Sentenza 6 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2018, n. 8507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8507 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 6876-2013 proposto da:
FIMIN CALES SRL
02068700612, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, rappresentata e difesa dagli avvocati LIBERATO FRANCESCO DE FALCO, ROBERTO MORANTE;
- ricorrente -
Nonché da: ZO TO CO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE MERCONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2776/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato De Falco Liberato Francesco difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'avv. Mercone Pasquale che si riporta agli atti depositati e chiede l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.
Fatti di causa
1) L'ing. Nicola Antonio Zona ha agito davanti al tribunale di S.Maria Capua Vetere per ottenere ex art. 2932 c.c. la esecuzione coattiva del contratto preliminare del 2.12. 1992 stipulato con IN ES SR, relativo a un'unità immobiliare sita in calvi Risorta via Bizzarri, lottizzazione Milite Palazzo Sodani, Fabbricato L, piano 2° int. 3 e del contratto 5.5. 1994 relativo al piano mansarda del medesimo fabbricato. La domanda è stata respinta con sentenza del 24 giugno 2008 a causa della mancata prova dell'esistenza di concessioni edilizie degli immobili, delle quali non erano sati indicati neppure gli estremi. L'appello dell'attore è stato accolto dalla Corte di appello partenopea il 31 luglio 2012. La Corte ha disposto il trasferimento coattivo dei beni immobili e ha condannato l'ing. Zona al pagamento del residuo prezzo d circa 18.500 euro. IN ES SR ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1 febbraio 2013, imperniato su due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso e ha svolto un motivo di ricorso incidentale, illustrathda memoria. Ragioni della decisione 2) Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 115, 184, 345 c.p.c. e 2697 c.c. Parte ricorrente si duole dell'ammissione da parte della corte di appello/ idei documenti ritenuti indispensabili per la decisione n. 6876-13 D'CO rei 3 del deposito delle concessioni di costruzione ) nonché del progetto originario e della variante in corso d'opera Sostiene che la produzione tardiva è consentita in sede di gravame soltanto qualora la parte dimostri che la mancata produzione in primo grado sia stata determinata da causa non imputabile. La censura è infondata. La regola di cui all'art. 345,comma 3, cod. proc. civ. (prima della modifica apportata dalla legge n. 134 del 2012) aveva proprio il significato di consentire l'ingresso in appello di un nuovo mezzo di prova nelle ipotesi in cui «le preclusioni istruttorie avessero creato un'inaccettabile separazione tra realtà materiale documentabile in appello e verità processuale emersa tempestivamente» (Cass.Sez II, n. 364/17). Questo orientamento, che si contrappone a quello sostenuto in ricorso, risale a Cass Sez. Unite 8202 e 8203/2005, a mente della quale Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova
qualora non ricorra la scusante della non imputabilità della mancata produzione, il deposito tardivo in atti è possibile soltanto ove il documento sia indispensabile. A questo orientamento, che è sempre stato prevalente e che è stato ribadito anche da Cass. S.U. 10790/17, occorre continuare a restare fedeli, con la conseguenza che il primo motivo va rigettato. 3) Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e lamenta che sia stata ritenuta l'assenza di responsabilità dell'ing. Zona. Dopo aver ricostruito la vicenda e chiarito che, contestualmente alla promessa di acquisto della mansarda, il professionista aveva assunto «l'incarico di compiere le attività urbanistiche necessarie» per il rilascio della variante in corso d'opera, parte ricorrente afferma che essa aveva manifestato in giudizio la propria disponibilità a definire ogni aspetto della vicenda, ma che l'attore non aveva ottemperato agli obblighi professionali assunti verso la ricorrente, tra i quali quello di realizzare la lottizzazione "Cortemanne". Deduce che essa non aveva quindi potuto ultimare le opere per il ritardo addebitabile alla controparte, sollecitato. con due lettere a consegnare il certificato di ultimazione lavori. n. 6876-13 D'CO rei ("--\ 5 Anche questa censura non può essere accolta. Il generico richiamo all'invio di due lettere, di cui non viene riportato e analizzato il contenuto, né illustrata la rilevanza decisiva, non vale a superare le considerazioni del giudice di merito, al quale soltanto spetta l'apprezzamento di fatto circa la comparazione tra gli inadempimenti che le parti contrattuali si rimproverino. La Corte di appello ha valutato le circostanze anzidette e le ha considerate "vaghe deduzioni di inadempimenti del promissario acquirente ai suoi impegni", notando anche che l'obbligo di stipulare il definitivo, al quale IN ES era stata chiamata con l'atto di citazione, non era soddisfatto dalla volontà di stipulare il definitivo affermata nel corso del giudizio di primo grado. Per confutare queste valutazioni era necessario contestarle specificamente sulla base di risultanze già agli atti del processo, idonee a dimostrare, in termini di certezza, la illogicità, incoerenza o manifesta insufficienza delle considerazioni svolte. Il generico richiamo dei documenti si risolve altrimenti in una richiesta al giudice di legittimità di valutare nuovamente gli atti di causa, attività che il Collegio non può compiere, perché dovrebbe svolgere un terzo grado di giudizio di merito, precluso rigorosamente alla Corte di Cassazione. Essa può solo riscontrare, nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. i nel testo all'epoca vigente, i vizi che sono stati prima descritti, vizi che il ricorso non è stato in grado di dimostrare persuasivamente. Di qui il rigetto del ricorso principale. 4) Anche il ricorso incidentale deve essere respinto. n. 6876-13 D'CO rei 6 Il promissario acquirente si duole che sia stata respinta la domanda risarcitoria con cui aveva chiesto il pagamento di circa 112 milioni di lire corrispondentia 63 mensilità, oltre quelle maturate successivamente, per il ritardato trasferimento dei cespiti immobiliari. Deduce che il danno era in re ipsa;
che il danno da mancata stipulazione del definitivo è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene tra il momento di proposizione della domanda e il prezzo pattuito;
che egli aveva versato parte del corrispettivo;
che controparte aveva dichiarato di voler adempiere solo a fini dilatori, venendo meno al dovere di correttezza e buona fede, la violazione dei quali comportava obblighi risarcitori. Queste generiche affermazioni di principio non valgono a superare le puntuali e specifiche osservazioni della Corte di appello, la quale ha esposto che l'appellante non aveva chiarito quali fossero i danni subiti e si era limitato ad indurre un teste che aveva riferito genericamente che i canoni locativi in zona potevano raggiungere il milione al mese. Ciò posto, la Corte ha osservato che erano state omesse anche minime allegazioni circa l'uso che l'ing. Zona avrebbe inteso fare dell'immobile o circa i costi sostenuti per disporre di altro analogo appartamento;
ha considerato quindi indeterminato "il supposto danno". Ha poi osservato, con ulteriore ratio rimasta del tutto priva di censura, che vi era stata una compensazione del preteso danno causato dal fatto che l'acquirente aveva nelle more trattenutoa somma ancora dovuta a saldo. Questa motivazione è esauriente e completa e dimostra le carenze della doglianza. Il danno da mancata disponibilità di un immobile può assumere molteplici forme in relazione alla soggettiva destinazione e ai bisogni che con n. 6876-13 D'CO rei 7 esso l'acquirente deve soddisfare: uso personale, per abitazione principale o secondaria;
locazione stabile o temporanea;
mero investimento immobiliare, senza utilizzo lucrativo. Parte ricorrente avrebbe almeno dovuto allegare questi presupposti e poi fornire specifica prova del quantum in relazione all'utilizzo che le era stato precluso. In mancanza perfino di ogni allegazione, la Corte di appello non poteva che rigettare il gravame. 5) Il rigetto di entrambi i ricorsi impone la compensazione delle spese di lite. Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi. Spese compensate. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civi