Articolo 6 della Legge 30 giugno 1994, n. 430
Articolo 5
Versione
20 luglio 1994
Art. 6. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
3. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 20 luglio 1994