Decreto cautelare 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
Sentenza 21 luglio 2022
Decreto presidenziale 6 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Parere definitivo 30 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/08/2025, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06993/2025REG.PROV.COLL.
N. 00965/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23 A;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Giuseppe CAmagno, in sostituzione dell’avvocato Andrea Ciulla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui l’appellante è stato escluso dal concorso per l’ingresso nel Corpo della Guardia di finanza, in ragione del mancato possesso dei requisiti di condotta richiesti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
- l’appellante, già volontario in ferma prefissata (VFP1) nell’Esercito italiano e collocato in congedo illimitato per fine ferma dal 10 giugno 2021, ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri - anno 2020, indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 330503 del 23 dicembre 2020 (pubblicata nella G.U. - 4° serie speciale, n. 100 del 29 dicembre 2020);
- all’esito della procedura, l’appellante è risultato idoneo in tutte le prove e ha conseguito un punteggio complessivo pari a 61,77, che gli avrebbe permesso di collocarsi tra i 275 vincitori del concorso;
- tuttavia, a seguito dei rituali controlli effettuati sui profili dei candidati, l’amministrazione ha acquisito notizia di una vicenda di rilievo penale (« violazione degli artt. 110, 624 e 648 del C.P., perché in concorso con altre persone, al fine di trarne profitto, si impossessava di gioielli per un valore complessivo di circa € 10.000,00, sottraendoli all’interno dell’abitazione di un’amica mentre era ospite della stessa. I preziosi che venivano venduti ad un compro oro della loro città per un importo di € 4.600,00 ») che aveva riguardato l’appellante;
- per tali fatti, risalenti al giugno del 2016, l’appellante è stato rinviato a giudizio dal Tribunale per i minorenni di Palermo (p.p. n. -OMISSIS- R.G.N.R.) che ha poi dichiarato estinto il reato contestato per esito positivo della messa alla prova (sentenza n. -OMISSIS-);
- ciononostante, l’amministrazione ha ritenuto che tale circostanza fosse indicativa del mancato possesso dei requisiti di moralità e condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso e ha quindi disposto l’esclusione dell’appellante;
- il provvedimento di esclusione – prot. 0154930/2021 del 4 giugno 2021 – in particolare, rappresenta che « il comportamento dell’aspirante, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere - che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza - prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta a un giudizio di disvalore anche sociale».
3. L’interessato ha impugnato la predetta determinazione, unitamente ai successivi atti della procedura concorsuale, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
3.1. In particolare, la motivazione della sentenza di primo grado:
- sottolinea la « particolare gravità e riprovazione morale » dei fatti commessi dall’aspirante finanziare, che offendono un bene giuridico (il patrimonio) alla cui protezione il Corpo della Guardia di finanza è istituzionalmente deputato;
- esclude che sia stata accertata l’estraneità al reato del ricorrente, risultando, al contrario, dalla sentenza penale che entrambi gli imputati « hanno commesso il reato per cui si procede» ;
- considera irrilevante l’intervenuta estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, potendo il giudizio prognostico sul candidato fondarsi su « condotte anche non penalmente rilevanti in funzione dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza »;
- evidenzia che al momento dei fatti il ricorrente, pur se ancora minorenne, era prossimo al compimento della maggiore età e quindi dotato di piena capacità di autodeterminarsi;
- ritiene, infine, che il servizio positivamente svolto presso l’Esercito italiano non possa incidere sulle valutazioni della Guardia di finanza, atteso il diverso ordinamento e « l’innegabile gravità della condotta compiuta dal ricorrente».
4. Nell’unico motivo di appello, l’interessato deduce « erroneità della sentenza impugnata per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e dei principi formatisi in materia, per difetto e contraddittorietà della motivazione, nonché per la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e ingiustizia manifesta e ciò in particolare nella parte in cui ha rigettato l’unico, articolato, motivo di ricorso in prime cure ».
4.1. Egli domanda, inoltre, il risarcimento del danno da perdita di chance e/o per equivalente, laddove non fosse possibile disporre la sua integrazione nel procedimento concorsuale e la conseguente immissione in servizio.
5. Il Ministero della difesa, con memoria del 17 febbraio 2023, ha argomentato per il rigetto dell’appello.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso in appello, sul rilievo che « non emerge con adeguata nitidezza il fumus delle articolate censure avuto riguardo alla oggettiva gravità dei fatti di rilievo penale a suo tempo addebitati all’odierno appellante ed alla loro evidente ricaduta negativa sui requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto ».
7. L’appellante ha svolto ulteriori argomentazioni con memoria del 20 giugno 2025.
8. All’udienza pubblica del 22 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
9. Il motivo di appello, articolato in più profili, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto legittima e congruamente motivata l’esclusione dal concorso. Secondo l’appellante, la sua esclusione sarebbe invece illegittima e meritevole di annullamento, per le seguenti ragioni:
a) per aver sovrastimato la gravità dell’episodio di rilevanza penale, senza considerare il ruolo marginale ricoperto, l’unicità dell’episodio, il tempo trascorso, la pronta dissociazione dai fatti e il ravvedimento immediatamente manifestato;
b) per non aver attribuito adeguato rilievo all’esito positivo della messa alla prova, che avrebbe dovuto condurre, in chiave prognostica, a formulare un giudizio favorevole sull’affidabilità del candidato;
c) per non aver considerato in modo appropriato la minore età dell’appellante al momento dei fatti, indice di una personalità in formazione, la cui valutazione andava compiuta alla luce del successivo percorso di vita;
d) per aver ritenuto irrilevante il positivo svolgimento del servizio come VFP dell’Esercito Italiano, espressivo dell’adesione a valori di legalità:
e) per non avere, infine, esaminato la censura relativa alla « violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 160/2006 », che impone di comunicare l’eventuale esclusione al candidato « almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta».
10. Il motivo è infondato.
10.1. L’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso richiede ai candidati il possesso « dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 », che a sua volta fa riferimento alle « qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ». A tale proposito, l’art. 2, comma 2, lett. b- bis del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 150, stabilisce che possono partecipare al concorso in magistratura soltanto i candidati « di condotta incensurabile ».
10.2. Il requisito della “condotta incensurabile” previsto per l’ingresso nelle Forze di polizia è finalizzato a selezionare i candidati che, per qualità morali, personali e di comportamento, appaiano idonei – in termini prognostici e probabilistici – ad assicurare la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175; id., 19 aprile 2022, n. 2898).
10.3. Trattandosi di un requisito di carattere morale e dal contenuto elastico, la cui sussistenza deve essere accertata « in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire » (cfr. art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso), esso attribuisce all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità, sia nella selezione dei fatti rilevanti che nella valutazione della loro gravità. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sul punto è limitato alla verifica della non arbitrarietà della determinazione assunta: una volta ritenuto ragionevolmente censurabile un determinato episodio sotto il profilo morale, non è quindi consentito procedere ad un vaglio di “condivisibilità” nel merito delle valutazioni espresse dall’amministrazione ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2022, n. 5118; sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).
10.4. Nella vicenda in esame, i fatti contestati all’appellante appaiono senz’altro censurabili dal punto di vista morale e indicativi di una condotta tutt’altro che irreprensibile. Come risulta dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. doc. 7 allegato al ricorso di primo grado), l’appellante, agendo in concorso con altro soggetto, ha sottratto dei gioielli in casa di una conoscente, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Pur non essendosi materialmente impossessato dei beni, egli ha rivestito un ruolo attivo nella dinamica dell’episodio, prima prestandosi a “distrarre” la padrona di casa affinché l’amico, rimasto solo nell’abitazione, potesse agire indisturbato, poi partecipando alla vendita della refurtiva e trattenendo parte del ricavato.
10.5. A fronte di condotte connotate da macroscopico disvalore, tanto per il fine perseguito quanto per le modalità di commissione – attraverso lo sfruttamento di un rapporto di ospitalità – appare evidente e incontestabile la mancanza del requisito in discussione, anche a voler interpretare il parametro di cui all’art. 2, coma 1, lett. g) del bando con la massima possibile elasticità. Non coglie nel segno, pertanto, l’invito ad operare una valutazione “complessiva” e “globale” del profilo del candidato, che consenta di bilanciare l’episodio con le esperienze successive, trattandosi di fatti la cui gravità appare di per sé idonea a connotare negativamente, ai fini dell’accesso ad un corpo di polizia, la breve esperienza di vita dell’interessato.
10.6 Il giudizio espresso dall’amministrazione si presenta, pertanto, congruo e ragionevole e, come tale, non ulteriormente sindacabile nel merito da questo giudice.
11. Ciò premesso, gli specifici rilievi critici alla sentenza – che ripropongono, nella sostanza, le censure già articolate in primo grado – non sono comunque fondati:
a) l’asserita marginalità del ruolo rivestito dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti di causa, dai quali emerge, al contrario, l’essenzialità del suo contributo. Quanto al tempo trascorso dai fatti e al valore da attribuire al ravvedimento e al successivo percorso di vita, si tratta di elementi la cui valutazione rientra nella massima discrezionalità dell’amministrazione; pertanto, non può ritenersi irragionevole la scelta di considerare l’episodio ancora idoneo a connotare di inaffidabilità la persona dell’appellante;
b) l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce la valorizzazione del fatto nell’ambito della procedura concorsuale in discussione, non incidendo « sulla rilevanza obiettiva della condotta perpetrata ai fini specifici dell’apprezzamento dei requisiti morali del candidato » (Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8222). Il rispetto del programma di messa alla prova e la revisione critica del proprio comportamento giustificano, infatti, l’esonero dalla sanzione penale, ma non rendono il candidato idoneo a ricoprire funzioni che, per la loro delicatezza, esigono una condotta irreprensibile e qualità morali ben più elevate rispetto a quelle richieste al comune cittadino;
c) quanto alla minore età al momento dei fatti, si condividono le valutazioni espresse dal Tribunale nell’escludere il rilievo della circostanza, considerato che l’appellante era prossimo al compimento dei diciotto anni e dunque senz’altro dotato di una maturità sufficiente ad autodeterminarsi e a comprendere il disvalore delle proprie azioni, nonché le loro possibili conseguenze (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2024, n. 5209);
d) neppure il servizio prestato come VFP presso l’Esercito Italiano può incidere sulle valutazioni operate dalla Guardia di Finanza, spettando a ciascun Corpo assumere autonome determinazioni in ordine all’idoneità morale dei candidati;
e) quanto, infine, alla censurata violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 160/2006 – che impone di comunicare all’aspirante magistrato l’eventuale esclusione dal concorso « almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta » – si osserva che il rinvio operato dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando – attraverso l’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 – alle norme dettate per l’accesso in magistratura ordinaria riguarda esclusivamente « il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione » e non si estende alle regole procedurali, come quella di cui trattasi.
12. Dal rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati deriva, necessariamente, l’infondatezza della domanda risarcitoria articolata in subordine. L’accertata legittimità dell’azione amministrativa impedisce, infatti, di ritenere integrato il requisito dell’ingiustizia del danno, richiesto dal paradigma aquiliano della responsabilità (Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
13. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
13.1. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’appellante, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al resistente Ministero le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.