Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2026, proposto dai sigg.ri NI ST e TA RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Caolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montoro, non costituito in giudizio;
avverso e per l'annullamento - previa sospensione
- del provvedimento prot. n. 29281 del 05.11.2025, con il quale il Comune di Montoro ha disposto il diniego definitivo dell'istanza depositata dai ricorrenti in data 24.09.2024 (prot. n. 25826), volta al rilascio di un p.d.c. per “ progetto in sanatoria del fabbricato residenziale, in fase di costruzione alla via Municipio della frazione Torchiati del Comune di Montoro” ;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 27797 del 21.10.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il permesso di costruire n. 57/2018 il Comune di Montoro aveva consentito al ricorrente l’ampliamento di un fabbricato fino al 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 4 - comma 1, lett. b) della L.R.C. n. 19/2009 (c.f. “ Piano Casa ”).
1.1 Sennonchè, secondo quanto ha riferito nel ricorso, a causa di difficoltà esecutive correlate alla vetustà del fabbricato preesistente, si era reso necessario realizzare ex novo l’edificio di fianco pur mantenendo le medesime dimensioni di progetto.
1.2 A fronte di questa innovazione ed in seguito all’espressa istanza di autotutela formulata da un vicino e respinta dal Comune, il titolo autorizzatorio era stato annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3045/2024, in quanto siccome rilasciato in ampliamento all’immobile preesistente si sarebbe, invece, tradotto nella realizzazione non autorizzata di un corpo di fabbrica separato. Di qui la rilevata sussistenza “ della prospettata violazione dell’art. 4 della L.R. n. 19/2009, dal momento che, in base a tale disposizione, è consentito l’ampliamento volumetrico di un edificio esistente ma non anche la realizzazione ex novo di un ulteriore fabbricato isolato, non essendo condivisibile la tesi dei controinteressati secondo cui l’ampliamento sarebbe riferito al volume e non all’edificio. In questo senso depongono sia un argomento di carattere letterale, sia un argomento di tipo logico-sistematico” .
2. A seguito dell’annullamento giudizialmente disposto, con l’istanza del 24.09.2024 (prot. n. 25826) il ricorrente ha chiesto il rilascio di un p.d.c. in sanatoria.
2.1 Con nota del 21.10.2025 il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, segnalando, nello specifico, che l’area “ ricade in “zona C.1.3” del P.R.G. vigente, per la quale le NN.TT.AA. prevedono l’intervento urbanistico preventivo (piano esecutivo/lottizzazione.) nell’ambito della relazione tecnica allegata all’istanza:
Non hanno sortito effetto le osservazioni mosse dall’ interessato, il quale in sede procedimentale aveva segnalato che l’area fosse già “compresa in zona totalmente dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti ”, rendendo di conseguenza, a suo avviso, accoglibile ex sé l’istanza rivolta a realizzare l’intervento edilizio, risultando specularmente superfluo un Piano Attuativo in un contesto già del tutto urbanizzato.
3. Il provvedimento poi impugnato ha confermato la medesima motivazione e quindi il ricorrente è insorto proponendo il ricorso odierno, affidato a tre motivi, supportati da istanza cautelare e così rubricati : “ I. Violazione di legge (art. 10 bis l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità); Violazione di legge (art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 7 e 8 delle nn.tt.a. del p.r.g. del Comune di Montoro) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria del presupposto - sviamento - erroneità - perplessità) - violazione del giusto procedimento; 2. Violazione di legge (art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 7 e 8 delle nn.tt.a. del p.r.g. del comune di Montoro) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto - sviamento - erroneità - perplessità) - violazione del giusto procedimento; III. Violazione di legge (art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 7 e 8 delle NN.TT.AA del P.R.G. del comune di Montoro) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – sviamento – erroneità – perplessità) - violazione del giusto procedimento”.
4.Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6.All’udienza odierna, preavvisata la parte della possibile emissione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata indi posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo articolato in ragione della violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 e ai correlati vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione.
7.1 Parte ricorrente ha difatti lamentato che l’unico motivo di diniego è stato identicamente sviluppato nel preavviso e nell’atto di diniego definitivo, nonostante nella memoria istruttoria depositata il tecnico incaricato di redigere l’atto si fosse particolarmente soffermato, richiamando giurisprudenza a suo dire decisiva, sulla necessità di motivare il diniego di permesso “diretto”, a fronte di una situazione di piena urbanizzazione dell’area su cui si sarebbe dovuto realizzare l’edificio in contestazione.
8. In questa specifica situazione, ai fini dell’accoglimento, assume rilievo la censura veicolata dal ricorrente di violazione dell’art. 10 bis L.241/1990 atteso che il Comune avrebbe dovuto focalizzare la propria istruttoria, a fortiori a seguito delle osservazioni che si erano rivolte proprio allo specifico punto della non necessarietà della previa formazione del UAD, sul quale, in definitiva, il Comune ha unicamente poggiato il proprio diniego.
8.1 La doglianza è fondata e va accolta. Difatti, a fronte del preavviso di diniego e delle successive considerazioni svolte dall’interessato, la necessità di una valutazione svolta hic et nunc sarebbe stata necessaria, tenendo conto dello specifico andamento della vicenda nella quale: i) lo stesso Comune aveva già accordato un precedente permesso di costruire (n. 57/2018) senza richiedere il medesimo adempimento; ii) la sentenza del Consiglio di Stato n.3045/2024, pur annullando quel permesso di costruire, aveva assorbito la disamina della questione che oggi si è riproposta, senza occuparsene specificamente. Al contrario il Comune si è limitato ad un richiamo normativo, ovviamente scontato all’appartenenza dell’area in questione alla “zona C.1.3” del P.R.G. rispetto alla quale “le NN.TT.AA. prevedono l’intervento urbanistico preventivo (piano esecutivo/lottizzazione.) nell’ambito della relazione tecnica allegata all’istanza”: sì sostanzialmente violando l’art. 10 bis in quanto non v’è dubbio che “La motivazione contenuta nel provvedimento finale di diniego deve contenere una controdeduzione da parte dell'Amministrazione delle osservazioni presentate nel preavviso di diniego” (T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, n. 106372025).
8.2 Tale conclusione, peraltro, risulta coerente con il contenuto della disposizione in esame, a maggior ragione nella sua formulazione attuale, derivante dalle modifiche intervenute con il D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), la cui introduzione ha ampliato la portata della motivazione del provvedimento finale rispetto alle osservazioni presentate dal privato. Difatti il testo della norma novellata, in particolare, stabilisce che in presenza di osservazioni presentate dal privato ex art. 10-bis, “ il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego ", “ statuizione che ribadisce e rafforza la doverosità della valutazione da parte dell'amministrazione dell'apporto partecipativo dei privati e del necessario riscontro che deve esserne dato nella motivazione del provvedimento ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 21.07.2023, n. 7158).
8.3 In mancanza di questi elementi nemmeno può trovare applicazione la sanatoria di cui all'art. 21 octies della stessa Legge n. 241/90, atteso che “ detta norma (id est la seconda parte del comma 2 dell'articolo) non può, per condivisa giurisprudenza, essere estesa alla violazione delle garanzie di cui all'art. 10 bis legge 241/90, in ragione della diversità ontologica tra la garanzia preliminare di cui all'art. 7 legge 241/90 e quella sostanziale ex art. 10 bis: in tale ultima evenienza le osservazioni del privato introdotte nella sede procedimentale esigono una specifica controdeduzione, proprio nella appropriata sede amministrativa ( che potrebbe essere anche l'unica, senz'altro per i motivi di merito) ” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7.01.2021, n. 130).
8.4 La censura è dunque assorbente e conduce ex sé all’accoglimento del ricorso.
9. Non sfugge altresì al Collegio che, di conseguenza, in assenza di una effettiva istruttoria, indefettibile per le ragioni appena esposte, il provvedimento risulti altresì privo di un’adeguata motivazione rispetto allo specifico procedimento di cui si controverte.
9.1 In argomento il Collegio reputa utile il richiamo all’orientamento più volte ribadito in giurisprudenza, in base al quale, pur dovendosi presumere la necessità di un UA a fronte, come nel caso in esame, di una specifica previsione urbanistica, non di meno “ quando sia ravvisabile una sostanziale, anche se non completa, urbanizzazione dell’intero comprensorio a cui appartiene l'area oggetto della richiesta edilizia, la mancanza dello strumento attuativo, in se e per sé, non può essere invocata ad esclusivo fondamento del diniego di concessione edilizia” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 8270/2019) .
10. Nel caso in esame l’Amministrazione, oltre a non aver rilevato - come già osservato - la stessa criticità nel precedente atto autorizzatorio (n. 57/2018 annullato per altri profili), a fronte del permesso di costruire richiesto e delle considerazioni svolte dal ricorrente sulla necessità del UA si è limitato esclusivamente a richiamare la prefata disposizione del PRG.
10.1 Al contrario, proprio nel seguire le coordinate indicate dalla decisione appena richiamata e dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi, “In tal caso, l'Amministrazione dovrà condurre adeguata istruttoria al fine di valutare lo stato di urbanizzazione già presente nella zona ed evidenziare le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.
Infatti solo il Comune, essendo in possesso delle informazioni concernenti l'effettiva consistenza del suo territorio, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei servizi pubblici, e delle edificazioni pubbliche e private già esistenti, sarà sicuramente in grado di stabilire se e in quale misura un ulteriore eventuale carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell'assetto del territorio già presente.
Il Comune, quindi, dovrà preventivamente esaminare, in relazione alla dimensione dell'intervento richiesto, allo stato dei luoghi, alla documentazione prodotta dall'interessato ed alle prescrizioni di zona del piano di fabbricazione, se il Piano regolatore fornisca indicazioni esaustive sulle modalità edificatorie nonché lo stato di urbanizzazione e di edificazione dell'area interessata in relazione all'adeguatezza e fruibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di conseguenza valutare se persiste o meno la necessità di adottare il piano attuativo prima del rilascio del permesso di costruire, dando atto delle dette verifiche nelle motivazioni della propria decisione”.
10.2 Il pur necessario approfondimento non è stato neppure avviato dal Comune di Montoro, il quale, a questo punto - beninteso potendo addivenire alle medesime conclusioni - dovrà svolgere un’adeguata istruttoria anche lì dove intendesse smentire le considerazioni a monte delle tesi articolate dell’odierno ricorrente. Del resto, nella sentenza appena richiamata, il Consesso ha infine concluso per il rigetto delle obiezioni mosse dal privato appellante, ma sull’assunto che le motivazioni fornite dal Comune fossero ben più ampie di un mero richiamo al riferimento normativo impeditivo. Di recente anche questo Tribunale ha peraltro avuto modo di soffermarsi su simili questioni e pur concludendo per il rigetto del ricorso nel merito, si è trovato a decidere su provvedimenti reiettivi motivati in maniera adeguata (tra le altre TAR Campania, Salerno, n. 1702/2025).
D’altro canto, pur a fronte di considerazioni svolte dal privato, “ la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione spetta unicamente al Comune ed è caratterizzata da un amplissimo margine di discrezionalità: pertanto non può essere sottoposta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, salvo che sotto il profilo della palese illogicità ed irragionevolezza delle determinazioni assunte o per essere le determinazioni stesse inficiate da errori di fatto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545). Ma ciò che ha inficiato l’impugnata determinazione è stata la carenza di un pur minimo principio di istruttoria ed adeguata motivazione sul punto. Questi elementi, a fronte, peraltro, delle considerazioni svolte dall’interessato in sede di preavviso di diniego, avrebbero dovuto connotare, indipendentemente dall’esito, l’atto (anche se negativo) del Comune.
Segnatamente, a fronte della tesi del ricorrente, al Comune sarebbe bastato svolgere un’adeguata istruttoria per escludere l’adeguata urbanizzazione dell’area; in più chiari termini l’Amministrazione avrebbe ben potuto, sussistendone i presupposti, considerare che (solo) l’intera urbanizzazione dell’area sarebbe equivalsa all’adozione del UA (in argomento, ex multiis Consiglio di Stato n. 3352/2024).
11. Né in siffatte ipotesi al Comune è richiesto uno sforzo motivazionale particolarmente gravoso in quanto “ la previsione da parte del Comune di uno strumento attuativo, siccome espressamente prevista dallo strumento urbanistico del 1972, finora ancora vigente, non trova ostacolo nella (eventuale) urbanizzazione dell’area, essendo consentito all’Amministrazione, nell’ambito dell'ampia discrezionalità propria dell’esercizio del potere pianificatorio, prevederne anche in tali contesti l’adozione ai fini di un più omogeneo ed efficiente sviluppo dell’abitato per potenziare e armonizzare le opere di urbanizzazione esistenti ”(Cons. Stato sez. IV, 16 novembre 2021, n.7620).
Ma di un tale principio di motivazione non v’è alcuna traccia nell’atto impugnato.
12. Per le suesposte ragioni il provvedimento di diniego va annullato, a causa della descritta violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 e, comunque, del difetto di adeguata motivazione ed istruttoria. In sede di riedizione del potere, pertanto, l’Amministrazione dovrà curarsi di svolgere le necessarie valutazioni, tenendo conto delle coordinate ermeneutiche suesposte, indicate ai fini di favorire l’effetto pienamente confermativo della presente decisione.
13. Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda a monte e della soddisfazione già in sede cautelare della pretesa sostanziale fatta valere, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO