Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2295
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Duplicazione di pagamento

    Il giudice ritiene che il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 77 del DPR 131/1986 si applichi solo per imposte regolarmente percepite ma successivamente non dovute, mentre per imposte irregolarmente percepite o non dovute per mancanza di presupposto si applica il termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. Nel caso di specie, trattandosi di duplicazione di pagamento per errore, si applica il termine decennale, non essendo ancora decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2295
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo