Art. 4. ((Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennita' di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.
Versione
4 settembre 1979
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30 marzo 2004
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