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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/12/2024, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2914/2024, passato in decisione all'esito dell'udienza del
27/11/2024, promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. VILLA Parte_1 C.F._1
ENRICA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con l'Avv. PICCHETTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
27/11/2024 nei seguenti termini: “- affido condiviso con collocamento paritario e residenza presso la madre. La casa familiare viene assegnata alla madre;
- i minori staranno con il padre dall'uscita da scuola il martedì al giovedì mattina e a week end alterni da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro e, sempre ad anni alterni, i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al
30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale. I ponti vengono accorpati ai week end di competenza;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'AU verrà percepito solo dalla madre;
- il padre, dal deposito del ricorso, verserà € 400 (€200 per figlio) entro il venti di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%. Quando la madre reperirà un'attività lavorativa della durata di almeno sei mesi, le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 30/07/2024 dalla Sig.ra Parte_1 diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli
[...]
nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nato il [...], dal rapporto sentimentale avuto con;
Controparte_1
dato atto della successiva costituzione del resistente, Sig. , che Controparte_1
proponeva domande autonome;
rilevato che, dopo discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle condizioni sopra integralmente riportate;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
2 tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori
[...]
e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Busto Arsizio, 03/12/2024
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Francesco Paganini dott.ssa Alessandra Ardito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2914/2024, passato in decisione all'esito dell'udienza del
27/11/2024, promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. VILLA Parte_1 C.F._1
ENRICA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con l'Avv. PICCHETTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
27/11/2024 nei seguenti termini: “- affido condiviso con collocamento paritario e residenza presso la madre. La casa familiare viene assegnata alla madre;
- i minori staranno con il padre dall'uscita da scuola il martedì al giovedì mattina e a week end alterni da venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro e, sempre ad anni alterni, i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al
30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale. I ponti vengono accorpati ai week end di competenza;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'AU verrà percepito solo dalla madre;
- il padre, dal deposito del ricorso, verserà € 400 (€200 per figlio) entro il venti di ogni mese, oltre rivalutazione annuale;
- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%. Quando la madre reperirà un'attività lavorativa della durata di almeno sei mesi, le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 30/07/2024 dalla Sig.ra Parte_1 diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli
[...]
nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nato il [...], dal rapporto sentimentale avuto con;
Controparte_1
dato atto della successiva costituzione del resistente, Sig. , che Controparte_1
proponeva domande autonome;
rilevato che, dopo discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle condizioni sopra integralmente riportate;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
2 tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori
[...]
e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Busto Arsizio, 03/12/2024
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Francesco Paganini dott.ssa Alessandra Ardito
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