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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6631/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240110758 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c., ha proposto avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2018 n.1078138240110758 del 13/06/2024, notificato in data 13/06/2024 a mezzo posta elettronica certificata (P.e.c.), emesso dal Comune di Scalea – ufficio tributi, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), omessa/infedele denuncia e irrogazione di sanzioni a norma dell'art.17 c.1 del d.lgs. 18/12/1997 n.472, in particolare si fa riferimento all'accertamento di tassa sui rifiuti per euro 1.147,28, tributo provinciale del
5% per euro 57,36 oltre oneri accessori per euro 12,36, per complessivi euro 1.217,00,
Illegittimità dell'atto in relazione alla mancanza di chiarezza nelle motivazioni e intellegibilità dell'atto.
Non si è costituito il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento deve essere confermato invero le ragioni del petitum sono analiticamente ostese nell'atto impugnato in cui si fa riferimento ai regolamenti comunali , alla superficie della concessione ed al canone dovuto. In considerazione della mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6631/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240110758 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c., ha proposto avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2018 n.1078138240110758 del 13/06/2024, notificato in data 13/06/2024 a mezzo posta elettronica certificata (P.e.c.), emesso dal Comune di Scalea – ufficio tributi, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), omessa/infedele denuncia e irrogazione di sanzioni a norma dell'art.17 c.1 del d.lgs. 18/12/1997 n.472, in particolare si fa riferimento all'accertamento di tassa sui rifiuti per euro 1.147,28, tributo provinciale del
5% per euro 57,36 oltre oneri accessori per euro 12,36, per complessivi euro 1.217,00,
Illegittimità dell'atto in relazione alla mancanza di chiarezza nelle motivazioni e intellegibilità dell'atto.
Non si è costituito il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento deve essere confermato invero le ragioni del petitum sono analiticamente ostese nell'atto impugnato in cui si fa riferimento ai regolamenti comunali , alla superficie della concessione ed al canone dovuto. In considerazione della mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.