di fiducia delle banche, volte alla valutazione dei beni in termini di valore di realizzo (quindi estremamente più basso rispetto al valore effettivo), oltre ad iscrizione di ipoteca per un valore pari al doppio o al triplo del valore del prestito concesso. Tali mutui non erano concessi attraverso l'attività di sporteLO, né una banca potrebbe mai concedere mutui di tali importi a società sulle quali ha dei sospetti. Nessuna truffa sarebbe dunque stata possibile da realizzare con le modalità previste dal capo di imputazione. Sarebbe infondata la tesi che le società del gruppo fossero clienti sospetti e non ben voluti dalle banche. Invero le società del Movimento avevano da sempre svariati contatti, caratterizzati da un rapporto fiduciario mai deluso, con la NC Nazionale del Lavoro, la NC Popolare di Novara, l'Istituto SA Paolo di Torino ed il Monte dei Paschi di NA (in seguito, per brevità, MPS), che avevano concesso prestiti e finanziavano le attività del Movimento, ed a volte utilizzavano le Ville stesse per meeting di prestigio. I rapporti con le banche si erano incrinati infatti solo in seguito al comunicato del 7 giugno 2011, pubblicato dalla stampa italiana e estera, che condusse le banche a mettere in sofferenza il gruppo, a togliere ogni operatività aLO stesso con commissioni e interessi arrivati sino al 27%. L'affermazione che i valori dei beni fossero gonfiati sarebbe stata smentita dalla documentazione prodotta in dibattimento dalla difesa, attestante valutazioni di esperti sia del complesso immobiliare della LL SA AR OM, sia della LL Rasini Medolago. Del tutto travisati sono stati poi i contenuti delle intercettazioni tra ER e RA, tra ER e ES NO, e tra ER e suo frateLO, nelle quali si parla sempre delle difficoltà finanziarie e delle fatiche che si stavano compiendo per fronteggiarle, non certo di metodi per truffare gli istituti bancari. Sul reato di truffa alle banche, dunque, vi sarebbe la totale assenza di prove e la Corte d'appeLO avrebbe ignorato le censure avanzate dalla difesa, ricostruendo con evidente iLOgicità i presupposti costitutivi il reato stesso, quali l'induzione in errore e il dolo specifico di ingiusto profitto. 54) Omessa risposta al motivo d'appeLO riguardante la falsità dell'assunto del giudice di primo grado circa il "gonfiamento" del capitale delle società che avrebbe indotto le banche alla concessione dei mutui. Il ricorrente già con 31 l'appeLO aveva fatto notare che il MPS aveva concesso un mutuo di 7 milioni di nel febbraio 2007, sulla base di una perizia del 31 luglio 2006 euro commissionata alla società REAG, che aveva valutato la villa per un valore, a fini di garanzia, e non di mercato, pari a 71,4 milioni. I lavori di restauro compiuti dagli anni 2006 al 2008 e finanziati con i mutui, avevano apportato modifiche rilevanti all'intero fabbricato ed avevano fatto innalzare il valore deLO stesso. 55) Violazione art. 521 c.p.p. e falsa applicazione dell'art. 640 c.p. ex art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. ILOgicità della motivazione della sentenza in relazione al mutuo stipulato con NC TR il 27 luglio 2010. La sentenza avrebbe indicato solo parte del contenuto del contratto tra la NC e la Società LL SA AR OM, travisandolo totalmente: infatti dall'atto e dai documenti prodotti dalla difesa risulterebbe evidente che fu l'istituto di credito a chiedere la conversione di un mutuo chirografario già esistente in mutuo ipotecario e che il consolidamento di cui parla il contratto non è il "consolidamento dell'ipoteca" ma il "consolidamento del debito". L'importo del mutuo non fu messo a disposizione della società, in quanto tale importo fu trattenuto dalla banca a scomputo della copertura dell'esposizione chirografaria.
Per questi motivi
il Procuratore Generale aveva chiesto l'assoluzione per tutti i coimputati, mentre i giudici hanno affermato che la CB avrebbe potuto disporre della somma. 56) ILOgicità, contraddittorietà nonché travisamento della sentenza impugnata nella parte di motivazione riguardante l'asserita truffa ad enti pubblici. Il giudice di merito ha confuso la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali, erogatrice del mutuo, con la GI DI;
inoltre i giudici hanno riferito di presentazione di fatture al Ministero, quando invece dall'istruttoria era emerso che al ministero non erano mai state presentate fatture, poiché esso concedeva i prestiti controllando personalmente i lavori di restauro, inviando sul posto dei suoi tecnici e parametrando i costi rispetto a propri criteri, non già sulla base di fatture. A tal proposito deve essere ricordato il deposito del collaudo del Ministero in data 26 febbraio 2010, dove si certificano i lavori avvenuti, documento prodotto dalla difesa. 57-58-59-60) Il ricorrente ha riproposto nei medesimi termini temi già trattati nei motivi precedenti sulla totale assenza di prove circa l'associazione a delinquere contestata. In particolare è stata analizzata l'attività culturale svolta a LL SA AR ed è ribadita l'inattendibilità della deposizione della teste AN BA. 61) Vizio di mancanza, contraddittorietà e iLOgicità della motivazione riguardante la posizione di RI RU De AN. La condanna è stata giustificata giustificata in base al rapporto di coniugio ed in assenza di prove;
infatti, come 32 emerge dall'informativa della GdF del 14 gennaio 2010, anche chi ha svolto le indagini aveva forti perplessità sul suo effettivo ruolo nell'asserita associazione criminosa. 62) Inutilizzabilità del manoscritto riportato a pagina 72 della sentenza di appeLO, il quale è stato posto come prova del fine di evasione, ma che non essendo riconducibile a ER, rientra tra gli scritti anonimi e, in quanto tale, risulta inutilizzabile ex art. 240, c. 1 c.p.p. 63-87) Con altri numerosi motivi, il ricorrente lamenta una serie di vizi della motivazione, riportando in una tabella a tre colonne la sentenza di primo grado, le doglianze su punti specifici di essa, mosse con l'atto d'appeLO e le risposte fornite dalla sentenza di secondo grado, al fine di evidenziare l'acritica, apodittica e ripetitiva motivazione fornita dai giudici di seconde cure, in violazione della legge che impone di prendere in seria e debita considerazione quanto lamentato dalle difese con i motivi di appeLO. In particolare: 63) Motivazione mancante sulle doglianze contenute nell'appeLO relative all'erroneo richiamo da parte del tribunale di primo grado delle sentenze della Corte di Giustizia n. 439/04 e n. 354/03, entrambe del 2006. 64) Motivazione assente circa la doglianza d'appeLO relativa all'erroneo richiamo della sentenza della Terza sezione penale della Cassazione, n. 44309/2013, dalla quale il Tribunale aveva ricavato il principio che il dolo di evasione è richiesto sia in riferimento alle imposte dirette sia in riferimento all'imposta sul valore aggiunto, in via alternativa e non cumulativa. 65) Acritica adesione alla sentenza di primo grado e mancanza di qualsiasi risposta critica alla doglianza con la quale era stata eccepita l'assoluta erroneità della constatazione che il versamento d'Iva fosse inferiore all'Iva a debito, risultante dalla somma delle singole fatture, constatazione errata dalla quale i giudicanti hanno tratto la prova dell'evasione da parte delle società. Con l'appeLO era stato argomentato, tramite il CT della difesa, Avv. VI, che questo dato derivava dal meccanismo del tutto lecito della compensazione tra Iva a debito e Iva a credito. 66) Acritica adesione alla sentenza di primo grado circa l'asserita genericità delle causali delle fatture e l'assenza di qualsiasi documentazione specifica loro riferibile. La Corte d'appeLO non avrebbe dato risposta alle doglianze avanzate sul punto con l'appeLO, ove era stato richiamato il testo dell'art. 21 Dpr 633/72, che obbliga il contribuente a specificare puntualmente nelle singole fatture le prestazioni rese, al fine evidente di facilitare la successiva ed eventuale attività di accertamento degli organi verificatori dell'Amministrazione fiscale. Le società coinvolte nel presente processo avevano prodotto alla GdF tutta la documentazione integrativa, comprovante l'esistenza delle operazioni sottostanti nonché il diritto alla detrazione Iva. 67) Acritica adesione alla sentenza di primo grado e non considerazione del motivo di appeLO con il quale era stato evidenziato che dalle clausole degli statuti associativi emergeva chiaramente il rispetto dei requisiti imposti dalla legge per l'applicabilità del regime di irrilevanza fiscale di cui all'art. 148 comma 3 del Tuir e dell'art. 4 comma 4 Dpr 633/72. Le attività svolte da tali associazioni non possono, in virtù di queste norme richiamate, essere considerate attività 33 d'impresa: non era perseguito alcuno scopo di lucro e di conseguenza non c'era distribuzione di utili. Erano presenti negli statuti clausole specifiche che stabilivano la gratuità delle prestazioni rese da tutti gli associati nell'ambito del rapporto associativo. 68) Mancanza di motivazione circa la questione dei contributi associativi, anch'essa sollevata in appeLO. Gli associati, oltre ad operare gratuitamente, come previsto dalla legge e daLO statuto, ogni tanto versavano dei contributi, attraverso il conferimento all'ente di proprie opere, o il trasferimento in godimento di determinati beni mobili o infine attraverso il versamento di somme di denaro supplementari nel caso in cui l'associazione presenti determinate esigenze di natura economica. Non è contra legem difatti la previsione di un obbligo per l'associato di intervenire in via sussidiaria ma solidale per le obbligazioni dell'ente stesso. 69) Critica adesione alla sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva le perizie di stima del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente, redatte da collaboratori del ER, "compiacenti", ossia non corrispondenti al valore reale dei beni stessi. Con l'appeLO si faceva notare come nessuno degli inquirenti avesse mai provveduto ad effettuare alcuna verifica del valore patrimoniale dei beni stessi, né avesse mai redatto un inventario del patrimonio complessivo. 70) Nessuna considerazione è stata data al motivo d'appeLO con il quale si faceva notare che alcuni artisti, uno fra tanti, D'DD, avevano donato opere d'arte da loro stessi realizzate alla Fondazione per "contribuire agli scopi della stessa, di questa associazione culturale internazionale, come riconoscimento personale al lavoro fatto dal professor ER". 71) Era stata sollevata con l'appeLO la questione che le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, hanno comunque piena capacità di essere soggetti di diritti reali, e in quanto tali possono validamente compiere acquisti di beni sia mobili che immobili, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Nessuna norma del nostro ordinamento vieta che i soci siano anche donanti nei confronti della propria associazione, quindi vi è la possibilità che un soggetto versi all'associazione tanto la quota associativa quanto ulteriori contributi, caratterizzati dalla loro gratuità. È altresì valido l'impegno assunto dall'associato di svolgere determinate attività e eseguire prestazioni a favore dell'associazione in luogo di versare contributi. Dunque l'affermazione dei giudici di primo grado circa il fatto che "i seminari e i convegni erano organizzati e gestiti grazie all'apporto personale e gratuito dei collaboratori e alle elargizioni spontanee dei frequentatori", non fa altro che descrivere una lecita e normale modalità operativa dell'associazione culturale in questione. È del tutto erroneo tradurre questa evidenza in un indizio delle finalità evasive degli imputati. 72) Mancata risposta e mera ripetizione di quanto affermato in primo grado circa la circostanza che le medesime opere, fossero contemporaneamente oggetto di fatture e di note di cessione. Con l'appeLO si era evidenziato che il maresciaLO AR, a specifica domanda del Presidente del collegio aveva escluso la contemporaneità di tali operazioni. 73) Omessa risposta alla contestazione sulla motivazione della sentenza di primo grado che richiamava l'esistenza di un file exce/ chiamato "litografie", contenente i dati relativi ad alcuni giri di cessioni relative ai medesimi beni. Con l'appeLO si faceva notare che non era stato verificato se davvero le litografice menzionate fossero le medesime, poiché la GdF non aveva 34 effettuato alcun inventario sulle opere d'arte, né alcuna perizia o indagine sulle grafiche d'arte. 74) Omessa risposta alla censura sulla motivazione della sentenza di primo grado in cui si riportavano due fatture emesse contemporaneamente nei confronti di soggetti diversi ma aventi lo stesso oggetto (neLO specifico si riporta la fattura n.1 del 30 aprile 2007 emessa da NE ZI nei confronti della CB avente ad oggetto la cessione di 115 opere pittoriche dell'autore VA al prezzo di 30000,00 euro ciascuna e complessivi 3.450.00,00 euro), rispetto alla quale si era evidenziato che tale fattura non era mai entrata nella contabilità. 75) Altro motivo d'appeLO al quale non sarebbe stata data alcuna risposta nella sentenza impugnata, riguardava la cessione di alcune specifiche opere: quattro quadri di RD SI, cedute da RI RU De AN a CB il 30 settembre 2004 per complessivi euro 500.000,00. Due di esse sarebbero state assicurate per 16.500 euro ciascuna: è lo stesso codice civile ad affermare che il valore assicurato possa non coincidere con il valore assicurabile, dando vita ai fenomeni di cd sottoassicurazione (art. 1907 c.c.). Premesso dunque che è del tutto lecito assicurare dei beni per un valore di molto inferiore al loro valore reale, non è comunque questa la fattispecie nel caso di cui è processo. I 500.000 euro erano stati pagati per quattro opere, di cui nessuno ha mai verificato il singolo valore. L'assicurazione ha riguardato solo le due opere che dovevano essere trasportate, mentre le altre due opere non sono state assicurate, per cui è del tutto scorretto parlare di "palese difformità". 76) Acritica adesione a quanto sostenuto dai giudici di primo grado e mancanza di qualsiasi risposta alla doglianza circa l'incongrua valutazione delle dichiarazioni del NO, in particolare, quella in cui lo stesso dichiara che era convinto che le fatture relative alla cessione di beni del genere di quadri, mobili, statue, arredi d'epoca, fossero vere. La Corte d'appeLO, infatti, ignora questa dichiarazione del teste e continua ad affermare che le fatture avevano natura fittizia ed essa era dimostrata e corroborata dalle dichiarazioni del NO. 77) Assenza di motivazione sul motivo di appeLO riguardante il ritrovamento nel computer del NO di una "mole gigantesca di documentazione fiscale". Con l'appeLO si faceva notare che in realtà quella contenuta nel computer era tutta documentazione extracontabile, la quale è inefficace ai fini probatori in sede di verifica fiscale, se viene accertata l'assenza, nella realtà, delle operazioni in essa indicate, ma non rilevate nella documentazione ufficiale. Anche secondo la Suprema Corte, i documenti extracontabili rinvenuti presso terzi non sono idonei a fondare un avviso di accertamento in assenza di un adeguato controLO incrociato. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che la GdF non aveva mai specificato quali documenti avesse estratto dal pc personale di NO e quali invece dal sistema informatico dell'azienda, utilizzando sempre e solo l'espressione il "computer di NO", ignorando o dimenticando che lo stesso aveva due pc, uno personale e uno aziendale. 78) Nessun tipo di risposta è stata fornita alla doglianza riguardante l'erronea interpretazione dell'art. 21 c.7 dpr 633/72: con l'atto d'appeLO erano state indicate numerose sentenze della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione che contrastano con quanto affermato dai giudici di merito e rendono evidente la scorrettezza dell'applicabilità dei criteri adottati dalla Guardia di finanza nel caso di specie. Il meccanismo di rivalsa e di detrazione dell'Iva si fonda, infatti, sul 35 GR principio di neutralità della stessa nelle operazioni tra soggetti economici, dovendo tale imposta gravare solo sul consumatore finale. In presenza di fatture per operazioni fittizie, il regolare meccanismo di rivalsa e detrazione dell'Iva esclude, da un lato, che l'imposta indicata in fattura debba essere versata dall'emittente e dall'altro, che possa essere detratta dal cessionario. Deroghe a questo meccanismo (ad esempio l'art. 21 c.7, Dpr 633/72) possono essere previste solo in caso di rischio di danni per l'Erario. Di conseguenza laddove risulti che nessun danno in tal senso può sussistere, detti limiti non possono in alcun modo trovare applicazione. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce sul c.d. "giro chiuso di fatture". Anche per i giudici comunitari solo il rischio di perdita di gettito per l'erario impone il pagamento dell'Iva per operazioni inesistenti. In tutti gli altri casi in cui questo rischio non sussiste o è eliminato, la regolarizzazione dell'Iva indebitamente fatturata non può dipendere dal potere discrezionale dell'Amministrazione fiscale. Se il soggetto che emette la fattura ha versato la relativa imposta il rischio di perdita di gettito per l'Erario viene meno, in quanto non sono le fatture per operazioni inesistenti di per sé produttive di danno all'Erario, ma lo è la indebita detrazione delle stesse, a fronte di un mancato versamento della stessa da parte dell'emittente. Nel caso di cui è processo, alla luce dei principi nazionali e europei richiamati, l'art. 21 c.7 dpr 633/72 non poteva trovare in alcun modo applicazione in quanto, come rilevato dalla stessa GdF nel PVC, vi è la totale assenza di rischio di perdite e danni per l'Erario. Sia le società che le controparti contrattuali delle medesime avevano regolarmente registrato e contabilizzato tutte le operazioni asserite come inesistenti, sia in sede di acquisto che in sede di vendita, facendo confluire la relativa imposta nelle liquidazioni periodiche e versando l'Iva risultante sulla base di tali liquidazioni. Altro principio fondamentale del sistema comune dell'Iva istituito dalla normativa comunitaria, e confermato dalla nostra giurisprudenza costante, e che contrasta con l'applicazione dell'art. 21 c.7 dpr cit. nel caso di specie, riguarda il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'Iva della quale risultano debitori l'imposta che è stata corrisposta a monte sui beni acquisiti e i servizi loro prestati. Il ricorrente ha citato varie pronunce giurisprudenziali, in base alle quali ha ritenuto fosse confermata la tesi da sempre sostenuta dell'inapplicabilità dell'art. 21 c.7, dpr. 633/72 nel caso di cui è processo, vista la contabilizzazione e il pagamento di tutte le fatture emesse. 80) Erronea valutazione della Corte d'appeLO circa la genericità delle doglianze avanzate dalle difese quanto alla fittizietà delle fatture, alla ristrutturazione di LL di Senago, alla cessione delle opere d'arte, all'organizzazione delle attività riferibili all'associazione culturale. Lo stesso M.LO AR aveva dichiarato di aver svolto una verifica a campione sulle fatture annotate nel computer di NO, senza il cartaceo con i rispettivi allegati e senza le verifiche effettive della realtà dei negozi giuridici stipulati. 81) Nessuna motivazione, né nella sentenza di primo grado, né in quella di secondo grado, sorreggerebbe l'affermazione dei giudici di merito circa l'assenza di struttura imprenditoriale effettiva in capo alle società di cui è processo. 82) Sarebbe iLOgica l'affermazione del maresciaLO AR circa il'inesistenza di alcune cessioni di opere d'arte "per l'entità sproporzionata dell'importo trattandosi di artisti che non sembra avessero un mercato rilevante", posto che nessuna valutazione è stata 36 effettuata a proposito. 83) Mancherebbero le prove circa l'inesistenza delle operazioni. La Corte di legittimità nella sentenza n. 12650/2017 ha affermato che "qualora l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini Iva ed Irpeg, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra soggetti indicati nella fattura". La corte di legittimità ha anche delineato degli indici che possono esser posti a fondamento del giudizio di fittizietà delle operazioni in quanto sintomatici, quali la mancanza di documenti relativi all'effettività delle transazioni, la mancanza di documenti relativi al trasporto di merci, la circostanza che la società non avesse mai presentato alcuna dichiarazione, la circostanza che la società non avesse mai effettuato alcun versamento d'imposta, la circostanza che la società fosse stata cancellata dal Registro delle imprese per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi. Nel caso di specie questi elementi non si configurano per nessuna delle società coinvolte. La documentazione relativa all'effettività delle transazioni è stata prodotta attraverso l'Avv. VI, consulente delle società stesse, consegnata sia alla GdF che allegata al ricorso, ma non è stata analizzata. Le società hanno presentato le dichiarazioni fiscali, Ires, Irap, 770 e Iva. I versamenti sono stati effettuati e le società erano operative, ma i giudici di merito non hanno minimamente tenuto conto di tutto ciò. Inoltre il giudice penale avrebbe dovuto accertare l'ammontare reale dell'imposta evasa, tramite una verifica che privilegi il dato fattuale reale rispetto a queLO formale, e a tal fine può legittimamente utilizzare i verbali di constatazione redatti dalla GdF e fondare il proprio convincimento sull'informativa della GdF, purché non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, dovendo altresì procedere a specifica e autonoma valutazione degli elementi in essi descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. Nulla di tutto ciò è stato fatto dai giudici di merito. 84) Sarebbe errata la tabella a pagina 75 cui fa riferimento la Corte per determinare gli effetti sul piano fiscale delle fatture fittizie. L'errore fu evidenziato dall'Avv. VI ma la Corte non tenne conto delle sue dichiarazioni. 85) Risulta perfettamente legale la compensazione come modalità di pagamento dell'Iva. 86) Molti riferimenti giurisprudenziali indicati in sentenza sarebbero errati, in quanto riferiti a situazioni diverse. 87) Omessa considerazione del motivo d'appeLO con il quale era stato sottolineato come la NC d'Italia aveva sanzionato NC TR nel 2014 per talune violazioni alla normativa creditizia. In particolare risultavano violate alcune specifiche disposizioni, ma nessuna di esse rientrava nella disciplina riguardante gli adempimenti connessi all'erogazione di finanziamenti. Ciò dimostra che tali obblighi sono stati correttamente adempiuti dalla banca. Così come avvenuto in relazione ad un altro provvedimento della NC d'Italia del 2016. 88 al 91) Violazioni di legge od erronea applicazione di legge e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. 74/2000 e dell'art. 21 c. 7 Dpr 633/72 contenute nella sentenza di appeLO. 37 In particolare: 88) L'assunto dei giudici di merito circa "l'insussistenza di qualsiasi attività d'impresa reale" fa venir meno i presupposti tanto per l'applicabilità dell'imposta sul reddito tanto per l'applicabilità dell'Iva. Il presupposto soggettivo di quest'ultima prevede difatti che siano soggetti passivi Iva coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'imposta, nell'esercizio di impresa e nell'esercizio di arti o professioni o che effettuano, nell'esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie. 89) L'art. 21 c. 7 dpr 633/72 ha una funzione sanzionatoria che trova applicazione nel solo ambito amministrativo. È errata l'applicazione di tale norma nell'ambito del diritto penale, in riferimento ai reati tributari. Tale disposizione, infatti pur sanzionando il soggetto, non fa nascere un valore imponibile: l'iva pagata per operazioni inesistenti ex art. 21 comma 7 dpr cit. non è pagata in quanto imponibile, ma quale sanzione pecuniaria. 90) La Corte di Giustizia ha affermato che non può essere disconosciuta la detrazione Iva a fronte di una descrizione generica della fattura se il contribuente dimostra, attraverso prove documentali e circostanziate, la realtà le caratteristiche e i requisiti principali dell'operazione sottostante, per cui l'affermazione contenuta nella sentenza d'appeLO circa la genericità delle fatture è del tutto errata, essendo le stesse conformi alle direttive nazionali ed europee. 91) Sarebbe errata l'interpretazione data alle cessioni di credito: se la società ha un debito verso un terzo ed il terzo cede il credito ad un socio, il socio rinuncia al credito che in tal modo viene acquisito dalla società. 92) Erronea sarebbe l'affermazione contenuta in motivazione che "ai fini della sussistenza del reato di frode fiscale non è necessario che la finalità di evadere le imposte sia esclusiva, ma può accompagnarsi anche ad altri scopi", in quanto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per i reati ex art. 8 D.lgs 74/2000 è necessario il dolo specifico di evasione, ossia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere preordinata aLO scopo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre l'emissione realizzata per altre finalità non permette la configurazione del reato. 93) Mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c. 2 c.p.p., in quanto i giudici di merito non hanno mai provveduto ad esaminare i documenti prodotti dalla difesa come prove a discarico. 94-99) Con questi ultimi motivi di ricorso il ricorrente ha lamentato nuovamente la mancata risposta ai motivi di appeLO riguardanti l'erroneità della tabella di pagina 75, nonostante i numerosi rilievi contro di essa proposti, nonché l'omessa considerazione delle altre numerose imprecisioni contenute negli allegati riportanti le fatture e che erano state evidenziate in modo preciso e puntuale nell'atto d'appeLO. 38 4. Con successiva memoria, in vista dell'udienza del 24 aprile 2018, gli avv. Carmine Di Zenzo e Lucio Lucia, per conto dei ricorrenti VE e UA DE AN, ribadivano: 1) L'indeterminatezza dei capi di imputazione, di cui al primo motivo di ricorso;
2) La iLOgicità della ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere sulla base della sentenza di patteggiamento per fatti diversi verificatisi 27 anni prima. I difensori sottolineavano poi l'assenza di motivazione quanto al programma criminoso ed evidenziavano che lo scopo di ER e dei suoi collaboratori era costituito da una causa culturale funzionale al c.d. "Secondo Rinascimento"; si sottolineava inoltre come costituisse un fatto di rilievo culturale rilevante l'avvenuto restauro di LL OM (doglianze già evidenziate con il terzo motivo di ricorso); 3) L'infondatezza dell'assioma contenuto nelle indagini tributarie che avevano originato il processo, ossia che essendo le società riconducibili ad un unico soggetto, le operazioni effettuate e le fatture fossero inesistenti, senza che fosse stato dato alcun rilievo alla effettiva sussistenza di cessioni di beni e servizi. Ciò risulta in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza tributaria e comunitaria. Se anche non si fosse voluto ritenere applicabile alle società la c.d. tassazione di gruppo, si lamenta che i giudici non avrebbero tenuto conto della quantità imponente di documentazione che era stata depositata per dimostrare l'effettività delle prestazioni, documentazione che gli stessi verbalizzanti hanno dichiarato in dibattimento di non avere vagliato. Il fiscalista VI, escusso come C.T. nel dibattimento, aveva fornito una serie di precisazioni sul meccanismo d'IVA, in particolare chiarendo che: a) le imprese venditrici avevano adempiuto agli obblighi contabilizzando le vendite e l'IVA, b) l'IVA sulle vendite aveva concorso a formare le liquidazioni IVA delle società venditrici e pertanto l'imposta era stata inclusa fra i debiti verso l'erario, c) l'Iva sulle fatture contabilizzate delle società acquirenti corrispondeva all'Iva contabilizzata dalle venditrici. Pertanto non sussisteva alcuna frode essendo stato versato il tributo e non sussisteva il fine di evasione e dunque mancava il principale oggetto dell'asserita associazione a delinquere. Del resto i giudici di primo grado avevano escluso il dolo di evasione delle imposte dirette e per il delitto di cui al capo b) è stata dichiarata la prescrizione, per cui per non si comprende come possa ritenersi integrato il reato quanto ai capi C-S ai soli fini di evasione IVA. La tabella considerata dai giudici di merito è errata, in quanto già contestata dal 2011, atteso che la somma dell'IVA come riportata nel decreto di sequestro, corrispondeva al totale dell'IVA acquisti complessiva di tutte le società, le quali avevano anche contabilizzato l'IVA vendite, per cui gli importi si pareggiavano, 39 giusto allegato. I giudici non hanno fornito compiuta risposta a tali contestazioni ritenendo che le stesse riguardassero la compensazione infragruppo, mentre invece riguardavano le fatture in entrata e quelle in uscita. In memoria vengono anche richiamate le argomentazioni sviluppate nel quarto motivo di ricorso, relativo al regime dell'IVA ed al richiamo fatto dai giudici all'art. 21 c. 7 D.p.r. 633/72, che viene contestato e che sarebbe inapplicabile in sede penale. Di contro in casi analoghi a queLO in oggetto (c.d. giro chiuso di fatturazione) tale articolo non sarebbe applicabile (così Cass. Sez.trib. n.10939 del 2015, n. 1426 del 2016 e n.31059 del 2017 e Corte di Giustizia C-114). Nel caso in esame i soggetti emittenti le fatture le hanno sempre registrate in contabilità ed i soggetti riceventi non risultano debitori IVA non svolgendo attività imprenditoriale, come ritenuto dagli stessi giudici di merito, per cui non è integrato il reato di cui all'art. 8, che esige l'intento fraudolento, mentre ci si troverebbe innanzi ad un reato impossibile. L'argomentazione spesa dalla Corte di appeLO, ossia che vi sarebbero state compensazioni illegittime in quanto i soggetti coinvolti regolavano per "massa" gli adempimenti attivi e passivi, non considera che tale regolamentazione è disciplinata dall'art. 18 del D.lgs.241/97, per cui sarebbe assurda la conclusione che l'IVA non è stata pagata. Inoltre a pag. 75 l'estensore della motivazione ha introdotto un nuovo argomento sostenendo che alcune operazioni sarebbero state inesistenti, facendo richiamo ad un prospetto della G.D.F. del 28 gennaio 2011, che recava l'importo di 27.500.336,65 euro, prospetto corretto dalla stessa GDF con una nota del 6 giugno 2012 che non fu depositata agli atti del processo, ma in udienza. Tale argomentazione è contraddittoria con quanto l'estensore indica a pag.37, riportando lo stralcio del prospetto definitivo relativo ad importi diversi. ER ha ricostruito, nel motivo n. 7 proposto personalmente la storia del prospetto errato e quindi del travisamento delle risultanze processuali: l'errore è costituito nel considerare indebitamente detratta IVA che invece non era stata detratta, come già evidenziato dal c.t. VI e come poi riconosciuto dalla G.D.F. che ha modificato le tabelle di cui alle pagg. 36-45, ma non quella riportata a pag. 75. Si tratta di un vistoso travisamento di fatto che è stato provocato dalla mancanza di determinatezza dei capi di imputazione, e dalla decisione di tenere comunque ferma la tesi accusatoria della evasione fiscale, avvenuta mediante l'utilizzo in sede penale di una disposizione che contiene una sanzione amministrativa. Il Tribunale aveva escluso la frode fiscale a fini di imposte dirette, affermando l'inesistenza di un reddito reale da tassare e quindi la mancanza del presupposto dell'imposta, ma se così è manca anche il 40 OR presupposto per l'applicazione IVA. L'esistenza dell'art. 21 c. 7 non può giustificare l'applicazione di una doppia sanzione (penale) per la stessa condotta. 4) Rappresenta una forzatura logica attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni di NO, che sono invece inutilizzabili (secondo e terzo motivo di ricorso); 5) Per quanto attiene alla truffa di cui al capo T (quinto motivo di ricorso), nell'imputazione non sono state indicate le condotte che costituirebbero gli artifici e raggiri. Il presupposto considerato dai giudici (la disponibilità della somma mutuata) è errato, in quanto l'erogazione è stata addebitata a rientro dei debiti chirografari e quindi è evidente che la banca era consapevole della difficoltà della società ed ha perciò ottenuto, illegittimamente, da LL SA AR RL una garanzia reale, per cui lungi da essere stata tratta in errore ha invece posto in essere un contratto per garantire i propri crediti chirografari;
6) Per quanto attiene alla posizione della RU De AN, veniva ribadito che la stessa non si era mai occupata di contabilità; inoltre non trova fondamento la posizione di preminenza riconosciuta alla stessa nell'associazione a delinquere;
7) Si evidenziano errori di calcolo per effetto della rideterminazione della pena, nonostante le declaratorie di prescrizione, non essendo stati compiutamente eliminati tutti gli aumenti già disposti per la continuazione (settimo motivo del ricorso); 8) Quanto alle statuizioni civili (ottavo motivo), non sarebbe stata raggiunta la prova circa la quantificazione del danno subito e pertanto risultano sproporzionate le provvisionali riconosciute.
5. All'udienza del 24 aprile 2018, il PG, dott. Pasquale Fimiani, presentava le conclusioni chiedendo la rettifica del dispositivo in ordine alla assoluzione dai reati di cui ai capi C/S quanto alle imposte dirette, l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo T) ed alle corrispondenti statuizioni civili in relazione ai residui fatti commessi il 27/07/2010 e quanto alla confisca nei confronti di LL SA AR OM RL, limitatamente alla somma eccedente l'importo di euro 1.583.472, chiedendo che, nel resto, i ricorsi fossero dichiarati inammissibili. L'avvocato Nocita si riportava a quanto scritto nei motivi di ricorso;
anche gli avvocati Pantosti e Recalcati si riportavano ai motivi di ricorso.
6. La trattazione del ricorso veniva rinviata d'ufficio all'odierna udienza, nella quale le difese presenti concludevano come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere in via preliminare osservato che l'impugnazione proposta personalmente da ER DO sviluppata in novantanove motivi di- 41 R -ricorso, oltre allegati, acclusi in formato elettronico in una pen-drive non risulta corrispondere al paradigma del codice di rito ed al modulo procedurale previsto per il ricorso per cassazione. Come è noto tale modulo è "funzionale al più efficace disimpegno del controLO di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato" (in tal senso, parte motiva, Sez. 5, n. 32143 del 3/04/2013, Querci, Rv. 256085, non mass. sul punto), in quanto sussiste l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili, “attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa è evidente che non è compatibile con il relativo schema concettuale un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controLO di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per la genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (così Sez. 5, n. 32143 del 2013, cit.).
2. Nonostante quanto appena esposto, questo Collegio ha ritenuto di esaminare comunque il ricorso presentato personalmente dell'imputato e ciò ha fatto estrapolando come sintetizzato nella parte del ritenuto in fatto della presente decisione i profili essenziali di censura relativi a ciascuno dei motivi proposti, ai - quali si darà risposta attraverso la disamina delle censure proposte dagli altri ricorrenti e dei motivi di ricorso proposti dai difensori di ER. In adesione ad un modus procedendi decisionale già utilizzato in altre pronunce di questa Corte relative a ricorsi di tipologia, per così dire, "alluvionale", resta inteso che ogni altro rilievo formulato nel ricorso personale presentato da ER che non venga di seguito menzionato, è stato considerato da questo Collegio irrilevante rispetto al thema decidendum, o perché inutilmente reiterativo degli altri motivi di doglianze alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta, o perché afferente ad aspetti marginali, assolutamente incompatibili od irrilevanti con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, ovvero perché generico e tale da non risultare comprensibile, ovvero perché involgente profili di merito dei quali è stata invocata, nella sostanza, una rivalutazione di fatto estranea a questo giudizio di legittimità, ovvero, infine, 42 TR perché non analizzabile, nonostante gli allegati, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c.1, lett. c) e 591 c.p.p., poiché la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo" - con riferimento ai quali, l'art. 606, c.1, lett. e), c.p.p. configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità seppure può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), esige che dette modalità siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso (in tal senso, cfr., per tutte, Sez.3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994) 3. Per queLO che riguarda i rilievi generali da premettere alla trattazione in riferimento a tutti i ricorsi presentati, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appeLO si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, SAgiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, SI, Rv. 209145). D'altra parte è stato da tempo chiarito che il controLO del giudice di legittimità si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr., Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; più recentemente conforme anche Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482): quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo non è ammessa una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio da parte dei giudici di legittimità, che non possono sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito o seguire possibili interpretazioni e ricostruzioni alternative dei fatti, suggerite dai ricorrenti, in quanto il compito del Collegio di legittimità è queLO di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e 43 GR convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica neLO sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
4. Occorre infatti ricordare l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, ZO IS e altri, Rv. 246916; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro), secondo il quale il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controLO di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte (in tal senso, sin da Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, RV. 233711) e non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante, così da vanificare o inficiare radicalmente sotto il profilo logico la motivazione (vedi Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 Pmt in proc. Longo, Rv. 251516, ove è stato precisato che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione;
Sez.6, n. 45036 del 02/12/2010 Damiano, Rv. 249035). Pertanto, nonostante la modifica apportata all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (da ultimo, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, ER, Rv. 273217).
5. Ciò vale in riferimento a vizi di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., che quasi tutti i ricorrenti hanno sollevato e che saranno nel prosieguo analizzati 44 neLO specifico, dovendosi rilevare che caratteristica comune di tutti i ricorsi presentati è quella di censurare le due decisioni di merito, conclusesi con il medesimo giudizio di penale responsabilità degli imputati/ricorrenti, contestando la valutazione e la consistenza delle prove e la tenuta dell'argomentazione in ordine all'affermata colpevolezza, rispetto agli elementi raccolti e posti a base della condanna, ciò a fronte, invece, di una perfetta tenuta argomentativa sia della decisione impugnata e sia della sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno infatti sviluppato un'ampia motivazione, in grado anche da sola di dare pieno fondamento alle affermazioni di responsabilità degli imputati e di fornire compiuta risposta a tutte le numerose censure avanzate con le impugnazioni d'appeLO.
6. Molti dei motivi formulati dai ricorrenti afferiscono, in realtà, a questioni di mera ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, che si risolvono nel riproporre in questa sede un nuovo, e diverso, giudizio di fatto, di stretta pertinenza dei giudici del merito e sottratto al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la decisione impugnata abbia seguito un percorso argomentativo esente da macroscopiche incongruità o iLOgicità. Infatti anche laddove ripetutamente i ricorsi hanno censurato vizi in qualche modo evocativi di un travisamento della prova, lo hanno fatto senza tenere conto del limite del "devolutum" trattandosi di c.d. "doppia conforme" ed in maniera aspecifica, non solo senza indicare con esattezza gli atti del processo dai quali gli stessi sarebbero stati rilevabili, ma anche senza mai sottolineare come tali eventuali vizi sarebbero stati idonei, ove rilevati, a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo iLOgica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del diverso dato probatorio evidenziato (così Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774, Sez. 2, n. 7986/17 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269217).
7. Questo Collegio ritiene necessario fornire risposta ai motivi svolgendo un esame congiunto delle censure e sviluppando, solo ove necessario, specifiche argomentazioni in caso di specificazioni autonome dei motivi proposti da ciascun ricorrente. Questo l'indice della trattazione:
1. Questioni preliminari.
1.1. L'indeterminatezza delle imputazioni.
1.2. La correlazione tra accusa e sentenza.
1.3. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NO NA.
1.4. L'inutilizzabilità del verbale di constatazione della G.D.F. emesso nei confronti della società Phronis amministrata da IO ES.
2. Il reato associativo (capo A).
2.1. La sussistenza del reato.
2.2. Le singole posizioni.
2.3. L'aggravante del numero di persone associate superiore a dieci.
3. I reati tributari 45 AR (capi C-S).
3.1. Art. 2 d.lgs n. 74 del 2000. 3.2. Frode IVA e art. 21 c. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 3.3. La fattispecie contestata sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
4. La truffa in danno della NC TR (capo T).
4.1 La condotta ed il profitto.
4.2 L'evento.
5. Le circostanze attenuanti generiche e la dosimetria sanzionatoria.
6. Le statuizioni civili.
7. La responsabilità amministrativa della società LL SA AR in riferimento al reato presupposto di cui al capo U).
1. Questioni preliminari 1.1. L'indeterminatezza delle imputazioni.
1.1.1. Ineccepibile, in quanto in linea con la giurisprudenza consolidata, è la risposta fornita nella sentenza quanto alla insussistenza del vizio di indeterminatezza delle imputazioni, in quanto le stesse contengono i tratti essenziali dei residui fatti di reato contestati non avendo nessuno dei ricorrenti neppure impugnato i capi della sentenza che hanno pronunciato l'estinzione dei reati di cui all'art. 8 D.lgs n. 74 del 2000, per intervenuta prescrizione - ove è stato individuato l'arco temporale di svolgimento dell'attività dell'associazione a delinquere, in relazione alle condotte afferenti i reati tributari e le truffe, tanto da avere consentito un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampia trattazione dibattimentale e dal corredo documentale esaminato dai giudici di merito, i quali hanno tenuto conto dei rilievi difensivi. Ciò vale anche in riferimento agli altri capi di imputazione. Infatti è stato ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'ambito della contestazione dei fatti di reato non è riferibile al solo capo di imputazione in senso stretto, ma deve avere riferimento anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, abbiano posto gli imputati in condizione di conoscere in modo ampio gli addebiti. (in tal senso, tra le molte, Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248847; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta e altri, Rv. 264772; Sez. 2, n. 2741/16 del 11/12/2015, Ferrante, Rv. 265825). In particolare, proprio in materia di reati tributari, è stato precisato che la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, aLOrché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (cfr. Sez.3, 20858/18 del 07/11/2017, Dorini, Rv. 272788; in conformità, sempre in relazione a fatture quale oggetto materiale del reato, si veda anche Sez. 5, n. 54159 del 21/09/2016, Zanardelli, Rv. 268752). 46 aR 1.1.2. Orbene, nel caso di specie, i fatti contestati sono stati posti nella piena conoscenza degli imputati e delle loro difese, sia in riferimento ai reati fiscali, che quanto alla fattispecie associativa, posto che il richiamo ai reati fine dettagliatamente contestati, unitamente alla specificazione delle finalità e delle modalità della loro commissione, risulta adeguato, di talchè non può certo dirsi che sia stato pregiudicato il diritto di effettiva difesa, come garantito nel nostro ordinamento e nelle fonti internazionali richiamate nel primo motivo del ricorso personale di ER, quali la CEDU. Per quanto attiene al capo T, relativo al delitto di truffa in danno della NC TR, va del pari richiamata la medesima giurisprudenza (ed in particolare, per una fattispecie in materia di contestazione del delitto di truffa, si veda Sez.2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta ed altri, Rv. 264772). Va altresì osservato che la doglianza relativa all'indeterminatezza del capo di imputazione - che può investire unicamente, come già indicato, la truffa relativa al finanziamento NC TR del 27/7/2010 (che residua all'esito della declaratoria di prescrizione delle altre condotte contestate, capo della sentenza non oggetto di impugnazione) - risulta manifestamente infondata, in quanto meramente ripetitiva delle ragioni proposte con l'impugnazione d'appeLO alle quali la sentenza ha fornito compiuta risposta (pagg. 48-49). Ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte.
1.2. La correlazione tra accusa e sentenza.
1.2.1. Va del pari rilevata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso proposti da tutti i ricorrenti imputati dei reati tributari ascritti ai capi da C) ad S), che hanno censurato la violazione ex art. 521 c.p.p. non già in riferimento all'individuazione delle fatture inserite nelle dichiarazioni fiscali a fini IVA delle diverse società, ma quanto alla corrispondenza degli importi di evasione come indicati negli allegati ai capi di imputazione e quelli riprodotti a piè di pagina o nel corpus della motivazione della decisione. Va a tale proposito rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U., n. 47 ar 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, più di recente, ex multiis, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).
1.2.2. Va richiamato infine, e risolutivamente, il principio specifico affermato da questa Terza Sezione (con le sentenze n. 6102 del 15/01/2014, Lai, Rv. 258905 e n. 20858/18 del 07/11/2017, Dorini, Rv. 272788) che ha precisato che la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità od indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, aLOrché tali documenti siano agevolmente identificabili.
1.2.3. Nel caso di specie, va osservato che i ricorrenti non hanno mai contestato l'individuazione delle fatture per operazioni inesistenti, indicate con precisione nei capi di imputazione, ma il computo delle somme evase. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che risponde a dire il vero ad un'analoga osservazione formulata dal rappresentate della procura generale nel processo d'appeLO, ha fornito una motivazione giuridicamente corretta, e più che adeguata (pag. 45 e 46), laddove ha escluso qualunque violazione del diritto di difesa, in considerazione del fatto che l'ammontare dell'imposta evasa non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Ed in effetti è indiscusso che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, tanto che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, e prescinde perciò dal verificarsi dell'evento di danno, tanto che, ad esempio, anche ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (cfr. Sez.3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659, Sez. 3, n. 16459/17 del 16/12/2016, SAtoni, Rv. 269652).
1.2.4. La stessa sentenza di appeLO (pag. 46) ha riconosciuto la discrasia tra la nota della Guarda di finanza del 6 giugno 2012 e quella indicata nel capo di imputazione, ed ha ascritto le difformità alla diversa coLOcazione temporale dei computi effettuati, ossia alle diverse fasi della valutazione della verifica fiscale attivata e dei diversi processi verbali di constatazione redatti per ciascuna delle società coinvolte ed ha ritenuto, in conclusione, che non fosse ravvisabile alcun vulnus per le difese nel fatto che i giudici di primo grado avessero considerato la prima nota. Sull'eccezione relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p. in riferimento alla contestazione, già il Tribunale aveva del resto fornito puntuale risposta (come riportato a pag. 29 e segg. della sentenza impugnata). Comunque a tutte le doglianze presentate in appeLO con le quali era stata 48 lamentata la contraddittorietà intrinseca della decisione impugnata in merito a tale punto e finanche un travisamento della prova, la Corte milanese ha risposto dando atto (pag. 75) che il prospetto datato 28 gennaio 2011, allegato quale documento prodotto dal pubblico ministero, era stato esaminato al solo fine di comprovare il giudizio di neutralità delle operazioni tanto da condurre all'esclusione della sussistenza della finalità di evasione delle imposte dirette e di affermare l'annotazione delle fatture in contabilità (pag. 76). Pertanto tale prospetto non è stato utilizzato quale fonte di prova dei reati fiscali ascritti, considerato che i giudici di merito sul punto si sono riferiti ad altre fonti probatorie, come illustrato in riferimento alla trattazione dei motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle fattispecie penali-tributarie.
1.2.5. Di conseguenza i motivi di ricorso che hanno invocato il vizio di travisamento della prova in riferimento agli elenchi allegati dei capi di imputazione risultano manifestamente infondati. Infatti è ben noto che nel contestare il travisamento di specifici atti del processo il relativo motivo di ricorso avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, indicare le ragioni per cui il dato travisato avrebbe inficiato e compromesso la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione (cfr. Sez.6, n. 9923/12 del 5/12/2011, S., Rv.252349). Ciò in quanto se è pur vero che è sempre possibile verificare, nell'ambito della censura di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. fermo restando il - divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova la conformità aLO specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, Romagnolo, Rv. 235732; Sez. 1, n. 11264 del 02/03/2007, Bastone, Rv. 236139; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, ES, Rv. 237684; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215, nonché, più di recente, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774), un tale vizio sussiste solo quando l'errore abbia disarticolato effettivamente l'intero ragionamento probatorio ed abbia quindi reso iLOgica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato, fermo restando il limite del devolutum in caso di cd. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (in tal senso, si veda la parte motiva della citata sentenza Stojanovic). 49 9 4 1.2.6. Quanto alla doglianza relativa all'asserita nullità genetica del decreto che dispone il giudizio, riproposta dai ricorrenti ER, RU De AN, TA e ZA, con argomentazioni alle quali era stata già data compiuta risposta sia dal Tribunale che dalla Corte di appeLO, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. parte motiva S.U. n. 36551 del 15/7/2010, Carelli), a conferma della sua manifesta infondatezza, va ribadito che i capi di imputazione contenuti nel decreto di citazione contenevano gli elementi essenziali con adeguata specificità (anche di recente è stato ribadito che mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità о indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, aLOrché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione, così, Sez. 3, n. 20858/18, del 07/11/2017, Dorini, Rv. 272788, che ha ritenuto sufficiente il fatto che il capo di imputazione fosse corredato di prospetti contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata, nonchè i nominativi della società emittente).
1.2.7. La sentenza impugnata ha chiarito (pag. 31) che l'asserita indeterminatezza dei capi di imputazione da B) ad S) era eccezione fondata sull'erroneo presupposto dell'insufficiente allegazione di elenchi contenenti le fatture emesse, perché non teneva conto che, trattandosi di giro di fatture tra le diverse società (seppure riconducibili aLO stesso disegno organizzativo dell'associazione e quindi al medesimo gruppo di persone), le fatture emesse da una di esse corrispondevano alle fatture utilizzate quali elementi passivi fittizi nella dichiarazione d'imposta presentata dalla società risultante quale acquirente. I giudici di secondo grado hanno altresì evidenziato come la specificità e la completezza dell'elencazione fosse agevolmente verificabile nei processi verbali di constatazione in atti, che comunque venivano inclusi in stralcio anche nel corpus motivazionale (pagg. 32 e seguenti) .
1.3. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NO NA delle quali è stata data lettura ex art. 512 c.p.p. a seguito della sua morte.
1.3.1. Sul tema vanno innanzitutto richiamati i principi giurisprudenziali che hanno stabilito che la sopravvenuta impossibilità di ripetere gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito ed espressa con motivazione adeguata e logica che riconduca, con criterio "ex ante", ad una diagnosi di prevedibilità od imprevedibilità (Cfr. Sez.1, n. 24249 del 25/02/2004, Rotondale e altri, Rv. 228549), atteso che l'imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte 50 poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (così Sez.3, n. 25110 del 13/02/2007, La Tela, Rv. 236962, Sez.2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi e altri, Rv. 261427). In coerenza con tali assunti, i giudici di appeLO hanno confermato la valutazione della imprevedibilità dell'evento che ebbe a rendere impossibile la ripetizione dell'assunzione della testimonianza, nel momento in cui il ragioniere NO veniva assunto a sommarie informazioni testimoniali (pagg. 52-53): si tratta di un giudizio di fatto di cd. "prognosi postuma", che è incensurabile nella presente sede in quanto congruamente motivato.
1.3.2. Peraltro va anche rilevato che è stato sottolineato come il contenuto delle dichiarazioni rese dal NO non assumono rilevanza fondamentale ai fini della ricostruzione della vicenda, ma rappresentano una mera conferma del significato attribuito alle operazioni oggetto delle fatture, all'esito della lettura della documentazione acquisita (pag. 53), considerata unitamente alle altre testimonianze acquisite. Deve essere ricordato che quando con il ricorso per cassazione si lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (in tal senso, Sez.2, n. 7986/17 del 18/11/2016, la Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Nel caso di specie, la censura avanzata non si è affatto curata di confutare tale assunto dei giudici di merito, mediante l'illustrazione di argomentazioni relative alla essenzialità dei contenuti della testimonianza di NO nel siLOgismo della decisione di colpevolezza per i fatti di cui è processo. Pertanto anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile.
1.4. L'inutilizzabilità del verbale di constatazione della G.D.F. emesso nei confronti della società Phronis s.r.l. amministrata da IO ES.
1.4.1. Il quinto motivo di ricorso proposto dalla difesa di IO ES, che lamenta l'inutilizzabilità del processo verbale redatto dalla Guardia di finanza in data 25 ottobre 2010 nei confronti della società Phronis RL, amministrata daLO stesso, e con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità della sua acquisizione quale prova documentale, in quanto IO era stato interrogato senza l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., risulta inammissibile. 51 AR 1.4.2. Innanzitutto va ricordato che il motivo non risulta essere stato proposto in sede d'appeLO, secondo la sintesi dell'atto impugnatorio della decisione qui impugnata e comunque va ricordato che, ove venga dedotto il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale. (Cfr. Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro e altri, Rv. 265535, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329).
1.4.3. Nel ribadire principio già affermato da questa Sezione, ossia che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale e che se dopo l'emersione di indizi di reato non si sia proceduto secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p., non è utilizzabile la parte del documento redatta successivamente a detta emersione (in tal senso Sez. 3, n. 6881/09 del 18/11/2008, Ceragioli e altri, Rv. 242523), va evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione specifica né sui contenuti indizianti, che sarebbero presenti nel processo verbale di constatazione in derivazione dalle dichiarazioni rese dal medesimo in mancanza dell'avviso, né sulla loro decisività ed indispensabilità, in correlazione al giudizio di colpevolezza. Infatti nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione venga lamentata l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve sempre illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" nell'ambito dell'argomentazione sviluppata dai giudici di merito per spiegare il proprio giudizio di responsabilità; ciò in quanto gli elementi di prova, seppure acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (così Sez.2, n. 7986/17 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez.3 n. 3207/15 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 Muià e altri Rv. 254108). Da quanto sopra espresso emerge che tutti i motivi che afferiscono ad asseriti vizi di natura processuale risultano manifestamente infondati e vanno pertanto dichiarato inammissibili.
2. Il reato associativo (capo A).
2.1. La sussistenza del reato.
2.1.1 Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito chiare direttrici interpretative in tema di struttura dell'elemento associativo e di requisiti 52 AR di partecipazione al consortium sceleris. E' stato precisato che non è richiesta l'apposita creazione di una organizzazione ad hoc, essendo idonea una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati» (Cfr. Sez.5, n. 31149 del 5/5/2009, Occioni e altro, Rv. 244486) «con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo» (cfr. Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255914, Sez.5 n. 12525 dell'1/12/2000, Buscicchio ed altri, Rv 217459). La possibilità che la struttura associativa sia lecita e preesistente alla programmazione e realizzazione di più reati è stata confermata con orientamento univoco (così, per tutte, Sez. 6, n. 10886/14 del 28/11/2013, Grasso e altri, Rv. 259493), il quale ha sottolineato il requisito dell'adeguatezza rispetto aLO scopo illecito perseguito (cfr. Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo e altri, Rv. 269952) e la non necessità di una struttura gerarchica perché l'elemento oggettivo del reato risulti integrato (si veda Sez. 6, n. 25698 del 15/06/2011, Brusaferri, Rv. 250515 e Sez.1, n. 17027 del 10/4/2003, Facie altro, Rv. 224808). Inoltre la struttura organizzativa potrebbe anche essere minima (in tal senso, si veda Sez.4, n. 22824 del 3/7/2006, Qose ed altri, Rv. 234576, per la quale «la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo»), occorrendo poi la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (cfr. Sez.6, n. 3886/12 del 07/11/2011, Papa e altri, Rv. 251562).
2.1.2 Gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa qui all'esame sono, infatti: a) il vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge le condotte di concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti, che possono eventualmente essere integrati anche in riferimento ad un'unica disposizione di legge, e non devono necessariamente richiedere una diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati;
c) l'esistenza di 53 वर una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi avuti di mira (orientamento consolidato sin da Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani e altri, Rv. 203642).
2.1.3. La sentenza impugnata ha confermato con motivazione esaustiva e priva di smagliature logiche il giudizio circa la sussistenza della fattispecie associativa già formulato in primo grado ed anche la dichiarazione di responsabilità degli imputati, secondo i rispettivi ruoli, in riferimento ai delitti di cui ai capi A) anche richiamando i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado che già aveva espresso identico giudizio, ritenendo sussistente sia la stabilità del vincolo che l'indeterminatezza del programma criminoso e considerando integrata anche la circostanza aggravante dell'essere l'organizzazione illecita composta da più di dieci persone. Tale affermazione è stata ancorata alla constatazione del susseguirsi per lungo tempo di condotte integranti reati fiscali e truffe, in piena conformità ai principi giurisprudenziali di accertamento della fattispecie di cui all'art. 416 c.p. (si veda, sul punto, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540).
2.1.4. I motivi di ricorso che lamentano violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del reato associativo risultano tutti inammissibili, in quanto nessuno di essi ha evidenziato profili di contraddittorietà evidenti ovvero elementi specifici che siano in grado di disarticolare la ricostruzione della vicenda analizzata, che è stata descritta nella sentenza impugnata, comunque da leggersi, come detto, in integrazione con quella di primo grado, con una motivazione ampia, congrua e correlata all'analisi di specifici dati probatori, ed anche priva di smagliature logiche e contraddittorietà. Quanto alle doglianze specifiche che hanno censurato l'errata interpretazione da parte dei giudici di merito delle finalità, del tutto lecite, dell'associazione culturale e quindi l'errata configurazione della fattispecie associativa, le stesse sono del pari manifestamente infondate.
2.1.5. Va osservato che già i primi giudici (si veda la sintesi del ritenuto in fatto della sentenza impugnata pagg. 3 e segg.) avevano ricostruito con dettaglio il quadro delle vicende relative al movimento culturale fondato da ER ed avevano concluso per l'esistenza, a fianco dell'associazione culturale, del tutto lecita, della compagine associativa dedita a attività imprenditoriali illecite, caratterizzata da un'articolazione strutturale in plurime società, fittizie in quanto riferibili ad essi sodali ed assolutamente prive di scopo economico autonomo, avente per obbiettivo la ricerca di risorse finanziarie imponenti, non calibrate affatto alla reale redditività dell'associazione culturale fondata da ER - e ciò sia per garantire lo svolgimento delle attività culturali stesse, ma anche 54 finalizzate a reperire liquidità per effettuare il restauro delle dimore storiche di LL SA AR OM e LL Rasini. Tali risorse finanziarie erano state ottenute mediante un artato "gonfiamento" del volume di affari mediante l'emissione ed l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche evadendo le imposte connesse a tali fatturazioni e quindi alle apparenti movimentazioni economiche tra società appartenenti a tale calibrata struttura organizzativa, tutte riconducibili a ER e ai suoi sodali. Tali associazioni (quella culturale e quella a delinquere) operavano, secondo quanto ricostruito nel corso dei giudizi, in maniera indipendente, seppure la prima era in parte composta dalle stesse persone, legate da vincoli stabili sin dagli anni passati ed antecedenti ai fatti per cui è processo.
2.1.6. La decisione impugnata ha analizzato compiutamente non solo l'esistenza della fattispecie associativa, ma anche le posizioni dei singoli imputati rispetto al consortium sceleris, senza per nulla confondere il reato associativo con i reati- fine, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti. Per quanto attiene in particolare alla cd. affectio societatis, i giudici hanno ritenuto che essa fosse costituita dal legame in forza del quale gli aderenti si dedicavano ad operare nelle diverse società, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevessero vicendevole ausilio e tutte insieme contribuissero all'attuazione del programma di accesso illecito ai finanziamenti bancari;
tale consapevolezza, come è noto, non presupponeva un accordo formalizzato, essendo sufficiente l'esistenza delle strutture organizzative societarie, nelle quali si innestava il contributo apportato da ciascuno nella prospettiva del perseguimento deLO scopo comune. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che ben possono aversi strutture organizzative plurime, anche mutanti nelle loro componenti soggettive, come avvenuto nel caso di specie: infatti, molti dei ricorrenti, legati non solo da rapporti di conoscenza, ma da attività pregresse, anche delittuose, svolte insieme in epoca passata, si erano accordati per partecipare insieme, con i rispettivi incarichi ricoperti nelle differenti strutture societarie, sempre riconducibili al governo del ER, essendo essi sodali adepti dell'associazione culturale. In tal modo essi erano stati coinvolti sia nella realizzazione degli obiettivi dell'associazione culturale lecita, che nella illecita programmazione delle strutture societarie fittizie, che attraverso il giro di fatture per operazioni inesistenti dovevano dimostrare un giro d'affari di entità economica superiore (senza d'altra parte incorrere nella relativa tassazione IVA che la legislazione tributaria pretende dovuta anche in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, come sarà illustrato nel prosieguo). 55 RR 2.1.7. Il Collegio di appeLO ha anche analizzato neLO specifico (pag. 56 e seguenti della sentenza) le censure proposte già in quella sede proprio in relazione alla esistenza dell'associazione a delinquere e pur richiamando la motivazione sul punto espressa dai giudici di prime cure (pag. 55) ha respinto tali censure con puntuali e logiche argomentazioni, richiamando tutti gli elementi probatori (dichiarazioni testimoniali dei testi BA, RA, De DI, IN) che hanno fondato il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa (stabilità del vincolo) e dai quali ha tratto logico fondamento per confermare la condanna nei confronti degli imputati in relazione all'appartenenza al consortium sceleris.
2.1.8. La motivazione della decisione risulta immune da censure quanto alla descrizione degli elementi necessari ad integrare la fattispecie contestata, sottolineati con chiarezza nelle due sentenze di merito anche nei loro profili differenziali con il mero concorso di persone nei reati fine come accertati. In via risolutiva va infatti ribadita la congruità della motivazione esposta dai giudici di appeLO che hanno confermato la sussistenza del delitto associativo, considerato che ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati-fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (cfr. Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540). La motivazione della condanna per la fattispecie di cui all'art. 416 c.p., risulta pertanto congrua, ancorata alle prove raccolte e priva di smagliature logiche e pertanto i motivi di ricorso finiscono per riproporre le medesime censure e risultano perciò inammissibili nella presente sede, in quanto volti, nella sostanza, a sollecitare questa Corte ad una rilettura nel merito dei dati acquisiti nel corso del processo.
2.2 Le singole posizioni.
2.2.1. Per quanto attiene agli specifici ruoli, per i giudici di secondo grado i testi prima citati avevano confermato il ruolo di ER DO, quale amministratore di fatto di tutte le società, ruolo che peraltro è stato ribadito alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese da NO, nonché all'esito delle analisi dei documenti sequestrati negli uffici di via Gabba n. 3 (così pagg. 63 e 64 della sentenza).
2.2.2. Per queLO che concerne i ricorrenti: RU De AN RI (moglie di ER, e coinvolta direttamente nelle società CB RL, FDH spa, The Second Renassance RL, Zephiros RL, Modernitas RL, Parco Visconti OM 56 AR RL), ZO LA IA (Associazione cifrematica International onlus), ER AN (TOPTYPE spirali soc. coop. a rl.), OR EL (NUMERARIO RL), RA MA (SANITAS ATQUE SALUS scarl e WORTHLY WEB RL), TI IA GR (domiciliataria fiscale della soc. Aleph city LTD estera) e TT IA LA (Intersitus RL, Associazione Brain Work Institut, NUMERARIO RL), il giudizio espresso in motivazione (pagg. 89 e segg.) in ordine al ruolo di co-organizzatori dell'associazione risulta in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza circa la qualifica di organizzatore all'interno dell'associazione a delinquere, essendo stato precisato che essa spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente con decorrenza dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative ovvero si occupa di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Cfr. Sez.5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250491), non essendo quindi necessario che lo stesso soggetto, sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (così Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini e altri, Rv. 254317).
2.2.3. Nel caso di specie, in particolare (pagg. 90 e segg.) i giudici di merito hanno sottolineato l'importanza dei ruoli rispettivamente assunti (quali soci fondatori e/o legali rappresentanti) nelle società coinvolte, unitamente alle risultanze desunte dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, nonché ai riscontri ottenuti dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare quelle del teste AR, in riferimento al gruppo delle strette collaboratrici TI, RA, TT e ZO ed alla circostanza del rinvenimento delle c.d. "mappe", ossia dei prospetti mensili, indicativi delle fatture da emettere tra le diverse società, all'esito della perquisizione negli uffici della RA. Ugualmente va rilevato in relazione alle posizioni quali meri partecipi del sodalizio criminale dei ricorrenti ER RI (Italbrain RL), ZO IO (Impresa Nuova RL), TI ES (Design city RL), AU EL (Intextion RL) e IO ES (PHRONIS RL).
2.2.4. In particolare, avuto a riferimento la posizione della RU De AN, risultano manifestamente infondate le doglianze che vorrebbero ipotizzare che la dichiarazione di penale responsabilità sarebbe stata dedotta dai giudici del perito dalla mera esistenza del rapporto di coniugio con ER DO. Le sentenze impugnate hanno infatti fornito congrua motivazione del diretto coinvolgimento della ricorrente, con ruoli di indubbio rilievo decisionale, in 57 numerose società coinvolte (si vedano le pagg. 105 e 106 della sentenza impugnata e le medesime pagine di quella di primo grado).
2.2.5. Per quanto attiene neLO specifico alle posizioni di TA LI e ZA NL, le sentenze impugnate li hanno riconosciuti partecipi del delitto associativo, evidenziando specificamente (cfr. pag. 100 e segg. della sentenza di appeLO) gli elementi ritenuti dimostrativi del loro coinvolgimento nell'organizzazione delittuosa, costituiti sia dall'avere fornito il proprio contributo finanziario per consentire la fluidità della movimentazione finanziaria dei conti correnti gestiti dal gruppo, sia, per TA, dall'avere ella impartito direttive all'TI proprio in merito alle operazioni bancarie da effettuare, come emerge dai contenuti di alcune intercettazioni e dalle testimonianze, sia, quanto al ZA, dall'attività svolta nell'interesse dell'associazione (fino a ricoprire il ruolo di presidente nell'atto costitutivo della Intellectual City) ed in particolare dai contatti intrattenuti daLO stesso con gli istituti di credito (di qui il concorso nel reato di cui al capo T, parimenti riconosciuto nel giudizio di merito). La decisione impugnata ha peraltro descritto, in modo autonomo, rispetto alle valutazioni del giudici di prime cure, con adeguata ampiezza, gli elementi di prova posti a base del giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione di TA e ZA nel reato associativo (pag. 99-104 sentenza impugnata). Né, ai fini di escludere la sussistenza della partecipazione al consortium sceleris, può rilevare, semplicisticamente, la circostanza che agli stessi non sia stato contestato alcun reato tributario quale reato-fine, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei delitti realizzati, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma (cfr. Sez. 2, n. 19702 del 23/04/2010, P.M in proc. Cipolla, Rv. 247105), atteso che l'organizzazione ha, in quanto costituita, funzione strumentale all'attuazione del programma illecito ed è perciò anch'essa, per ciò solo, illecita. In tali valutazioni non ha avuto quindi particolare rilievo il fatto che gli stessi fossero associati al movimento culturale di ER.
2.2.6. Risulta parimenti manifestamente infondata la censura avanzata da IO ES, per il tramite degli avv. Pantosti e Recalcai, circa la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo, fondata nella sostanza sulla estraneità del IO alle vicende di ER e degli altri coimputati occorse nel 1992. Le decisioni impugnate hanno descritto con motivazione congrua ed immune da contraddittorietà gli elementi di prova che hanno condotto ad individuare il ricorrente quale 58 "collaboratore strutturale" di ER (pag. 112 sentenza impugnata, e pagg. 113 e segg. sentenza di primo grado).
2.2.6. Per quanto attiene alla specifica doglianza avanzata nel primo motivo di ricorso redatto dagli avvocati Saponara e Nardo circa la completa iLOgicità dei criteri utilizzati dai giudici di merito per ritenere che ZO, ER, TT, AC e OR dovessero rispondere del reato di cui all'art. 416, comma 1 c.p. - ed alla censura di identico contenuto sviluppata dall'Avvocato Nocita per la RA in autonomo ricorso valga quanto appena detto in - merito agli elementi sufficienti ad integrare la qualifica di co-organizzatore, tenuto conto che le sentenze non hanno affatto individuato nei ricorrenti gli ideatori e promotori del meccanismo fraudolento, ma piuttosto, in virtù delle relazioni interpersonali consolidate con la coppia ER/RU De AN, dei coorganizzatori delle attività svoltesi negli anni ed oggetto del presente giudizio.
2.2.7. Da ultimo, va rilevato che la doglianza finisce nella sostanza per volere indurre questo Collegio ad una rivalutazione del fatto, preclusa nella sede di legittimità come già ampiamente spiegato nell'incipit di questa motivazione, a - fronte di quanto accertato all'esito del giudizio. Va infatti ribadito che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza si realizza solo nel contrasto tra proposizioni testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (in tal senso, Sez. 1, n. 53600/17 del 24/11/2016, SAfilippo e altro, Rv. 271635). Alle analoghe doglianze relative al ruolo svolto da TI IA GR, contenute nel ricorso degli avv. Pantosti e Recalcati, deve essere data identica risposta, per cui, in conclusione, tutti i motivi di ricorso relativi al reato di cui al capo a) risultano perciò inammissibili.
2.3. L'aggravante del numero di persone associate superiore a dieci. Quanto al motivo di ricorso, proposto dal IO ES ed TI IA GR (censura n. 2 dei rispettivi atti impugnatori), con il quale è stata censurata la mancanza di prova circa la consapevolezza in capo a ciascuno dei ricorrenti di prendere parte ad un'associazione a delinquere composta da più di dieci persone, ritiene questo Collegio che la circostanza aggravante speciale richiamata abbia natura oggettiva e debba quindi essere riconosciuta a prescindere dalla prova della sua piena conoscenza in capo al partecipe. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato, seppure a proposito della circostanza aggravante simile, prevista in riferimento al concorso di reati (art. 112, c. 1, n. 1 c.p., numero di persone superiore a cinque) che essa non 59 AR richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché, concernendo le modalità dell'azione, tale aggravante ha natura oggettiva e, conseguentemente, qualora sia sussistente, l'applicazione deve estendersi a tutti coloro che concorrono nel reato. (cfr. Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto e altri, Rv. 271126, Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987, Sez.1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro e altri, Rv. 252044, come del resto già Sez. 2, n. 5378/83 del 30/11/1982, LicciardeLO, Rv. 159403, che aveva affermato che la circostanza aggravante del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p. "non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa. Questa, infatti, ha natura oggettiva e pertanto si comunica a tutti i compartecipi a norma del combinato disposto degli artt. 70, n. 1 e 118 c.p.").
3. I reati tributari (capi C-S).
3.1. L'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000. 3.1.1. Tutti i ricorrenti ad eccezione di TA LI e ZA NL, nonchè di ZO LA IA - sono imputati, come detto, dei reati tributari. - Mentre CO EL (INTERATIM RL) e SA EV (ARS Mediatica) sono state condannate unicamente in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000 loro rispettivamente ascritta ai capi G) ed R) della rubrica. Come evidenziato nella prima parte di questo Considerato in diritto, la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del reato previsto dall'art. 8 D.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B) ed avverso tale capo della decisione non risultano presentati motivi di appeLO, per cui le censure che in qualche modo richiamano il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (F.O.I), risultano inammissibili.
3.1.2. Per quanto attiene ai reati fiscali dichiarativi, ossia ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in relazione alle dichiarazioni da presentarsi ai fini IVA, nelle quali risulterebbero computate a seguito dell'annotazione in contabilità le fatture per operazioni inesistenti, va ricordato che il giudice di primo grado aveva già escluso che quanto accertato in riferimento alle società riconducibili al ER avesse comportato evasione delle imposte dirette dovute. La Corte di appeLO, nel dichiarare la prescrizione per l'annualità d'imposta 2007, non era intervenuta a specificare in dispositivo alcuna differenza rispetto a quanto contenuto nel dispositivo del giudice di prime cure, ritenendo (pag.64) di non potere ovviare alla mancanza, trattandosi di questione estranea al giudizio, ma soprattutto per l'assenza di richieste sul punto che fossero state avanzate con i motivi di appeLO. Nonostante le conclusioni presentate dalla -60,घरR Procura generale in sede di appeLO circa la necessità di provvedere a correggere tale errore materiale, e la richiesta qui avanzata in sede di conclusioni dal rappresentante della Procura generale presso questa Corte e nel ricorso presentato personalmente da ER (motivo n. 30), deve essere rilevato che risulta corretta la mancanza nel dispositivo di primo grado di una formula assolutoria, per così dire, parziale, in ordine ai capi di imputazione contestati, di cui ai reati tributari di cui agli artt. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, quanto alla finalità di evasione alle imposte dirette.
3.1.3. Va infatti ricordato che la struttura della fattispecie menzionata risulta unitaria: l'art. 2 del d.lgs. citato individua un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto (così, SS.UU., n 1235/11 del 28/10/2010, Giordano), che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi (cfr. Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044; Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358). La dichiarazione annuale, come è noto, è atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo, ma definitivo dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa;
infatti la dichiarazione annuale "fraudolenta", ossia non solo mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale fittizio e non corrispondente alla realtà delle operazioni commerciali poste in essere, costituisce di certo la fattispecie criminosa ontologicamente più grave. E' stato sottolineato che tale delitto "di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale" ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, "con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. citato è posto a tutela dell'interesse patrimoniale deLO Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario.
3.1.4. Pertanto il fatto che già i giudici di primo grado avessero ritenuto che il giro di fatture per operazioni inesistenti non fosse volto ad evadere le imposte dei redditi in quanto non era stata prodotta alcuna ricchezza aggiuntiva soggetta a tassazione, in considerazione della pratica inoperatività delle società usate quali meri ponti di passaggio delle fatturazioni non può certo escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 2, D.lgs. cit. avuto a riferimento le 61 ER dichiarazioni dei redditi presentate a fini IVA, nelle quali risultassero computate, per l'appunto, le FOI, produttive di debiti d'IVA, da parte delle società utilizzatrici finali delle fatture stesse. Infatti chi, nella veste di amministratore o legale rappresentante, o quale istigatore e perciò concorrente con esso, ha annotato tali fatture per operazioni inesistenti quali costi nella contabilità della società amministrata ha assunto in tal modo l'esistenza di un credito d'IVA, che è stato posto in compensazione con i debiti IVA (falsi o veri che fossero), ciò che ha inciso concretamente nella veridicità della dichiarazione fiscale e nei saldi d'IVA risultanti in modo da corrispondere, rectius, da non corrispondere all'Erario quanto dovuto.
3.2. Frode IVA ed art. 21 c. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 3.2.1. I motivi di ricorso relativi alle frodi fiscali hanno lamentato l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 21 comma 7, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. In base a questa disposizione «Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura». Secondo tale disposto normativo il contribuente deve corrispondere comunque il tributo: il legislatore, infatti, considerata la tecnica dell'imposta, si è preoccupato di incamerare l'Iva relativa alla fattura emessa, fittizia o maggiorata che sia, sul presupposto logico che la stessa imposta sarà poi detratta dall'utilizzatore della fattura. Come infatti stabilito dalla giurisprudenza civile di legittimità la disposizione ha lo scopo specifico di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione, per cui la sua applicazione non contrasta con il principio di specialità di cui all'art. 19, c.1 del d.lgs n. 74 del 2000 (Cass. civ. sez.5, n. 309 dell' 11/1/2006, Rv. 586262 - 01; Sez. 5, n. 247 del 09/01/2009, Rv. 606176 01; Sez. 5, n. 23626 del - 11/11/2011). La specifica disposizione di legge pone, cioè, il tributo IVA "fuori conto", per cui la relativa obbligazione deve essere "isolata" dalla massa di operazioni effettuate, e non deve essere inclusa nel meccanismo di compensazione tra Iva "a valle" ed Iva "a monte", che presiede alla detrazione di tale imposta come previsto dall'art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972 (così Cass. Civ. Sez. 5, n. 3197 del 18/02/2015, Rv. 634513-01; ed in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità in materia penale: cfr. Sez.3, n. 43393 del 15/7/2015, SAnino, non mass.).
3.2.2. E' stato precisato, infatti, (vedi Cass. civ, Sez.6-5, ord. n. 12111 del 10/06/2015, Rv. 635724-01) che il diritto alla detrazione va escluso in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di cartolarità 62 posto a base del sistema impositivo, atteso che l'imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un'operazione non avvenuta o non avvenuta nei termini in essa descritti (cfr. anche Cass. Civ. Sez.5, n. 10939 del 27/05/2015, Rv. 635942 - 01). D'altra parte, seppure in diritto tributario è consolidato principio (così, ex multiis, Cass. Civ. Sez. 5, n. 24426 del 30/10/2013, Rv. 629419-01) che l'Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto alla detrazione dell'IVA debba essere negato in quanto la fatturazione attiene ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate, è evidente che, nel caso di specie, sono stati gli imputati stessi ad ammettere l'inesistenza dei giri di fatturazione intercorsi tra le società, tutte riconducibili a ER ed ai suoi sodali, unitamente al fatto che molte delle società erano state create solo per "simulare" un fatturato ben più consistente in alcune società.
3.2.3. Pertanto anche laddove la sussistenza delle operazioni economiche sottese alle fatture sia stato contestato (si veda il ricorso presentato da ER), va rilevato che i giudizi di merito hanno concluso anche in merito a tale questione ritenendo che la fatturazione concernesse l'interposizione di soggetti giuridici, privi di dotazione e di autonoma consistenza operativa, sicchè, anche nella ipotesi che alcune delle operazioni potessero essere, seppure in parte, reali, le stesse finivano per tradursi, nella sostanza, in operazioni inesistenti e simulate anche dal punto di vista soggettivo, perfettamente integranti, come tali, un elemento costitutivo della condotta del reato tributario contestato.
3.2.4. La disposizione normativa di cui all'art. 21 comma 7 D.P.R, n. 633 garantisce inoltre che l'Erario, che deve pretendere il tributo indiretto da chi abbia emesso fattura, seppure per un'operazione inesistente, non si veda contestato il presupposto impositivo, cioè la sussistenza del debito d'IVA, proprio sulla base dell'inesistenza di esso, ossia della "mancata effettuazione" (rectius: inesistenza) dell'operazione. Infatti tale norma è indirizzata al soggetto emittente la fattura, che diviene in tal modo debitore d'imposta (per specifica e tassativa fonte normativa, anziché, secondo i principi generali a seguito dalla operazione realmente effettuata) sulla base dell'applicazione del mero principio di cartolarità; ma la disposizione menzionata è nella sostanza in grado di incidere - indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3 del cit D.P.R. anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può - mai esercitare il diritto alla detrazione in totale carenza del presupposto, e cioè dell'effettivo acquisto od importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
3.2.5. In conclusione, dal punto di vista del diritto tributario, è indiscusso che le "operazioni inesistenti", fatturate dal cedente o dal prestatore, sono assoggettate comunque ad imposta sulla sola base della loro rappresentazione documentale, in quanto sono state tipizzate dal legislatore come una fattispecie ad hoc, comunque costitutiva di una legittima pretesa tributaria. Da quanto sopra evidenziato, trattandosi di principi di diritto indiscussi nella giurisprudenza di legittimità sia civile, che penale, risulta evidente che tutte le censure proposte che hanno lamentato la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione di tale norma in materia penale, risultano manifestamente infondate.
3.3. La fattispecie contestata sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
3.3.1. Da quanto appena premesso trova conferma la rilevanza dal punto di vista penale delle condotte ascritte ai ricorrenti nelle loro rispettive qualità. Infatti l'interesse protetto dalla fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa, di qui l'illiceità penale della dichiarazione fraudolenta, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta (ed a consumazione istantanea), avendo il legislatore inteso rafforzare in via di anticipazione la tutela del bene giuridico protetto (in tal senso SSUU Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235).
3.3.2. Sull'elemento oggettivo si è ampiamente trattato al paragrafo che precede, vale la pena di aggiungere l'assoluta infondatezza di ogni suggestiva evocazione delle problematiche delle fatturazioni tra società infragruppo (così dai motivi presentati personalmente da ER nn. 29, 45 e 67), alle quali la sentenza impugnata ha già fornito esaustiva risposta alle pagg. 31 e seguenti. Basta qui ribadire che le operazioni tra società oggetto del giudizio sono del tutte estranee alla nozione di operazioni infra-gruppo ex art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, mancando il rapporto controllante-controllate tra le stesse, secondo quanto precisato anche nella giurisprudenza civile di legittimità (cfr., per tutte, parte motiva, Cass. civ. sez 6 - 5, ord. n. 25328 del 16/12/2015, Rv. 638010 01).
3.3.3. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, è stata eccepita da tutti i ricorrenti l'iLOgicità della motivazione quanto alla sua sussistenza, avuto riguardo alla necessità che la condotta tipizzata dalla norma sia non solo voluta, ma risulti posta in essere con il dolo specifico di evasione dell'IVA, occorrendo che l'autore del reato di cui si tratta abbia agito con il proponimento di evadere le imposte, ovvero di conseguire un indebito rimborso, ovvero di ottenere il riconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Orbene, nel caso di specie risulta evidente la sussistenza quanto meno di tale ultimo scopo. Tutti i partecipanti a vario titolo 64 घट nel giro di "fatturazioni fasulle" tra le diverse società, alcune di esse costituite solo a tal fine, avevano posto in essere le diverse condotte al fine di beneficiare di una valutazione positiva della consistenza patrimoniale delle attività riconducibili a tali società e quindi alle associazioni gravitanti intorno a ER, finalità tutte che risultavano programmate ed erano rese fattibili dalla chiara previsione e predisposizione di un sistema che assicurasse l'assoluta economicità dell'operazione, non risultando all'esito del giro di fatturazione debiti per imposte gravanti su ogni singola società proprio per l'utilizzazione del sistema dell'indebita detrazione delle fatture per operazioni inesistenti. Per alcuni dei sodali, quelli ritenuti responsabili anche per la fattispecie di truffa di cui al capo T), tale meccanismo era funzionale alla realizzazione dei delitti di truffa alle banche, in quanto permetteva alle società di accedere a finanziamenti sproporzionati rispetto alle reali capacità di restituzione del capitale e degli interessi dovuti.
3.3.4. Orbene da quanto detto in ordine alla legittima pretesa impositiva dell'IVA in relazione alle fatture per operazioni inesistenti, risulta evidente, con conseguente manifesta infondatezza del motivi di ricorso proposti sul punto, che ciascuno dei concorrenti con ER nei rispettivi reati ben aveva la finalità di non corrispondere l'IVA risultante dalle fatture indicate nelle dichiarazioni annuali predisposte dalle rispettive società delle quali erano legali rappresentanti, non potendo essere addotto alcun beneficio sotto il profilo psicologico né richiamando l'ignoranza della regola dettata dal già citato art 21 D.P.R. n. 633, né adducendo la esistenza di finalità o moventi diversi, in coesistenza, quali queLO emergente nel caso di specie di accedere a finanziamenti presso istituti di credito, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito.
3.3.5. Del resto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. citato, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva (cfr. Sez.3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390) e va ribadito che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, come avvenuto nel caso di specie. Deve inoltre essere aggiunto che ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2 non ha rilievo che non vi sia stata alcuna incidenza dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti quanto alla base imponibile ai fini delle imposte dirette (giusta assoluzione disposta già con la sentenza di primo grado). 65 AR 3.3.6. A parere di questo Collegio, non può neppure essere invocata l'erronea contestazione, assumendo che avrebbe dovuto essere ascritta la fattispecie di indebita compensazione, di cui all'art. 10 quater del d.lgs n. 74 del 2000. Tale reato, infatti, esige che sia stata presentata dichiarazione di compensazione, ex art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tra le somme spettanti all'erario ed i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti, ovvero che tale compensazione sia stata effettuata in dichiarazione, ma si tratta, ovviamente, di ipotesi che avrebbe dovuto essere, semmai, contestata in concorso con la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, la quale si differenzia per essere un'ipotesi delittuosa di danno. Di talchè risulta evidente la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
3.3.7. Tutte le censure proposte dai ricorrenti in riferimento ai reati tributari ascritti risultano pertanto manifestamente infondate, anche laddove cercano di porre in crisi la ricostruzione operata dai giudici di merito unicamente estrapolando alcuni passaggi della testimonianza del verbalizzante OP, posto che, come chiarito nella sentenza impugnata, ma già ampiamente descritto nella sentenza del Tribunale milanese, le fonti probatorie che evidenziano l'insussistenza delle operazioni sono plurime, documentali - e tra queste particolare rilevanza assumono i documenti acquisiti in sede di perquisizioni e poi risultano utilizzate fonti dichiarative, scaturenti sia dalla testimonianza del ragioniere NO, sia dall'audizione dibattimentale del verbalizzante, che dai contenuti delle conversazioni intercettate.
4. La truffa in danno della NC TR (capo T) 4.1 La condotta ed il profitto.
4.1.1. Va premesso che in materia di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo del reato, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a manifestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato (così, tra le molte, Sez.2, n. 32859 del 19/06/2012, D'ES, Rv. 253660, Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, P.C. in proc. Malandrin, Rv. 244952, Sez. 6, n. 5579 del 03/04/1998, Perina, Rv. 210613).
4.1.2. I ricorrenti condannati per il reato di cui al capo T) (ER, RA, TI, ZO, RU- De AN, ER, TA e ZA) hanno lamentato l'assenza dell'elemento oggettivo, sia per non essere stati individuati il soggetto od i soggetti indotti in errore (i funzionari dell'Istituto di credito), sia per la mancata prova in ordine a tale induzione, sia per la piena conoscenza da parte della NC TR della reale situazione della società LL 66 ar SA AR OM RL, risultando impossibile, a loro parere, configurare una truffa "ad incertam personam". Sulla non necessità dell'individuazione fisica della persona offesa, quando il reato di illecito arricchimento patrimoniale sia stato posto in essere in danno di un ente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in casi assimilabili, seppure diversi (così in tema di truffa ai danni di enti pubblici, Sez.2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268960, non mass. sul punto, ed in tema di estorsione cfr. Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257973).
4.1.3. Questo Collegio intende aderire a tale principio, rilevando come nel caso di truffa in danno di un istituto di credito non può parlarsi di truffa "ad personam", in quanto poiché il soggetto passivo è per l'appunto un ente dotato di personalità giuridica, esso può essere tratto in inganno solo mediante l'induzione di errore mediante artifizi posta in essere nei confronti delle persone fisiche che sono dipendenti dell'ente e che operano ai diversi livelli, secondo la disciplina di ciascun istituto negli uffici preposti a deliberare l'erogazione dei - secondo le procedure interne, ciò perché tali soggetti finanziamenti necessariamente aLO svolgersi del procedimento interno contribuiscono all'istituto di credito (istruttoria di fido, cfr. anche pag. 92 della sentenza di primo grado), attraverso il quale si giunge alla determinazione di concedere il finanziamento, alla stipula dell'atto ed all'erogazione del prestito.
4.1.4. Nel caso specifico si giunse a tale erogazione, con le garanzie richieste, sul presupposto della rassicurante situazione economica della società - fallace - richiedente, quale risultante dall'analisi dei bilanci e del fatturato complessivo e, secondo la ricostruzione svolta dai giudici del merito, l'azione truffaldina era consistita proprio nella messa in opera di quel reticolo interconnesso di società attraverso la creazione del vorticoso giro di operazioni economiche fittizie - già descritto in precedenza ed integrante i reati di cui si è fin qui discusso - azione truffaldina che aveva avuto caratteristiche tali da indurre in inganno i funzionari coinvolti nell'intero processo decisionale riferibile agli istituti di credito (qui all'esame di questo Collegio solo in riferimento alla truffa da ultimo consumata in data 27 luglio 2010, essendo state le altre, anche quelle compiute anche in danno di altri istituti di credito, già dichiarate prescritte, declaratoria sulla quale non sono stati presentati motivi di impugnazione).
4.1.5. L'argomentazione della sentenza sul punto si sottrae a qualunque censura di iLOgicità, del resto è condivisibile il fatto che i dipendenti dell'istituto di credito, che svolgono di regola analisi formali sulla documentazione societaria e sui movimenti dei conti riferibili ad una società, già cliente della NC, non potevano che confidare nella correttezza delle informazioni prospettate. Pertanto anche la doglianza relativa alla mancata prova dell'induzione in errore va rigettata: la predisposizione di dichiarazioni d'imposta contenenti l'annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, unitamente alle operazioni contabili che tutte le sodali imputate del reato di truffa effettuavano tramite i conti riferibili alle società ed alle stesse riconducibili per far quadrare i conti, anche sotto il profilo delle entrate ed uscite dei corrispettivi, erano condotte in grado di rappresentare gli artifici e raggiri richiesti per integrare l'elemento costitutivo della fattispecie, così come l'interessamento degli avvocati TA e ZA, particolarmente attivi neLO svolgimento di relazioni d'affari con funzionari delle banche, secondo la ricostruzione della vicenda operata nel corso dei giudizi di merito, completavano il quadro ingannatorio posto in essere dalla società nei confronti della banca.
4.1.6. Da ultimo, occorre rilevare che risulta sfornita di agganci con elementi di prova acquisiti al processo, risultando piuttosto meramente suggestiva, la parte della doglianza con la quale è stato evocato un ruolo di complicità della stessa banca agli obiettivi di "sovra finanziamento" perseguiti da ER, unitamente alla moglie RU De AN ed agli altri sodali. Secondo la difesa di ER tale consapevolezza in capo alla banca sarebbe desumibile dalla circostanza che la stessa aveva provveduto a trasmettere le segnalazioni per operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per alcune operazioni poste in essere proprio da TA e ZA. Il rilievo non coglie affatto nel segno laddove ha sollevato profili di iLOgicità della motivazione: deve essere considerato, infatti, che la segnalazione di operazioni sospette risponde ai criteri che ogni istituto di credito elabora per adempiere agli obblighi della normativa antiriclaggio (che ha fonte nella normativa europea ed in quella nazionale di recepimento) e si riferisce ad una valutazione connessa alla fonte delle consistenze patrimoniali dei clienti che pongono in essere la singola operazione;
in base ad alcuni indici oggettivi di anomalia che rispondono ai criteri elaborati - in relazione aLO specifico cliente (know your customer) - l'autorità segnalante, nel caso di specie la banca, rileva l'indice di sospetto in ordine alla possibile natura di profitto illecito del denaro utilizzato nell'operazione. Nulla a che vedere quindi, con un'operazione di finanziamento, volta, al contrario, non a far transitare denaro o comunque consistenze finanziarie già in possesso del cliente, bensì a richiedere ed ottenere liquidità finanziaria daLO stesso istituto di credito, mediante un operazione di c.d. "consolidamento" di una precedente esposizione nei confronti della banca stessa. Nel caso di specie, inoltre, le segnalazioni delle operazioni sospette avevano riguardato alcune operazioni poste in essere dagli imputati TA, ZA e ER, non direttamente riconducibili alla società LL SA AR OM RL.
4.1.7. Le argomentazioni esposte dal rappresentante della Procura generale di questa Corte a sostegno delle proprie conclusioni assolutorie in merito al capo T) della rubrica, connesse alla asserita mancanza di profili decettivi nelle condotte, non risultano condivisibili. La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato sia in relazione al rapporto tra le fatturazioni e le attività intessute reciprocamente dalle società, intese al conseguimento di finanziamenti presso le banche, riferendosi sia ai contenuti dichiarativi (le testimonianze di AR, OP e i risultati delle intercettazioni, con particolare riferimento alle ricevute bancarie, definite da ER, “tecniche"), sia alle risultanze documentali (gli appunti manoscritti da ER e le c.d. "mappe" relative alle attività di TI, RA, TT e ZO) (pag. 78-79). I giudici di appeLO hanno poi spiegato, dettagliatamente, le ragioni per le quali non potesse essere accolta la suggestiva ipotesi di una sostanziale connivenza degli istituti di credito nel meccanismo di finanziamento come predisposto dagli imputati (cfr. pag. 81 e seguenti) ed hanno comunque espressamente escluso NC TR dal novero dei soggetti che avrebbero potuto essere a conoscenza delle reali consistenze patrimoniali della società LL SA AR OM. I giudici di merito hanno ampiamente descritto le fonti di prova che hanno consentito l'individuazione degli strumenti di raggiro, quali i bilanci non veritieri, o la presentazione di false visure camerali (cfr. pag. 85; si veda la sentenza di primo grado da pag. 93 e segg.), sottolineando comunque come la sola condotta di presentazione di Ri.Ba., ossia di ricevute bancarie non rispondenti a fatture, e quindi a prestazioni effettive, fosse idonea a configurare un artificio e raggiro, in quanto in grado di indurre in errore la banca, prospettando una falsa rappresentazione della realtà.
4.2 L'evento.
4.2.1. Quanto alla tipologia di operazione, i ricorrenti hanno sostenuto che trattandosi di contratto di mutuo a consolidamento di una precedente esposizione, e non già di un nuovo contratto di mutuo, e non essendovi effettiva erogazione di denaro, non potrebbe configurarsi alcun ingiusto profitto. Quanto alla tipologia del finanziamento di cui al contratto di mutuo ipotecario con NC TR stipulato il 27 luglio 2010, dell'importo di quattromilioni di euro, va osservato che nella sentenza i giudici hanno spiegato di avere analizzato il contratto (peraltro riportato con stralci ritenuti essenziali nella motivazione della decisione), concludendo nel senso che il consolidamento era lo scopo della stipula, ma il contratto prevedeva un effettivo finanziamento, tanto che era stato previsto che la somma erogata venisse versata sul conto corrente a disposizione della società, seppure con alcuni limiti e condizioni per il suo utilizzo, elementi accidentali del contratto che, secondo i giudici di merito, non ne avevano fatto mutare la natura di contratto di mutuo;
di qui la ritenuta sussistenza del reato di truffa, perfezionatasi con il conseguimento del profitto.
4.2.2. L'argomentazione espressa nella sentenza impugnata risulta perciò corretta anche dal punto di vista civilistico. In relazione al contratto di mutuo finalizzato a conseguire l'estinzione di debiti anteriori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale tipologia di ricorso al credito rappresenta un'operazione effettiva, costituita dall'erogazione di nuova liquidità da parte della banca;
tale operazione è di regola funzionale non tanto all'azzeramento od alla consistente diminuzione della preesistente esposizione debitoria garantita o meno da ipoteca già esistente- ma soprattutto alla rimodulazione, attraverso - nuove condizioni negoziali (ad esempio il tasso di interesse) o rinnovate tempistiche dei pagamenti, dell'assetto complessivo del debito in una nuova veste giuridica-economica dei pregressi rapporti, in modo da assicurare ulteriori disponibilità finanziarie al debitore, in conformità alle regole di corretta gestione del rischio di credito già assunto dalla banca (in tal senso, si veda, parte motiva di Cass. civ. Sez. 1, n. 5087 del 4/2/2016, non mass.).
4.2.3. Da ultimo, ma non ultimo per importanza, va rilevato che gli imputati del reato di cui al capo T), non hanno impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti di truffa in relazione ai finanziamenti erogati dalla NC TR il 16 settembre 2008 e dalla NC popolare di Novara il 28 marzo 2008, e pertanto le censure proposte in riferimento al secondo contratto di mutuo stipulato con NC TR non possono prescindere da quella ricostruzione fattuale dei rapporti intercorrenti in precedenza tra tale istituto di credito e LL SA AR OM RL, essendosi i ricorrenti limitati solo alla prospettazione dell'impossibilità di ravvisare un profitto per la società dalla stipula di un contratto rientrante nella tipologia di c.d. consolidamento di un precedente mutuo.
4.2.4. Pertanto, a seguito dell'esame appena compiuto, questo Collegio ritiene che i motivi di ricorso presentati in riferimento al delitto di truffa, residuo, di cui al capo T) debbano essere rigettati. Né può dirsi decorso il termine prescrizionale in relazione a tale delitto (atto del 27 luglio 2010). Infatti va considerato che nel giudizio di merito risultano le seguenti sospensioni dei termini di prescrizione: dal 16 luglio 2013 al 12 dicembre 2013, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria professionale;
dal 13 maggio 2014 al 10 giugno 2014, per legittimo impedimento dell'imputato ER;
dal 10 giugno COR 2014 al 10 luglio 2014, per legittimo impedimento dell'imputato ZO;
dal 24 marzo 2017 al 3 aprile 2017, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria professionale;
dal 12 aprile 2017 al 12 maggio 2017, per il medesimo motivo, e quindi un complessivo periodo di sospensione del termine computabile in 247 giorni. Pertanto la scadenza finale del termine di prescrizione del reato di truffa, considerato il termine (lungo) di sette anni e mezzo, deve essere individuata nel prossimo 1 ottobre 2018. 5. Le circostanze attenuanti generiche e la dosimetria sanzionatoria.
5.1. Le censure proposte dai ricorrenti ER, RU De AN, sull'omessa motivazione in ordine alle invocate circostanze attenuanti generiche e quella di iLOgicità della motivazione proposta dall'TI in riferimento al giudizio negativo in ordine alla concessione delle generiche che sarebbe stata per la stessa ancorata sulla mera sussistenza di precedenti penali, risultano manifestamente infondate.
5.2. In tema di attenuanti generiche, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), tanto che il giudice di primo grado è tenuto a spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione, l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica (così Sez.3, n.35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).
5.3. D'altra parte, il giudice di appeLO non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado, e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (così Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249). Da ultimo, va anche ribadito che è insindacabile in sede di legittimità (in tal senso Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) quanto deciso, con giudizio di fatto, in sede di merito, se motivato in maniera non contraddittoria, con richiamo ad alcuni degli elementi ex art. 133 c.p. - tra i quali i precedenti penali - utilizzati per la valutazione. Pertanto i motivi proposti sono inammissibili e comunque 71ak risultano manifestamente infondati alla luce delle ragioni specificamente indicate nella sentenza di appeLO (così pag. 117 sentenza).
5.4. Deve essere altresì affermata l'inammissibilità delle doglianze che involgono in generale tutto il trattamento sanzionatorio proposte da ER, RU De Agelis, TA, ZA, con le quali è stata lamentata la mancata riduzione della sanzione inflitta per effetto della declaratoria di prescrizione di alcuni reati considerati in continuazione. Infatti nonostante sia stato evocato il vizio di legittimità in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 81 cpv. e 133 c.p., ovvero la mancata motivazione, nella sostanza i ricorrenti non risultano essersi confrontati con la specifica ed adeguata motivazione fornita sui punti dai giudici di secondo grado, i quali hanno svolto, con motivazione adeguata, una valutazione di merito non certamente censurabile in sede di legittimità. Ciò vale anche per quanto specificamente eccepito da TA e ZA, in ordine all'entità della riduzione della pena operata dalla Corte d'appeLO a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivo inammissibile, anche considerato quanto indicato nella sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 117).
5.5. Deve qui essere ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad un'analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr. per tutti Sez. 5 n. 5582/14 del 30/09/2013 Ferrario, Rv. 259142). Inoltre è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti, a questi fini, le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (da ultimo, ex multiis, Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731). Nel caso di specie l'utilizzo dei criteri di dosimetria sanzionatoria è stato adeguatamente argomentato dai giudici di secondo grado (così pag. 116 della sentenza impugnata) e risulta perciò incensurabile nella presente sede.
5.6. In considerazione della inammissibilità dei motivi di ricorso in relazione al capo A) e, come rispettivamente ascritti ai ricorrenti, ai capi da C) ad S), per le argomentazioni svolte nei precedenti paragrafi, deriva che non possa essere rilevata nessuna estinzione per prescrizione dei reati ascritti, prescrizione eccepita in sede di discussione innanzi a questa Corte: nè quella relativa ai ricorrenti condannati in relazione alla fattispecie di partecipazione nell'associazione di cui all'art. 416, comma 2 c.p., né quelle relative ai reati di GR d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla dichiarazione IVA dell'anno dicui all'art. imposta 2008. 5.7. E' infatti consolidato principio di questa Suprema Corte che tutte le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, c. 3, c.p.p., ivi compresa la manifesta infondatezza, non consentono il formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione e rendono l'atto di impugnazione inidoneo ad investire il giudice di legittimità della piena cognizione del processo;
il loro accertamento da parte del giudice ha natura meramente dichiarativa - e, quindi, efficacia ex tunc - di conseguenza non può essere rilevata l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appeLO (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266).
5.8. Va anche precisato che "l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appeLO" (in tal senso S.U. n. 6903/17 del 27/05/2016, AieLO e altro, Rv. 268966). Pertanto la formazione del rapporto di impugnazione rispetto al reato di cui al capo T, non riverbera effetti in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi avverso i restanti capi di imputazione.
6. Le statuizioni civili.
6.1. Anche i motivi di ricorso presentati da ER, RU De AN, TA e ZA, in relazione alle statuizioni civili, risultano generici e meramente reiterativi di quelli proposti in appeLO con i quali si lamentava la superficialità dell'affermazione del danno subito e l'ammontare della provvisionale. Orbene il Tribunale ha correttamente demandato ad un giudizio civile la quantificazione dei danni subiti dagli istituti di credito, essendo evidente che nel reato di truffa l'ingiusto profitto coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente, oltre altri eventuali danni che eventualmente dovranno essere liquidati dal giudice civile;
ha inoltre stabilito una provvisionale parametrata all'importo in linea capitale dei mutui erogati;
a fronte di tale determinazione, l'atto di appeLO già doveva considerarsi inammissibile e pertanto non può avere neppure accesso nella presente sede il motivo di ricorso, in quanto, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 40410 del 18/3/2004, Farina e altri, Rv. 230105), la pronuncia relativa all'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non 73ER acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto esso, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
7. La responsabilità amministrativa della società LL SA AR in riferimento al reato presupposto di cui al capo U).
7.1. Il primo motivo di ricorso presentato dal difensore della società LL SA AR OM RL non è fondato. Va ribadita la perfetta legittimità della motivazione per relationem operata in riferimento al capo della decisione relativo alla responsabilità dell'ente, trattandosi di pronuncia che consegue all'affermazione di responsabilità penale degli imputati ER e RU De AN in relazione al capo U) pronunciata in primo grado, con contestuale declaratoria di prescrizione per le condotte antecedenti. Per quanto attiene all'addebito di responsabilità amministrativa da reato dell'ente, risulta coerente la motivazione "per relationem" che la sentenza impugnata ha svolto, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, già menzionati nella parte iniziale di questa motivazione, relativi all'integrazione dei corpora motivazionali in caso di c.d. "doppia conforme". Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica aLOrchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appeLO non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.
7.2. Orbene la sentenza impugnata, contrariamente a quanto asserito dal difensore, ha fornito congrua motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo U), commesso in danno della GI DI (i dettagli del finanziamento per i lavori di ristrutturazione della LL di Senago sono indicati a pag. 103 della sentenza di primo grado), reato dichiarato prescritto, tenuto conto della ricostruzione in punto di fatto e dell'analisi delle risultanze probatorie, esprimendo la propria condivisione per le considerazioni valutative e l'applicazione dei principi di diritto esposti dai giudici di primo grado, ma anche svolgendo autonoma valutazione in puntuale risposta alle censure avanzate in appeLO dagli imputati ER e RU De AN, che erano stati condannati in primo grado per il delitto di truffa aggravata in danno di enti pubblici, in riferimento alle erogazioni pubbliche conseguite dopo il 20 GR novembre 2007, reato dichiarato prescritto con la decisione in appeLO, declaratoria non oggetto di specifico motivo di ricorso da parte degli imputati.
7.3. Infatti, i giudici del merito hanno ritenuto che l'allegazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da società svizzere legate a ER e finalizzate a gonfiare sia i preventivi che i consuntivi delle spese per i lavori di ristrutturazione progettati e realizzati alle istanze volte al conseguimento di - erogazioni pubbliche fosse certamente definibile quale condotta di artifici e raggiri, condotta idonea ad indurre in errore l'ente erogatore, sia quando si era determinato a concedere il richiesto finanziamento, sia nel momento di accertamento e verifica della effettività della ristrutturazione e della regolarità dell'operazione. Gli elementi esaminati in primo grado e posti a fondamento di tale valutazione risultano indicati nuovamente, in sintesi, anche nella sentenza impugnata (pagg. 87 e ss.), di talchè non sussiste alcuna carenza motivazionale.
7.4. La ricostruzione del fatto e l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. risulta perciò corretta, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato come nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo pubblico, con induzione in errore dell'Autorità concedente, determina l'illiceità dell'intero contributo erogato, che diviene complessivamente "profitto ingiusto" (cfr. Sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268853).
7.5. I giudici di merito hanno poi ribadito la mancanza di qualunque allegazione da parte della società volta a dimostrare di avere adottato modelli organizzativi adeguati a prevenire il reato in esame e di avere istituito un organismo autonomo di vigilanza e controLO, in grado di esercitare tali compiti in via effettiva (secondo i principi affermati da S.U., n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261112), con ciò individuando gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo di cui all'art. 24 del citato d.lgs. 231 del 2001. 7.6. Invece, per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, lo stesso risulta fondato, in parte, laddove ha evidenziato che la confisca ex art. 19 d.lgs n. 231 del 2001 ha natura afflittiva e sanzionatoria e debba pertanto essere correlata all'illecito commesso dall'ente, sempre che non sia stato dichiarato prescritto. Poiché già in primo grado l'illecito amministrativo ascritto alla società LL SA AR OM RL è stato dichiarato prescritto con riferimento alle erogazioni conseguite sino al 14 febbraio 2007 e considerato che pertanto la società è stata dichiarata responsabile, ma in riferimento al contributo erogato successivamente (con decreto regionale n. 119 del 17 agosto 2008), ammontante ad euro ER 1.583.472,00, la confisca deve essere di conseguenza rideterminata nella misura di tale importo, non risultando in atti che tale somma sia stata già restituita al soggetto pubblico danneggiato (cfr. Sez.2, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert Sri, Rv. 264231).
7.7. Va invece respinta l'ultima parte del secondo motivo di ricorso, con il quale il difensore della società ricorrente assume che la confisca a carico dell'ente debba essere revocata integralmente a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato presupposto. E' stato infatti affermato che in tema di responsabilità da reato degli enti, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto, successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito, non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il termine prescrizionale dell'illecito amministrativo da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018, Società Tecna Group S.r.l. e altro, Rv. 273085).
8. In conclusione, quanto al reato di cui al capo T della rubrica, devono essere rigettati i ricorsi di ER DO, RA MA, TI IA GR, RU De AN RI, TA LI, ZA NL, ZO LA IA e ER AN;
mentre nel resto i ricorsi dei predetti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali. I ricorsi presentati da OR EL, TT IA LA, ER RI, ZO IO, TI ES, UT EL, IO ES, CO EL, SA EV vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna degli stessi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'importo della confisca disposta nei confronti di LL SA AR OM s.r.l., importo che va, come detto, rideterminato nella somma di euro 1.583.472,95, mentre nel resto il ricorso dell'ente deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta, limitatamente al reato di cui al capo T della rubrica i ricorsi di ER DO, RA MA, TI IA GR, RU De AN RI, TA LI, ZA NL, ZO LA IA e ER AN, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OR EL, TT IA LA, ER RI, ZO IO, TI ES, UT EL, IO ES, CO EL, SA EV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'importo della confisca disposta nei confronti di LL SA AR OM s.r.l., importo che ridetermina nella somma di euro 1.583.472,95. Rigetta nel resto il ricorso dell'ente. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018 Il Presidente Il consigliere estensore A Aldo CavaLO LI Rosi Alcha Cuell DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 NOV 2018 IL CANCELLIERE ariani Luana 77