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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4044/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 07.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ulti- mo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL PR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044/2024, avente ad oggetto: opposizione cartella di paga- mento, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN AU (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Casoria (NA) alla Via Salvator Rosa n. 6, in virtù di procura alle liti in atti opponente
e
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 curatore p.t. , in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile per Notaio Controparte_2 di Roma, Rep. 180134, Racc. 12348 del 22.06.2023, rapp.ta e difesa Persona_1 dall'avv. MA Orlando (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è eletti- C.F._3 vamente domiciliata in Caserta al viale Lincoln n. 170/172, in virtù di procura alle liti in atti opposta nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_3 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Cod. Fisc. ) ed eletti- P.IVA_2
Contr vamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via Diaz n. 11 opposto
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto di opposizione e note relative all'udienza del 20.12.25 trat- tata con modalità cartolare.
Per l'opposta : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del CP_5
20.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'opposto : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del CP_3
20.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'opponente ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. e 615 c.1 c.p.c., con istanza di so- spensione, al preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 24.04.2024, relativo alle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 02820190001176863000, notificata in data
28.04.2019; 2) n. 02820190031290869000, notificata in data 08.11.2019; 3) n.
02820160014562147000, notificata in data 20.09.2016.
In particolare, l'opponente ha precisato che le predette cartelle non gli sono state mai notifi- cate ignorandone, dunque, del tutto il contenuto;
ha censurato, pertanto, la nullità e illegit- timità del preavviso di iscrizione impugnato.
L'opponente ha, poi, contestato in ragione dell'omessa notifica la prescrizione del credito esattoriale azionato dall' CP_5
Il ha, dunque, concluso, previo accoglimento dell'istanza di sospensione Parte_1 dell'azione opposta ovvero dei titoli ad essa sottesi, la declaratoria di illegittimità del preav- viso di iscrizione ipotecaria per la non debenza delle somme ivi portate nonché nullità dei ti- toli ivi indicati.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_5 passiva e, nel merito, la perfetta regolarità della notifica delle presupposte cartelle di paga- mento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in fatto e diritto.
Si è costituito, altresì, l'opposto , il quale ha eccepito la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione anche in virtù dell'applicazione nel caso di specie del termine ordinario di prescrizione decennale trattan- dosi di cartelle afferenti il pagamento di spese processuali. Ha concluso, dunque, anch'esso per il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in fatto e diritto.
La causa così ritenuta matura per la decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza car- tolare del 07.04.2025 veniva aggiornata all'udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art
281 sexies c.p.c.
Il merito
Orbene, l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto rituale notifica delle cartel- le esattoriali suindicate si è rivelata infondata perché dall'esame della copia della relata di notifica depositata agli atti dall' si evince che le stesse sono state eseguite corretta- CP_5 mente, nelle forme previste dalla legge, dovendo rilevarsi dunque la regolarità della notifica.
3
Si evince dalla produzione allegata dall' che la cartella di pagamento n. CP_5
02820160014562147000 è stata ritualmente notificata in data 19.09.2016; invece, la cartella di pagamento n. 02820190001176863000 risulta ritualmente notificata mediante deposito presso la casa comunale di Caserta (cfr. elenco all.) del 12.04.2019 e successiva raccoman- data a.r. n. 57321826749-9 del 18.04-30.04.2019 ed infine la cartella di pagamento n.
02820190031290869000 risulta ritualmente notificata mediante deposito presso la casa co- munale di Caserta (cfr. elenco all.) e successiva raccomandata a.r. n. 57329624200-5 del
08.11.2019.
In aggiunta, risulta allegato anche che in data 20.06.2022 veniva notificata all'opponente l'intimazione di pagamento n. 02820229000875259000 riferita alle richiamate presupposte cartelle di pagamento n. 02820160014562147000, n. 02820190001176863000 e n.
02820190031290869000.
Ciò posto, è infondata, l'affermazione per cui, qualora si discuta della notificazione di una cartella, sussista l'onere in capo all'agente della riscossione di produrre, in ogni caso, in giu- dizio la copia integrale della cartella;
mentre, per contro, vale il principio stabilito dalle sen- tenze della Suprema Corte nn. 10326/2014, 21533/2017, secondo cui "in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusiva- mente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della rego- lare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa".
Vale, inoltre, quanto affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n.
23902/2017 per cui "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, com- ma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica
e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo ne- cessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa".
In ordine poi al disconoscimento operato dal delle relate perché prodotte in foto- Parte_1 copia, va precisato che il disconoscimento delle copie così come operato dalla parte si pale- sa irrilevante, in quanto non consente di desumere in modo inequivoco gli estremi della ne- gazione della genuinità delle copie, né di individuare gli specifici documenti ai quali si vuol fare riferimento.
Invero, in base ai principi espressi dalla Suprema Corte, recenti confermati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23902/2017, va detto che in tema di prova documentale, l'onere di disco-
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noscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa pro- dotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va as- solto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del
30/12/2009, Rv. 610586 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 per cui la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in mo- do chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si in- tende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale").
In aggiunta, sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previ- sto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produ- zione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riprodu- zione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9439 del 21/04/2010).
Alla luce dei principi appena esposti deve certamente escludersi, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente che “disconosce tutta la documentazione in fotocopia in quanto prive di autenticità, genuinità……”.
Quindi non possono essere condivise le contestazioni svolte dall'opponente.
Anzi, all'uopo va osservato che l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento può essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazio- ne, ovvero dell'avviso di ricevimento postale (Cfr. Cass. 8 aprile 2016 n. 6887), mentre non
è necessario che l produca la copia della cartella di pagamento, la Controparte_6 quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegna- ta a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cfr. Cass. 15 giugno 2016 n. 12352).
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Ed ancora, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte dell'esat- tore mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale so- luzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'o- nere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la re- lazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta
(così Cass. 14 marzo 2016, n. 4884 e Cass. SS UU 28 settembre 2016 n. 19071).
In aggiunta, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di paga- mento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevi- mento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001) e non quelle della legge n. 890 del 1982 e, pertanto, non è richiesta né la raccomandata informativa di cui all'art. 139 cpc (Cfr. Cass. n. 12083 del 13/06/2016) né quella di cui all'ultimo comma dell'art. 7 L. 890/82; secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica che la spedi- zione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui in- dividuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La relazione tra la persona a cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia proba- toria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 18 febbraio
2016 n. 3254).
Ed infine, non è necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del con- tenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indi- rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destina- tario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizio- ne. In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la cono- scenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (Cfr. Cass. 18 marzo 2016 n. 5397).
Fatta tale premessa, la doglianza dell'opponente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte è infondata in quanto ha prodotto le relate di notifica. CP_5
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Per completezza, va anche detto che trattandosi di cartelle attinenti il recupero di spe- se processuali anno 2008 non può ritenersi maturato nemmeno il termine di prescrizione ordinaria decennale alla data di notifica delle cartelle de quibus come sopra indicato.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• - rigetta l'opposizione;
• - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_7
[
, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3 resistente, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella mi- sura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 20.12.2025
Il Giudice
MA EL PR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 07.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la deci- sione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ulti- mo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL PR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044/2024, avente ad oggetto: opposizione cartella di paga- mento, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN AU (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Casoria (NA) alla Via Salvator Rosa n. 6, in virtù di procura alle liti in atti opponente
e
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 curatore p.t. , in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile per Notaio Controparte_2 di Roma, Rep. 180134, Racc. 12348 del 22.06.2023, rapp.ta e difesa Persona_1 dall'avv. MA Orlando (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è eletti- C.F._3 vamente domiciliata in Caserta al viale Lincoln n. 170/172, in virtù di procura alle liti in atti opposta nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_3 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Cod. Fisc. ) ed eletti- P.IVA_2
Contr vamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via Diaz n. 11 opposto
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto di opposizione e note relative all'udienza del 20.12.25 trat- tata con modalità cartolare.
Per l'opposta : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del CP_5
20.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'opposto : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del CP_3
20.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'opponente ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. e 615 c.1 c.p.c., con istanza di so- spensione, al preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 24.04.2024, relativo alle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 02820190001176863000, notificata in data
28.04.2019; 2) n. 02820190031290869000, notificata in data 08.11.2019; 3) n.
02820160014562147000, notificata in data 20.09.2016.
In particolare, l'opponente ha precisato che le predette cartelle non gli sono state mai notifi- cate ignorandone, dunque, del tutto il contenuto;
ha censurato, pertanto, la nullità e illegit- timità del preavviso di iscrizione impugnato.
L'opponente ha, poi, contestato in ragione dell'omessa notifica la prescrizione del credito esattoriale azionato dall' CP_5
Il ha, dunque, concluso, previo accoglimento dell'istanza di sospensione Parte_1 dell'azione opposta ovvero dei titoli ad essa sottesi, la declaratoria di illegittimità del preav- viso di iscrizione ipotecaria per la non debenza delle somme ivi portate nonché nullità dei ti- toli ivi indicati.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_5 passiva e, nel merito, la perfetta regolarità della notifica delle presupposte cartelle di paga- mento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in fatto e diritto.
Si è costituito, altresì, l'opposto , il quale ha eccepito la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione anche in virtù dell'applicazione nel caso di specie del termine ordinario di prescrizione decennale trattan- dosi di cartelle afferenti il pagamento di spese processuali. Ha concluso, dunque, anch'esso per il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in fatto e diritto.
La causa così ritenuta matura per la decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza car- tolare del 07.04.2025 veniva aggiornata all'udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art
281 sexies c.p.c.
Il merito
Orbene, l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto rituale notifica delle cartel- le esattoriali suindicate si è rivelata infondata perché dall'esame della copia della relata di notifica depositata agli atti dall' si evince che le stesse sono state eseguite corretta- CP_5 mente, nelle forme previste dalla legge, dovendo rilevarsi dunque la regolarità della notifica.
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Si evince dalla produzione allegata dall' che la cartella di pagamento n. CP_5
02820160014562147000 è stata ritualmente notificata in data 19.09.2016; invece, la cartella di pagamento n. 02820190001176863000 risulta ritualmente notificata mediante deposito presso la casa comunale di Caserta (cfr. elenco all.) del 12.04.2019 e successiva raccoman- data a.r. n. 57321826749-9 del 18.04-30.04.2019 ed infine la cartella di pagamento n.
02820190031290869000 risulta ritualmente notificata mediante deposito presso la casa co- munale di Caserta (cfr. elenco all.) e successiva raccomandata a.r. n. 57329624200-5 del
08.11.2019.
In aggiunta, risulta allegato anche che in data 20.06.2022 veniva notificata all'opponente l'intimazione di pagamento n. 02820229000875259000 riferita alle richiamate presupposte cartelle di pagamento n. 02820160014562147000, n. 02820190001176863000 e n.
02820190031290869000.
Ciò posto, è infondata, l'affermazione per cui, qualora si discuta della notificazione di una cartella, sussista l'onere in capo all'agente della riscossione di produrre, in ogni caso, in giu- dizio la copia integrale della cartella;
mentre, per contro, vale il principio stabilito dalle sen- tenze della Suprema Corte nn. 10326/2014, 21533/2017, secondo cui "in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusiva- mente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della rego- lare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa".
Vale, inoltre, quanto affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n.
23902/2017 per cui "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, com- ma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica
e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo ne- cessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa".
In ordine poi al disconoscimento operato dal delle relate perché prodotte in foto- Parte_1 copia, va precisato che il disconoscimento delle copie così come operato dalla parte si pale- sa irrilevante, in quanto non consente di desumere in modo inequivoco gli estremi della ne- gazione della genuinità delle copie, né di individuare gli specifici documenti ai quali si vuol fare riferimento.
Invero, in base ai principi espressi dalla Suprema Corte, recenti confermati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23902/2017, va detto che in tema di prova documentale, l'onere di disco-
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noscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa pro- dotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va as- solto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del
30/12/2009, Rv. 610586 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 per cui la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in mo- do chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si in- tende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale").
In aggiunta, sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previ- sto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produ- zione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riprodu- zione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9439 del 21/04/2010).
Alla luce dei principi appena esposti deve certamente escludersi, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente che “disconosce tutta la documentazione in fotocopia in quanto prive di autenticità, genuinità……”.
Quindi non possono essere condivise le contestazioni svolte dall'opponente.
Anzi, all'uopo va osservato che l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento può essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazio- ne, ovvero dell'avviso di ricevimento postale (Cfr. Cass. 8 aprile 2016 n. 6887), mentre non
è necessario che l produca la copia della cartella di pagamento, la Controparte_6 quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegna- ta a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cfr. Cass. 15 giugno 2016 n. 12352).
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Ed ancora, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte dell'esat- tore mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale so- luzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'o- nere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la re- lazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta
(così Cass. 14 marzo 2016, n. 4884 e Cass. SS UU 28 settembre 2016 n. 19071).
In aggiunta, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di paga- mento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevi- mento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001) e non quelle della legge n. 890 del 1982 e, pertanto, non è richiesta né la raccomandata informativa di cui all'art. 139 cpc (Cfr. Cass. n. 12083 del 13/06/2016) né quella di cui all'ultimo comma dell'art. 7 L. 890/82; secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica che la spedi- zione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui in- dividuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La relazione tra la persona a cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia proba- toria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 18 febbraio
2016 n. 3254).
Ed infine, non è necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del con- tenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indi- rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destina- tario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizio- ne. In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la cono- scenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (Cfr. Cass. 18 marzo 2016 n. 5397).
Fatta tale premessa, la doglianza dell'opponente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte è infondata in quanto ha prodotto le relate di notifica. CP_5
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Per completezza, va anche detto che trattandosi di cartelle attinenti il recupero di spe- se processuali anno 2008 non può ritenersi maturato nemmeno il termine di prescrizione ordinaria decennale alla data di notifica delle cartelle de quibus come sopra indicato.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• - rigetta l'opposizione;
• - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_7
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, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3 resistente, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella mi- sura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 20.12.2025
Il Giudice
MA EL PR
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