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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9820/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa SI Barison Giudice
Dott.ssa NI Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAMPANARO LETIZIA
- RICORRENTE -
contro
C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BOSCOLO STEFANO
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1
, matrimonio contratto in data 03.12.1983 Parte_1 Controparte_1
in Chioggia (VE) e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Chioggia al n. 255, parte 2, serie A, dell'anno 1983;
2) accertata la responsabilità in capo all'odierno resistente, dichiarare la suddetta separazione addebitabile al sig. Controparte_1
per le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, condannare quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo indicato nella C.T.U. medico- legale richiesta sulla persona della ricorrente ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
3) assegnare in uso la casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale
Cicogna, 105, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento, in favore della sig.ra
[...]
” la somma mensile di € 1.500,00 in caso di Parte_1 Pt_1
assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, la somma di € 2.500,00 nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia secondo l'apprezzamento del Giudice sulla base delle risultanze reddituali acquisite
(per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda ovvero dalla diversa data che dovesse
Pag. 2 di 19 essere ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria secondo gli Indici
Istat, con periodicità annuale;
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chioggia (VE), affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) accertare che il sig. , come da atto notarile di cui al doc. Parte_2
15 del ricorso introduttivo versava, in qualità di compratore del garage sito in Chioggia (VE), Campo Cannoni, 1933, ed intestato alla ricorrente, al sig.
l'importo di € 40.000,00, come da bonifici bancari ivi Controparte_1
indicati, pari ad € 4.000,00 e € 36.000,00, effettuati rispettivamente in data
29.06.2020 e 16.07.2020, importo indebitamente trattenuto e condannare il sig. alla restituzione di detta somma alla Controparte_1
ricorrente.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed accessori di legge, aumentate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale tenuto da parte resistente in violazione dei doveri di lealtà e proibità di cui all'art. 88 c.p.c., per essersi sottratto senza alcuna ragione all'accordo concluso in giudizio tra le parti.
Per parte resistente:
In via principale
Pag. 3 di 19 Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1
con matrimonio contratto in Chioggia (VE), il Controparte_1
3.12.1983 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Chioggia
(VE), al n. 255 parte II serie A dell'anno 1983;
Respingere la domanda di assegnazione in uso della casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale Cicogna 105;
Respingere la domanda di condanna al pagamento di una qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
, per le ragioni indicate in parte narrativa;
Parte_1
In via riconvenzionale
Dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra Parte_1
per le ragioni meglio descritte in parte narrativa e,
[...]
conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal sig. , nell'importo che risulterà in corso di Parte_3
causa o che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per il P.M:
Visto, nulla si oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2023 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
Pag. 4 di 19 in data 3.12.1983 in Chioggia;
che dal Controparte_1
matrimonio erano nate due figlie, entrambe attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti, NI e Pt_1 CP_1
“ ”; che la ricorrente, su imposizione specifica Pt_1 Persona_1
del marito, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, occupandosi, per tutta la durata del matrimonio, della cura della casa e della famiglia, fatta salva l'attività di impiegata svolta presso lo studio del marito per circa una quindicina d'anni, in assenza di alcuna regolarizzazione e senza ricevere alcuna forma di retribuzione e contribuzione;
che il marito svolgeva la professione di geometra ed era titolare dell'omonimo e affermato studio tecnico sito in Chioggia, Viale San Marco, 1933/F; che questi era proprietario dei seguenti immobili: in via esclusiva del fabbricato sito in Chioggia (VE), Via Strada S. Marco, n. 1933/F (centro storico di
Sottomarina), composto da un piano seminterrato adibito a magazzino/garage di 56 mq;
un piano terra ed un piano rialzato (dotato di un soppalco di 26 mq non regolarizzato) attualmente adibito ad attività direzionale -studio tecnico di progettazione, avente una superficie lorda di
113 mq;
un primo piano di 113 mq (al grezzo) (dotato anch'esso di un soppalco non regolarizzato), con destinazione direzionale/uffici; un secondo piano (al grezzo) con destinazione direzionale/uffici di 52 mq, con aree scoperte (cortile esclusivo con rampa di accesso al piano seminterrato di mq 30, balcone al grezzo al secondo piano di mq 5,2 e lastrico solare/terrazza di 59mq); che detto immobile, secondo una stima effettuata risulta avere valore commerciale pari a 802.098,00 euro;
che il marito era inoltre proprietario esclusivo di un terreno sito nel Comune di Chioggia;
di essere proprietaria dell'immobile sito in Chioggia, Via Sottomarina, 1805,
Pag. 5 di 19 ora diroccato;
che nel corso del matrimonio, la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica ed abituale in Chioggia, Via Pasquale Cicogna, 105, nell'abitazione di cui i coniugi erano proprietari nella misura del 50% ciascuno, ove ora dimorava il marito;
che la ricorrente risiedeva al momento presso un indirizzo segreto che si ometteva di indicare per ragioni di sicurezza;
che sin dall'inizio del rapporto coniugale e nel corso del lungo matrimonio, il marito si era reso protagonista di numerosi episodi di violenza ai danni della ricorrente, la quale era stata costretta a tollerare continue vessazioni, condotte aggressive (sia verbali che fisiche), possessive e manipolatorie perpetrate dal marito, attacchi di gelosia, mai denunciate dalla ricorrente alle autorità per il timore di subire ripercussioni fisiche ed economiche e per evitare pregiudizi alle figlie;
che nei primi anni di matrimonio ed all'incirca per una decina d'anni, la ricorrente aveva subito, ripetutamente, violenze sessuali e fisiche da parte del marito, il quale la costringeva ad avere rapporti sessuali in assenza del suo consenso, anche aggredendola fisicamente;
che la ricorrente subiva aggressioni fisiche, con strattonamenti e strappi di vestiti, in occasione di attacchi di gelosia e morbosità del marito, il quale non voleva che la moglie uscisse – in sua assenza – con le amiche;
che il marito, inoltre, per tutta la durata del matrimonio, aveva avuto il controllo degli aspetti economici della famiglia, impedendo alla ricorrente di svolgere attività lavorativa, impedendole di amministrare in autonomia il denaro ed il patrimonio familiare – tra cui la gestione dei risparmi – e controllandola in ogni piccola spesa effettuata, apponendo un limite massimo di spesa al mese, di fatto costringendola a vivere in uno stato di soggezione, oltre che psicologica, anche finanziaria;
che il marito, circa quattro anni fa, era giunto a privarla del bancomat
Pag. 6 di 19 relativo al conto corrente a lui intestato, a fronte del rifiuto di versargli una modesta cifra ottenuta dalla in eredità della sorella;
che nel febbraio 2022 alla ricorrente era stata diagnosticata una malattia oncologica ed il marito, lungi dallo stare vicino alla moglie ed assisterla, sia moralmente che materialmente, nel momento particolarmente difficile della malattia, aveva continuato ad assumere nei confronti della ricorrente atteggiamenti e condotte che rendevano intollerabile la prosecuzione del matrimonio e la convivenza tra i coniugi;
che, nel marzo 2022, la ricorrente si era determinata a chiedere la separazione e lo aveva comunicato al marito, il quale, non accettando la decisione della moglie, aveva intensificato il controllo e la gelosia nei confronti di questa, iniziando a porre in essere una serie di atti molesti, perseguitandola quotidianamente, accanendosi nei suoi confronti affinché la stessa cambiasse idea e decidesse di tornare insieme a lui;
che, in particolare, il sig. , dapprima aveva molestato la Pt_1
ricorrente personalmente in casa, seguendola ovunque e chiedendole continuamente di ritornare insieme e, a partire da novembre 2022 e sino ad oggi, aveva intensificato le chiamate quotidiane, effettuate anche a distanza di qualche minuto l'una dall'altra, di videochiamate per controllare il luogo in cui si trovava e l'invio di messaggi Whatsapp;
che in data 22.03.2023, alle ore 11.00 circa, dopo aver comunicato formalmente al marito la propria intenzione di depositare un ricorso per separazione, la ricorrente rinveniva il sig. all'interno del proprio studio professionale, in ginocchio, Pt_1
con una corda al collo, nell'atto presunto di porre fine alla propria vita;
che il marito era stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Napoleon, dove rimaneva per un mese circa;
che la ricorrente, stante la pericolosità del soggetto;
che, in data 30.03.2023, si era rivolta al Centro Antiviolenza di
Pag. 7 di 19 Chioggia che aveva ritenuto opportuno collocarla temporaneamente presso un alloggio protetto;
che il sig. , negli ultimi mesi, aveva Pt_1
omesso di recarsi presso il proprio ufficio e di svolgere attività alcuna attività lavorativa. Ciò premesso chiedeva: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto in data 03.12.1983 in Chioggia (VE) e
[...]
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Chioggia al n. 255, parte 2, serie A, dell'anno 1983; 2) accertata la responsabilità in capo all'odierno resistente, dichiarare la suddetta separazione addebitabile al sig. per le ragioni di cui in atti e, Controparte_1
conseguentemente, condannare quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo indicato nella C.T.U. medico- legale richiesta sulla persona della ricorrente ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
3) assegnare in uso la casa familiare sita in Chioggia (VE), Via
Pasquale Cicogna, 105, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento, in favore della sig.ra ” la Pt_1 Parte_1 Pt_1
somma mensile di € 1.500,00 in caso di assegnazione della casa coniugale
o, in alternativa, la somma di € 2.500,00 nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia secondo l'apprezzamento del Giudice sulla base delle risultanze reddituali acquisite (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda ovvero dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia, con
Pag. 8 di 19 rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat, con periodicità annuale;
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chioggia (VE), affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) accertare che il sig. , come da atto notarile di cui al doc. 15 Parte_2
del ricorso introduttivo versava, in qualità di compratore del garage sito in
Chioggia (VE), Campo Cannoni, 1933, ed intestato alla ricorrente, al sig.
l'importo di € 40.000,00, come da bonifici bancari ivi Controparte_1
indicati, pari ad € 4.000,00 e € 36.000,00, effettuati rispettivamente in data
29.06.2020 e 16.07.2020, importo indebitamente trattenuto e condannare il sig. alla restituzione di detta somma alla Controparte_1
ricorrente”.
Si costituiva il convenuto non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestando quanto dedotto da controparte e respingendo qualsivoglia accusa di violenza psicologica, fisica ed economica avanzata dalla moglie. Affermava che nei quasi quarant'anni di matrimonio il rapporto di coniugio non aveva presentato particolari momenti di crisi e/o di difficoltà: marito e moglie condividevano le decisioni più importanti relative alla famiglia, alle figlie e alle questioni economiche. Anche la circostanza di non svolgere attività lavorativa era stata oggetto di valutazione e la decisione era stata presa di comune accordo tra le parti.
Riconosceva che il matrimonio aveva iniziato ad entrare in una situazione di crisi negli ultimi anni, con la recrudescenza della malattia della ricorrente, che dava segni di insofferenza nei confronti del marito ed esprimeva la stanchezza del rapporto matrimoniale. Precisava che i coniugi
Pag. 9 di 19 avevano anche tentato un percorso di sostegno psicologico senza esito e che tale situazione lo aveva prostrato, portandolo anche ad un ricovero presso la Villa Napoleon. Affermava di aver tentato in ogni modo di risanare il rapporto, cercando di convincere la moglie ad affrontare insieme la situazione per poter salvare il matrimonio e la famiglia costruita con tanti sacrifici. Affermava di non ha mai esercitato alcun controllo sulla moglie e sui suoi spostamenti, né in costanza di matrimonio, né nel momento in cui questo è entrato in crisi. Riconosceva che vi era stato un vigoroso litigio, meramente verbale, circa 5/6 anni fa, determinato dal fatto che la ricorrente usciva con le amiche per andare a ballare in discoteca come ritorsione del fatto che il resistente era uscito in barca a vela con degli amici, ma che esso era subito rientrato. Affermava infine di aver fatto delle richieste di adempimento dei doveri coniugali cui la ricorrente si sottraeva, ma non aveva mai forzato la moglie ad un rapporto non consenziente, né l'aveva mai picchiata. Sotto il profilo economico precisava che il valore del compendio di cui era proprietario si aggirava intorno ad 430.000,00 euro e che il terreno si trovava in una zona di poco pregio. L'abitazione familiare era stata acquistata dai coniugi e nel corso degli anni era stata oggetto di varie ristrutturazioni, con rinnovo degli arredi, volute dalla ricorrente che aveva carta bianca sugli interventi da effettuare e sulle cifre da spendere, avendo la stessa sempre avuto accesso ai risparmi della famiglia. Precisava che nel periodo in cui il resistente era entrato nel pieno della propria crisi personale, la sig.ra e la figlia SI, avevano ampiamente Parte_1
approfittato del suo stato di minorata difesa per estrometterlo dall'attività dello studio e per allontanarlo fisicamente dall'abitazione di Via Cicogna.
Infatti, mentre era ricoverato, a sua insaputa, in maniera del tutto
Pag. 10 di 19 clandestina, era stato approntato presso l'ufficio di Chioggia, ove il resistente svolgeva la propria attività di libero professionista, un piccolo appartamento ove si sarebbe dovuto trasferire. Lo stato di scoramento totale in cui versava lo aveva infine condotto a prendere la decisione definitiva di abbandonare quel che restava dello studio e di fare domanda di pensionamento. Ciò premesso così concludeva: “Dichiarare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in Chioggia (VE), il 3.12.1983 e trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Chioggia (VE), al n. 255 parte II serie A dell'anno 1983; Respingere la domanda di assegnazione in uso della casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale Cicogna 105;
Respingere la domanda di condanna al pagamento di una qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della sig.ra Parte_1
, per le ragioni indicate in parte narrativa;
In via
[...]
riconvenzionale: Dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra
[...]
, per le ragioni meglio descritte in parte narrativa e, Parte_1
conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal sig. , nell'importo che risulterà in corso di Parte_3
causa o che sarà ritenuto di giustizia”.
All'udienza del 18.10.2023 comparivano le parti che ribadivano quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi e il giudice, con ordinanza di data
21.11.23, assegnava alla ricorrente la casa coniugale sita in Chioggia, via
Cicogna 105, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 1.000,00 a titolo di concorso nel suo mantenimento con decorrenza dalla data della domanda. All'udienza del
Pag. 11 di 19 24.1.24 il giudice formulava una proposta transattiva che veniva seguita da ulteriore proposta formulata dal resistente all'udienza del 10.9.24, accettata dalla ricorrente, cui, tuttavia, non era stata data esecuzione da parte del convenuto. Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
1) Separazione
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dalla volontà espressa dal resistente. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
2) Addebito
Pag. 12 di 19 Ad avviso del collegio va respinta la domanda di addebito formulata da entrambi i coniugi.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20).
Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio, che l'avrebbe privata anche della propria autonomia patrimoniale, ponendola in una situazione di sudditanza psicologica ed economica.
Pag. 13 di 19 Afferma inoltre di aver comunicato al marito la propria volontà di separarsi nel marzo del 2022 e che il marito avrebbe iniziato da allora a tenere dei comportamenti persecutori ed ossessivi.
Va tuttavia evidenziato che tali assunti non hanno trovato riscontro probatorio. Infatti la documentazione presente in atti fornisce la prova di un atteggiamento invadente e pressante da parte convenuto teso a giungere ad una riconciliazione con la moglie, Tuttavia, per stessa ammissione della ricorrente, la crisi del rapporto coniugale trova causa non in questi comportamenti, iniziati dopo l'annuncio della volontà di separarsi, ma nell'atteggiamento violento e intimidatorio descritto nell'atto introduttivo e tenuto in costanza di matrimonio, per cui vi sarebbero state da parte del marito violenze culminate anche i abusi sessuali, prevaricazioni della volontà della moglie, costretta a non lavorare e tenuta in una voluta dipendenza economica dal marito. Manca tuttavia completamente la prova di tali condotte e l'atteggiamento vittimista e persecutorio tenuto dal successivamente alla manifestazione di volontà di chiedere la Pt_1
separazione non può far desumere che, prima del 2022, il abbia Pt_1
tenuto le condotte a lui imputate.
Per contro la documentazione fotografica dimessa dalla stessa ricorrente, per provare il buon tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, non supporta la descrizione della vita matrimoniale data dalla ricorrente. La domanda va quindi respinta così come la domanda di risarcimento del danno avanzata.
Anche la domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno svolta dal va respinta in quanto i comportamenti adotti a Pt_1
Pag. 14 di 19 fondamento non solo non sono stati dimostrati, ma sono comunque successivi al disgregarsi dell'unione matrimoniale, che lo stesso resistente colloca all'epoca della malattia della moglie.
2) assegno di mantenimento
La ricorrente chiede che venga previsto in suo favore un assegno di mantenimento di 1.500,00 euro in caso di assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, la somma di 2.500,00 euro nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
Pag. 15 di 19 dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
Va osservato che la ricorrente, pacificamente, non ha svolto e non svolge alcuna attività lavorativa. Ha inoltre un'età (64) in cui l'assenza di pregressa esperienza rende difficile trovare un'occupazione lavorativa.
Inoltre, per stessa ammissione dello stesso , il tenore di vita durante Pt_1
il matrimonio è sempre stato elevato, tanto da aver regalato alla moglie viaggi anche all'estero e importanti gioielli. La ricorrente è altresì titolare di un immobile sito a Chioggia, per cui ha già firmato un contratto preliminare di vendita per l'importo di 115.000,00 euro. La stessa vive nella ex casa coniugale che è in comproprietà con il marito.
Sulla base della documentazione dimessa, è risultato che il Pt_1
percepisce un reddito complessivo pari, nella dichiarazione dei redditi
2022, a 43.269,99 euro e, in quella del 2023, a 55.773,00 euro. Egli inoltre
è proprietario di un importante compendio immobiliare, da lui stesso stimato del valore di 420.000,00 euro e di un terreno edificabile. Inoltre, egli ha affermato di essere andato anche in pensione, pur continuando a svolgere l'attività di libero professionista, come si evince dalla documentazione dimessa.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, considerata anche la durata del matrimonio, il collegio ritiene che sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di ammontare pari a 1.000,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, almeno fino a quando rimarrà nella ex casa coniugale e sarà quindi priva di oneri di locazione.
Pag. 16 di 19 4) casa coniugale e altre domande svolte dalla ricorrente
Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto non ricorrono i presupposti di legge non essendo la sig.ra convivente con figli minori o maggiorenni non economicamente Pt_1
autosufficienti.
La domanda di condanna al versamento dell'importo ricevuto a titolo di pagamento per la vendita di un garage di cui era proprietaria la ricorrente è inammissibile in questa sede.
5) spese di lite
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, esse possono essere per metà compensate e per il resto poste a carico del resistente. Esse sono liquidate secondo lo scaglione
“valore indeterminabile – complessità bassa”, stante la non complessità della causa, nei valori medi, anche in considerazione del comportamento processuale da questi tenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi “ e Pt_1 Parte_1 Pt_1
; Pt_1 CP_1 CP_1
rigetta le rispettive domande di addebito e di risarcimento del danno;
Pag. 17 di 19 pone a carico di un assegno di Controparte_1
mantenimento della ricorrente di 1.000,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese;
rigetta la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale e dichiara inammissibili le altre domande svolte;
compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1
al pagamento della residua quota in favore della ricorrente che
[...]
liquida, per l'intero, in 7.616,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 27.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Pag. 18 di 19 Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9820/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa SI Barison Giudice
Dott.ssa NI Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAMPANARO LETIZIA
- RICORRENTE -
contro
C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BOSCOLO STEFANO
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1
, matrimonio contratto in data 03.12.1983 Parte_1 Controparte_1
in Chioggia (VE) e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Chioggia al n. 255, parte 2, serie A, dell'anno 1983;
2) accertata la responsabilità in capo all'odierno resistente, dichiarare la suddetta separazione addebitabile al sig. Controparte_1
per le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, condannare quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo indicato nella C.T.U. medico- legale richiesta sulla persona della ricorrente ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
3) assegnare in uso la casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale
Cicogna, 105, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, a titolo di mantenimento, in favore della sig.ra
[...]
” la somma mensile di € 1.500,00 in caso di Parte_1 Pt_1
assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, la somma di € 2.500,00 nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia secondo l'apprezzamento del Giudice sulla base delle risultanze reddituali acquisite
(per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda ovvero dalla diversa data che dovesse
Pag. 2 di 19 essere ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria secondo gli Indici
Istat, con periodicità annuale;
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chioggia (VE), affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) accertare che il sig. , come da atto notarile di cui al doc. Parte_2
15 del ricorso introduttivo versava, in qualità di compratore del garage sito in Chioggia (VE), Campo Cannoni, 1933, ed intestato alla ricorrente, al sig.
l'importo di € 40.000,00, come da bonifici bancari ivi Controparte_1
indicati, pari ad € 4.000,00 e € 36.000,00, effettuati rispettivamente in data
29.06.2020 e 16.07.2020, importo indebitamente trattenuto e condannare il sig. alla restituzione di detta somma alla Controparte_1
ricorrente.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed accessori di legge, aumentate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale tenuto da parte resistente in violazione dei doveri di lealtà e proibità di cui all'art. 88 c.p.c., per essersi sottratto senza alcuna ragione all'accordo concluso in giudizio tra le parti.
Per parte resistente:
In via principale
Pag. 3 di 19 Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1
con matrimonio contratto in Chioggia (VE), il Controparte_1
3.12.1983 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Chioggia
(VE), al n. 255 parte II serie A dell'anno 1983;
Respingere la domanda di assegnazione in uso della casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale Cicogna 105;
Respingere la domanda di condanna al pagamento di una qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
, per le ragioni indicate in parte narrativa;
Parte_1
In via riconvenzionale
Dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra Parte_1
per le ragioni meglio descritte in parte narrativa e,
[...]
conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal sig. , nell'importo che risulterà in corso di Parte_3
causa o che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per il P.M:
Visto, nulla si oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2023 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
Pag. 4 di 19 in data 3.12.1983 in Chioggia;
che dal Controparte_1
matrimonio erano nate due figlie, entrambe attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti, NI e Pt_1 CP_1
“ ”; che la ricorrente, su imposizione specifica Pt_1 Persona_1
del marito, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, occupandosi, per tutta la durata del matrimonio, della cura della casa e della famiglia, fatta salva l'attività di impiegata svolta presso lo studio del marito per circa una quindicina d'anni, in assenza di alcuna regolarizzazione e senza ricevere alcuna forma di retribuzione e contribuzione;
che il marito svolgeva la professione di geometra ed era titolare dell'omonimo e affermato studio tecnico sito in Chioggia, Viale San Marco, 1933/F; che questi era proprietario dei seguenti immobili: in via esclusiva del fabbricato sito in Chioggia (VE), Via Strada S. Marco, n. 1933/F (centro storico di
Sottomarina), composto da un piano seminterrato adibito a magazzino/garage di 56 mq;
un piano terra ed un piano rialzato (dotato di un soppalco di 26 mq non regolarizzato) attualmente adibito ad attività direzionale -studio tecnico di progettazione, avente una superficie lorda di
113 mq;
un primo piano di 113 mq (al grezzo) (dotato anch'esso di un soppalco non regolarizzato), con destinazione direzionale/uffici; un secondo piano (al grezzo) con destinazione direzionale/uffici di 52 mq, con aree scoperte (cortile esclusivo con rampa di accesso al piano seminterrato di mq 30, balcone al grezzo al secondo piano di mq 5,2 e lastrico solare/terrazza di 59mq); che detto immobile, secondo una stima effettuata risulta avere valore commerciale pari a 802.098,00 euro;
che il marito era inoltre proprietario esclusivo di un terreno sito nel Comune di Chioggia;
di essere proprietaria dell'immobile sito in Chioggia, Via Sottomarina, 1805,
Pag. 5 di 19 ora diroccato;
che nel corso del matrimonio, la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica ed abituale in Chioggia, Via Pasquale Cicogna, 105, nell'abitazione di cui i coniugi erano proprietari nella misura del 50% ciascuno, ove ora dimorava il marito;
che la ricorrente risiedeva al momento presso un indirizzo segreto che si ometteva di indicare per ragioni di sicurezza;
che sin dall'inizio del rapporto coniugale e nel corso del lungo matrimonio, il marito si era reso protagonista di numerosi episodi di violenza ai danni della ricorrente, la quale era stata costretta a tollerare continue vessazioni, condotte aggressive (sia verbali che fisiche), possessive e manipolatorie perpetrate dal marito, attacchi di gelosia, mai denunciate dalla ricorrente alle autorità per il timore di subire ripercussioni fisiche ed economiche e per evitare pregiudizi alle figlie;
che nei primi anni di matrimonio ed all'incirca per una decina d'anni, la ricorrente aveva subito, ripetutamente, violenze sessuali e fisiche da parte del marito, il quale la costringeva ad avere rapporti sessuali in assenza del suo consenso, anche aggredendola fisicamente;
che la ricorrente subiva aggressioni fisiche, con strattonamenti e strappi di vestiti, in occasione di attacchi di gelosia e morbosità del marito, il quale non voleva che la moglie uscisse – in sua assenza – con le amiche;
che il marito, inoltre, per tutta la durata del matrimonio, aveva avuto il controllo degli aspetti economici della famiglia, impedendo alla ricorrente di svolgere attività lavorativa, impedendole di amministrare in autonomia il denaro ed il patrimonio familiare – tra cui la gestione dei risparmi – e controllandola in ogni piccola spesa effettuata, apponendo un limite massimo di spesa al mese, di fatto costringendola a vivere in uno stato di soggezione, oltre che psicologica, anche finanziaria;
che il marito, circa quattro anni fa, era giunto a privarla del bancomat
Pag. 6 di 19 relativo al conto corrente a lui intestato, a fronte del rifiuto di versargli una modesta cifra ottenuta dalla in eredità della sorella;
che nel febbraio 2022 alla ricorrente era stata diagnosticata una malattia oncologica ed il marito, lungi dallo stare vicino alla moglie ed assisterla, sia moralmente che materialmente, nel momento particolarmente difficile della malattia, aveva continuato ad assumere nei confronti della ricorrente atteggiamenti e condotte che rendevano intollerabile la prosecuzione del matrimonio e la convivenza tra i coniugi;
che, nel marzo 2022, la ricorrente si era determinata a chiedere la separazione e lo aveva comunicato al marito, il quale, non accettando la decisione della moglie, aveva intensificato il controllo e la gelosia nei confronti di questa, iniziando a porre in essere una serie di atti molesti, perseguitandola quotidianamente, accanendosi nei suoi confronti affinché la stessa cambiasse idea e decidesse di tornare insieme a lui;
che, in particolare, il sig. , dapprima aveva molestato la Pt_1
ricorrente personalmente in casa, seguendola ovunque e chiedendole continuamente di ritornare insieme e, a partire da novembre 2022 e sino ad oggi, aveva intensificato le chiamate quotidiane, effettuate anche a distanza di qualche minuto l'una dall'altra, di videochiamate per controllare il luogo in cui si trovava e l'invio di messaggi Whatsapp;
che in data 22.03.2023, alle ore 11.00 circa, dopo aver comunicato formalmente al marito la propria intenzione di depositare un ricorso per separazione, la ricorrente rinveniva il sig. all'interno del proprio studio professionale, in ginocchio, Pt_1
con una corda al collo, nell'atto presunto di porre fine alla propria vita;
che il marito era stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Napoleon, dove rimaneva per un mese circa;
che la ricorrente, stante la pericolosità del soggetto;
che, in data 30.03.2023, si era rivolta al Centro Antiviolenza di
Pag. 7 di 19 Chioggia che aveva ritenuto opportuno collocarla temporaneamente presso un alloggio protetto;
che il sig. , negli ultimi mesi, aveva Pt_1
omesso di recarsi presso il proprio ufficio e di svolgere attività alcuna attività lavorativa. Ciò premesso chiedeva: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto in data 03.12.1983 in Chioggia (VE) e
[...]
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Chioggia al n. 255, parte 2, serie A, dell'anno 1983; 2) accertata la responsabilità in capo all'odierno resistente, dichiarare la suddetta separazione addebitabile al sig. per le ragioni di cui in atti e, Controparte_1
conseguentemente, condannare quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo indicato nella C.T.U. medico- legale richiesta sulla persona della ricorrente ovvero la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno;
3) assegnare in uso la casa familiare sita in Chioggia (VE), Via
Pasquale Cicogna, 105, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento, in favore della sig.ra ” la Pt_1 Parte_1 Pt_1
somma mensile di € 1.500,00 in caso di assegnazione della casa coniugale
o, in alternativa, la somma di € 2.500,00 nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia secondo l'apprezzamento del Giudice sulla base delle risultanze reddituali acquisite (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda ovvero dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia, con
Pag. 8 di 19 rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat, con periodicità annuale;
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chioggia (VE), affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) accertare che il sig. , come da atto notarile di cui al doc. 15 Parte_2
del ricorso introduttivo versava, in qualità di compratore del garage sito in
Chioggia (VE), Campo Cannoni, 1933, ed intestato alla ricorrente, al sig.
l'importo di € 40.000,00, come da bonifici bancari ivi Controparte_1
indicati, pari ad € 4.000,00 e € 36.000,00, effettuati rispettivamente in data
29.06.2020 e 16.07.2020, importo indebitamente trattenuto e condannare il sig. alla restituzione di detta somma alla Controparte_1
ricorrente”.
Si costituiva il convenuto non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestando quanto dedotto da controparte e respingendo qualsivoglia accusa di violenza psicologica, fisica ed economica avanzata dalla moglie. Affermava che nei quasi quarant'anni di matrimonio il rapporto di coniugio non aveva presentato particolari momenti di crisi e/o di difficoltà: marito e moglie condividevano le decisioni più importanti relative alla famiglia, alle figlie e alle questioni economiche. Anche la circostanza di non svolgere attività lavorativa era stata oggetto di valutazione e la decisione era stata presa di comune accordo tra le parti.
Riconosceva che il matrimonio aveva iniziato ad entrare in una situazione di crisi negli ultimi anni, con la recrudescenza della malattia della ricorrente, che dava segni di insofferenza nei confronti del marito ed esprimeva la stanchezza del rapporto matrimoniale. Precisava che i coniugi
Pag. 9 di 19 avevano anche tentato un percorso di sostegno psicologico senza esito e che tale situazione lo aveva prostrato, portandolo anche ad un ricovero presso la Villa Napoleon. Affermava di aver tentato in ogni modo di risanare il rapporto, cercando di convincere la moglie ad affrontare insieme la situazione per poter salvare il matrimonio e la famiglia costruita con tanti sacrifici. Affermava di non ha mai esercitato alcun controllo sulla moglie e sui suoi spostamenti, né in costanza di matrimonio, né nel momento in cui questo è entrato in crisi. Riconosceva che vi era stato un vigoroso litigio, meramente verbale, circa 5/6 anni fa, determinato dal fatto che la ricorrente usciva con le amiche per andare a ballare in discoteca come ritorsione del fatto che il resistente era uscito in barca a vela con degli amici, ma che esso era subito rientrato. Affermava infine di aver fatto delle richieste di adempimento dei doveri coniugali cui la ricorrente si sottraeva, ma non aveva mai forzato la moglie ad un rapporto non consenziente, né l'aveva mai picchiata. Sotto il profilo economico precisava che il valore del compendio di cui era proprietario si aggirava intorno ad 430.000,00 euro e che il terreno si trovava in una zona di poco pregio. L'abitazione familiare era stata acquistata dai coniugi e nel corso degli anni era stata oggetto di varie ristrutturazioni, con rinnovo degli arredi, volute dalla ricorrente che aveva carta bianca sugli interventi da effettuare e sulle cifre da spendere, avendo la stessa sempre avuto accesso ai risparmi della famiglia. Precisava che nel periodo in cui il resistente era entrato nel pieno della propria crisi personale, la sig.ra e la figlia SI, avevano ampiamente Parte_1
approfittato del suo stato di minorata difesa per estrometterlo dall'attività dello studio e per allontanarlo fisicamente dall'abitazione di Via Cicogna.
Infatti, mentre era ricoverato, a sua insaputa, in maniera del tutto
Pag. 10 di 19 clandestina, era stato approntato presso l'ufficio di Chioggia, ove il resistente svolgeva la propria attività di libero professionista, un piccolo appartamento ove si sarebbe dovuto trasferire. Lo stato di scoramento totale in cui versava lo aveva infine condotto a prendere la decisione definitiva di abbandonare quel che restava dello studio e di fare domanda di pensionamento. Ciò premesso così concludeva: “Dichiarare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in Chioggia (VE), il 3.12.1983 e trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Chioggia (VE), al n. 255 parte II serie A dell'anno 1983; Respingere la domanda di assegnazione in uso della casa familiare sita in Chioggia (VE), Via Pasquale Cicogna 105;
Respingere la domanda di condanna al pagamento di una qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della sig.ra Parte_1
, per le ragioni indicate in parte narrativa;
In via
[...]
riconvenzionale: Dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra
[...]
, per le ragioni meglio descritte in parte narrativa e, Parte_1
conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal sig. , nell'importo che risulterà in corso di Parte_3
causa o che sarà ritenuto di giustizia”.
All'udienza del 18.10.2023 comparivano le parti che ribadivano quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi e il giudice, con ordinanza di data
21.11.23, assegnava alla ricorrente la casa coniugale sita in Chioggia, via
Cicogna 105, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 1.000,00 a titolo di concorso nel suo mantenimento con decorrenza dalla data della domanda. All'udienza del
Pag. 11 di 19 24.1.24 il giudice formulava una proposta transattiva che veniva seguita da ulteriore proposta formulata dal resistente all'udienza del 10.9.24, accettata dalla ricorrente, cui, tuttavia, non era stata data esecuzione da parte del convenuto. Quindi il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
1) Separazione
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dalla volontà espressa dal resistente. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
2) Addebito
Pag. 12 di 19 Ad avviso del collegio va respinta la domanda di addebito formulata da entrambi i coniugi.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20).
Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio, che l'avrebbe privata anche della propria autonomia patrimoniale, ponendola in una situazione di sudditanza psicologica ed economica.
Pag. 13 di 19 Afferma inoltre di aver comunicato al marito la propria volontà di separarsi nel marzo del 2022 e che il marito avrebbe iniziato da allora a tenere dei comportamenti persecutori ed ossessivi.
Va tuttavia evidenziato che tali assunti non hanno trovato riscontro probatorio. Infatti la documentazione presente in atti fornisce la prova di un atteggiamento invadente e pressante da parte convenuto teso a giungere ad una riconciliazione con la moglie, Tuttavia, per stessa ammissione della ricorrente, la crisi del rapporto coniugale trova causa non in questi comportamenti, iniziati dopo l'annuncio della volontà di separarsi, ma nell'atteggiamento violento e intimidatorio descritto nell'atto introduttivo e tenuto in costanza di matrimonio, per cui vi sarebbero state da parte del marito violenze culminate anche i abusi sessuali, prevaricazioni della volontà della moglie, costretta a non lavorare e tenuta in una voluta dipendenza economica dal marito. Manca tuttavia completamente la prova di tali condotte e l'atteggiamento vittimista e persecutorio tenuto dal successivamente alla manifestazione di volontà di chiedere la Pt_1
separazione non può far desumere che, prima del 2022, il abbia Pt_1
tenuto le condotte a lui imputate.
Per contro la documentazione fotografica dimessa dalla stessa ricorrente, per provare il buon tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, non supporta la descrizione della vita matrimoniale data dalla ricorrente. La domanda va quindi respinta così come la domanda di risarcimento del danno avanzata.
Anche la domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno svolta dal va respinta in quanto i comportamenti adotti a Pt_1
Pag. 14 di 19 fondamento non solo non sono stati dimostrati, ma sono comunque successivi al disgregarsi dell'unione matrimoniale, che lo stesso resistente colloca all'epoca della malattia della moglie.
2) assegno di mantenimento
La ricorrente chiede che venga previsto in suo favore un assegno di mantenimento di 1.500,00 euro in caso di assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, la somma di 2.500,00 euro nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
Pag. 15 di 19 dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
Va osservato che la ricorrente, pacificamente, non ha svolto e non svolge alcuna attività lavorativa. Ha inoltre un'età (64) in cui l'assenza di pregressa esperienza rende difficile trovare un'occupazione lavorativa.
Inoltre, per stessa ammissione dello stesso , il tenore di vita durante Pt_1
il matrimonio è sempre stato elevato, tanto da aver regalato alla moglie viaggi anche all'estero e importanti gioielli. La ricorrente è altresì titolare di un immobile sito a Chioggia, per cui ha già firmato un contratto preliminare di vendita per l'importo di 115.000,00 euro. La stessa vive nella ex casa coniugale che è in comproprietà con il marito.
Sulla base della documentazione dimessa, è risultato che il Pt_1
percepisce un reddito complessivo pari, nella dichiarazione dei redditi
2022, a 43.269,99 euro e, in quella del 2023, a 55.773,00 euro. Egli inoltre
è proprietario di un importante compendio immobiliare, da lui stesso stimato del valore di 420.000,00 euro e di un terreno edificabile. Inoltre, egli ha affermato di essere andato anche in pensione, pur continuando a svolgere l'attività di libero professionista, come si evince dalla documentazione dimessa.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, considerata anche la durata del matrimonio, il collegio ritiene che sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di ammontare pari a 1.000,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, almeno fino a quando rimarrà nella ex casa coniugale e sarà quindi priva di oneri di locazione.
Pag. 16 di 19 4) casa coniugale e altre domande svolte dalla ricorrente
Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto non ricorrono i presupposti di legge non essendo la sig.ra convivente con figli minori o maggiorenni non economicamente Pt_1
autosufficienti.
La domanda di condanna al versamento dell'importo ricevuto a titolo di pagamento per la vendita di un garage di cui era proprietaria la ricorrente è inammissibile in questa sede.
5) spese di lite
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, esse possono essere per metà compensate e per il resto poste a carico del resistente. Esse sono liquidate secondo lo scaglione
“valore indeterminabile – complessità bassa”, stante la non complessità della causa, nei valori medi, anche in considerazione del comportamento processuale da questi tenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi “ e Pt_1 Parte_1 Pt_1
; Pt_1 CP_1 CP_1
rigetta le rispettive domande di addebito e di risarcimento del danno;
Pag. 17 di 19 pone a carico di un assegno di Controparte_1
mantenimento della ricorrente di 1.000,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese;
rigetta la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale e dichiara inammissibili le altre domande svolte;
compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_1
al pagamento della residua quota in favore della ricorrente che
[...]
liquida, per l'intero, in 7.616,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 27.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Pag. 18 di 19 Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 19 di 19