Sentenza breve 26 settembre 2023
Decreto presidenziale 4 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/10/2025, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07727/2025REG.PROV.COLL.
N. 08505/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8505 del 2023, proposto da RA IC e GI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato GI Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5215/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale protocollo CH/70794/2013 del 29 maggio 2013, con la quale viene disposta la demolizione d’ufficio delle opere realizzate in Roma via Erchie, n. 50.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
L’adozione del gravato provvedimento fa seguito alla determinazione n. 2123 del 23 ottobre 2012, recante l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate – coincidenti con quelle indicate nel gravato atto - di cui costituisce, quindi, atto meramente conseguenziale.
Il presupposto ordine di demolizione è stato impugnato da parte ricorrente con ricorso iscritto al n. 2165/2013 R.G., esitato nell’adozione della sentenza n. 11541 del 2022, di rigetto dell’azione.
Ne discende, ha osservato il Tar, che il consolidamento dell’ordine di demolizione, costituente atto presupposto dell’accertamento di inottemperanza all’originario ordine ripristinatorio, sulla cui base è stata ingiunta la demolizione d’ufficio delle opere abusive in questa sede gravata, preclude la configurabilità di vizi di illegittimità derivata di tale ultimo atto – cui potrebbero essere ricondotte le censure volte a contestare il carattere abusivo delle opere – stante l’intervenuto accertamento in sede giurisdizionale della legittimità dell’ordine di demolizione.
Il Tar ha evidenziato che la determinazione di demolizione d’ufficio delle opere già colpite da ordine ripristinatorio può, difatti, essere censurata solo per illegittimità derivata e per vizi propri – attinenti ai presupposti per la demolizione d’ufficio, quali l’accertata inottemperanza all’ordine ripristinatorio - mentre non sono ammissibili censure che attengono più propriamente all’ordine di demolizione.
Non risultano essere state proposte censure attinenti a vizi propri della demolizione d’ufficio.
Il Tar ha evidenziato che la demolizione d’ufficio costituisce corretta ed obbligata conseguenza del precedente ordine di demolizione, cui non è stata data ottemperanza.
2. Secondo parte appellante dal provvedimento impugnato non sembra evincersi quali siano le motivazioni sottese all’ordinata demolizione d’ufficio delle opere abusivamente realizzate, né sarebbe stata adeguatamente valorizzata la circostanza per cui a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela del 26 marzo 2013, il sopralluogo svolto dalla Polizia di Roma Capitale sui locali di Via Erchie n.50 abbia avuto un esito negativo.
Ritiene che l’ordine di rimozione o demolizione d’ufficio adottato con la determina dirigenziale n. 1277 del 29 maggio 2013 sarebbe affetto dai medesimi vizi di illegittimità derivanti dalla determina dirigenziale n. 2123 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto l’ordine di demolizione.
L’ordine di demolizione adottato dopo un lungo arco di tempo - tale da ingenerare un legittimo affidamento nel privato sulla regolarità di quanto abusivamente realizzato - necessiterebbe di una ponderata motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità violata e dell’interesse privato alla conservazione del manufatto.
Tale insufficiente motivazione, unitamente alla violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui all’articolo 23 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001, anche sotto il profilo del mancato esperimento del procedimento in autotutela, avrebbe determinato un legittimo affidamento riguardo l’avvenuta regolarizzazione delle opere.
Il decorso del tempo avrebbe sostanzialmente, cristallizzato e consolidato gli effetti prodottisi per effetto della D.I.A. presentata.
Parte appellante lamenta la tardività dell’esercizio del potere “inibitorio” da parte di Roma Capitale.
Fa riferimento alla circostanza che Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dell’ente comunale resistente ha, difatti, adottato la nota prot. 37080 del 11 maggio 2011 – con la quale ha ordinato al Sig. OT OS di “non effettuare le trasformazioni previste dai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.P.R. 380/01 e, successive modifiche ed integrazioni” - ben due anni dopo dalla presentazione della D.I.A. cui si riferisce.
Parte appellante riferisce quanto segue.
In data 26 febbraio 2009 i ricorrenti hanno presentato la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.), prot. n. 13125, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 380/001 per lavori di ristrutturazione edilizia nel fabbricato di Via Erchie n. 50, finalizzati, in particolare, al parziale mutamento della destinazione d’uso del piano terra - da vano garage ad uso residenziale/abitativo - e al rifacimento della facciata del fabbricato.
Il Sig. OS, proprietario del fabbricato all’epoca dei fatti, pertanto, ha tempestivamente adempiuto alla richiesta di integrazione della documentazione di cui alla nota prot.n. 14336 del 4 marzo 2009, trasmessa dall’ente comunale resistente, in data 11 maggio 2011, ben due anni dopo dalla presentazione della citata D.I.A.
Ciò nonostante, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale gli ha notificato la nota prot n. 37080 dell’11 maggio 2011, con la quale ha ordinato “di non effettuare le previste trasformazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 6 del D.P.R, 380/01 e successive modifiche ed integrazioni di cui lamenta l’illegittimità.
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per l’assenza di censure specifiche proposte avverso il contenuto della sentenza di primo grado.
3. In accoglimento di tale eccezione, l’appello deve essere dichiarato inammissibile perché non contiene censure dirette a contestare il contenuto della sentenza appellata, ma riguardanti invece la sostenuta illegittimità del presupposto ordine di demolizione che tuttavia è estraneo al presente giudizio ed è stato contestato in altro giudizio conclusosi in senso sfavorevole per il ricorrente.
Il Tar ha correttamente evidenziato che la determinazione di demolizione d’ufficio delle opere già colpite da ordine ripristinatorio può essere censurata solo per illegittimità derivata e per vizi propri – attinenti ai presupposti per la demolizione d’ufficio, quali l’accertata inottemperanza all’ordine ripristinatorio - mentre non sono ammissibili censure che attengono più propriamente all’ordine di demolizione.
Non risultano essere state invece proposte (né erano proponibili) censure attinenti a vizi propri della demolizione d’ufficio.
La circostanza secondo cui Roma Capitale non avrebbe considerato la richiesta di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione, che reca come data di sottoscrizione il 26 marzo 2013 non può essere valutata dal collegio, non essendo stata posta a base di censure nel ricorso proposto in primo grado e considerando altresì che ha ad oggetto non l’ordinanza di demolizione d’ufficio, oggetto del presente giudizio, ma l’ordinanza di demolizione presupposta, che non è oggetto del presente giudizio.
La demolizione d’ufficio costituisce atto dovuto e vincolato in conseguenza del precedente ordine di demolizione, cui non è stata data ottemperanza.
L’adozione del gravato provvedimento fa infatti seguito alla determinazione n. 2123 del 23 ottobre 2012, recante l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Il collegio ritiene non necessario valutare le censure proposte che attengono propriamente al presupposto ordine di demolizione, anche considerando che dall’esame del contenuto del ricorso proposto in primo grado, non si deduce che sia stata invocata l’invalidità derivata dell’ordine di demolizione d’ufficio, in relazione ai vizi del presupposto ordine di demolizione, ma semplicemente è stata dedotta l’invalidità propria dell’ordine di demolizione d’ufficio, facendo riferimento solo in punto di fatto ai vizi del presupposto ordine di demolizione, peraltro impugnato – come già detto – con altro ricorso già respinto.
L’appello deve quindi essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO