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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/10/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2794/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2794/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
.i.: , in persona dell'Amministratore Unico sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Cappella Vecchia n. 11 l, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola e presso il primo elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Is. F12, giusta procura in atti
Opponente
E con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Controparte_1
€ 10.368.870.930,08 interamente versato – numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e
Codice Fiscale – Partita IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 P.IVA_3 dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del , iscritto nell'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Controparte_2
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata, in virtù di procura speciale in autentica del Notaio di Milano del 28 novembre 2018 Rep. Persona_1
6607, Racc. 3488, da con sede legale in Milano, Via Bastioni di Porta Controparte_3
Nuova n.19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona della procuratrice Dott.ssa , nata a Lecce il [...], a [...] CP_4 autorizzata in forza di procura per Notar del 2/08/2023 rep. n.10859, racc. n.6172, Persona_2 registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. di Milano 2 l'8/08/2023 al n.82894 serie IT, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Gennaro Iollo
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da quale titolare del credito risalente al contratto di Controparte_1 mutuo sottoscritto dalla con la detta banca in data 20/6/2012 garantito da ipoteca su CP_5 immobili che, allo stato, sono intestati all'odierna opponente.
L'opponente eccepiva l'assenza di titolo esecutivo per non essere stata l'erogazione delle somme contestuale alla stipula del mutuo azionato e l'arbitraria quantificazione del credito di cui all'atto di precetto opposto per l'applicazione di tassi mai accettati espressamente e il conteggio di somme addebitate in via arbitraria.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta la quale prendeva Controparte_1 posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, in ogni caso, la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto, avvenuta in data 15.4.2024.
Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al precetto opposto, per essere lo stesso stato oggetto di rinuncia da parte dell'opposta, sebbene successivamente all'iscrizione da ruolo del presente giudizio.
Ciò posto, in funzione della regolamentazione delle spese, da effettuarsi secondo la soccombenza virtuale,
è necessario entrare nel merito della domanda proposta ed effettuarne il vaglio di accoglibilità.
Si ritiene che il terzo datore di ipoteca, quale è in questo caso l'odierno opponente, abbia interesse ad agire in ordine a quanto rappresentato, atteso che il primo motivo afferisce alla dedotta esistenza o meno di un valido titolo esecutivo che, se riscontrata, farebbe venir meno il precetto a lui notificato, mentre il secondo motivo incide sul quantum, e quindi sull'importo che, in ipotesi, l'opponente dovrebbe poter pagare per estinguere l'ipoteca sul bene rientrante nella sua titolarità.
Posta in questi termini la questione, non si pone un problema di ammissibilità della domanda, né di litisconsorzio nei confronti del debitore principale.
Ciò premesso, il primo motivo è infondato, atteso il tenore dell'ultimo approdo giurisprudenziale dirimente sulla valenza di titolo esecutivo in capo ad un contratto di mutuo costituito con contestuale erogazione delle somme: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025).
Quanto al secondo motivo, se ne rileva l'assoluta genericità, non avendo l'opponente neppure nella memoria n. 1 e con produzioni documentali precisato quanto soltanto asserito. Ne discende l'infondatezza.
Da quanto precede, si ritiene che, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, vada disposta la condanna a carico dell'opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per la sua costituzione e difesa, parametri minimi, in ragione della natura documentale della causa, in relazione all'ammontare del credito cui si riferisce il precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda proposta;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.232,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26.10.2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Paone
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2794/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
.i.: , in persona dell'Amministratore Unico sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Cappella Vecchia n. 11 l, rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv.ti Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola e presso il primo elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Is. F12, giusta procura in atti
Opponente
E con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Controparte_1
€ 10.368.870.930,08 interamente versato – numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e
Codice Fiscale – Partita IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 P.IVA_3 dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del , iscritto nell'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Controparte_2
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata, in virtù di procura speciale in autentica del Notaio di Milano del 28 novembre 2018 Rep. Persona_1
6607, Racc. 3488, da con sede legale in Milano, Via Bastioni di Porta Controparte_3
Nuova n.19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona della procuratrice Dott.ssa , nata a Lecce il [...], a [...] CP_4 autorizzata in forza di procura per Notar del 2/08/2023 rep. n.10859, racc. n.6172, Persona_2 registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. di Milano 2 l'8/08/2023 al n.82894 serie IT, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Gennaro Iollo
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da quale titolare del credito risalente al contratto di Controparte_1 mutuo sottoscritto dalla con la detta banca in data 20/6/2012 garantito da ipoteca su CP_5 immobili che, allo stato, sono intestati all'odierna opponente.
L'opponente eccepiva l'assenza di titolo esecutivo per non essere stata l'erogazione delle somme contestuale alla stipula del mutuo azionato e l'arbitraria quantificazione del credito di cui all'atto di precetto opposto per l'applicazione di tassi mai accettati espressamente e il conteggio di somme addebitate in via arbitraria.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta la quale prendeva Controparte_1 posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, in ogni caso, la cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto, avvenuta in data 15.4.2024.
Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al precetto opposto, per essere lo stesso stato oggetto di rinuncia da parte dell'opposta, sebbene successivamente all'iscrizione da ruolo del presente giudizio.
Ciò posto, in funzione della regolamentazione delle spese, da effettuarsi secondo la soccombenza virtuale,
è necessario entrare nel merito della domanda proposta ed effettuarne il vaglio di accoglibilità.
Si ritiene che il terzo datore di ipoteca, quale è in questo caso l'odierno opponente, abbia interesse ad agire in ordine a quanto rappresentato, atteso che il primo motivo afferisce alla dedotta esistenza o meno di un valido titolo esecutivo che, se riscontrata, farebbe venir meno il precetto a lui notificato, mentre il secondo motivo incide sul quantum, e quindi sull'importo che, in ipotesi, l'opponente dovrebbe poter pagare per estinguere l'ipoteca sul bene rientrante nella sua titolarità.
Posta in questi termini la questione, non si pone un problema di ammissibilità della domanda, né di litisconsorzio nei confronti del debitore principale.
Ciò premesso, il primo motivo è infondato, atteso il tenore dell'ultimo approdo giurisprudenziale dirimente sulla valenza di titolo esecutivo in capo ad un contratto di mutuo costituito con contestuale erogazione delle somme: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025).
Quanto al secondo motivo, se ne rileva l'assoluta genericità, non avendo l'opponente neppure nella memoria n. 1 e con produzioni documentali precisato quanto soltanto asserito. Ne discende l'infondatezza.
Da quanto precede, si ritiene che, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, vada disposta la condanna a carico dell'opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per la sua costituzione e difesa, parametri minimi, in ragione della natura documentale della causa, in relazione all'ammontare del credito cui si riferisce il precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda proposta;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.232,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26.10.2025
Il Giudice dr.ssa Antonella Paone