Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2025, proposto da:
ST PP, GI IA, DO RI, UA PU, SC GI BO, VI LU RI AN, SC CA, AL NE, NE LO, quale erede di NE VA, IU AR AN, SC LA, IO CA, MA EL, OL SC, quale erede di OL ND, AL AR, IL SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Giacomo Farrelli, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Farrelli in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. Calabria n. 681/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RT VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta , della sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 681/2017, passata in giudicato, con cui sono stati annullati i provvedimenti dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria, oggi confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, e del Comune di Catanzaro attestanti che l’area intorno alla via Miraglia ricade in ambito territoriale classificato “R4” dal Piano di Assetto Idrogeologico, così da riportare la zona al precedente livello di rischio frana “R2”;
- le intimate amministrazioni si sono costituite confutando le avverse deduzioni ed eccependo l’inammissibilità del ricorso;
Considerato che:
- gli esponenti chiedono, nello specifico, che sia ribadito l’assunto secondo cui l’area d’interesse ricade, in base alla sentenza n. 681/2017, in zona rischio frana R2 e non R4, con conseguente ordine all’Autorità di Bacino di modificare la classificazione di tale area e di eseguire la correzione degli elaborati grafici, coerentemente alla qualificazione di zona rischio frana R2;
Considerato altresì che:
- la qualificazione dell’area interessata dalla richiesta di rilascio dei titoli edificatori allo stato è da ritenersi, in conseguenza degli effetti caducatori della pronuncia n. 681/2017, R2 e non R4;
- al contempo, la decisione n. 681/2017 ha annullato i provvedimenti di modifica del P.a.i. 2001 per carenza di istruttoria, precisando altresì, in fine alla parte motiva, che “ il Comune di Catanzaro e l’Autorità di Bacino Regionale mantengono intatto il loro compito di verificare, previa adeguata istruttoria, il rischio idrogeologico dell’area di cui si discorre, assumendo le determinazioni amministrative o materiali necessarie a minimizzare i rischi per la pubblica incolumità ”;
- ne deriva che l’esecuzione della pronuncia n. 681/2017 non può risolversi nella mera prescrizione rivolta all’Autorità di Bacino di modificare la classificazione dell’area in R2 e disporre la relativa correzione degli elaborati grafici, per come richiesto dagli esponenti, restando invero impregiudicato il potere/dovere della medesima Autorità di Bacino di verificare, previa adeguata istruttoria, il rischio idrogeologico dell’area in esame, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative, le quali, nondimeno, non sono ancora intervenute nonostante le stesse risultino necessarie per definire l’istruttoria delle istanze edilizie, versando pertanto l’amministrazione in un’oggettiva condizione di inerzia;
Ritenuto pertanto che:
- in ragione di quanto evidenziato, e della domanda azionata, il ricorso non possa essere accolto nei termini invocati;
- le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
RT VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT VA | RD AN |
IL SEGRETARIO