Art. 3.
E' altresi' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del erano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivanti sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:
1. Per la gestione e granai dei popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e' stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonche' in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.
2. Per la gestione di distribuzione:
a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;
b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;
c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione, e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.
E' altresi' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del erano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivanti sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:
1. Per la gestione e granai dei popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e' stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonche' in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.
2. Per la gestione di distribuzione:
a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;
b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;
c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione, e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.