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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2835/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ( tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 [...] di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che si deposita in copia Per_1 unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
appellante-
CONTRO
, nata il [...] a [...] ed ivi residente CP_1 alla via N. Copernico, n. 4, CF: - rapp.ta e difesa, C.F._2 dall'avvocato Biagio Sagliocco il quale elett.te CodiceFiscale_3 domicilia in Trentola-Ducenta alla Via Dante Alighieri, 15 giusta procura in calce al presente atto - (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il proprio recapito Email_2 telefax 0818149512);
-appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4482/23 del Tribunale di LI OR, in funzione del Giudice del Lavoro, depositata in data 06.11.2023 e non notificata, nella causa tra le parti in epigrafe contrassegnato da n. R.G. 3771/23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di LI OR , in funzione di giudice del lavoro ,accoglieva il ricorso ex art 442 proposto da , CP_1 volto ad accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, per l'importo complessivo di euro 4.065,96 per il periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007.
A fondamento del decisum il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento, riteneva sostanzialmente che la comunicazione di indebito fosse del tutto generica , non essendo in essa esplicitate le motivazioni in ordine alle trattenute effettuate. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' in Pt_1 epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 17.11.2023 deducendo :
-1) violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 80 del R.D. 1422 del 1924, dell'art.. 52 della L. N. 88 del 1989 e dell'art. 13 della L. n. 412 del 1992, atteso che il primo giudice aveva richiamato le disposizioni speciali regolanti l'indebito pensionistico laddove, nella specie, doveva applicarsi la disciplina codicistica ex art 2033 c.c trattandosi di prestazione( la disoccupazione agricola) a sostegno del reddito avente carattere non pensionistico;
2) erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento delle prestazioni, senza prendere alcuna posizione in ordine al disconoscimento del rapporto di lavoro – presupposto per il godimento della disoccupazione agricola- sicchè alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, poteva assumere l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore l' adempimento predetto;
che, in ogni caso, il provvedimento di indebito, era espressamente motivato in quanto era indicato l'iter logico-giuridico dell' di recuperare somme non dovute a Controparte_2 titolo di disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi per disconoscimento con verbale ispettivo. 3) erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese di lite nonché nella determinazione della misura delle stesse,( liquidate in euro 1.618,00 siccome sproporzionate rispetto al valore della controversia).
Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado del giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione agricola ) effettuati dall' e successivamente Pt_1 divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno dedotto in ricorso , con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate. Va premesso che ,nella specie, non trova applicazione l'art. 52 della L. 88/89 e art 13 L 412/1991, richiamati dal primo giudice unitamente all'art. 80 del R.D.1422 del 1924. Tali discipline, infatti, costituiscono disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica dettata dagli art. 2033 c.c. e segg.
Invero l'art. 52 legge 88/1989 prevede che:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
L'art. 13 legge 412/1991prevede che :
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei Pt_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive Pt_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica……”
Emerge, dunque, dal chiaro ed inequivoco tenore letterale che la suddetta disciplina, di cui si chiede l'applicazione in ricorso, è stata dettata con specifico riferimento all'erogazione dei ratei pensionistici, di tal che non risulta applicabile al caso che ci occupa, riguardante il diritto dell' a ripetere l'indennità di Pt_1 disoccupazione erogata alla ricorrente. Nella fattispecie all'odierno vaglio deve, dunque, applicarsi il regime della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., conseguendone che non è maturato il diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate. Ed infatti Pt_1 la prescrizione non si è verificata, essendo stata interrotta dalle comunicazioni dell' trasmesse in data 18.10.2013 e sollecitate in data 22.02.2023 quale Pt_1 atto interruttivo e le cui cartoline sono state ritirate e firmate dalla stessa
( v. doc. in prod. . CP_1 Pt_1
Nel merito deve applicarsi il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nel caso che ci occupa vi era dunque un precipuo onere probatorio incombente sulla ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative per l'anno di riferimento. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di Pt_1 cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista. Nel caso che ci occupa l'indebito di euro 4.065,96 si è formato a seguito della revoca della prestazione della disoccupazione agricola all'esito del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per il quale non risulta alcuna impugnazione e /o contestazione . Di contro l'istante non ha allegato né chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento. Alcuna condivisione , poi, merita la conclusione cui è pervenuto il Tribunale il quale ha ritenuto che la comunicazione dell'indebito non contenesse le ragioni in ordine alle trattenute effettuate . Nella specie –giova ribadire -che alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, assume l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore la necessità dell'adempimento probatorio di cui si è detto innanzi . Ed infatti “tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato, o assistito, soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost” (vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804; Cass. 25.1.2007, n. 1665). In ogni caso ,a parte tali dirimenti rilievi , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice , deve ritenersi che il provvedimento di indebito sia adeguatamente motivato atteso che in esso è chiaramente indicato l'iter logico- giuridico dell' di recuperare somme non dovute a titolo di Controparte_2 disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi per disconoscimento con verbale ispettivo;
l'importo richiesto , nonché il periodo di riferimento. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata la domanda formulata in prime cure da CP_1
In assenza di idonea e valida dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. modif. nella misura minima in ragione della non complessità della causa. Va ricordato infatti che la norma citata, ex art 152 disp .att. cpc (per quello che interessa in questa sede), impone che l'interessato formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo impegnandosi a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado ( così come anche in appello) emerge come la dichiarazione predetta non sia inserita nel corpo del ricorso che è firmato solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente né la stessa risulta prodotta in corso di causa. Tale omissione determina l'inefficacia della dichiarazione ai fini dell'esonero; infatti la S.C. (sez. lav. ordinanza n.30594/22) ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
CP_1
-condanna parte appellata alla refusione , in favore dell' , delle spese del Pt_1 doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 800,00 e , quanto al secondo grado, in euro 900,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in LI lì 12.5.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2835/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ( tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 [...] di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che si deposita in copia Per_1 unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
appellante-
CONTRO
, nata il [...] a [...] ed ivi residente CP_1 alla via N. Copernico, n. 4, CF: - rapp.ta e difesa, C.F._2 dall'avvocato Biagio Sagliocco il quale elett.te CodiceFiscale_3 domicilia in Trentola-Ducenta alla Via Dante Alighieri, 15 giusta procura in calce al presente atto - (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il proprio recapito Email_2 telefax 0818149512);
-appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4482/23 del Tribunale di LI OR, in funzione del Giudice del Lavoro, depositata in data 06.11.2023 e non notificata, nella causa tra le parti in epigrafe contrassegnato da n. R.G. 3771/23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di LI OR , in funzione di giudice del lavoro ,accoglieva il ricorso ex art 442 proposto da , CP_1 volto ad accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, per l'importo complessivo di euro 4.065,96 per il periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007.
A fondamento del decisum il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento, riteneva sostanzialmente che la comunicazione di indebito fosse del tutto generica , non essendo in essa esplicitate le motivazioni in ordine alle trattenute effettuate. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' in Pt_1 epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 17.11.2023 deducendo :
-1) violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 80 del R.D. 1422 del 1924, dell'art.. 52 della L. N. 88 del 1989 e dell'art. 13 della L. n. 412 del 1992, atteso che il primo giudice aveva richiamato le disposizioni speciali regolanti l'indebito pensionistico laddove, nella specie, doveva applicarsi la disciplina codicistica ex art 2033 c.c trattandosi di prestazione( la disoccupazione agricola) a sostegno del reddito avente carattere non pensionistico;
2) erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento delle prestazioni, senza prendere alcuna posizione in ordine al disconoscimento del rapporto di lavoro – presupposto per il godimento della disoccupazione agricola- sicchè alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, poteva assumere l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore l' adempimento predetto;
che, in ogni caso, il provvedimento di indebito, era espressamente motivato in quanto era indicato l'iter logico-giuridico dell' di recuperare somme non dovute a Controparte_2 titolo di disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi per disconoscimento con verbale ispettivo. 3) erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese di lite nonché nella determinazione della misura delle stesse,( liquidate in euro 1.618,00 siccome sproporzionate rispetto al valore della controversia).
Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado del giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione agricola ) effettuati dall' e successivamente Pt_1 divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno dedotto in ricorso , con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate. Va premesso che ,nella specie, non trova applicazione l'art. 52 della L. 88/89 e art 13 L 412/1991, richiamati dal primo giudice unitamente all'art. 80 del R.D.1422 del 1924. Tali discipline, infatti, costituiscono disciplina peculiare dell'indebito pensionistico e derogatoria rispetto alla disciplina generale civilistica dettata dagli art. 2033 c.c. e segg.
Invero l'art. 52 legge 88/1989 prevede che:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
L'art. 13 legge 412/1991prevede che :
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei Pt_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive Pt_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica……”
Emerge, dunque, dal chiaro ed inequivoco tenore letterale che la suddetta disciplina, di cui si chiede l'applicazione in ricorso, è stata dettata con specifico riferimento all'erogazione dei ratei pensionistici, di tal che non risulta applicabile al caso che ci occupa, riguardante il diritto dell' a ripetere l'indennità di Pt_1 disoccupazione erogata alla ricorrente. Nella fattispecie all'odierno vaglio deve, dunque, applicarsi il regime della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., conseguendone che non è maturato il diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate. Ed infatti Pt_1 la prescrizione non si è verificata, essendo stata interrotta dalle comunicazioni dell' trasmesse in data 18.10.2013 e sollecitate in data 22.02.2023 quale Pt_1 atto interruttivo e le cui cartoline sono state ritirate e firmate dalla stessa
( v. doc. in prod. . CP_1 Pt_1
Nel merito deve applicarsi il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nel caso che ci occupa vi era dunque un precipuo onere probatorio incombente sulla ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative per l'anno di riferimento. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di Pt_1 cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista. Nel caso che ci occupa l'indebito di euro 4.065,96 si è formato a seguito della revoca della prestazione della disoccupazione agricola all'esito del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per il quale non risulta alcuna impugnazione e /o contestazione . Di contro l'istante non ha allegato né chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento. Alcuna condivisione , poi, merita la conclusione cui è pervenuto il Tribunale il quale ha ritenuto che la comunicazione dell'indebito non contenesse le ragioni in ordine alle trattenute effettuate . Nella specie –giova ribadire -che alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, assume l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore la necessità dell'adempimento probatorio di cui si è detto innanzi . Ed infatti “tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato, o assistito, soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost” (vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804; Cass. 25.1.2007, n. 1665). In ogni caso ,a parte tali dirimenti rilievi , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice , deve ritenersi che il provvedimento di indebito sia adeguatamente motivato atteso che in esso è chiaramente indicato l'iter logico- giuridico dell' di recuperare somme non dovute a titolo di Controparte_2 disoccupazione agricola a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi per disconoscimento con verbale ispettivo;
l'importo richiesto , nonché il periodo di riferimento. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata la domanda formulata in prime cure da CP_1
In assenza di idonea e valida dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. modif. nella misura minima in ragione della non complessità della causa. Va ricordato infatti che la norma citata, ex art 152 disp .att. cpc (per quello che interessa in questa sede), impone che l'interessato formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo impegnandosi a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado ( così come anche in appello) emerge come la dichiarazione predetta non sia inserita nel corpo del ricorso che è firmato solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente né la stessa risulta prodotta in corso di causa. Tale omissione determina l'inefficacia della dichiarazione ai fini dell'esonero; infatti la S.C. (sez. lav. ordinanza n.30594/22) ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
CP_1
-condanna parte appellata alla refusione , in favore dell' , delle spese del Pt_1 doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 800,00 e , quanto al secondo grado, in euro 900,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in LI lì 12.5.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche