TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7493/2025 vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] C.F._1
Bari in data 12.02.1992 e residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro Ieva (c.f.: , C.F._2
Ricorrente
1 E
(P. IVA ), in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra ), C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , Per_1 CP_2
2 , , , dott. , dott. , dott.sse CP_3 CP_4 CP_5 Per_2 Per_3
e -, la causa veniva decisa. Per_4 CP_6
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che il ricorrente deduce di essere dipendente dell dipendente della dal Parte_2 CP_7
01.12.2018, in servizio con mansioni di infermiere presso la
U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Pneumologia del P.O.
Di Venere di Bari, ai sensi del CCNL Comparto Sanità Pubblica.
Afferma, in particolare, di aver svolto, nel periodo compreso fra il
15.3.2020 ed il 15.5.2020, per 40 turni, attività di infermiere, trovandosi a stretto contatto con pazienti covid positivi.
Allega che la struttura presso cui era impiegato rientrava nella fascia A) dell'accordo del 20.5.2020, siglato tra le OOSS e la
, come confermato anche da nota del 3.8.2020, a CP_8
firma del Direttore dell' indirizzata Parte_3
dalla Direzione Generale, che aveva regolato la ripartizione dei fondi destinati al comparto sanità nel periodo emergenziale, prevedendo la corresponsione di somme a titolo di incentivo al personale coinvolto nell'emergenza pandemica. Ciò posto, rappresenta di aver ricevuto un incentivo minore rispetto a quello spettante, in quanto erroneamente classificato in una fascia inferiore. Dunque, richiede di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma di € 1.051,36 a titolo di incentivo
COVID, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 maggio 2020
(detratto quanto già percepito per gli stessi titoli), con condanna della convenuta al relativo pagamento.
La domanda è fondata e va accolta.
La legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di
3 incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-
19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019
e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma
1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
4 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La , promuove CP_8
presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo
COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, Parte_4
co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
5 - FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e
Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp
e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unita
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unita Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente:
- ha prestato lavoro nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020;
- sia stato coinvolto in attività di contrasto all'epidemia.
6 Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto
(fascia A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B, C, D).
In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, il ricorrente si è dedicato, per il periodo compreso fra il
15.3.2020 ed il 15.5.2020, all'attività di infermiere presso la
U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Pneumologia del P.O.
Di Venere di Bari, e per ciò solo è stato a stretto contatto con pazienti covid positivi.
Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto
“di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A).
Circa la quantificazione del dovuto, considerato che l'istante ha svolto 40 turni di servizio e che l'importo per ogni turno, stabilito per la Fascia A), è pari ad € 63,00, ne consegue che lo stesso ha maturato il diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 2.520,00 lordi. Avendo parte ricorrente già conseguito €
1.468,64 lordi, ne deriva il diritto ad una differenza economica pari ad € 1.051,36 lordi.
E' solo il caso di segnalare, con riferimento alla deduzione di parte resistente relativa alle detrazioni IRAP che vanno richiamate le condivise argomentazioni rese, sul punto, nella recente sentenza n.
1714/2024 pubbl. il giorno 11/01/2025 della Corte di Appello di
Bari, Sez. Lavoro: “ … venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il
Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
7 A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta
IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2,
- il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass.
26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,
è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all'
[...]
(profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; Parte_5
155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e
8 servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022,
l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico del Pt_5 dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti,
e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo
Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b)
l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da
9 eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le
[...]
non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_6
quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di CP_8
aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_8
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e
10 decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed
IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e CP_9
medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro,
Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti
ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e
Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia,
Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della
Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di
Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente
(a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore
11 all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari
1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce
(cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. CP_8
12 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge
27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole DE . Parte_6
9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera Contr n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1 vengono “nettate dai contributi a carico dell' e dell'IRAP….” . Pt_5
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il
Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha Parte_5
rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo CP_1
COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole .” (cfr. Parte_6
13 sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita;
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.051,36, oltre accessori come per legge.
2. condanna la al pagamento delle spese processuali CP_1
pari ad € 258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15
%, IVA e C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7493/2025 vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] C.F._1
Bari in data 12.02.1992 e residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro Ieva (c.f.: , C.F._2
Ricorrente
1 E
(P. IVA ), in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra ), C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , Per_1 CP_2
2 , , , dott. , dott. , dott.sse CP_3 CP_4 CP_5 Per_2 Per_3
e -, la causa veniva decisa. Per_4 CP_6
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che il ricorrente deduce di essere dipendente dell dipendente della dal Parte_2 CP_7
01.12.2018, in servizio con mansioni di infermiere presso la
U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Pneumologia del P.O.
Di Venere di Bari, ai sensi del CCNL Comparto Sanità Pubblica.
Afferma, in particolare, di aver svolto, nel periodo compreso fra il
15.3.2020 ed il 15.5.2020, per 40 turni, attività di infermiere, trovandosi a stretto contatto con pazienti covid positivi.
Allega che la struttura presso cui era impiegato rientrava nella fascia A) dell'accordo del 20.5.2020, siglato tra le OOSS e la
, come confermato anche da nota del 3.8.2020, a CP_8
firma del Direttore dell' indirizzata Parte_3
dalla Direzione Generale, che aveva regolato la ripartizione dei fondi destinati al comparto sanità nel periodo emergenziale, prevedendo la corresponsione di somme a titolo di incentivo al personale coinvolto nell'emergenza pandemica. Ciò posto, rappresenta di aver ricevuto un incentivo minore rispetto a quello spettante, in quanto erroneamente classificato in una fascia inferiore. Dunque, richiede di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma di € 1.051,36 a titolo di incentivo
COVID, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 maggio 2020
(detratto quanto già percepito per gli stessi titoli), con condanna della convenuta al relativo pagamento.
La domanda è fondata e va accolta.
La legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di
3 incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-
19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019
e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma
1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
4 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La , promuove CP_8
presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo
COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, Parte_4
co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
5 - FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e
Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp
e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unita
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unita Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente:
- ha prestato lavoro nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020;
- sia stato coinvolto in attività di contrasto all'epidemia.
6 Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto
(fascia A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B, C, D).
In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, il ricorrente si è dedicato, per il periodo compreso fra il
15.3.2020 ed il 15.5.2020, all'attività di infermiere presso la
U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Pneumologia del P.O.
Di Venere di Bari, e per ciò solo è stato a stretto contatto con pazienti covid positivi.
Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto
“di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A).
Circa la quantificazione del dovuto, considerato che l'istante ha svolto 40 turni di servizio e che l'importo per ogni turno, stabilito per la Fascia A), è pari ad € 63,00, ne consegue che lo stesso ha maturato il diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 2.520,00 lordi. Avendo parte ricorrente già conseguito €
1.468,64 lordi, ne deriva il diritto ad una differenza economica pari ad € 1.051,36 lordi.
E' solo il caso di segnalare, con riferimento alla deduzione di parte resistente relativa alle detrazioni IRAP che vanno richiamate le condivise argomentazioni rese, sul punto, nella recente sentenza n.
1714/2024 pubbl. il giorno 11/01/2025 della Corte di Appello di
Bari, Sez. Lavoro: “ … venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il
Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
7 A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta
IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2,
- il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass.
26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,
è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all'
[...]
(profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; Parte_5
155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e
8 servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022,
l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico del Pt_5 dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti,
e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo
Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b)
l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da
9 eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le
[...]
non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_6
quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di CP_8
aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_8
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e
10 decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed
IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e CP_9
medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro,
Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti
ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e
Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia,
Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della
Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di
Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente
(a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore
11 all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari
1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce
(cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. CP_8
12 29.164.068 di cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge
27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole DE . Parte_6
9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera Contr n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1 vengono “nettate dai contributi a carico dell' e dell'IRAP….” . Pt_5
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il
Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha Parte_5
rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo CP_1
COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole .” (cfr. Parte_6
13 sentenza n. 1714/2024 pubbl. il 11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita;
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.051,36, oltre accessori come per legge.
2. condanna la al pagamento delle spese processuali CP_1
pari ad € 258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15
%, IVA e C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
14