Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5852/2023
TRA
(29-10-1953), rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Parte_1
Gragnaniello, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
1) , in persona del suo legale rapp. pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Genoveffa (Genny) Perna, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
2) l' in persona del CP_2 Controparte_3
legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RosarioFrancesco Crudo,
e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
3) in persona del l.r.p.t., rappresentate e difesa dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, CP_4
e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20-10-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, proponeva opposizione impugnando gli avvisi di Parte_1
addebito (rectius, cartelle di pagamento) nr. 07120220113388671000 e
07120110072535388000, sottostanti al pignoramento presso terzi recante codice identificativo del fascicolo 71/2023/189343 e codice identificativo della procedura esecutiva n. 071842202300005738001.
Eccepiva la ricorrente che il pignoramento presso terzi, pari ad € 48.337,43, notificato in data 15.09.2023, si basava su cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi oramai prescritti, per un valore complessivo di € 99.844,48, nonché la CP_2
1
Giudice adito, previa sospensione, di annullare i titoli opposti.
Il Giudice in data 19/12/2023 disponeva la sospensione della esecuzione dei titoli opposti.
Si costituiva l che in via preliminare ed assorbente si Controparte_1
eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale di Nola – sez. lavoro e previdenza, adito. Difatti l'avviso di addebito (rectius, cartella di pagamento) recante n.
07120220113388671000, sottostante il pignoramento presso terzi n.
07184202300005738001, riguarda l'IRPEF con Ente Creditore:
[...]
, e non contributi Controparte_5
, come erroneamente asserito dalla ricorrente, e per l'opposizione al CP_2
pignoramento presso terzi è competente il Tribunale di Nola, sez. Esecuzioni Mobiliari, mentre per l'opposizione alla cartella esattoriale è competente la Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli. Eccepiva inoltre che nessuna attinenza ha l'avviso di addebito
(rectius, cartella di pagamento) n. 07120110072535388000 con il pignoramento mobiliare n. 0718420230005738001.
Quanto alla cartella di pagamento n. 07120110072535388000, depositava gli atti interruttivi, ritualmente notificati.
Eccepiva inoltre, sia la tardività dell'impugnazione delle cartelle esattoriali nr.
07120220113388671000 e 07120110072535388000, che l'inammissibilità di detta impugnazione, perché ad oggi per entrambe pendono procedure di esecuzione mobiliare presso terzi. Giammai, dunque, nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale n.
07120220113388671000, sottostante al pignoramento mobiliare presso terzi n.
0718420230005738001 può essere impugnata la cartella esattoriale n.
07120110072535388000 perché sottostante altro pignoramento mobiliare presso terzi avente n. 0718420230001474000.
Infine, eccepisva l'improponibilità e l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza della presente opposizione, siccome in data 10/07/2021 è stata notificata all'opponente l'ammissione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione ter”), richiesta dalla sig.ra con dichiarazione del 04/02/2019 prot. W-2019020400706713 . Parte_1
Successivamente, in data 08/08/2023, è stata comunicata all'opponente a mezzo PEC
l'ammissione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”), dalla stessa richiesta con dichiarazione del 07/06/2023 protocollo n. W- 2023060707078490, anche per le cartelle esattoriali qui opposte, chiaramente non più impugnabili a seguito del riconoscimento del debito e l'ammissione alla definizione agevolata.
2 Concludeva chiedendo al Giudice: “1) preliminarmente dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito in virtù delle eccezioni formulate al capo A) in favore del
Tribunale di Nola sez. esecuzioni immobiliari per i pignoramenti mobiliari e/o in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli per la cartella di pagamento) recante n.
07120220113388671000, sottostante il pignoramento presso terzi n.
07184202300005738001, riguarda l'IRPEF, con
[...]
; Controparte_6
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per
l'adesione alle rottamazioni ter e quater, per omessa impugnativa delle opposte cartelle nel termine perentorio previsto dalla legge, nonché per errata proposizione dell'azione per i motivi di cui in premessa;
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rigettarlo per tutti i motivi di cui in premessa”.
Si costituiva l eccependo preliminarmente che l'odierno giudizio mira a con- CP_2
testare la validità ed efficacia della cartella 07120110072535388000, e degli importi in essa riportati, senza tener conto che dette somme sono completamente estranee al pignoramento mobiliare n. 0718420230005738001, radicato, invece, sul debito IRPEF della nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato che, come Parte_1
rilevato dalla comparente risulta erroneamente incardinato innanzi al Tribunale CP_7
di Nola in luogo della Competente Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
Per ciò che concerne la cartella di pagamento n. 07120110072535388000 - emessa per il recupero della dovuta contribuzione – questa è stata regolarmente notificata in CP_2
data 14.04.2011, come desumibile dalla documentazione prodotta ed allegata in atti dal concessionario della riscossione. Infine, in data 10.10.2023, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi recante n. 07184202300001474000 (all. 10 produzione
, ad oggi non impugnato e completamente estraneo all'odierna opposizione al CP_7
pignoramento mobiliare n. 0718420230005738001, di cui si discute.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo CP_4
autore né beneficiario dei titoli opposti.
All'udienza del 3-4-2025 tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , che risulta CP_4
completamente estraneo al presente giudizio, non avendo emesso alcuno degli atti opposti.
Merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Nola – sez. lavoro e previdenza. Difatti l'avviso di addebito (rectius, cartella di pagamento) recante n. 07120220113388671000, sottostante il pignoramento presso terzi n.
07184202300005738001, riguarda l'IRPEF con Ente Creditore:
[...]
, e non contributi Controparte_5
, come può evincersi dalla documentazione versata in atti, e dunque per CP_2
l'opposizione al pignoramento presso terzi è competente il Tribunale di Nola, sez.
Esecuzioni Mobiliari, mentre per l'opposizione alla cartella esattoriale è competente la
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
Va inoltre rilevato che nessuna attinenza ha l'avviso di addebito (rectius, cartella di pagamento) n. 07120110072535388000 con il pignoramento mobiliare n.
0718420230005738001, atteso che la difesa dell' ha provato che tale cartella è CP_7
stata regolarmente notificata in data 14.04.2011, come desumibile dalla documentazione prodotta ed allegata in atti;
successivamente, in data 10.10.2023, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi recante n. 07184202300001474000 (all. 10 produzione
, ad oggi non impugnato e completamente estraneo all'odierna opposizione al CP_7
pignoramento mobiliare n. 0718420230005738001, di cui si discute.
Tuttavia, appare assorbente il rilievo che, come provato dalla documentazione versata in atti, in data 10/07/2021 è stata notificata all'opponente l'ammissione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione ter”), richiesta dalla sig.ra con Parte_1
dichiarazione del 04/02/2019 prot. W-2019020400706713. Successivamente, in data
08/08/2023, è stata comunicata all'opponente a mezzo PEC (in atti) l'ammissione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”), dalla stessa richiesta con dichiarazione del 07/06/2023 protocollo n. 2023060707078490, anche per le cartelle esattoriali qui opposte, dunque chiaramente non più impugnabili a seguito del riconoscimento del debito e l'ammissione alla definizione agevolata.
La presente opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
4 a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_4
b) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell' e CP_7
dell ; CP_2
c) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
2000,00 in favore di ciascuna delle parti opposte, oltre IVA e CPA come per legge.
Nola, 3-4-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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