Articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 117Articolo 119
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6 maggio 1952
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15 febbraio 1977
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19 agosto 2009
Art. 118.
(( (Licenziamento del pilota).)) ((1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta' o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, e' cancellato dal registro dal capo del compartimento.
2. Il pilota puo' rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'eta'. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, e' rinnovabile e puo' essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' e' assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.))
Entrata in vigore il 19 agosto 2009
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