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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 692/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
RINALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio, in via Paolo Andreani, 4 - Milano
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
pagina 1 di 16 dell'avv. MIRKO ZAFFARONI, elettivamente domiciliati presso lo studio in Piazza della
Repubblica, 26 Milano
appellati avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Corte D'Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello, essendo fondato su motivi meritevoli d'accoglimento, e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in ogni caso, in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 7732/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Quarta Civile, così disporre:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.
7732/2024, sussistendone i presupposti di fumus boni juris e periculum in mora;
2) nel merito, in via principale, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3) In via subordinata, in caso d'accoglimento della domanda attorea volta ad accertare la lesione dei diritti di legittimari degli attori, ovvero la lesione della quota di riserva degli stessi, accertata l'impossibilità della comunione tra le parti, concedere alla Sig.ra Parte_1
di ritenere per intero l'immobile sito in Randazzo (CT) via Pietro Mascagni n. 50,
[...]
previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese;
4) In ogni caso, condannare gli attori, odierni appellati, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA come per Legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e peritali pagina 2 di 16 in via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU afferente il valore del bene immobile caduto in eredità, affidando l'incarico ad un diverso professionista e rimettendo la causa in istruttoria.
Conclusioni per e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
NEL MERITO
- Rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano in composizione collegiale, con sentenza n. 7732/24, dichiarava la lesione della quota di riserva dei legittimari , e per effetto della istituzione di unico CP_1 CP_2 CP_3
erede a favore di contenuta nel testamento olografo del 27.05.2015 Parte_1
di per l'effetto, riduceva la disposizione testamentaria per la quota Persona_1
eccedente la disponibile, con reintegrazione a favore di , e CP_1 CP_2 CP_3
ella quota di 2/15 cadauno della massa, nella specie in misura di € 20.456,00
[...]
cadauno, in valuta del 20.08.2018, oltre rivalutazione ISTAT dal decesso ad oggi, pari a € 23.749,42 in valuta attuale;
dichiarava, inoltre, la ritenzione a favore di Parte_1
degli immobili caduti in successione di e siti in Randazzo
[...] Persona_1
(CT), via Mascagni 50; condannava a pagare a favore di , Parte_1 CP_1
pagina 3 di 16 e la somma di € 23.749,42 cadauno, in valuta attuale;
CP_2 CP_3
condannava a pagare a favore di , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
a titolo di rifusione della metà delle spese di lite, la somma complessiva di €
[...]
7.051,50 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
infine, poneva in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di nella misura del 70% e degli Parte_1
attori , e nella misura del 10% cadauno, con diritto CP_1 CP_2 CP_3
di chi abbia pagato al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota definitiva di ripetere dagli altri coobbligati l'eccedenza nel limite della quota altrui.
2. Sinteticamente si riportano i fatti salienti per la ricostruzione della vicenda. Per_1
decedeva a Pavia in data 20 agosto 2018, lasciando cinque figli,
[...] Pt_1
odierna appellante, , , – odierni appellati – e , il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
quale nel corso del giudizio di primo grado rinunciava agli atti e all'azione verso per intercorsa transazione. Pt_1
3. , , e citavano in giudizio la sorella CP_1 CP_2 CP_3 Persona_2
al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo Parte_1
del defunto c padre e, in subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.
4. Il predetto istituiva con testamento olografo del 27.05.2015, Persona_1
pubblicato dal Notaio dott. in data 23.10.2018, quale unica erede la Persona_3
figlia In particolare, nell'atto di pubblicazione di detto testamento Parte_1
olografo da parte del Notaio si legge quanto segue: “detta scheda consiste in un foglio da lettera scritto con penna biro ad inchiostro nero da mano apparentemente identica senza evidenti correzioni, abrasioni od alterazioni, ma tutto lo scritturato risulta incerto e tremulo ed in alcuni parti illeggibile come precisato nel testo sotto riportato. Lo scritturato occupa la sola prima facciata per sette righe restando in bianco la residua parte della detta prima facciata così come risulta completamente in bianco la seconda facciata. La scheda testamentaria è del seguente letterale tenore: “ 27 / 05- Per_4
pagina 4 di 16 2°15 io (seguono dei caratteri illeggibili) nato a [...] 02- 1 – 1928 lasci Persona_1
(parola illeggibile) tutto il mio patrimonio a mia figlia (parola illeggibile) tutti gli Persona_5
(parola illeggibile) figli . Persona_1
5. Il giudice di primo grado, ritenuto valido detto testamento olografo sia sotto il profilo della capacità a testare del de cuius, sia sotto il profilo della mancanza di errore, violenza o dolo nella redazione, sia in relazione al profilo della mancanza di data, accoglieva la domanda attorea, proposta in via subordinata e diretta alla riduzione delle disposizioni testamentarie ex artt. 553 e ss. c.c. e, quindi, all'accertamento della lesione della quota di riserva agli stessi spettante, per avere il de cuius disposto del proprio patrimonio oltre la porzione disponibile. Invero, nel corso del giudizio di primo grado emergeva che il relictum si componeva di due unità immobiliari, site in
Randazzo ( CT), via Mascagni 50, piano terra e piano primo, come valorizzate dal
CTU, dott. , alla data di apertura della successione – in € 80.145,00 Persona_6
quanto all'unità al piano terra (rel. CTU pag. 10) e in € 82.200,00 quanto all'unità immobiliare al primo piano (rel. CTU pag. 14), pari a complessivi € 162.345,00, valori da abbattersi di € 10.000,00 per le necessarie regolarizzazioni catastali e urbanistiche
(cfr. rel. CTU pag. 17). Dette stime venivano condivise dal Collegio giudicante, in quanto fondate sull'ispezione delle unità immobiliari e su quotazioni dei valori immobiliari di mercato dell'epoca.
Ancora, dagli estratti periodici del conto corrente bancario intestato al de cuius, e emergeva che alla data del decesso la giacenza sul conto corrente era di € 1.071,96
(cfr: pagina 75 del doc. 8 fasc. Att.).
6. Emergeva, dunque, che alla data del decesso la massa ereditaria era pari a € 153.416,96
(€ 152.345,00 + € 1.071,96 = € 153.416,00), da arrotondarsi a € 153.420,00. A mente dell'art. 537, comma secondo, c.c., essendovi più figli legittimari, la quota di riserva, pari a due terzi e da dividersi in parti eguali tra i figli, era di un terzo e le quote di pagina 5 di 16 riserva per ciascuno dei cinque figli erano pari a 2/15 (2/3: 5 figli = 2/15 per ciascun figlio).
Orbene, posto che la disposizione testamentaria consistente nell'istituzione di erede universale a favore di aveva determinato l'attribuzione della stessa Parte_1
dell'intera massa di € 153.420,00, ne discendeva che certamente tale disposizione era eccedente la disponibile e dunque parzialmente inefficace verso i legittimari pretermessi, con conseguente necessità di riduzione per reintegrare le quote di riserva dei legittimari, lesi sino a concorrenza di 2/15 della massa, pari a € 20.456,00.
7. Nel caso di specie, chiedeva in primo grado di poter ritenere Parte_1
l'intero bene immobile di Randazzo, via Mascagni 50, composto da due appartamenti.
Al riguardo, gli odierni appellati – come emerge dagli atti di primo grado – non si opponevano alla domanda e anzi svolgevano essi stessi ipotesi di riduzione con conguagli nelle comparse conclusive.
8. Da quanto precede consegue che la riduzione delle disposizioni testamentarie e la reintegra della quota dei tre legittimari pretermessi doveva operarsi a mezzo di ritenzione dei beni immobili caduti in successione da parte della convenuta, con compensazione in denaro dei legittimari, nella specie nella misura di € 20.456,00 cadauno, in valuta del 20.08.2018; importo successivamente maggiorato della rivalutazione ISTAT dalla data del decesso (20.08.2018) alla data della sentenza di primo grado, pari a € 3.293,42, onde il totale da pagarsi da parte di a Pt_1
ciascuno dei tre fratelli legittimari , e per i 2/15 della quota CP_1 CP_2 CP_3
di riserva di spettanza, era pari a € 23.749,42 (€ 20.456,00 + € 3.293,42 = € 23.749,42) cadauno.
9. Quanto alla pretesa di di compensare il conguaglio che precede con Parte_1
“tutte le spese comprese quelle funerarie”, come da pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta, il giudice di prime cure rilevava come la predetta non avesse precisato, neanche nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., di quali spese pagina 6 di 16 esattamente si trattasse e a quanto ammontassero, ragione per la quale, trattandosi di eccezione generica, ne era precluso l'esame nel merito.
10. appellando la sentenza di primo grado, chiede, previa istanza volta Parte_1
alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, in caso d'accoglimento della domanda attorea di riduzione, la concessione alla appellante di ritenere per intero l'immobile sito in Randazzo (CT) via Pietro Mascagni n. 50, previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese;
in ogni caso, chiede condannare gli attori, odierni appellati, al pagamento di tutte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU;
in via istruttoria, insta per la rinnovazione della CTU afferente il valore del bene immobile caduto in eredità.
11. I fratelli , e chiedono, in via preliminare, il rigetto CP_1 CP_2 CP_3
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, instano per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, opponendosi all'istanza di rinnovazione della CTU.
12. All'udienza di prima comparizione del 17.06.2025 il Collegio, accertata la regolare costituzione delle parti, rigettava, con ordinanza riservata, la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da e rinviava la causa all'udienza del Parte_1
21.10.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica, assegnando alle parti un termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la carente, errata e/o contradittoria motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la pagina 7 di 16 violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c., avendo il giudice di prime cure fondato la decisione unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, omettendo di esaminare le osservazioni dedotte dal consulente tecnico di parte convenuta e dalla difesa. In particolare, la difesa di parte appellante pone in rilievo come il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le spese, come documentate dalla stessa nei termini all'uopo concessi e pur dopo Parte_1
essere stati detti documenti sottoposti al vaglio del C.T.U.. Nello specifico,
l'impugnante si riferisce alle spese di carattere edilizio riguardanti il tetto pericolante, come dimostrate dal preventivo per la somma di € 17.000,00; parimenti, il giudice non aveva quantificato le spese per IMU e per TARI. Con riguardo alla stima effettuata dal consulente tecnico ufficiale arch. , osserva che quest'ultimo non aveva Persona_6
effettuato il previsto sopralluogo, pur avendo ribadito, nel suo elaborato, che aveva
“definito la stima in funzione di quanto effettivamente riscontrato in loco e non in funzione delle destinazioni identificate presso l'Agenzia delle Entrate” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Ed, infatti, dal raffronto tra la relazione tecnica ufficiale ed il pignoramento immobiliare in esito alla sentenza si notava come i quattro subalterni presi in considerazione dal
CTU in luogo dei cinque esistenti nella realtà fossero stati individuati al Catasto terreni e non nel Catasto Fabbricati, con ulteriori elementi di grave incertezza. Da tali rilievi segue la richiesta di rinnovazione della C.T.U..
14. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., quanto all'asserita “cristallizzazione del thema decidendum” ed alla mancata compensazione delle spese sostenute dall'appellante nell'ambito dell'eredità paterna. Osserva la difesa dell'impugnante che ella in primo grado aveva formulato, in via subordinata, una domanda di accertamento e non una mera compensazione. In particolare, aveva documentato dette spese nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., con la conseguenza che in modo erroneo il giudice di primo grado pagina 8 di 16 non aveva tenuto conto di dette produzioni documentali, come complessivamente conteggiate per € 23.721,97 in sede di comparsa conclusionale.
15. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto all'addebito delle spese di lite e CTU, nella misura del 70% a fronte di una reciproca soccombenza data dal rigetto di tre delle domande degli odierni appellati. Ed, invero, l'impugnante deduce che le controparti in primo grado avevano formulato quattro domande di cui la principale era volta a far accertare l'incapacità a testare del de cuius e tre subordinate ed avevano visto l'accoglimento della sola azione di riduzione;
tanto determinava una soccombenza parziale e, in particolare, la soccombenza di essa appellante sarebbe stata pari circa ad 1/3 del complesso delle domande;
inoltre, nessun fondamento, ad avviso dell'appellante, aveva la differente ripartizione delle spese della C.T.U..
16. Opinione della Corte quanto ai primi due motivi di gravame. I primi due motivi di gravame, intrinsecamente connessi, debbono essere trattati in modo unitario, in quanto involgono la valutazione del bene immobile de quo.
17. E' utile riportare le contestazioni formulate da in sede di comparsa di Parte_1
costituzione di primo grado, così strutturate: “in via preliminare: - dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d. lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: - in caso di accoglimento della domanda attorea volta ad accertare la lesione dei diritti dei legittimari degli attori ovvero la lesione delle quote di riserva degli stessi, accertata l'impossibilità della comunione tra le parti, concedere alla sig.ra di ritenere Parte_1
per intero l'immobile sito in Randazzo (CT), via Pietro Mascagni n. 50, previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese. In ogni caso: - condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-condannare gli attori al pagamento di tutte
pagina 9 di 16 le spese, diritti ed onorari di causa e spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; conclusioni che, non mutate in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., erano rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
18. Orbene, nonostante la mancata coltivazione di tale istanza di rinnovazione in prime cure ad opera della parte, è da sottolineare che “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire
a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex art. 177, comma secondo, cod. proc. civ., non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (v.
Cass. civ. n. 27247/2008). E ciò a maggior ragione quando la parte nei propri scritti difensivi abbia in certo qual modo sollecitato una verifica ulteriore di un mezzo di valutazione della prova quale la C.T.U.., come nel caso di specie, ove l'appellante conclude in termini istruttori, instando per la rinnovazione della disposta consulenza.
Si impone, quindi, un puntuale esame delle risultanze peritali.
19. Ebbene, il quesito sottoposto all'Arch. , era volto a: 1) definire il valore di Per_6
mercato dell'immobile al momento di apertura della successione;
2) definire se sussistevano rapporti di locazione o affitto incidenti sul godimento dell'immobile; 3) definire se l'immobile presentava tutte le necessarie autorizzazioni;
4) valutare la possibilità di divisione del bene e redigere un progetto divisionale, indicando gli eventuali conguagli in denaro a carico di ciascuno dei condividenti per il pareggio del valore delle rispettive quote.
20. L'appellante contesta la mancata valorizzazione delle spese di gestione dell'immobile e l'utilizzo, da parte del CTU, di dati catastali errati, oltre che l'utilizzo del software dell'Agenzia delle Entrate per il secondo semestre 2022, ma con l'adozione dei valori pagina 10 di 16 medi e non dei minimi.; inoltre evidenzia che non sarebbe stato svolto alcun reale sopralluogo, nonostante quanto indicato dal CTU nel proprio elaborato peritale. A tale riguardo, è da sottolineare che il CTP dell'odierna appellante nella propria relazione alla bozza di elaborato peritale aveva dichiarato di essere in larga parte d'accordo con le conclusioni cui era giunto il CTU. In particolare, il CTP Architetto così concludeva: “premesso che il C.T.U. ha rilevato tutti i difetti e le anomalie Per_7
presenti in modo esaustivo e risposto ai quesiti posti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, sottolineo che le conclusioni esposte nell'elaborato peritale sottoscritto dal CTU, mi trovano in accordo in larga parte, tecnicamente sia per l'analisi dei quesiti che per la modalità di ripristino degli stessi”.
A tale riguardo vi è da dire che il consulente di parte non si è discostato in modo significativo dalle valutazioni del C.T.U., avendo indicato una valutazione di euro
500,00 al metro quadrato per l'immobile a fronte della valutazione, da parte del
C.T.U., di euro 550,00 quanto al primo piano e di € 685,00 per il piano terra. Inoltre, il consulente di parte ha quantificato in € 32.241,00 le opere di rifacimento del tetto e di sanatoria edilizia ed in € 10.000,00 quelle professionali.
21. Il CTU a pagina 3 del proprio elaborato specificava che, essendo stati gli immobili oggetto di fondamentali variazioni sia in destinazione d'uso che planimetriche, aveva effettuato la stima in funzione di quanto effettivamente riscontrato in loco e non in funzione delle destinazioni identificate presso l'Agenzia delle Entrate. Il sopralluogo era stato effettivamente svolto in data 19 aprile 2023 ed in tale occasione erano presenti i CTP. Tale soluzione era stata accettata da tutte le parti proprio per limitare i costi e le spese del CTU il quale, se si fosse recato personalmente in tali luoghi, avrebbe dovuto addebitare ingenti costi di trasferta. Il sopralluogo è stato comunque reso visibile anche al CTU mediante videochiamata, con ripresa sia dell'esterno, sia dell'interno dell'abitazione. Riguardo ai diversi dati catastali, è evidente che, essendo stata riscontrata una difformità catastale e di destinazione d'uso, il CTU nella valutazione dell'immobile si era attenuto a quanto riscontrato in loco. Il CTU
pagina 11 di 16 procedeva a valutare il valore dei lotti immobiliari e a determinare i costi per le sanatorie edilizie da effettuarsi che, infatti, aveva suddiviso tra tutti gli eredi, stabilendo che ognuno dei figli dovesse corrispondere la propria quota per il sostenimento di tali spese. Il CTP di parte appellante aveva, nelle proprie osservazioni, indicato i costi di rifacimento del tetto e di controllo statico, costi che tuttavia non erano stati riportati nella comparsa conclusionale. Tali spese non erano state prese in considerazione dal C.T.U. in quanto non pertinenti al quesito e al progetto di divisione e comunque già avevano inciso nel calcolo del valore dell'immobile, come precisato dal CTU nei seguenti termini: “il sottoscritto, nella valutazione del bene immobile in oggetto, ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio, della vetustà, delle finiture esterne e dello stato manutentivo.
Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento che prevede la moltiplicazione della consistenza per i valori medi espressi dal mercato immobiliare per beni consimili (stima sintetica comparativa semplificata). In questo caso il valore medio è stato leggermente aumentato tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile. Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato il 'più probabile' su base estimativa, ma deve intendersi comunque 'orientativo' e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento” (pag. 8 dell'elaborato peritale). E' da sottolineare, in ogni caso, che non era in atti alcuna prova documentale che l'immobile de quo fosse stato dichiarato inagibile o pericolante dalle competenti autorità. Infine, è anche da porre in rilievo che dette spese non erano state sostenute dalla non essendo in atti alcuna pertinente Parte_1
documentazione fiscale. Infine, con riguardo alla motivazione della sentenza per relationem alla CTU, si richiamano i consolidati principi della S.C. secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
pagina 12 di 16 percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (v. Cass. civ. n. 11917/2021). Nel caso in esame, l'esaustività della consulenza tecnica ufficiale non solo non è scalfita dalle conclusioni della C.T.P. di parte ma, anzi, dalla stessa è Parte_1
avvalorata.
22. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione delle spese da opporre in compensazione, di cui al secondo motivo di gravame, reputa la Corte che detta domanda debba essere indicata in modo specifico con l'ultimo atto utile costituito dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., al fine della corretta cristallizzazione del thema decidendum. Tanto non aveva fatto la difesa di che in sede di comparsa Parte_1
costitutiva di primo grado si era limitata a chiedere la detrazione di tutte le spese in modo generico (cfr. pag. 13 della prima comparsa di costituzione); altrettanto aveva fatto il secondo difensore con la comparsa di costituzione in data 14.6.2022. La conclusione indicata dal giudice di prime cure e condivisa dalla Corte è in funzione della corretta salvaguardia delle esigenze difensive delle controparti: ed, invero, una dicitura generica delle spese non consente alle controparti di predisporre adeguate strategie difensive e, soprattutto, non consente di approntare il necessario compendio documentale per fronteggiare le richieste, nell'ambito della propria memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.; di modo che l'ingresso di documenti in sede di memoria ex art. 183, n.
2 c.p.c. - di cui le controparti non possano immaginare l'esistenza e la consistenza - non consente poi di replicare nella memoria ex art. 183, n. 3 c.p.c., che per sua natura
è destinata solo all'indicazione di prova contraria. Per tale ragione, anche il motivo in esame non merita accoglimento.
pagina 13 di 16 23. Opinione della Corte quanto a terzo motivo di gravame. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda di riduzione ha comportato per l'appellante una soccombenza sostanziale, dovendo la stessa corrispondere agli appellati la somma complessiva di € 71.248,26 (€ 23.749,42 per ciascuno dei tre). Tanto ha determinato la soccombenza parziale prevalente della convenuta. Quanto alla ripartizione delle spese di CTU nella misura del 70% a carico dell'appellante, la stessa è condivisibile, in quanto la consulenza tecnica era stata disposta proprio per determinare il valore dell'immobile ai fini della reintegrazione della quota di legittima;
l'accertamento tecnico aveva confermato la fondatezza della pretesa attorea circa la lesione della legittima e le contestazioni mosse dall'appellante alla CTU si erano rivelate infondate.
La diversa percentuale di ripartizione delle spese di CTU (70%) rispetto alle spese di lite (50%) è quindi pienamente giustificata. Né la difesa di parte appellante ha contrapposto una ragionevole e differente prospettazione, dovendosi ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse”; e che “con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della
Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (v. Cass.- civ, . 406/2008; v. in termini conformi Cass. civ. n. 19613/2017; Cass. civ. n. 9860/2025).
24. Conclusivamente, segue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della decisione di primo grado.
25. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna di alla rifusione delle stesse in favore degli Parte_1
appellati. A tale riguardo, debbono essere considerati i parametri medi rapportati al pagina 14 di 16 valore indicato (da 26.001 ad € 52.000) previsti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come aggiornati ex D.M. n. 14772022 e va escluso l'importo relativo alla fase istruttoria, in quanto non svoltasi in secondo grado. Inoltre, deve essere calcolata la maggiorazione del 20% ex art. 4, II comma del D.M. sopra citato, in ragione della pluralità delle parti difese, ossia e stante la relativa richiesta contenuta nella Controparte_1 CP_3
nota spese. Le spese processuali, quanto alla parte debbono essere Controparte_2
rimborsate, nella misura richiesta, in favore dello Stato, data l'ammissione di detta parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 23.9.2025 versata in atti.
26. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 692/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
7732/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna. a rimborsare, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.335,20 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore dello Stato (data l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato), le spese processuali del grado, che Controparte_2
liquida in complessivi € 5.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 15 di 16 IV. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Ciccaglione Magistrato
Ordinario in Tirocinio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 692/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
RINALDI, elettivamente domiciliata presso lo studio, in via Paolo Andreani, 4 - Milano
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4
pagina 1 di 16 dell'avv. MIRKO ZAFFARONI, elettivamente domiciliati presso lo studio in Piazza della
Repubblica, 26 Milano
appellati avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Corte D'Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello, essendo fondato su motivi meritevoli d'accoglimento, e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in ogni caso, in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 7732/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Quarta Civile, così disporre:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.
7732/2024, sussistendone i presupposti di fumus boni juris e periculum in mora;
2) nel merito, in via principale, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3) In via subordinata, in caso d'accoglimento della domanda attorea volta ad accertare la lesione dei diritti di legittimari degli attori, ovvero la lesione della quota di riserva degli stessi, accertata l'impossibilità della comunione tra le parti, concedere alla Sig.ra Parte_1
di ritenere per intero l'immobile sito in Randazzo (CT) via Pietro Mascagni n. 50,
[...]
previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese;
4) In ogni caso, condannare gli attori, odierni appellati, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA come per Legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e peritali pagina 2 di 16 in via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU afferente il valore del bene immobile caduto in eredità, affidando l'incarico ad un diverso professionista e rimettendo la causa in istruttoria.
Conclusioni per e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
NEL MERITO
- Rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano in composizione collegiale, con sentenza n. 7732/24, dichiarava la lesione della quota di riserva dei legittimari , e per effetto della istituzione di unico CP_1 CP_2 CP_3
erede a favore di contenuta nel testamento olografo del 27.05.2015 Parte_1
di per l'effetto, riduceva la disposizione testamentaria per la quota Persona_1
eccedente la disponibile, con reintegrazione a favore di , e CP_1 CP_2 CP_3
ella quota di 2/15 cadauno della massa, nella specie in misura di € 20.456,00
[...]
cadauno, in valuta del 20.08.2018, oltre rivalutazione ISTAT dal decesso ad oggi, pari a € 23.749,42 in valuta attuale;
dichiarava, inoltre, la ritenzione a favore di Parte_1
degli immobili caduti in successione di e siti in Randazzo
[...] Persona_1
(CT), via Mascagni 50; condannava a pagare a favore di , Parte_1 CP_1
pagina 3 di 16 e la somma di € 23.749,42 cadauno, in valuta attuale;
CP_2 CP_3
condannava a pagare a favore di , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
a titolo di rifusione della metà delle spese di lite, la somma complessiva di €
[...]
7.051,50 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
infine, poneva in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di nella misura del 70% e degli Parte_1
attori , e nella misura del 10% cadauno, con diritto CP_1 CP_2 CP_3
di chi abbia pagato al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota definitiva di ripetere dagli altri coobbligati l'eccedenza nel limite della quota altrui.
2. Sinteticamente si riportano i fatti salienti per la ricostruzione della vicenda. Per_1
decedeva a Pavia in data 20 agosto 2018, lasciando cinque figli,
[...] Pt_1
odierna appellante, , , – odierni appellati – e , il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
quale nel corso del giudizio di primo grado rinunciava agli atti e all'azione verso per intercorsa transazione. Pt_1
3. , , e citavano in giudizio la sorella CP_1 CP_2 CP_3 Persona_2
al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo Parte_1
del defunto c padre e, in subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.
4. Il predetto istituiva con testamento olografo del 27.05.2015, Persona_1
pubblicato dal Notaio dott. in data 23.10.2018, quale unica erede la Persona_3
figlia In particolare, nell'atto di pubblicazione di detto testamento Parte_1
olografo da parte del Notaio si legge quanto segue: “detta scheda consiste in un foglio da lettera scritto con penna biro ad inchiostro nero da mano apparentemente identica senza evidenti correzioni, abrasioni od alterazioni, ma tutto lo scritturato risulta incerto e tremulo ed in alcuni parti illeggibile come precisato nel testo sotto riportato. Lo scritturato occupa la sola prima facciata per sette righe restando in bianco la residua parte della detta prima facciata così come risulta completamente in bianco la seconda facciata. La scheda testamentaria è del seguente letterale tenore: “ 27 / 05- Per_4
pagina 4 di 16 2°15 io (seguono dei caratteri illeggibili) nato a [...] 02- 1 – 1928 lasci Persona_1
(parola illeggibile) tutto il mio patrimonio a mia figlia (parola illeggibile) tutti gli Persona_5
(parola illeggibile) figli . Persona_1
5. Il giudice di primo grado, ritenuto valido detto testamento olografo sia sotto il profilo della capacità a testare del de cuius, sia sotto il profilo della mancanza di errore, violenza o dolo nella redazione, sia in relazione al profilo della mancanza di data, accoglieva la domanda attorea, proposta in via subordinata e diretta alla riduzione delle disposizioni testamentarie ex artt. 553 e ss. c.c. e, quindi, all'accertamento della lesione della quota di riserva agli stessi spettante, per avere il de cuius disposto del proprio patrimonio oltre la porzione disponibile. Invero, nel corso del giudizio di primo grado emergeva che il relictum si componeva di due unità immobiliari, site in
Randazzo ( CT), via Mascagni 50, piano terra e piano primo, come valorizzate dal
CTU, dott. , alla data di apertura della successione – in € 80.145,00 Persona_6
quanto all'unità al piano terra (rel. CTU pag. 10) e in € 82.200,00 quanto all'unità immobiliare al primo piano (rel. CTU pag. 14), pari a complessivi € 162.345,00, valori da abbattersi di € 10.000,00 per le necessarie regolarizzazioni catastali e urbanistiche
(cfr. rel. CTU pag. 17). Dette stime venivano condivise dal Collegio giudicante, in quanto fondate sull'ispezione delle unità immobiliari e su quotazioni dei valori immobiliari di mercato dell'epoca.
Ancora, dagli estratti periodici del conto corrente bancario intestato al de cuius, e emergeva che alla data del decesso la giacenza sul conto corrente era di € 1.071,96
(cfr: pagina 75 del doc. 8 fasc. Att.).
6. Emergeva, dunque, che alla data del decesso la massa ereditaria era pari a € 153.416,96
(€ 152.345,00 + € 1.071,96 = € 153.416,00), da arrotondarsi a € 153.420,00. A mente dell'art. 537, comma secondo, c.c., essendovi più figli legittimari, la quota di riserva, pari a due terzi e da dividersi in parti eguali tra i figli, era di un terzo e le quote di pagina 5 di 16 riserva per ciascuno dei cinque figli erano pari a 2/15 (2/3: 5 figli = 2/15 per ciascun figlio).
Orbene, posto che la disposizione testamentaria consistente nell'istituzione di erede universale a favore di aveva determinato l'attribuzione della stessa Parte_1
dell'intera massa di € 153.420,00, ne discendeva che certamente tale disposizione era eccedente la disponibile e dunque parzialmente inefficace verso i legittimari pretermessi, con conseguente necessità di riduzione per reintegrare le quote di riserva dei legittimari, lesi sino a concorrenza di 2/15 della massa, pari a € 20.456,00.
7. Nel caso di specie, chiedeva in primo grado di poter ritenere Parte_1
l'intero bene immobile di Randazzo, via Mascagni 50, composto da due appartamenti.
Al riguardo, gli odierni appellati – come emerge dagli atti di primo grado – non si opponevano alla domanda e anzi svolgevano essi stessi ipotesi di riduzione con conguagli nelle comparse conclusive.
8. Da quanto precede consegue che la riduzione delle disposizioni testamentarie e la reintegra della quota dei tre legittimari pretermessi doveva operarsi a mezzo di ritenzione dei beni immobili caduti in successione da parte della convenuta, con compensazione in denaro dei legittimari, nella specie nella misura di € 20.456,00 cadauno, in valuta del 20.08.2018; importo successivamente maggiorato della rivalutazione ISTAT dalla data del decesso (20.08.2018) alla data della sentenza di primo grado, pari a € 3.293,42, onde il totale da pagarsi da parte di a Pt_1
ciascuno dei tre fratelli legittimari , e per i 2/15 della quota CP_1 CP_2 CP_3
di riserva di spettanza, era pari a € 23.749,42 (€ 20.456,00 + € 3.293,42 = € 23.749,42) cadauno.
9. Quanto alla pretesa di di compensare il conguaglio che precede con Parte_1
“tutte le spese comprese quelle funerarie”, come da pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta, il giudice di prime cure rilevava come la predetta non avesse precisato, neanche nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., di quali spese pagina 6 di 16 esattamente si trattasse e a quanto ammontassero, ragione per la quale, trattandosi di eccezione generica, ne era precluso l'esame nel merito.
10. appellando la sentenza di primo grado, chiede, previa istanza volta Parte_1
alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, in caso d'accoglimento della domanda attorea di riduzione, la concessione alla appellante di ritenere per intero l'immobile sito in Randazzo (CT) via Pietro Mascagni n. 50, previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese;
in ogni caso, chiede condannare gli attori, odierni appellati, al pagamento di tutte le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU;
in via istruttoria, insta per la rinnovazione della CTU afferente il valore del bene immobile caduto in eredità.
11. I fratelli , e chiedono, in via preliminare, il rigetto CP_1 CP_2 CP_3
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, instano per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, opponendosi all'istanza di rinnovazione della CTU.
12. All'udienza di prima comparizione del 17.06.2025 il Collegio, accertata la regolare costituzione delle parti, rigettava, con ordinanza riservata, la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da e rinviava la causa all'udienza del Parte_1
21.10.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica, assegnando alle parti un termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la carente, errata e/o contradittoria motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la pagina 7 di 16 violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c., avendo il giudice di prime cure fondato la decisione unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, omettendo di esaminare le osservazioni dedotte dal consulente tecnico di parte convenuta e dalla difesa. In particolare, la difesa di parte appellante pone in rilievo come il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le spese, come documentate dalla stessa nei termini all'uopo concessi e pur dopo Parte_1
essere stati detti documenti sottoposti al vaglio del C.T.U.. Nello specifico,
l'impugnante si riferisce alle spese di carattere edilizio riguardanti il tetto pericolante, come dimostrate dal preventivo per la somma di € 17.000,00; parimenti, il giudice non aveva quantificato le spese per IMU e per TARI. Con riguardo alla stima effettuata dal consulente tecnico ufficiale arch. , osserva che quest'ultimo non aveva Persona_6
effettuato il previsto sopralluogo, pur avendo ribadito, nel suo elaborato, che aveva
“definito la stima in funzione di quanto effettivamente riscontrato in loco e non in funzione delle destinazioni identificate presso l'Agenzia delle Entrate” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Ed, infatti, dal raffronto tra la relazione tecnica ufficiale ed il pignoramento immobiliare in esito alla sentenza si notava come i quattro subalterni presi in considerazione dal
CTU in luogo dei cinque esistenti nella realtà fossero stati individuati al Catasto terreni e non nel Catasto Fabbricati, con ulteriori elementi di grave incertezza. Da tali rilievi segue la richiesta di rinnovazione della C.T.U..
14. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., quanto all'asserita “cristallizzazione del thema decidendum” ed alla mancata compensazione delle spese sostenute dall'appellante nell'ambito dell'eredità paterna. Osserva la difesa dell'impugnante che ella in primo grado aveva formulato, in via subordinata, una domanda di accertamento e non una mera compensazione. In particolare, aveva documentato dette spese nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., con la conseguenza che in modo erroneo il giudice di primo grado pagina 8 di 16 non aveva tenuto conto di dette produzioni documentali, come complessivamente conteggiate per € 23.721,97 in sede di comparsa conclusionale.
15. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto all'addebito delle spese di lite e CTU, nella misura del 70% a fronte di una reciproca soccombenza data dal rigetto di tre delle domande degli odierni appellati. Ed, invero, l'impugnante deduce che le controparti in primo grado avevano formulato quattro domande di cui la principale era volta a far accertare l'incapacità a testare del de cuius e tre subordinate ed avevano visto l'accoglimento della sola azione di riduzione;
tanto determinava una soccombenza parziale e, in particolare, la soccombenza di essa appellante sarebbe stata pari circa ad 1/3 del complesso delle domande;
inoltre, nessun fondamento, ad avviso dell'appellante, aveva la differente ripartizione delle spese della C.T.U..
16. Opinione della Corte quanto ai primi due motivi di gravame. I primi due motivi di gravame, intrinsecamente connessi, debbono essere trattati in modo unitario, in quanto involgono la valutazione del bene immobile de quo.
17. E' utile riportare le contestazioni formulate da in sede di comparsa di Parte_1
costituzione di primo grado, così strutturate: “in via preliminare: - dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d. lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: - in caso di accoglimento della domanda attorea volta ad accertare la lesione dei diritti dei legittimari degli attori ovvero la lesione delle quote di riserva degli stessi, accertata l'impossibilità della comunione tra le parti, concedere alla sig.ra di ritenere Parte_1
per intero l'immobile sito in Randazzo (CT), via Pietro Mascagni n. 50, previa liquidazione delle sole quote di riserva spettanti agli attori, previa detrazione della porzione disponibile e di tutte le spese. In ogni caso: - condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-condannare gli attori al pagamento di tutte
pagina 9 di 16 le spese, diritti ed onorari di causa e spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; conclusioni che, non mutate in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., erano rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
18. Orbene, nonostante la mancata coltivazione di tale istanza di rinnovazione in prime cure ad opera della parte, è da sottolineare che “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire
a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex art. 177, comma secondo, cod. proc. civ., non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (v.
Cass. civ. n. 27247/2008). E ciò a maggior ragione quando la parte nei propri scritti difensivi abbia in certo qual modo sollecitato una verifica ulteriore di un mezzo di valutazione della prova quale la C.T.U.., come nel caso di specie, ove l'appellante conclude in termini istruttori, instando per la rinnovazione della disposta consulenza.
Si impone, quindi, un puntuale esame delle risultanze peritali.
19. Ebbene, il quesito sottoposto all'Arch. , era volto a: 1) definire il valore di Per_6
mercato dell'immobile al momento di apertura della successione;
2) definire se sussistevano rapporti di locazione o affitto incidenti sul godimento dell'immobile; 3) definire se l'immobile presentava tutte le necessarie autorizzazioni;
4) valutare la possibilità di divisione del bene e redigere un progetto divisionale, indicando gli eventuali conguagli in denaro a carico di ciascuno dei condividenti per il pareggio del valore delle rispettive quote.
20. L'appellante contesta la mancata valorizzazione delle spese di gestione dell'immobile e l'utilizzo, da parte del CTU, di dati catastali errati, oltre che l'utilizzo del software dell'Agenzia delle Entrate per il secondo semestre 2022, ma con l'adozione dei valori pagina 10 di 16 medi e non dei minimi.; inoltre evidenzia che non sarebbe stato svolto alcun reale sopralluogo, nonostante quanto indicato dal CTU nel proprio elaborato peritale. A tale riguardo, è da sottolineare che il CTP dell'odierna appellante nella propria relazione alla bozza di elaborato peritale aveva dichiarato di essere in larga parte d'accordo con le conclusioni cui era giunto il CTU. In particolare, il CTP Architetto così concludeva: “premesso che il C.T.U. ha rilevato tutti i difetti e le anomalie Per_7
presenti in modo esaustivo e risposto ai quesiti posti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, sottolineo che le conclusioni esposte nell'elaborato peritale sottoscritto dal CTU, mi trovano in accordo in larga parte, tecnicamente sia per l'analisi dei quesiti che per la modalità di ripristino degli stessi”.
A tale riguardo vi è da dire che il consulente di parte non si è discostato in modo significativo dalle valutazioni del C.T.U., avendo indicato una valutazione di euro
500,00 al metro quadrato per l'immobile a fronte della valutazione, da parte del
C.T.U., di euro 550,00 quanto al primo piano e di € 685,00 per il piano terra. Inoltre, il consulente di parte ha quantificato in € 32.241,00 le opere di rifacimento del tetto e di sanatoria edilizia ed in € 10.000,00 quelle professionali.
21. Il CTU a pagina 3 del proprio elaborato specificava che, essendo stati gli immobili oggetto di fondamentali variazioni sia in destinazione d'uso che planimetriche, aveva effettuato la stima in funzione di quanto effettivamente riscontrato in loco e non in funzione delle destinazioni identificate presso l'Agenzia delle Entrate. Il sopralluogo era stato effettivamente svolto in data 19 aprile 2023 ed in tale occasione erano presenti i CTP. Tale soluzione era stata accettata da tutte le parti proprio per limitare i costi e le spese del CTU il quale, se si fosse recato personalmente in tali luoghi, avrebbe dovuto addebitare ingenti costi di trasferta. Il sopralluogo è stato comunque reso visibile anche al CTU mediante videochiamata, con ripresa sia dell'esterno, sia dell'interno dell'abitazione. Riguardo ai diversi dati catastali, è evidente che, essendo stata riscontrata una difformità catastale e di destinazione d'uso, il CTU nella valutazione dell'immobile si era attenuto a quanto riscontrato in loco. Il CTU
pagina 11 di 16 procedeva a valutare il valore dei lotti immobiliari e a determinare i costi per le sanatorie edilizie da effettuarsi che, infatti, aveva suddiviso tra tutti gli eredi, stabilendo che ognuno dei figli dovesse corrispondere la propria quota per il sostenimento di tali spese. Il CTP di parte appellante aveva, nelle proprie osservazioni, indicato i costi di rifacimento del tetto e di controllo statico, costi che tuttavia non erano stati riportati nella comparsa conclusionale. Tali spese non erano state prese in considerazione dal C.T.U. in quanto non pertinenti al quesito e al progetto di divisione e comunque già avevano inciso nel calcolo del valore dell'immobile, come precisato dal CTU nei seguenti termini: “il sottoscritto, nella valutazione del bene immobile in oggetto, ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio, della vetustà, delle finiture esterne e dello stato manutentivo.
Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento che prevede la moltiplicazione della consistenza per i valori medi espressi dal mercato immobiliare per beni consimili (stima sintetica comparativa semplificata). In questo caso il valore medio è stato leggermente aumentato tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile. Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato il 'più probabile' su base estimativa, ma deve intendersi comunque 'orientativo' e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento” (pag. 8 dell'elaborato peritale). E' da sottolineare, in ogni caso, che non era in atti alcuna prova documentale che l'immobile de quo fosse stato dichiarato inagibile o pericolante dalle competenti autorità. Infine, è anche da porre in rilievo che dette spese non erano state sostenute dalla non essendo in atti alcuna pertinente Parte_1
documentazione fiscale. Infine, con riguardo alla motivazione della sentenza per relationem alla CTU, si richiamano i consolidati principi della S.C. secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
pagina 12 di 16 percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (v. Cass. civ. n. 11917/2021). Nel caso in esame, l'esaustività della consulenza tecnica ufficiale non solo non è scalfita dalle conclusioni della C.T.P. di parte ma, anzi, dalla stessa è Parte_1
avvalorata.
22. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione delle spese da opporre in compensazione, di cui al secondo motivo di gravame, reputa la Corte che detta domanda debba essere indicata in modo specifico con l'ultimo atto utile costituito dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., al fine della corretta cristallizzazione del thema decidendum. Tanto non aveva fatto la difesa di che in sede di comparsa Parte_1
costitutiva di primo grado si era limitata a chiedere la detrazione di tutte le spese in modo generico (cfr. pag. 13 della prima comparsa di costituzione); altrettanto aveva fatto il secondo difensore con la comparsa di costituzione in data 14.6.2022. La conclusione indicata dal giudice di prime cure e condivisa dalla Corte è in funzione della corretta salvaguardia delle esigenze difensive delle controparti: ed, invero, una dicitura generica delle spese non consente alle controparti di predisporre adeguate strategie difensive e, soprattutto, non consente di approntare il necessario compendio documentale per fronteggiare le richieste, nell'ambito della propria memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.; di modo che l'ingresso di documenti in sede di memoria ex art. 183, n.
2 c.p.c. - di cui le controparti non possano immaginare l'esistenza e la consistenza - non consente poi di replicare nella memoria ex art. 183, n. 3 c.p.c., che per sua natura
è destinata solo all'indicazione di prova contraria. Per tale ragione, anche il motivo in esame non merita accoglimento.
pagina 13 di 16 23. Opinione della Corte quanto a terzo motivo di gravame. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda di riduzione ha comportato per l'appellante una soccombenza sostanziale, dovendo la stessa corrispondere agli appellati la somma complessiva di € 71.248,26 (€ 23.749,42 per ciascuno dei tre). Tanto ha determinato la soccombenza parziale prevalente della convenuta. Quanto alla ripartizione delle spese di CTU nella misura del 70% a carico dell'appellante, la stessa è condivisibile, in quanto la consulenza tecnica era stata disposta proprio per determinare il valore dell'immobile ai fini della reintegrazione della quota di legittima;
l'accertamento tecnico aveva confermato la fondatezza della pretesa attorea circa la lesione della legittima e le contestazioni mosse dall'appellante alla CTU si erano rivelate infondate.
La diversa percentuale di ripartizione delle spese di CTU (70%) rispetto alle spese di lite (50%) è quindi pienamente giustificata. Né la difesa di parte appellante ha contrapposto una ragionevole e differente prospettazione, dovendosi ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse”; e che “con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della
Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (v. Cass.- civ, . 406/2008; v. in termini conformi Cass. civ. n. 19613/2017; Cass. civ. n. 9860/2025).
24. Conclusivamente, segue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della decisione di primo grado.
25. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna di alla rifusione delle stesse in favore degli Parte_1
appellati. A tale riguardo, debbono essere considerati i parametri medi rapportati al pagina 14 di 16 valore indicato (da 26.001 ad € 52.000) previsti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come aggiornati ex D.M. n. 14772022 e va escluso l'importo relativo alla fase istruttoria, in quanto non svoltasi in secondo grado. Inoltre, deve essere calcolata la maggiorazione del 20% ex art. 4, II comma del D.M. sopra citato, in ragione della pluralità delle parti difese, ossia e stante la relativa richiesta contenuta nella Controparte_1 CP_3
nota spese. Le spese processuali, quanto alla parte debbono essere Controparte_2
rimborsate, nella misura richiesta, in favore dello Stato, data l'ammissione di detta parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 23.9.2025 versata in atti.
26. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 692/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
7732/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna. a rimborsare, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.335,20 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore dello Stato (data l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato), le spese processuali del grado, che Controparte_2
liquida in complessivi € 5.030,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 15 di 16 IV. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Ciccaglione Magistrato
Ordinario in Tirocinio
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