Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.12896 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Finizio
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 4.3.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti e chiedendo assegnarsi la causa in decisione. In data 17.3.2025 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la sign.ra – premesso Parte_1 che dal matrimonio del 27.1994 con erano nati (13.9.1996) e CP_1 Per_1 Per_
(13.9.2000) – esponeva:
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(…) con ricorso depositato nel maggio del 2019, presso il Tribunale di Napoli, Rg.n. 14325/2019, la sig.ra chiedeva che fosse pronunziata la separazione Parte_1 personale dei coniugi senza addebito nel contempo richiedendo a carico del sig.
[...] l'obbligo di corrispondere alla medesima sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile quale contributo per il mantenimento della figlia (maggiorenne, all'epoca Per_2 studentessa e non economicamente autosufficiente), per le spese ordinarie nella misura di € 350,00 mensile o di quella minore o maggiore misura ritenute di Giustizia (…) in data 28-10-2022, il Tribunale di Napoli, pronunciava sentenza di separazione n. 9633/2022, pubblicata in data 31-10-2022 ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento della figlia Per_2 nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con adeguamento Istat da novembre 2023, passata in giudicato;
anche in seguito alla predetta sentenza di separazione, i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è stata alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
inoltre, la sig.ra ha avuto notizia che il coniuge sig. Parte_1
intrattiene relazione con altra persona, dalla quale relazione è nata una CP_1 figlia;
17. l'istante, sig.ra è addivenuta alla indifferibile Parte_1 determinazione di richiedere la declaratoria di scioglimento del vincolo matrimoniale;
(…) la ricorrente riferisce di non lavorare, di non percepire alcun reddito e pertanto di non presentare alcuna dichiarazione dei redditi;
pertanto, non ha alcuna dichiarazione dei redditi da allegare;
invero, come da propria dichiarazione che si allega la stessa riferisce di essere titolare di pensione di invalidità civile;
la medesima non intende chiedere al coniuge alcun contributo economico per sé e per i propri figli i quali attualmente lavorano entrambi.
All'udienza di prima comparizione del 14.3.2025, comparsa personalmente la sign.ra e dichiarata la contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha Parte_1 chiesto decidersi il giudizio. La sign. ha confermato la sua domanda sullo Parte_1 status ed ha dichiarato che i figli lavorano e sono ormai autonomi.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 9633/2022 passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
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a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 27.1.1994 da e Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 1, parte I, s. sez. Q, registro atti di matrimonio anno 1994); c) dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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