Art. 4.
I contributi di cui al precedente art. 1, n. 2, lettera d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
I contributi di cui al precedente art. 1, n. 2, lettera d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.