Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza-OMISSIS-2023, emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa RA SA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale civile di Palermo, sezione Lavoro ha così statuito:
“accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara che-OMISSIS- ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo di cui agli artt. 1, 2 e 3 L. 210/92, nella misura prevista per la VI categoria D.P.R. n° 834/81, con decorrenza dal Novembre 2017 e condanna il Ministero della Salute al pagamento dei relativi ratei, rivalutati nella loro interezza secondo quanto previsto dall’art. 2 co. 1° L. n° 210/92, con gli interessi legali, come per legge”.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese, con distrazione in favore del difensore, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di penalità di mora.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, notificata al Ministero presso la sede il 15 settembre 2024, è passata in giudicato, come da attestazione del 20 settembre 2024.
Di converso, il Ministero, costituendosi con atto di pura forma, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il resistente Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati in sentenza, previa determinazione di quanto dovuto a titolo di indennizzo ex l. n. 210/1992, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti al ricorrente, con oneri a carico del resistente Ministero.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Invero - premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” , considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.).
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte c.p.a.) e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero della Salute per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta , su sollecitazione di parte ricorrente.
Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata.
La penalità sarà dovuta in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine.
Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura del commissario far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per l’attività sostitutiva svolta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-- condanna il Ministero della Salute a corrispondere le somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- per l’inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni, nei sensi indicati in parte motiva;
- condanna il Ministero della Salute, nei termini indicati in motivazione, al pagamento di una penalità di mora in favore di parte ricorrente.
Condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 3.093,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
RA SA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SA RU | ER EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.