Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1811
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, ha pronunciato sentenza in un procedimento di separazione personale tra coniugi. La ricorrente, persona fisica, ha chiesto la dichiarazione di separazione, l'addebito al marito per violenze fisiche, psicologiche ed economiche, il risarcimento del danno, l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00 o € 2.500,00 in base all'assegnazione della casa coniugale, e la restituzione di € 40.000,00 relativi alla vendita di un garage. La ricorrente ha dedotto una lunga storia di vessazioni, violenze fisiche e sessuali, controllo economico e manipolazioni da parte del marito, culminata in un tentativo di suicidio di quest'ultimo e nella sua successiva collocazione in un alloggio protetto per la moglie. Il resistente, persona fisica, non si è opposto alla separazione ma ha contestato le accuse di violenza, affermando che la crisi coniugale è sopraggiunta negli ultimi anni, in concomitanza con la malattia della moglie, e che le decisioni relative alla gestione familiare ed economica erano state prese di comune accordo. Ha altresì formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie e di risarcimento del danno. Il Pubblico Ministero ha concluso nel merito.

Il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ritenendo sussistenti i presupposti di intollerabilità della convivenza, manifestata sia dalla volontà della ricorrente che da quella espressa dal resistente. Ha rigettato le domande di addebito della separazione e di risarcimento del danno avanzate da entrambe le parti, non avendo la ricorrente fornito prova delle condotte violente e intimidatorie imputate al marito prima del 2022, e considerando i comportamenti successivi del marito come tentativi di riconciliazione o reazioni alla volontà di separazione. Analogamente, le condotte addebitate alla moglie dal resistente sono state ritenute non provate e comunque successive al disgregarsi dell'unione. È stato accolto parzialmente il ricorso per quanto concerne l'assegno di mantenimento, fissato in € 1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente, in considerazione della non addebitabilità della separazione alla ricorrente, della sua assenza di redditi propri e della disparità economica, pur tenendo conto della titolarità di un immobile e della comproprietà della casa coniugale. La domanda di assegnazione della casa coniugale è stata rigettata per assenza dei presupposti di legge (figli minori o non autosufficienti). Le altre domande della ricorrente, inclusa la restituzione della somma per il garage, sono state dichiarate inammissibili. Le spese di lite sono state compensate per metà e per il resto poste a carico del resistente, liquidate in € 7.616,00 oltre accessori. È stato ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1811
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1811
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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