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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ST EM ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1900/2024 R.G.A.C.
FRA
NATO A LICATA IL 15/05/50 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Ciotta
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL 15/07/74 Controparte_1
rapp. e dif. dagli Avv. Annamaria Carlino
CONVENUTO
OGGETTO: cessazione comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 02/07/2024 conveniva Parte_1
in giudizio al fine di sentir dichiarare la Controparte_1
cessazione del contratto di comodato stipulato inter partes il
31/05/2019 e condannare il convenuto al rilascio dell'immobile oggetto del contratto in argomento. CP_1
nel costituirsi in giudizio contestava il fondamento
[...]
delle avverse pretese invocandone il rigetto instando in via
1 riconvenzionale al fine di sentir condannare parte attrice al rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile concessogli in godimento. Con ordinanza del
06/09/2024 il giudice emetteva ex art. 665 c.p.c. il provvedimento di rilascio dell'immobile oggetto del comodato in argomento al contempo disponendo il mutamento di rito del procedimento da ordinario a speciale conseguente all'opposizione del convenuto. Celebrata nel merito l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva decisa all'udienza del 26/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice ha trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore
2 non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa. Nel caso di specie, l'attore ha dato prova del suo diritto di proprietà sull'immobile oggetto di controversia
3 (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dalla prova del diritto attoreo sul bene in questione, possono trarsi elementi gravi precisi e concordanti nel senso di una qualificazione in termini di rapporto di comodato del rapporto negoziale in esame. In tal senso depongono, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo
(durante tutto il periodo in cui il comodatario CP_1
ha avuto la disponibilità del bene) ed in riguardo
[...]
alla fissazione di un termine per il rilascio del cespite in argomento. Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso dall'attore in uso gratuito al convenuto e della conseguente restituzione della cosa data. Piace a questo punto ricordare che per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità è requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'attribuzione al comodante, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo
(v. art. 1810 c.c.). Va a questo punto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla
4 domanda di risoluzione del contratto di comodato inter partes. Invero, dagli atti risulta che lo stabile oggetto del rapporto di comodato in argomento è stato rilasciato dal convenuto in data 22/10/2024 e tale circostanza ha comportato lo scioglimento del vincolo contrattuale avente ad oggetto detto immobile. Pertanto anche in merito alla domanda di rilascio, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. A commento infine della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto apparsa immeritevole di accoglimento va brevemente ricordato come al comodatario non siano rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore né sotto quello dell'art. 936 perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto né infine sotto quello dell'art. 1592 in via di richiamo analogico perché un'indennità per i miglioramenti è negata come abbiamo visto anche al comodatario la cui posizione è molto simile a quella del locatario. Pertanto se questi al fine d'utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma se egli decide d'affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara cessata la materia del contendere in riguardo alle domande attoree di cessazione del contratto di comodato inter partes e di rilascio dell'immobile oggetto del rapporto di comodato in argomento;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 01/12/2025
IL GIUDICE
DO Lo ST EM
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ST EM ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1900/2024 R.G.A.C.
FRA
NATO A LICATA IL 15/05/50 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Ciotta
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL 15/07/74 Controparte_1
rapp. e dif. dagli Avv. Annamaria Carlino
CONVENUTO
OGGETTO: cessazione comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 02/07/2024 conveniva Parte_1
in giudizio al fine di sentir dichiarare la Controparte_1
cessazione del contratto di comodato stipulato inter partes il
31/05/2019 e condannare il convenuto al rilascio dell'immobile oggetto del contratto in argomento. CP_1
nel costituirsi in giudizio contestava il fondamento
[...]
delle avverse pretese invocandone il rigetto instando in via
1 riconvenzionale al fine di sentir condannare parte attrice al rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile concessogli in godimento. Con ordinanza del
06/09/2024 il giudice emetteva ex art. 665 c.p.c. il provvedimento di rilascio dell'immobile oggetto del comodato in argomento al contempo disponendo il mutamento di rito del procedimento da ordinario a speciale conseguente all'opposizione del convenuto. Celebrata nel merito l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva decisa all'udienza del 26/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice ha trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore
2 non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa. Nel caso di specie, l'attore ha dato prova del suo diritto di proprietà sull'immobile oggetto di controversia
3 (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dalla prova del diritto attoreo sul bene in questione, possono trarsi elementi gravi precisi e concordanti nel senso di una qualificazione in termini di rapporto di comodato del rapporto negoziale in esame. In tal senso depongono, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo
(durante tutto il periodo in cui il comodatario CP_1
ha avuto la disponibilità del bene) ed in riguardo
[...]
alla fissazione di un termine per il rilascio del cespite in argomento. Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso dall'attore in uso gratuito al convenuto e della conseguente restituzione della cosa data. Piace a questo punto ricordare che per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità è requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'attribuzione al comodante, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo
(v. art. 1810 c.c.). Va a questo punto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla
4 domanda di risoluzione del contratto di comodato inter partes. Invero, dagli atti risulta che lo stabile oggetto del rapporto di comodato in argomento è stato rilasciato dal convenuto in data 22/10/2024 e tale circostanza ha comportato lo scioglimento del vincolo contrattuale avente ad oggetto detto immobile. Pertanto anche in merito alla domanda di rilascio, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. A commento infine della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto apparsa immeritevole di accoglimento va brevemente ricordato come al comodatario non siano rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore né sotto quello dell'art. 936 perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto né infine sotto quello dell'art. 1592 in via di richiamo analogico perché un'indennità per i miglioramenti è negata come abbiamo visto anche al comodatario la cui posizione è molto simile a quella del locatario. Pertanto se questi al fine d'utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma se egli decide d'affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara cessata la materia del contendere in riguardo alle domande attoree di cessazione del contratto di comodato inter partes e di rilascio dell'immobile oggetto del rapporto di comodato in argomento;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 01/12/2025
IL GIUDICE
DO Lo ST EM
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