Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18002
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Sentenza 19 maggio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per decorrenza dei termini di custodia cautelare dal primo provvedimento restrittivo

    La Corte ritiene che il requisito della 'desumibilità dagli atti' non fosse soddisfatto al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, poiché solo successivamente, tramite un'informativa conclusiva, il Pubblico Ministero ha avuto piena contezza delle condotte del MI. La complessità del procedimento e la necessità di elaborazione degli elementi indiziari giustificano l'intervallo temporale tra l'acquisizione delle prove e l'emissione della seconda ordinanza. La mera iscrizione nel registro degli indagati o l'autorizzazione alle intercettazioni non sono sufficienti a dimostrare la 'desumibilità' dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18002
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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