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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2590/2020 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 3 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GHELFI ANNELISE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SMEDILE ROBERTO ( PIAZZA 5 GIORNATE, 3 C.F._1
20129 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA CP_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA GUASTALLA, C.F._2
6 MILANO;
( VIA Controparte_2 C.F._3
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
Controparte_3
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
C.F._4
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal appellato per tardività dello stesso essendo stato proposto oltre i CP_1
termini ordinari di impugnazione pur essendo l'interesse all'impugnazione conseguenza diretta dell'emanazione della sentenza e non già sorto per effetto dell'appello interposto da dichiarare, altresì, Parte_1
inammissibile ex art.345 c.p.c. la domanda svolta dall'appellato in via
“incidentale condizionata” in quanto domanda nuova.
Nel merito: in riforma della Sentenza N.1566/2020, pubblicata in data
18.02.2020, non notificata, accogliere la domanda originariamente proposta da in primo grado, vale a dire: Parte_1
a) accertare e dichiarare che la come meglio Parte_2
pagina 2 di 13 qualificata in epigrafe, ha acquisito a titolo originario, per maturata usucapione acquisitiva, la proprietà e, dunque, accertare e dichiarare che essa è proprietaria, ad ogni effetto, dei beni immobili situati nel Comune di Milano ed identificati nel vigente
Catasto Terreni del predetto Comune, al Foglio 91, dalle seguenti particelle:
Particella 85 ettari 2.51.33
“ 98 “ 1.80.27
“ 99 “ 0.28.40
“ 105 parte “ 0.00.21 (superficie calcolata per differenza)
“ 109 “ 0.14.80
“ 147 “ 0.03.70
“ 154 “ 0.01.10
“ 155 “ 0.04.60
“ 156 “ 0.01.90
“ 216 “ 0.04.40
“ 250 “ 0.24.70
“ 336 “ 0.00.60
“ 337 “ 0.01.60
“ 338 “ 0.00.85
“ 339 “ 0.00.55
“ 340 “ 0.00.90
“ 345 “ 0.00.05
“ 346 “ 0.01.32
“ 349 “ 0.00.58
“ 350 “ 0.08.67
“ 351 “ 0.07.37
“ 376 “ 2.36.83
“ 377 “ 0.00.15, pagina 3 di 13 inoltre del sedime relativo all'ex fontanile , già LC (non CP_4
intestato catastalmente, ma facente parte dell'area);
b) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto, a titolo originario, per usucapione ex art. 1158 c.c., dei beni sopradescritti a favore della società attrice mediante la trascrizione della sentenza emananda, nonché autorizzare l'Ufficio territorialmente competente dell'Amministrazione finanziaria ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate in favore della stessa;
Parte_1
c) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto d'appello della in quanto infondato e rigettare altresì le domande di Parte_3
primo grado riproposte in grado d'appello in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
- in via incidentale e condizionata, nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello non confermasse il capo della sentenza di primo grado di rigetto delle domande di usucapione, accogliere il presente appello incidentale del e annullare e/o CP_1
riformare la sentenza n. 1566/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 febbraio 2020 nella parte in cui ha accertato la consegna e/o il potere di fatto ultraventennale da parte della sulle aree oggetto di Parte_3
causa, ed accertare che non è mai intervenuta alcuna consegna delle aree oggetto dell'azione di usucapione da parte del alla CP_1 Parte_3
e che comunque la stessa non ha esercitato alcun potere di fatto ultraventennale sulle suddette aree;
pagina 4 di 13 - in via incidentale, in ogni caso, accogliere il presente appello incidentale del e CP_1
annullare e/o riformare la sentenza n. 1566/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 febbraio 2020, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dal in primo grado ed accogliere la stessa e conseguentemente, CP_1
per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse risultare che la Parte_3
è nell'attuale disponibilità di tutte o parte delle seguenti aree di
[...]
proprietà comunale contraddistinte al catasto terreni del Comune al foglio 91, mappali
85, 98, 99, 105 parte, 109, 147, 154, 155, 156, 216, 250, 336, 337, 338, 339, 340, 345,
346, 349, 350, 351, 376 e 377, previo accertamento della relativa proprietà in capo al
Comune di Milano, condannare la (CF Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, P.IVA_1
Corso Sempione n. 4, a risarcire al Comune di Milano il danno derivante dall'illegittima occupazione delle stesse in una somma che si quantifica perlomeno in euro
4.209.148,16, da aggiornarsi all'attualità, o in diversa altra somma ritenuta di giustizia anche a titolo equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1566\2020 pubblicata il 18-2-2020, respingeva la domanda proposta da nei confronti del Comune di Milano, diretta ad ottenere una Parte_1 pronuncia di accertamento dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, di alcune aree site nel territorio del Comune di Milano.
La vicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono.
La evocava in giudizio il Comune di Milano, al fine di vedere accertato a Parte_1 proprio favore l'acquisito a titolo originario, per usucapione, delle aree contraddistinte al Catasto
Terreni del Comune di Milano al foglio 91, particelle 85, 98, 99, 105 parte, 109, 147, 154, 155, 156,
216, 250, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 346, 349, 350, 351, 376 e 377, oltre al sedime dell'ex fontanile
, già LC. CP_4
L'attrice esponeva di avere stipulato con il Comune di Milano, in data 25 Maggio 1943, una convenzione avente ad oggetto l'area compresa tra via Brunetti e di Milano nella Persona_1
volontà di dare attuazione ad una futura variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del 1934, definita in convenzione di prossima adozione.
In particolare, tale convenzione prevedeva che l'ente pubblico ottenesse l'espropriazione di alcune aree, con l'onere economico delle indennità di esproprio a carico della , e Parte_3
che successivamente dette aree venissero messe a disposizione della società per eseguire la demolizione dei fabbricati insistenti sulle aree e lo sgombero degli inquilini.
Successivamente all'approvazione della variante al PRG, una parte delle aree espropriate dovevano essere cedute dal alla con atto pubblico. CP_1 Pt_3
L'attrice esponeva che, eseguite le espropriazioni, le erano stati consegnati, in data 30-12-1943, i beni previsti dalla convenzione, sui quali da quel momento aveva esercitato un possesso esclusivo, continuo, non clandestino ed ininterrotto, con tutte le facoltà e i poteri inerenti al diritto di proprietà.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il convenuto esponeva come, dopo essere divenuto proprietario delle aree in questione, la convenzione invocata da parte attrice non era mai stata ratificata e la variante al PRG a cui essa doveva dare esecuzione non era mai stata approvata, e questa era la ragione per la quale non aveva provveduto al trasferimento e alla consegna delle aree in questione alla . Parte_3
pagina 6 di 13 L'ente pubblico eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda, quanto all'alveo del Fontanile
LC, poi rinominato , appartenente al demanio dello Stato e per tale ragione non CP_4
usucapibile, e chiedeva, in via riconvenzionale, il rilascio delle aree oggetto di controversia e la condanna di al risarcimento del danno derivante dalla loro illegittima Parte_1
occupazione.
Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva che parte attrice, pur onerata della prova, non avesse dimostrato di avere esercitato sul bene un possesso uti dominus.
Osservava anzitutto il tribunale come, seppure la consegna delle aree potesse ritenersi avvenuta, pur in mancanza di un verbale formale, ciò che rilevava era che la convenzione del 1943, mai attuata, avesse effetti meramente obbligatori e non reali, ciò che era coerente con il fatto che l'ente pubblico, al momento della convenzione, non era proprietario delle aree in questione.
Il primo giudice riteneva inoltre rilevante la circostanza che la , con la richiesta Parte_3
inviata al di Milano il 14-1-2014, con la quale chiedeva che l'ente procedesse al trasferimento CP_1
delle aree, aveva con ciò ammesso che a quel momento la proprietà era ancora del convenuto.
Il tribunale aggiungeva che non vi era alcuna prova della interversio possessionis da parte dell'attrice, posto che il potere di fatto sulle aree in contestazione era stato esercitato dalla Parte_3
unicamente a titolo di detenzione, posto che nessuno degli atti invocati da parte attrice esprimeva lo ius ad excludendum del proprietario.
Il primo giudice riteneva la fondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune di Milano, quanto alla natura demaniale dell'alveo del Fontanile LC, poi rinominato , il che rendeva, di per sé, CP_4
inaccoglibile la domanda di usucapione, per tale parte dei beni oggetto della domanda attorea.
Il tribunale condannava parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di
Milano, alla restituzione delle aree oggetto di causa, e respingeva la domanda risarcitoria dell'ente pubblico, mancando qualsiasi allegazione del danno subito.
La ha proposto appello avverso detta sentenza, in forza di due motivi, Parte_1 chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello, e proponendo impugnazione incidentale per ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria respinta dal primo giudice.
Venivano concessi numerosi rinvii della causa su richiesta delle parti, al fine di giungere ad una pagina 7 di 13 soluzione transattiva, che tuttavia non si realizzava.
Precisate le conclusioni e spirati i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Appello della Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice, pur avendo riconosciuto la avvenuta consegna dei beni oggetto della controversia alla da parte del Comune di Milano, Parte_3
aveva poi erroneamente ritenuto che il potere di fatto fosse stato esercitato dalla prima unicamente a titolo di detenzione.
L'appellante fa rilevare come la consegna dei beni, accertata dal tribunale, aveva stabilito una relazione immediata con i beni, e come la convenzione del 1943 non potesse considerarsi, come ritenuto dal primo giudice, un atto ad effetti meramente obbligatori, ma aveva lo scopo di consegnare le aree alla al fine di possederle fino alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della Parte_3
proprietà.
L'esercizio da parte di di un possesso uti dominus emergeva da numerosi elementi, Parte_3
quali:
-l'aver disposto (di una parte) dei beni con atto di compravendita n.6892 del 18-10-1945;
-l'avere presentato, in data 28-10-1986, una richiesta di autorizzazione alla sostituzione di una recinzione;
-l'avere proposto, in data 30-9-1986 e 3-10-1986, due istanze di sanatoria che erano sfociate in controversie innanzi al TAR, nelle quali la si era qualificata come proprietaria senza Parte_3
essere contraddetta dal di Milano;
CP_1
-le domande di sanatoria edilizia presentate dai conduttori di alcuni terreni, in data 31-3-1987 ed in data 1-3-1995.
Aggiungeva l'appellante come l'interpretazione fornita dal tribunale della lettera dalla medesima inviata al in data 14-1-2014 era errata, posto che con essa si era affermato di avere usucapito i CP_1
beni, e si era ipotizzata una soluzione conciliativa, per evitare un giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che la avesse compiuto atti suscettibili di integrare una interversione idonea a Parte_3 trasformare l'iniziale detenzione in possesso.
L'appellante lamenta come il tribunale avesse fornito una interpretazione errata e superficiale dei numerosi elementi di carattere documentale, sintomatici di una manifestazione esteriore di esercizio del pagina 8 di 13 potere sulla res, nomine proprio, specificamente rivolta contro il Comune di Milano, proprietario formale.
Secondo l'appellante, in particolare, la proposizione di domande di sanatoria edilizia negli anni dal
1986 al 1995, era indubbiamente sintomatica di una manifestazione esteriore di esercizio del potere di fatto sulla cosa, rivolta proprio contro il proprietario formale del bene, e cioè il di Milano, che CP_1
in data 7-7-2007 e 8-2-2012 aveva rilasciato in favore di due concessioni in Parte_3
sanatoria per opere edilizie.
Lo stesso significato probatorio doveva attribuirsi, secondo l'appellante, ai pagamenti del tributo
INVIM e alle dichiarazioni inerenti detto tributo relative agli anni 1981, 1991, 2001, idonei a configurare un'opposizione al proprietario-possessore.
Aggiungeva l'appellante come ulteriori elementi idonei a dimostrare il possesso uti dominus, erano costituiti da una procedura espropriativa dalla medesima subita, di una porzione dei beni oggetto della convenzione del 1943, e dalla irrogazione di sanzioni e di un ordine di esecuzione di opere fognarie da parte del Comune di Milano, e ascrivibili unicamente al soggetto ritenuto proprietario dell'area.
Sempre secondo la difesa dell'appellante, risultava in atti la stipulazione di alcuni contratti di locazione, aventi ad oggetto alcuni dei terreni in questione, da parte di soggetti terzi, ma in nome e per conto di , e da quest'ultima stessa. Parte_3
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
Osserva la Corte come debba essere anzitutto confermata la qualificazione, compiuta dal primo giudice, della convenzione del 1943 come negozio ad effetti meramente obbligatori.
Nelle pattuizioni contenute nella detta scrittura non c'è alcuna espressione dalla quale ricavare la volontà del di trasferire immediatamente alla le aree menzionate, che in CP_1 Parte_3 quel momento neppure appartenevano all'ente pubblico, e la conferma degli effetti meramente obbligatori del negozio si ricava dalla previsione, una volta acquisiti gli immobili da parte dell'ente pubblico, mediante espropri od acquisizioni, di un successivo atto pubblico di trasferimento, una volta
“approvata nei modi di legge la variante al Piano regolatore” menzionata nella convenzione.
Rileva la Corte come l'affermazione del tribunale, secondo la quale doveva ragionevolmente supporsi, in considerazione del lasso di tempo trascorso, che la materiale consegna dei beni vi fosse stata, anche in mancanza di un atto formale, non rappresenti una statuizione autonoma, come tale impugnabile con appello incidentale, ma un mero passaggio argomentativo, con il quale il primo giudice, data anche per ammessa la consegna dei beni, ha ritenuto infondata la domanda di usucapione sulla base di altre pagina 9 di 13 considerazioni, circa l'inesistenza dell'animus possidendi.
Ciò posto, esclusa ogni efficacia traslativa alla convenzione del 1943, ciò che doveva essere accertato è se e quando la avesse mutato, da detenzione a possesso uti dominus, il proprio Parte_3
rapporto con i beni in questione.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, non può non attribuirsi una significativa rilevanza probatoria, in senso sfavorevole per la , alla comunicazione del 14-1-2014 da Parte_3 quest'ultima inviata al Comune di Milano.
Con detta comunicazione l'appellante, dopo avere richiamato la convenzione del 1943, affermava come
“..l'autorità civica si è obbligata [con la convenzione] a mettere immediatamente a disposizione della succitata società [ gli immobili espropriati o acquistati e a trasferire Parte_3
successivamente alla stessa società, con atto pubblico, la proprietà delle aree rifabbricabili acquisite, una volta completata la procedura ablatoria ed approvata una apposita variante del piano regolatore, volta a ridefinire l'assetto viario della zona..”, e chiedeva “che il preso atto della situazione CP_1
innanzi descritta e delle pattuizioni intervenute, adotti tutti gli atti necessari per la piena e completa attuazione degli impegni assunti con la citata Convenzione del 28-5-1943 e per il perfezionamento di tutti gli effetti giuridici in essa previsti, acconsentendo, in particolare, al trasferimento della proprietà delle aree fabbricabili in favore di ”. Parte_3
Risultando palese come la Sanitaria abbia con la detta lettera confermato il carattere Pt_3
obbligatorio della convenzione del 1943, pur assumendo di essere stata “immessa nel possesso di tali beni” e di avere “esercitato su di essi il pieno godimento, ininterrottamente sino ad oggi”, deve escludersi che, anche ammettendo la consegna dei beni in seguito alla convenzione, l'odierna appellante abbia da quel momento conseguito una situazione di possesso, idonea ad usucapire i beni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ (Cass. 11470\2021, Cass. 5211\2016, Cass. 1296\2010; Cass. 9896\2010; Cass.
SU 7930\2008).
pagina 10 di 13 Ciò posto, osserva il Collegio come la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, circa l'inesistenza di una prova dell'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso da parte della Parte_3
deve essere condivisa.
[...]
Il mutamento dell'iniziale detenzione -tale dovendo qualificarsi, anche assumendo l'avvenuta consegna dei beni, il rapporto della con gli immobili in contesa- in possesso non è stato Parte_3
prospettato dalla odierna appellante con riferimento a "causa proveniente da un terzo", ma con il richiamo della diversa modalità contemplata sempre dall'art. 1141, comma 2, c.c., per dimostrare l'opposizione fatta contro il possessore.
Tuttavia, tutte le circostanze invocate dalla sanitaria non appaiono, così come già ritenuto dal Pt_3
primo giudice, rilevanti al riguardo.
Le procedure espropriative a carico della riguardano, all'evidenza, beni diversi da Parte_3
quelli oggetto del presente giudizio, e quindi rappresentano circostanze, di per sé, irrilevanti.
L'atto pubblico di cessione stipulato dalla il 18-10-1945, così come l'atto di rettifica Parte_3
e conferma del 24-1-1947, non hanno alcuna valenza probatoria, al fine della prova della interversione del possesso, riguardando beni diversi da quelli oggetto della causa, e comunque la cessione avrebbe riguardato, anche rimanendo nell'ambito della prospettazione dell'appellante, beni altrui (cioè del
Comune di Milano), e sul piano del possesso non proverebbe nulla.
Anche le varie istanze di autorizzazione ad interventi edilizi, non rivestono alcuna significativa valenza probatoria per accertare la interversione del possesso, atteso che si concretano in mere dichiarazioni rivolte all'ente pubblico, che non denotano di per sé alcuna mutazione della relazione di possesso con il bene.
Quanto ai contratti di locazione invocati dall'appellante, deve rilevarsi come quelli stipulati in data 15-
3-1973, in data 16-10-1981 ed in data 29-9-1987, sono stati conclusi non dalla ma Parte_3
da soggetti terzi.
Gli ulteriori contratti di locazione prodotti dall'odierna appellante, oltre a riguardare, nella stessa prospettazione della , solo alcuni dei cespiti di cui si discute, sono privi di dati Parte_3 catastali completi, tali da permetterne l'identificazione senza margine di errore.
In ogni caso, la circostanza, quanto alla prova della interversione, non è rilevante.
Come insegna la Suprema Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in pagina 11 di 13 locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. 15443\2011).
Parimenti priva di significativa valenza probatoria è la richiesta di autorizzazione alla apposizione di una recinzione datata 28-10-1986, riferita peraltro a beni neppure indicati con precisione.
Quanto alle istanze di sanatoria edilizia, premesso che quella del 3-10-1986 riguarda il mappale 115 del foglio 91, e quindi una porzione di terreno non oggetto di causa, deve in generale rilevarsene l'inidoneità a dimostrare una prolungata signoria di fatto da parte della odierna appellante, esercitata nelle modalità legislativamente prescritte per il possesso ad usucapionem.
Anche il pagamento di imposte, per sole due annualità (1983 e 1991), non sono fatti idonei a dimostrare una opposizione al possesso del proprietario, e quindi quella interversione necessaria per l'acquisto per usucapione.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dalla va respinto. Parte_3
Appello del di Milano. CP_1
Il Comune di Milano censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria avanzata.
Assume l'appellante incidentale come nel caso di illegittima occupazione il danno doveva ritenersi in re ipsa, e la sua liquidazione poteva essere compiuta con criterio equitativo.
In via preliminare deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla , di inammissibilità Parte_3 dell'appello incidentale del Comune di Milano, in quanto tardivo.
Assume parte attrice come, risultando l'interesse del alla impugnazione sorto con la pronuncia CP_1 della sentenza, l'appello incidentale doveva essere proposto nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorso nel caso di specie, senza possibilità di fruire di quello di cui all'art. 334 c.p.c.
Secondo l'orientamento, seppure non pacifico, della Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di prestare adesione “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” ( Cass. 26139\2022, Cass.
25285\2020).
L'appello incidentale, seppure ammissibile, è tuttavia infondato.
pagina 12 di 13 Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(Cass. S.U. 33645\2022).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, manca qualsiasi concreta allegazione di un danno subito, come confermato dal fatto che il di Milano nega la circostanza CP_1
stessa che i beni oggetto di controversia siano mai stati nella disponibilità della , ciò Parte_3
che rende del tutto priva di consistenza e concretezza la domanda risarcitoria in esame.
Anche l'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
Al rigetto degli appelli, principale ed incidentale, consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, ricorrono ragioni per compensare interamente tra le stesse le spese processuali del presente grado di appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e del Comune di Milano appellato ed appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello principale e quello incidentale proposti e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b)compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di appello;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della e del Comune di Milano, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, nella misura indicata dal citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2590/2020 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 3 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GHELFI ANNELISE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SMEDILE ROBERTO ( PIAZZA 5 GIORNATE, 3 C.F._1
20129 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA CP_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA GUASTALLA, C.F._2
6 MILANO;
( VIA Controparte_2 C.F._3
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
Controparte_3
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
C.F._4
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal appellato per tardività dello stesso essendo stato proposto oltre i CP_1
termini ordinari di impugnazione pur essendo l'interesse all'impugnazione conseguenza diretta dell'emanazione della sentenza e non già sorto per effetto dell'appello interposto da dichiarare, altresì, Parte_1
inammissibile ex art.345 c.p.c. la domanda svolta dall'appellato in via
“incidentale condizionata” in quanto domanda nuova.
Nel merito: in riforma della Sentenza N.1566/2020, pubblicata in data
18.02.2020, non notificata, accogliere la domanda originariamente proposta da in primo grado, vale a dire: Parte_1
a) accertare e dichiarare che la come meglio Parte_2
pagina 2 di 13 qualificata in epigrafe, ha acquisito a titolo originario, per maturata usucapione acquisitiva, la proprietà e, dunque, accertare e dichiarare che essa è proprietaria, ad ogni effetto, dei beni immobili situati nel Comune di Milano ed identificati nel vigente
Catasto Terreni del predetto Comune, al Foglio 91, dalle seguenti particelle:
Particella 85 ettari 2.51.33
“ 98 “ 1.80.27
“ 99 “ 0.28.40
“ 105 parte “ 0.00.21 (superficie calcolata per differenza)
“ 109 “ 0.14.80
“ 147 “ 0.03.70
“ 154 “ 0.01.10
“ 155 “ 0.04.60
“ 156 “ 0.01.90
“ 216 “ 0.04.40
“ 250 “ 0.24.70
“ 336 “ 0.00.60
“ 337 “ 0.01.60
“ 338 “ 0.00.85
“ 339 “ 0.00.55
“ 340 “ 0.00.90
“ 345 “ 0.00.05
“ 346 “ 0.01.32
“ 349 “ 0.00.58
“ 350 “ 0.08.67
“ 351 “ 0.07.37
“ 376 “ 2.36.83
“ 377 “ 0.00.15, pagina 3 di 13 inoltre del sedime relativo all'ex fontanile , già LC (non CP_4
intestato catastalmente, ma facente parte dell'area);
b) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto, a titolo originario, per usucapione ex art. 1158 c.c., dei beni sopradescritti a favore della società attrice mediante la trascrizione della sentenza emananda, nonché autorizzare l'Ufficio territorialmente competente dell'Amministrazione finanziaria ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate in favore della stessa;
Parte_1
c) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto d'appello della in quanto infondato e rigettare altresì le domande di Parte_3
primo grado riproposte in grado d'appello in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
- in via incidentale e condizionata, nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello non confermasse il capo della sentenza di primo grado di rigetto delle domande di usucapione, accogliere il presente appello incidentale del e annullare e/o CP_1
riformare la sentenza n. 1566/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 febbraio 2020 nella parte in cui ha accertato la consegna e/o il potere di fatto ultraventennale da parte della sulle aree oggetto di Parte_3
causa, ed accertare che non è mai intervenuta alcuna consegna delle aree oggetto dell'azione di usucapione da parte del alla CP_1 Parte_3
e che comunque la stessa non ha esercitato alcun potere di fatto ultraventennale sulle suddette aree;
pagina 4 di 13 - in via incidentale, in ogni caso, accogliere il presente appello incidentale del e CP_1
annullare e/o riformare la sentenza n. 1566/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 febbraio 2020, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dal in primo grado ed accogliere la stessa e conseguentemente, CP_1
per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse risultare che la Parte_3
è nell'attuale disponibilità di tutte o parte delle seguenti aree di
[...]
proprietà comunale contraddistinte al catasto terreni del Comune al foglio 91, mappali
85, 98, 99, 105 parte, 109, 147, 154, 155, 156, 216, 250, 336, 337, 338, 339, 340, 345,
346, 349, 350, 351, 376 e 377, previo accertamento della relativa proprietà in capo al
Comune di Milano, condannare la (CF Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, P.IVA_1
Corso Sempione n. 4, a risarcire al Comune di Milano il danno derivante dall'illegittima occupazione delle stesse in una somma che si quantifica perlomeno in euro
4.209.148,16, da aggiornarsi all'attualità, o in diversa altra somma ritenuta di giustizia anche a titolo equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1566\2020 pubblicata il 18-2-2020, respingeva la domanda proposta da nei confronti del Comune di Milano, diretta ad ottenere una Parte_1 pronuncia di accertamento dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, di alcune aree site nel territorio del Comune di Milano.
La vicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono.
La evocava in giudizio il Comune di Milano, al fine di vedere accertato a Parte_1 proprio favore l'acquisito a titolo originario, per usucapione, delle aree contraddistinte al Catasto
Terreni del Comune di Milano al foglio 91, particelle 85, 98, 99, 105 parte, 109, 147, 154, 155, 156,
216, 250, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 346, 349, 350, 351, 376 e 377, oltre al sedime dell'ex fontanile
, già LC. CP_4
L'attrice esponeva di avere stipulato con il Comune di Milano, in data 25 Maggio 1943, una convenzione avente ad oggetto l'area compresa tra via Brunetti e di Milano nella Persona_1
volontà di dare attuazione ad una futura variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del 1934, definita in convenzione di prossima adozione.
In particolare, tale convenzione prevedeva che l'ente pubblico ottenesse l'espropriazione di alcune aree, con l'onere economico delle indennità di esproprio a carico della , e Parte_3
che successivamente dette aree venissero messe a disposizione della società per eseguire la demolizione dei fabbricati insistenti sulle aree e lo sgombero degli inquilini.
Successivamente all'approvazione della variante al PRG, una parte delle aree espropriate dovevano essere cedute dal alla con atto pubblico. CP_1 Pt_3
L'attrice esponeva che, eseguite le espropriazioni, le erano stati consegnati, in data 30-12-1943, i beni previsti dalla convenzione, sui quali da quel momento aveva esercitato un possesso esclusivo, continuo, non clandestino ed ininterrotto, con tutte le facoltà e i poteri inerenti al diritto di proprietà.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il convenuto esponeva come, dopo essere divenuto proprietario delle aree in questione, la convenzione invocata da parte attrice non era mai stata ratificata e la variante al PRG a cui essa doveva dare esecuzione non era mai stata approvata, e questa era la ragione per la quale non aveva provveduto al trasferimento e alla consegna delle aree in questione alla . Parte_3
pagina 6 di 13 L'ente pubblico eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda, quanto all'alveo del Fontanile
LC, poi rinominato , appartenente al demanio dello Stato e per tale ragione non CP_4
usucapibile, e chiedeva, in via riconvenzionale, il rilascio delle aree oggetto di controversia e la condanna di al risarcimento del danno derivante dalla loro illegittima Parte_1
occupazione.
Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva che parte attrice, pur onerata della prova, non avesse dimostrato di avere esercitato sul bene un possesso uti dominus.
Osservava anzitutto il tribunale come, seppure la consegna delle aree potesse ritenersi avvenuta, pur in mancanza di un verbale formale, ciò che rilevava era che la convenzione del 1943, mai attuata, avesse effetti meramente obbligatori e non reali, ciò che era coerente con il fatto che l'ente pubblico, al momento della convenzione, non era proprietario delle aree in questione.
Il primo giudice riteneva inoltre rilevante la circostanza che la , con la richiesta Parte_3
inviata al di Milano il 14-1-2014, con la quale chiedeva che l'ente procedesse al trasferimento CP_1
delle aree, aveva con ciò ammesso che a quel momento la proprietà era ancora del convenuto.
Il tribunale aggiungeva che non vi era alcuna prova della interversio possessionis da parte dell'attrice, posto che il potere di fatto sulle aree in contestazione era stato esercitato dalla Parte_3
unicamente a titolo di detenzione, posto che nessuno degli atti invocati da parte attrice esprimeva lo ius ad excludendum del proprietario.
Il primo giudice riteneva la fondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune di Milano, quanto alla natura demaniale dell'alveo del Fontanile LC, poi rinominato , il che rendeva, di per sé, CP_4
inaccoglibile la domanda di usucapione, per tale parte dei beni oggetto della domanda attorea.
Il tribunale condannava parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di
Milano, alla restituzione delle aree oggetto di causa, e respingeva la domanda risarcitoria dell'ente pubblico, mancando qualsiasi allegazione del danno subito.
La ha proposto appello avverso detta sentenza, in forza di due motivi, Parte_1 chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello, e proponendo impugnazione incidentale per ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria respinta dal primo giudice.
Venivano concessi numerosi rinvii della causa su richiesta delle parti, al fine di giungere ad una pagina 7 di 13 soluzione transattiva, che tuttavia non si realizzava.
Precisate le conclusioni e spirati i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Appello della Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice, pur avendo riconosciuto la avvenuta consegna dei beni oggetto della controversia alla da parte del Comune di Milano, Parte_3
aveva poi erroneamente ritenuto che il potere di fatto fosse stato esercitato dalla prima unicamente a titolo di detenzione.
L'appellante fa rilevare come la consegna dei beni, accertata dal tribunale, aveva stabilito una relazione immediata con i beni, e come la convenzione del 1943 non potesse considerarsi, come ritenuto dal primo giudice, un atto ad effetti meramente obbligatori, ma aveva lo scopo di consegnare le aree alla al fine di possederle fino alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della Parte_3
proprietà.
L'esercizio da parte di di un possesso uti dominus emergeva da numerosi elementi, Parte_3
quali:
-l'aver disposto (di una parte) dei beni con atto di compravendita n.6892 del 18-10-1945;
-l'avere presentato, in data 28-10-1986, una richiesta di autorizzazione alla sostituzione di una recinzione;
-l'avere proposto, in data 30-9-1986 e 3-10-1986, due istanze di sanatoria che erano sfociate in controversie innanzi al TAR, nelle quali la si era qualificata come proprietaria senza Parte_3
essere contraddetta dal di Milano;
CP_1
-le domande di sanatoria edilizia presentate dai conduttori di alcuni terreni, in data 31-3-1987 ed in data 1-3-1995.
Aggiungeva l'appellante come l'interpretazione fornita dal tribunale della lettera dalla medesima inviata al in data 14-1-2014 era errata, posto che con essa si era affermato di avere usucapito i CP_1
beni, e si era ipotizzata una soluzione conciliativa, per evitare un giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che la avesse compiuto atti suscettibili di integrare una interversione idonea a Parte_3 trasformare l'iniziale detenzione in possesso.
L'appellante lamenta come il tribunale avesse fornito una interpretazione errata e superficiale dei numerosi elementi di carattere documentale, sintomatici di una manifestazione esteriore di esercizio del pagina 8 di 13 potere sulla res, nomine proprio, specificamente rivolta contro il Comune di Milano, proprietario formale.
Secondo l'appellante, in particolare, la proposizione di domande di sanatoria edilizia negli anni dal
1986 al 1995, era indubbiamente sintomatica di una manifestazione esteriore di esercizio del potere di fatto sulla cosa, rivolta proprio contro il proprietario formale del bene, e cioè il di Milano, che CP_1
in data 7-7-2007 e 8-2-2012 aveva rilasciato in favore di due concessioni in Parte_3
sanatoria per opere edilizie.
Lo stesso significato probatorio doveva attribuirsi, secondo l'appellante, ai pagamenti del tributo
INVIM e alle dichiarazioni inerenti detto tributo relative agli anni 1981, 1991, 2001, idonei a configurare un'opposizione al proprietario-possessore.
Aggiungeva l'appellante come ulteriori elementi idonei a dimostrare il possesso uti dominus, erano costituiti da una procedura espropriativa dalla medesima subita, di una porzione dei beni oggetto della convenzione del 1943, e dalla irrogazione di sanzioni e di un ordine di esecuzione di opere fognarie da parte del Comune di Milano, e ascrivibili unicamente al soggetto ritenuto proprietario dell'area.
Sempre secondo la difesa dell'appellante, risultava in atti la stipulazione di alcuni contratti di locazione, aventi ad oggetto alcuni dei terreni in questione, da parte di soggetti terzi, ma in nome e per conto di , e da quest'ultima stessa. Parte_3
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
Osserva la Corte come debba essere anzitutto confermata la qualificazione, compiuta dal primo giudice, della convenzione del 1943 come negozio ad effetti meramente obbligatori.
Nelle pattuizioni contenute nella detta scrittura non c'è alcuna espressione dalla quale ricavare la volontà del di trasferire immediatamente alla le aree menzionate, che in CP_1 Parte_3 quel momento neppure appartenevano all'ente pubblico, e la conferma degli effetti meramente obbligatori del negozio si ricava dalla previsione, una volta acquisiti gli immobili da parte dell'ente pubblico, mediante espropri od acquisizioni, di un successivo atto pubblico di trasferimento, una volta
“approvata nei modi di legge la variante al Piano regolatore” menzionata nella convenzione.
Rileva la Corte come l'affermazione del tribunale, secondo la quale doveva ragionevolmente supporsi, in considerazione del lasso di tempo trascorso, che la materiale consegna dei beni vi fosse stata, anche in mancanza di un atto formale, non rappresenti una statuizione autonoma, come tale impugnabile con appello incidentale, ma un mero passaggio argomentativo, con il quale il primo giudice, data anche per ammessa la consegna dei beni, ha ritenuto infondata la domanda di usucapione sulla base di altre pagina 9 di 13 considerazioni, circa l'inesistenza dell'animus possidendi.
Ciò posto, esclusa ogni efficacia traslativa alla convenzione del 1943, ciò che doveva essere accertato è se e quando la avesse mutato, da detenzione a possesso uti dominus, il proprio Parte_3
rapporto con i beni in questione.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, non può non attribuirsi una significativa rilevanza probatoria, in senso sfavorevole per la , alla comunicazione del 14-1-2014 da Parte_3 quest'ultima inviata al Comune di Milano.
Con detta comunicazione l'appellante, dopo avere richiamato la convenzione del 1943, affermava come
“..l'autorità civica si è obbligata [con la convenzione] a mettere immediatamente a disposizione della succitata società [ gli immobili espropriati o acquistati e a trasferire Parte_3
successivamente alla stessa società, con atto pubblico, la proprietà delle aree rifabbricabili acquisite, una volta completata la procedura ablatoria ed approvata una apposita variante del piano regolatore, volta a ridefinire l'assetto viario della zona..”, e chiedeva “che il preso atto della situazione CP_1
innanzi descritta e delle pattuizioni intervenute, adotti tutti gli atti necessari per la piena e completa attuazione degli impegni assunti con la citata Convenzione del 28-5-1943 e per il perfezionamento di tutti gli effetti giuridici in essa previsti, acconsentendo, in particolare, al trasferimento della proprietà delle aree fabbricabili in favore di ”. Parte_3
Risultando palese come la Sanitaria abbia con la detta lettera confermato il carattere Pt_3
obbligatorio della convenzione del 1943, pur assumendo di essere stata “immessa nel possesso di tali beni” e di avere “esercitato su di essi il pieno godimento, ininterrottamente sino ad oggi”, deve escludersi che, anche ammettendo la consegna dei beni in seguito alla convenzione, l'odierna appellante abbia da quel momento conseguito una situazione di possesso, idonea ad usucapire i beni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ (Cass. 11470\2021, Cass. 5211\2016, Cass. 1296\2010; Cass. 9896\2010; Cass.
SU 7930\2008).
pagina 10 di 13 Ciò posto, osserva il Collegio come la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, circa l'inesistenza di una prova dell'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso da parte della Parte_3
deve essere condivisa.
[...]
Il mutamento dell'iniziale detenzione -tale dovendo qualificarsi, anche assumendo l'avvenuta consegna dei beni, il rapporto della con gli immobili in contesa- in possesso non è stato Parte_3
prospettato dalla odierna appellante con riferimento a "causa proveniente da un terzo", ma con il richiamo della diversa modalità contemplata sempre dall'art. 1141, comma 2, c.c., per dimostrare l'opposizione fatta contro il possessore.
Tuttavia, tutte le circostanze invocate dalla sanitaria non appaiono, così come già ritenuto dal Pt_3
primo giudice, rilevanti al riguardo.
Le procedure espropriative a carico della riguardano, all'evidenza, beni diversi da Parte_3
quelli oggetto del presente giudizio, e quindi rappresentano circostanze, di per sé, irrilevanti.
L'atto pubblico di cessione stipulato dalla il 18-10-1945, così come l'atto di rettifica Parte_3
e conferma del 24-1-1947, non hanno alcuna valenza probatoria, al fine della prova della interversione del possesso, riguardando beni diversi da quelli oggetto della causa, e comunque la cessione avrebbe riguardato, anche rimanendo nell'ambito della prospettazione dell'appellante, beni altrui (cioè del
Comune di Milano), e sul piano del possesso non proverebbe nulla.
Anche le varie istanze di autorizzazione ad interventi edilizi, non rivestono alcuna significativa valenza probatoria per accertare la interversione del possesso, atteso che si concretano in mere dichiarazioni rivolte all'ente pubblico, che non denotano di per sé alcuna mutazione della relazione di possesso con il bene.
Quanto ai contratti di locazione invocati dall'appellante, deve rilevarsi come quelli stipulati in data 15-
3-1973, in data 16-10-1981 ed in data 29-9-1987, sono stati conclusi non dalla ma Parte_3
da soggetti terzi.
Gli ulteriori contratti di locazione prodotti dall'odierna appellante, oltre a riguardare, nella stessa prospettazione della , solo alcuni dei cespiti di cui si discute, sono privi di dati Parte_3 catastali completi, tali da permetterne l'identificazione senza margine di errore.
In ogni caso, la circostanza, quanto alla prova della interversione, non è rilevante.
Come insegna la Suprema Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in pagina 11 di 13 locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. 15443\2011).
Parimenti priva di significativa valenza probatoria è la richiesta di autorizzazione alla apposizione di una recinzione datata 28-10-1986, riferita peraltro a beni neppure indicati con precisione.
Quanto alle istanze di sanatoria edilizia, premesso che quella del 3-10-1986 riguarda il mappale 115 del foglio 91, e quindi una porzione di terreno non oggetto di causa, deve in generale rilevarsene l'inidoneità a dimostrare una prolungata signoria di fatto da parte della odierna appellante, esercitata nelle modalità legislativamente prescritte per il possesso ad usucapionem.
Anche il pagamento di imposte, per sole due annualità (1983 e 1991), non sono fatti idonei a dimostrare una opposizione al possesso del proprietario, e quindi quella interversione necessaria per l'acquisto per usucapione.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dalla va respinto. Parte_3
Appello del di Milano. CP_1
Il Comune di Milano censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria avanzata.
Assume l'appellante incidentale come nel caso di illegittima occupazione il danno doveva ritenersi in re ipsa, e la sua liquidazione poteva essere compiuta con criterio equitativo.
In via preliminare deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla , di inammissibilità Parte_3 dell'appello incidentale del Comune di Milano, in quanto tardivo.
Assume parte attrice come, risultando l'interesse del alla impugnazione sorto con la pronuncia CP_1 della sentenza, l'appello incidentale doveva essere proposto nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorso nel caso di specie, senza possibilità di fruire di quello di cui all'art. 334 c.p.c.
Secondo l'orientamento, seppure non pacifico, della Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di prestare adesione “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” ( Cass. 26139\2022, Cass.
25285\2020).
L'appello incidentale, seppure ammissibile, è tuttavia infondato.
pagina 12 di 13 Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(Cass. S.U. 33645\2022).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, manca qualsiasi concreta allegazione di un danno subito, come confermato dal fatto che il di Milano nega la circostanza CP_1
stessa che i beni oggetto di controversia siano mai stati nella disponibilità della , ciò Parte_3
che rende del tutto priva di consistenza e concretezza la domanda risarcitoria in esame.
Anche l'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
Al rigetto degli appelli, principale ed incidentale, consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, ricorrono ragioni per compensare interamente tra le stesse le spese processuali del presente grado di appello.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e del Comune di Milano appellato ed appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello principale e quello incidentale proposti e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b)compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di appello;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della e del Comune di Milano, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, nella misura indicata dal citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13