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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2295/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7666/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso il rigetto dell' istanza prot. 50861/2023 per il rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, notificato con Pec dell'11.02.2025, della dichiarazione di successione in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, registrata in data 14/12/2015, per duplicazione di pagamento in data 04.05.2016, per la complessiva somma di Euro 3.672,00 (imposta 1 ipot. E. 2.382,00, imp. Catastale E. 1.191,00, tassa ipot. E. 35,00, imposta di bollo E. 64,00).
A fondamento della richiesta di restituzione, il ricorrente dichiara e documenta di aver effettuato, per mero errore, il “doppio pagamento” della somma di € 3.672,00 in data 01/12/2015 ed in data 04/05/2016, in relazione al medesimo presupposto d'imposta.
Deduce e argomenta il ricorrente insistendo sulla illegittimità dell'atto per “violazione e/o erronea applicazione della legge” invocando – a proprio favore - l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e ciò in quanto si verte in tema di imposte irregolarmente percette o non dovute, cioè prive di legittimo presupposto e non in ipotesi di crediti verso lo Stato non dipendenti da indebito con ciò negando l'applicabilità del termine triennale di decadenza dall'azione (di rimborso) richiamato dall'art. 77 del DPR n. 131/1986.
Si oppone l'Ufficio ribadendo che è inammissibile e non meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso presentata dal ricorrente per l'intervenuta decadenza dal diritto vantato, in quanto la relativa istanza risulta presentata il 17.02.2023 oltre il termine di tre anni dal giorno del presunto “doppio” pagamento effettuato il
04/05/2016, previsto dall'art. 77 DPR 131/86, ed oggetto di istanza volta ad ottenerne la ripetizione.
Ribadisce che la disposizione di cui all'art. 77 non lascia dubbi interpretativi e spazio ad una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra i versamenti diretti (non preceduto, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo) in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ulteriore memoria parte ricorrente conferma quanto dedotto nel ricorso principale e produce documentazione attestante il doppio versamento messo in dubbio dall'Ufficio.
All'odierna udienza il Giudice Monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art.77 del D.P.R. n. 131/1986, prevede che il rimborso dell'imposta di registro, deve essere richiesto a pena di decadenza dal contribuente entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Nel nostro caso l'istanza di rimborso risulta presentata il 17.02.2023 oltre il termine di tre anni dal “doppio” pagamento effettuato il 04/05/2016. Secondo l'Ufficio tale disposizione non lascia spazio ad una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra i versamenti diretti (non preceduto, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo) in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
Questo giudice ritiene invece che vada affrontata la distinzione tra i versamenti diretti, non preceduti, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo, e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
Al riguardo si ritiene di condividere quanto sostenuto da parte ricorrente e cioè che il termine triennale di decadenza indicato dall'Agenzia per il rigetto dell'istanza di rimborso si riferisce esclusivamente ad imposte regolarmente percette, le quali risultino in seguito non dovute per il verificarsi di un evento che retroagisca alla data di apertura della successione. Laddove, invece, si verta in materia di imposte irregolarmente percette o non dovute, cioè prive di legittimo presupposto, occorre fare riferimento al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del Codice Civile, prevedendo la norma anzidetta ipotesi di crediti verso lo
Stato non dipendenti da indebito. Per quest'ultima ipotesi, non regolata da altra disposizione specifica, deve trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 del Codice Civile e non quello di cui all'art. 77 del DPR 131/1986. Il termine invocato dall'Ufficio si riferisce al periodo previsto per eventuali accertamenti di fatti che influiscono sulla base imponibile o sulla liquidazione dell'imposta, al quale corrisponde analogo termine di decadenza per la richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Nel caso in trattazione non si è in presenza di errori di calcolo nella liquidazione o nel versamento dell'imposta, né di liquidazione oggetto di revisione che possano determinare diversa base imponibile, aliquota o destinatario della liquidazione. Il ricorrente ha semplicemente versato per errore due volte l'imposta liquidata, con identico modello F24, identici codici tributo, identiche causali ed importi, e non si ritiene giusto che l'Ufficio si giovi di questo errore trattenendo quanto indebitamente incassato, che deve essere restituito all'avente diritto.
Tale problematica è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2554/2003, ritenendo necessario operare la distinzione sopra riportata al fine di stabilire esattamente il termine decadenziale di prescrizione. Secondo la Suprema Corte il termine triennale di decadenza si applica per il “Rimborso di imposte regolarmente percette”, come da rubrica dell'articolo, ossia ogni qual volta l'imposta percetta risulti in seguito non dovuta o dovuta in misura inferiore, laddove tutti i casi che non rientrano nelle ipotesi elencate, ed in cui quindi l'imposta sia irregolarmente percepita, devono ritenersi disciplinati dai principi civilistici della ripetizione dell'indebito, soggetta al termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 CC (vd. pag. 7 e 9 della sentenza). Continua la Corte “secondo quanto induce ulteriormente a credere la norma dettata dall'art. 41, ultimo comma, del DPR n.637/1972 (dove è previsto che il diritto, per l'Amministrazione finanziaria, a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni) non sembrando illegittimo riconoscere che il termine di prescrizione ordinaria, previsto per l'esercizio del diritto di credito da parte dell'anzidetta Amministrazione, possa essere, parallelamente, riferito anche all'azione del contribuente intesa ad ottenere il rimborso di imposte indebitamente percette”.
Non essendo, pertanto, decoroso il termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946, avendo il ricorrente effettuata la duplicazione di pagamento in data 04.05.2016, il ricorso va accolto e annullato il diniego del rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale della dichiarazione di successione per la complessiva somma di Euro 3.672,00. Per la particolarità del contesto esaminato le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla il diniego di rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, come in motivazione . Spese Compensate.
Roma li, 11/02/2026
Il Giudice Monocratico
LD De IS
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7666/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso il rigetto dell' istanza prot. 50861/2023 per il rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, notificato con Pec dell'11.02.2025, della dichiarazione di successione in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, registrata in data 14/12/2015, per duplicazione di pagamento in data 04.05.2016, per la complessiva somma di Euro 3.672,00 (imposta 1 ipot. E. 2.382,00, imp. Catastale E. 1.191,00, tassa ipot. E. 35,00, imposta di bollo E. 64,00).
A fondamento della richiesta di restituzione, il ricorrente dichiara e documenta di aver effettuato, per mero errore, il “doppio pagamento” della somma di € 3.672,00 in data 01/12/2015 ed in data 04/05/2016, in relazione al medesimo presupposto d'imposta.
Deduce e argomenta il ricorrente insistendo sulla illegittimità dell'atto per “violazione e/o erronea applicazione della legge” invocando – a proprio favore - l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e ciò in quanto si verte in tema di imposte irregolarmente percette o non dovute, cioè prive di legittimo presupposto e non in ipotesi di crediti verso lo Stato non dipendenti da indebito con ciò negando l'applicabilità del termine triennale di decadenza dall'azione (di rimborso) richiamato dall'art. 77 del DPR n. 131/1986.
Si oppone l'Ufficio ribadendo che è inammissibile e non meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso presentata dal ricorrente per l'intervenuta decadenza dal diritto vantato, in quanto la relativa istanza risulta presentata il 17.02.2023 oltre il termine di tre anni dal giorno del presunto “doppio” pagamento effettuato il
04/05/2016, previsto dall'art. 77 DPR 131/86, ed oggetto di istanza volta ad ottenerne la ripetizione.
Ribadisce che la disposizione di cui all'art. 77 non lascia dubbi interpretativi e spazio ad una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra i versamenti diretti (non preceduto, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo) in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ulteriore memoria parte ricorrente conferma quanto dedotto nel ricorso principale e produce documentazione attestante il doppio versamento messo in dubbio dall'Ufficio.
All'odierna udienza il Giudice Monocratico ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art.77 del D.P.R. n. 131/1986, prevede che il rimborso dell'imposta di registro, deve essere richiesto a pena di decadenza dal contribuente entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Nel nostro caso l'istanza di rimborso risulta presentata il 17.02.2023 oltre il termine di tre anni dal “doppio” pagamento effettuato il 04/05/2016. Secondo l'Ufficio tale disposizione non lascia spazio ad una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra i versamenti diretti (non preceduto, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo) in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
Questo giudice ritiene invece che vada affrontata la distinzione tra i versamenti diretti, non preceduti, cioè, come nel caso di specie, da un atto impositivo, e quelli per cui lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
Al riguardo si ritiene di condividere quanto sostenuto da parte ricorrente e cioè che il termine triennale di decadenza indicato dall'Agenzia per il rigetto dell'istanza di rimborso si riferisce esclusivamente ad imposte regolarmente percette, le quali risultino in seguito non dovute per il verificarsi di un evento che retroagisca alla data di apertura della successione. Laddove, invece, si verta in materia di imposte irregolarmente percette o non dovute, cioè prive di legittimo presupposto, occorre fare riferimento al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del Codice Civile, prevedendo la norma anzidetta ipotesi di crediti verso lo
Stato non dipendenti da indebito. Per quest'ultima ipotesi, non regolata da altra disposizione specifica, deve trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 del Codice Civile e non quello di cui all'art. 77 del DPR 131/1986. Il termine invocato dall'Ufficio si riferisce al periodo previsto per eventuali accertamenti di fatti che influiscono sulla base imponibile o sulla liquidazione dell'imposta, al quale corrisponde analogo termine di decadenza per la richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Nel caso in trattazione non si è in presenza di errori di calcolo nella liquidazione o nel versamento dell'imposta, né di liquidazione oggetto di revisione che possano determinare diversa base imponibile, aliquota o destinatario della liquidazione. Il ricorrente ha semplicemente versato per errore due volte l'imposta liquidata, con identico modello F24, identici codici tributo, identiche causali ed importi, e non si ritiene giusto che l'Ufficio si giovi di questo errore trattenendo quanto indebitamente incassato, che deve essere restituito all'avente diritto.
Tale problematica è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2554/2003, ritenendo necessario operare la distinzione sopra riportata al fine di stabilire esattamente il termine decadenziale di prescrizione. Secondo la Suprema Corte il termine triennale di decadenza si applica per il “Rimborso di imposte regolarmente percette”, come da rubrica dell'articolo, ossia ogni qual volta l'imposta percetta risulti in seguito non dovuta o dovuta in misura inferiore, laddove tutti i casi che non rientrano nelle ipotesi elencate, ed in cui quindi l'imposta sia irregolarmente percepita, devono ritenersi disciplinati dai principi civilistici della ripetizione dell'indebito, soggetta al termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 CC (vd. pag. 7 e 9 della sentenza). Continua la Corte “secondo quanto induce ulteriormente a credere la norma dettata dall'art. 41, ultimo comma, del DPR n.637/1972 (dove è previsto che il diritto, per l'Amministrazione finanziaria, a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni) non sembrando illegittimo riconoscere che il termine di prescrizione ordinaria, previsto per l'esercizio del diritto di credito da parte dell'anzidetta Amministrazione, possa essere, parallelamente, riferito anche all'azione del contribuente intesa ad ottenere il rimborso di imposte indebitamente percette”.
Non essendo, pertanto, decoroso il termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946, avendo il ricorrente effettuata la duplicazione di pagamento in data 04.05.2016, il ricorso va accolto e annullato il diniego del rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale della dichiarazione di successione per la complessiva somma di Euro 3.672,00. Per la particolarità del contesto esaminato le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla il diniego di rimborso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, come in motivazione . Spese Compensate.
Roma li, 11/02/2026
Il Giudice Monocratico
LD De IS