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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18002 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2026 del TRIBUNALE della LIBERTA' di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere IN LL. Udite all’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussione orale, richiesta dalla IF, le conclusioni del Sostituto Procuratore gen. Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell’Avv. Biagio Salvatore Palamà del Foro di Lecce, in difesa di MI NE, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18002 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 08/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. NE MI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per l’annulla- mento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 13 gennaio 2026, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 28/11/2025, con cui è stata rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. irrogatagli con ordinanza ii. 157/2025 dei GIP di Lecce, emessa nell'ambito del (presente) procedimento n. R.G.N.R. 666/2021, eseguita in data 19.11.2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309/90, 56 e 629 cod. pen. (commessi quanto al reato associativo in Racale e paesi limitrofi, dal mese di maggio 2021 in permanenza e quanto ai reati fine in Rracale, Alliste e Lecce tra il settembre 2021 e il marzo 2022. La richiesta di retrodatazione era stata operata con riferimento alla prece- dente ordinanza del 16/03/2022, con cui il GIP di Brindisi, nell'ambito del proce- dimento penale n. 1169/2022 RG (poi trasmesso per competenza a Lecce), disponeva la misura di massimo rigore nei confronti di MI NE, a se- guito di convalida dell'arresto in flagranza, per le seguenti condotte: FO Fe- derico, NI MA, MI NE: Capo 1) del reato di cui agli articoli 110, c.p., 73, co. I e co. 4, 80, co. 2, d.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso ed unione tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R., trasportato a bordo del veicolo Mercedes classe B, tg DT913HZ e comunque illecitamente de- tenuto, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 75 del medesimo D.P.R. ed al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 28 kg, suddivisa in 25 buste sigillate a caldo e sottovuoto, ciascuna dei peso di circa 1,150 kg, in particolare, mentre il LL conduceva il mezzo Mercedes classe B, tg. DT913HZ all'interno del quale era occultato lo stupefacente, il NI ed il MI, a bordo rispettivamente delle autovetture Volkswagen Golf tar- gata EX271 MX e BMW targata EY981JS, scortavano l'auto condotta dal complice LL con il ruolo di "staffetta"; con l'aggravante di aver trasportato e comun- que illecitamente detenuto una ingente quantità della suddetta sostanza stupefa- cente;
con la recidiva, reiterata e specifica per NI MA;
con la recidiva, specifica ed infraquinquennale per LL FE;
con la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale per MI NE;
in Torchiarolo, il 12.3.2022". Per tali fatti, MI veniva condannato dal GUP di Lecce con sentenza n. 956 del 04/10/2022, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello con la sen- tenza n. 676 del 14/04/2023), con definitività della condanna in data 19/09/2023. 3 Pertanto, il NU si trovava ininterrottamente ristretto dal giorno 12/03/2022, dapprima in stato cautelare, poi, in espiazione di pena, fino al giorno 14/05/2024. 2. Come ricorda il provvedimento impugnato, con la seconda ordinanza a MI veniva contestato, di aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ponendosi in stretta collaborazione con il capo, NI To- mas, nonché con l'organizzatore, FO FE. Ed invero, dalle indagini (com- pendiate nell'ordinanza genetica) emergeva che l'imputato, nell'adempiere ad una vera e propria parallela attività lavorativa illecita, era solito seguire NI, ora, per effettuare rifornimenti di droga ai vari pusher dell'associazione (capo 76); ora, per effettuare (talune) cessioni a plurimi acquirenti. Inoltre, egli partecipava con NI alle cessioni di droga in favore di un acquirente di Alliste, NI RE, che, una volta totalizzato un importante debito, diveniva pure vittima di tentata estor- sione, proposta di fatto da MI stesso. Nella quotidianità, il MI si recava presso l'abitazione o il garage di NI, essendo quelli i luoghi di occultamento della droga, e lì contribuiva, evidentemente, allo stoccaggio o alla preparazione delle sostanze al fine della successiva distribuzione, oppure all'organizzazione delle mosse operative del gruppo. Tale regolarità e quotidianità dei rapporti consentiva a MI di prendere a collaborare, in modo stringente, anche con AF AR, compagna di NI, con la quale si sviluppava un rapporto di amicizia e di fre- quentazione. Infatti, le intercettazioni consentivano di documentare che, in più occasioni, il medesimo, su direttive del capo, si coordinava con quest'ultima, cu- stode della droga presso la propria abitazione, ivi recandosi per recuperare le so- stanze da smerciare. Infine, la crescente affidabilità di MI, agli occhi di NI, gli consentiva, da un lato, di avere in uso una scheda dedicata alle comu- nicazioni riservate con quest'ultimo e con FO;
dall'altro lato, di rivestire il ruolo di custode di talune quantità di sostanze stupefacenti;
dall'altro lato, ancora, di essere meritevole di aggiornamenti, da NI stesso, sul complessivo andamento degli affari (cfr. p. 414 dell’o.c.c.) o sulla disponibilità di ingenti quantitativi di droga (come, a novembre 2021, quanto all'eroina stoccata appositamente per CERA, per complessivi 10 kg. - cfr. pp. 421-422 e pp. 429-430 dell’o.c.c.) o sulla necessità di ulteriori carichi di droga (cfr. p. 415). A fronte di ciò, l'arresto in flagranza del prevenuto, in data 12/03/2022, è stato ritenuto collocarsi proprio in questa rase di continua ascesa criminale, allor- quando, su un piano nemmeno particolarmente subalterno a NI e FO (ma anzi di condivisa predisposizione di uomini e mezzi), si prodigava nell'acquisto e nel trasporto di ben 28,00 kg. di marijuana. 4 3. Il ricorrente deduce con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 297 e 12 cod. proc. pen. e motiva- zione contraddittoria;
sussistenza di una connessione qualificata tra i reati ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.; riferimento contenuto nella seconda ordinanza custo- diale all’elemento gravemente indiziante costituito dall’arresto del 12 marzo 2022; desumibilità dagli atti dei reati oggetto della seconda ordinanza custodiale;
parte- cipazione all’associazione esclusa dal 12 marzo 2022 al 14 maggio 2024, in ragione dello stato di detenzione dell’indagato. Per il ricorrente non vi sarebbe dubbio alcuno che nel caso in esame debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se- condo cui, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano emesse più ordi- nanze applicative della medesima misura cautelare, i termini di durata della cu- stodia cautelare decorrono dall'esecuzione o notificazione del primo provvedi- mento restrittivo. Ricordati l’obiettivo della norma e la pronunce 408/2005 e 233/2011 della Coret costituzionale evidenzia che proprio con la pronuncia del 2011 i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza, ebbero a dichiarare la illegittimità dell’art. 297 cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decor- renza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Questo per il ricorrente è esattamente il caso in esame. Il MI, quando è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 127/20259 aveva da poco terminato di espiare la pena, senza soluzione di continuità a partire dal 12/03/2022, inflittagli per la violazione degli artt. 73 ed 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nell'ambito del procedimento penale n. 1983/22 R.G.N.R. Secondo la tesi difensiva, tra il reato oggetto dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere (proc. pen1983/22 R.G.N.R.) e i delitti contestati nel presente procedimento penale, vi è una evidente connessione qua- lificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. Ne discenderebbe che, poiché nei confronti dell'indagato sono state emesse due ordinanze che hanno applicato la stessa misura cautelare in carcere, sia pure per fatti diversi ma commessi anteriormente all'emissione della prima, i termini di custodia cautelare devono farsi decorrere dal 12 marzo 2022 e, per questo, devono ritenersi decorsi i termini di fase in applicazione del combinato disposto di cui agli Artt. 297, co. 3, 12, lett. b), cod. proc. pen. 5 Ricorda il ricorrente che, a chiarire la portata applicativa della norma pro- cessuale di cui si chiede l'applicazione, sono intervenute due pronunce delle Se- zioni Unite penali del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, [...], Rv. 231057-8-9). Alla luce di quelle, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e conseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è neces- sario che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cau- telare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Rv. 253237). Con riferimento alla posizione processuale di MI le due ordinanze sono state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, per il ricorrente si palesa irrilevante che i due pro- cedimenti abbiano avuto autonome origini essendo certa la connessione qualificata e l'anteriorità dei fatti reato Peraltro, nel caso di specie, i fatti di cui alla prima ordinanza custodiale altro non sono che atti di indagine del presente procedimento tesi ad ottenere riscontri oggettivi e che sono parte integrante della seconda ordinanza di custodia cautelare de qua. La difesa del MI insiste sulla sussistenza del presupposto della con- nessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. e si duole che il tribunale del Riesame, al contrario, 'liquidi" quello che è un elemento assoluta- mente inconfutabile ritenendo che: « La difesa fonda la ritenuta medesimezza tra il compendio indiziario acquisito a carico del prevenuto nel presente procedimento, da un lato, e quello già in precedenza assunto a fondamento della emissione della precedente ordinanza di custodia cautelare nel procedimento penale n. 1169/2022 RG, n. 903/22 R.GIP Brindisi sulla contiguità cronologica della commissione dei fatti di reato rispettivamente contestati, fatti di reato che si assumono avvinti da connessione qualificata per sussistenza del vincolo di continuazione». Viene in primo luogo osservato che la mera contiguità cronologica tra i fatti di reato contestati nelle due ordinanze cautelari è elemento ex se neutro, ove non accompagnato, come nel caso in scrutinio, da alcuna indicazione concreta di ele- menti o dati di giudizio valutabili a supporto della assenta anteriore 'desumibilità' dei fatti relativi alla seconda misura cautelare. Ma, soprattutto, che in ordine ai rapporti tra reato associativo e reato-fine oggetto di diversi procedimenti, la giu- risprudenza di legittimità ha reiteratamente statuito il principio secondo cui non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di 6 connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter- mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci- pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nei generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (cfr. ex multis Sez. 1, n. 18340/2011). Il ricorrente afferma che devono ritenersi parte integrante del ricorso le motivazioni relative all'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere avanzata al GIP ex artt. 297, comma 3, 12, lett. b), e le argomentazioni addotte nel conseguente appello avanzato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il rigetto della stessa da parte del tribunale del riesame. Si sottolinea che il provvedimento impugnato deve ritenersi totalmente in contrasto, sul punto, con l'orientamento di legittimità costante e maggioritario e a tal fine si invita questa Corte, per valutare le argomentazioni addotte dal giudice del gravame cautelare in merito all'insussistenza della connessione qualificata, a soffermarsi sui singoli reati oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare nr. 157/2025 o.c.c. e su quello oggetto del precedente procedimento penale nr. 1983/22 RG che determinò l'arresto in flagranza di reato di MI. Sarebbe, infatti, evidente il medesimo disegno criminoso contemplato dalla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. tenuto conto del tempus commissi delicti, del locus commissi delicti e della contestata partecipazione al sodalizio criminoso fi- nalizzato allo spaccio da parte degli stessi partecipanti, tra cui lo stesso MI. Il ricorrente riporta in ricorso i capi d'imputazione relativi all'ordinanza n. 157/2025 e quello oggetto del procedimento penale n. 1983/22 R.G.N.R. e riba- disce che l'assunto difensivo secondo cui il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, che determinò l'arresto del MI in data 12/03/2022, fosse connesso con tutti i fatti oggetto del presente procedimento non può essere "scalfito" sostenendo, così come ha fatto il tribunale, di non avere fornito la prova "che i reati fine rien- trino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano stati consumati per "eseguire" il reato associativo" Sul punto la motivazione secondo il ricorrente deve ritenersi inesistente in quanto sarebbe del tutto evidente il medesimo disegno criminoso contemplato dalla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. Si sottolinea in proposito che nella stessa ordinanza n. 157/2025 si fa rife- rimento all'arresto di Minutelio, avvenuto il 12/03/2022, quale riscontro oggettivo, gravemente indiziante, dell'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio di 7 sostanze stupefacenti. Ed infatti, quell'arresto scaturì da una serie di intercetta- zioni telefoniche ed ambientali, da appostamenti e pedinamenti disposti, senza possibilità di smentita, nell'ambito del procedimento pen. Nr. 666/21 RG. La stessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n. 157/2025, inoltre, dà atto che il 12/03/2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo CC di Lecce arrestavano NI MA, LO FE e MI NE mentre trasportavano Kg. 28 di marijuana, nonché NI MA per detenzione di Kg 3,415 di cocaina (procedimento penale n. 2125/22 RG-1869/22 R.GIP)" Il ricorrente lamenta inoltre l'erronea applicazione della legge penale e pro- cessuale e vizio motivazionale in merito alla c.d. anteriorità dei fatti e al corretto governo del pur richiamato dictum di Sez. 1 n. 20882/2010. Sul punto ritiene che la motivazione sia contraddittoria in quanto la partecipazione attiva all'organizza- zione finalizzata allo spaccio da parte del MI, anche successivamente all'e- missione della prima ordinanza, deve ritenersi assolutamente esclusa a causa dello stato di detenzione dell'odierno indagato, senza soluzione di continuità, dal 12/03/2022 al 14/05/2024 né esistono in atti prove che attestino condotte dell’odierno ricorrente prevenuto successive all'arresto. Ed invero, sul venir meno della "permanenza della condotta partecipativa", si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità costante e maggioritaria stabilisce che la sua interruzione, con riferimento ad un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 si verifica nel momento in cui viene applicata la misura cautelare che impedisce, di fatto, la prosecuzione della partecipazione all'associazione. Ne discende che, con riferimento alla posizione di MI, non potrebbe ritenersi applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può configurarsi il presupposto dell'anteriorità dei fatti, a causa della permanenza del reato associa- tivo. Il ricorrente lamenta anche l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta insussistenza, ai fini dell'applicazione dell’art. 297 cod. proc. pen., del presupposto della desumibilità dei fatti a partire dall'esecuzione della prima ordinanza o comunque al momento del rinvio a giudizio relativo ai fatti di cui alla prima ordinanza, che il difensore ricorrente ritiene sus- sistesse. Ricordato il dictum, peraltro condiviso dal giudice del gravame cautelare, di S.U. n. 21957/2005, il ricorrente ricorda che Sez. 2 n. 14975/2024, ha eviden- ziato la necessità, per il giudice dinanzi al quale è invocato il principio della retro- datazione, di verificare la "desumibilità" dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva, dagli atti del procedimento precedente. Pertanto, la retro- datazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere 8 adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice, in tal caso, è, dunque, chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da in- tendersi - come precisato dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e suf- ficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola — prosegue il ricorso — vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cau- telari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodata- zione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordi- nanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura dispo- sta con la seconda ordinanza, anche la loro connessione qualificata (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 dei 25/11/2010, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099). Ricorda il ricorrente che la Corte di legittimità, nella sentenza 14975/2024 ha precisato che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta, del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda mi- sura). Ad ogni modo, come già evidenziato in precedenza, nel caso che ci occupa esisterebbe per il ricorrente certamente la connessione qualificata tra fatti diversi e, gli stessi, erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza (il richiamo è a Sez. 4 n. 16343/2023) Il ricorrente trascrive la motivazione del provvedimento impugnato sul punto ed evidenzia che non vi è dubbio alcuno che l'onere della prova della desu- mibilità dei fatti grava sull'indagato il quale deve dimostrare che gli elementi per la seconda misura erano già presenti nel primo procedimento. Ma sostiene che la IF ha inequivocabilmente dimostrato che i fatti commessi antecedentemente alla prima misura restrittiva erano ben evidenziati, definiti e conosciuti dal Pubblico Ministero. E che gli elementi erano "idonei e sufficienti per adottare" il provvedi- mento cronologicamente posteriore. Ciò perché è stato provato documentalmente 9 che il materiale investigativo, già a disposizione dei PM, consentiva concretamente di richiedere una misura anche per i fatti contestati successivamente in quanto il dato processuale oggettivo a cui si fa riferimento è il documento che per comodità di consultazione fu allegato al ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. Si evidenzia che sul punto, il tribunale scrive che: «non basta evidenziare che, in data 09/12/2021, il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni, contestando a MI i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. n. 309/90, mo- tivando... rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di respon- sabilità...» E che si legge ancora: «È evidente che, così facendo, si siano (abil- mente) confusi differenti piani valutativi, essendo noto, invece, che sia necessaria, ai fini dell'iscrizione nei registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente la ricor- renza di una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, ricon- ducibile ad una specifica fattispecie;
o che, ai fini delle attività di intercettazione, siano necessaria i gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'i- potesi ex art. 74 d.P.R. n. 309/90), i sufficienti indizi». In data 09/12/2021 — si sottolinea in ricorso — il Sost. Procuratore Dott.ssa VA LE, "Disponeva l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di MI per i delitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90". E da quell'atto formale si evince che il P.M. "Letti gli atti del procedimento penale indi- cato in epigrafe e rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di responsabilità a carico dei soggetti (MI) con riferimento ai reati per i quali si procede...", aggiornava l'iscrizione nel registro degli indagati. In buona sostanza, si sostiene che dal provvedimento di aggiornamento emerge in maniera chiara ed incontrovertibile che il Pubblico Ministero non si è limitato a fare riferimento a generici gravi indizi di colpevolezza a carico dell'inda- gato, ma si è spinto ben oltre, esprimendosi in termini di "elementi di responsabi- lità" così dimostrando, di avere operato una approfondita valutazione degli stessi. L'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di MI per i delitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90 — secondo la tesi difensiva — deve ritenersi elemento di riscontro alla già sostenuta connessione qualificata, facendo riferimento al luogo di azione ed influenza dell'associazione contestata, ovvero lo stesso in cui fu eseguito l'arresto del MI relativamente al proc. pen n. 2125/22 RG che determinò l'emissione della prima ordinanza. Dunque, contra- riamente a quanto sostiene il tribunale il compendio indiziario, già a partire dal 09/12/2021, manifestava ed esprimeva la propria portata dimostrativa relativa al coinvolgimento dell’odierno ricorrente in tutti i reati oggetto dell'Ordinanza n.157/2025. Si evidenzia che il giudice del gravame cautelare ritiene ancora che: «...non risulta soddisfatto l'onere di prova a carico della difesa e, al riguardo, non basta 10 minimamente il fatto di avere indicato, nell'atto di appello che nella sentenza n. 956/2022 il GUP, descrivendo i fatti del marzo 2022, abbia fatto cenno ad una "specifica operazione antidroga..." espressione, di per sé suscettibile di plurime interpretazioni, non necessariamente (e, anzi, improbabilmente) tendente afar cenno proprio alle investigazioni di cui al p.p. n. 666/2021». In proposito si sottolinea che la difesa ha sempre sostenuto che, al contra- rio di quanto affermato dal Tribunale, la stessa motivazione della o.c.c. n. 157/2025 ed in particolare nella Sezione dedicata all' "Elenco dei riscontri eseguiti nel procedimento" (pagg. 42 e 43) rappresenta il riscontro, sia pure postumo, della deducibilità dei fatti a partire dall'esecuzione della prima ordinanza. Infatti, si legge nella prima ordinanza che: «Il 12/03/2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo CC di Lecce arrestavano NI MA, FO FE e MI NE mentre trasportavano Kg. 28 di marjuana, nonché NI MA per detenzione Kg. 3,415 di cocaina (proc. pen. n. 2125/22 RG. 1869/22 R. G.I.P.)». E non vi sarebbe dubbio alcuno che quel sequestro venne eseguito grazie all'attività investigativa che ha poi fatto scaturire l'o.c.c. 157/25. Né vi è dubbio che i fatti che determinarono l'arresto di MI in data 12/03/2022, nonché quelli per cui è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare nr. 157/2025 o.c.c. siano stati oggetto della medesima indagine. Peraltro, si sottolinea in ricorso che questa circostanza si deduce anche dalla stessa motivazione della sentenza nr. 956 del 04/10/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce che ritenne MI e FO responsabili dei delitti loro contestati, ove si legge che: «I fatti in contestazione traggono origine da una specifica operazione antidroga effettuata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, come ricostruita nel verbale di arresto in flagranza di reato e negli atti allegati. In particolare, risulta dal verbale di arresto che "in data 12/03/2022, nell'ambito di una specifica operazione antidroga.... ecc. ecc.». A seguito della flagranza di reato, il MI, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella detenzione della sostanza stupefacente, venne arrestato con riferi- mento al proc.to penale 1169/22 RG - stralcio nr. 1983/22 RG. L'arresto venne convalidato e nei suoi confronti venne emessa, dal GIP Tribunale di Brindisi, l'OCC datata 16.03.2022 già allegata all'istanza. Si ritiene in ricorso che non vi fosse ulteriore prova da dover fornire da parte della difesa. E si aggiunge che a condurre le indagini che determinarono quell'operazione di p.g. fu proprio il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, lo stesso che, sotto la direzione del Pubblico Ministero LE svolgeva contestualmente le indagini relativamente al processo in esame. Alla luce di tali considerazioni ritiene il ricorrente che al momento dell'arre- sto di MI, sottoposto a misura cautelare carceraria in forza dell'o.c.c. 11 emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, in data 12/03/2022, ogni fatto investiga- tivo, nota, relazione di servizio, intercettazione telefonica o ambientale, fossero elementi già noti ad investigatori e PM. E che nel caso in esame la desumibilità dagli atti era ed è evidente, sì da essere ricavabile ictu oculi e non possa dipendere, così come è accaduto, da un giudizio postumo del tutto discrezionale in merito alla sufficienza, ai fini dell'emissione della successiva ordinanza cautelare, di quegli indizi già esistenti in sede di adozione della prima ordinanza. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 2. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta del 3/4/2026 le proprie conclusioni. Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. a trattazione orale, richiesta dalla IF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I profili di doglianza sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2.. Va ricordato che con l’art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha inteso codificare la regula iuris, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il previgente codice di rito, della “contestazione a catena”, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare. Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aber- ratio ictus plurioffensiva. 12 Sull’impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'o- peratività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continua- zione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica); dall'altro, introducendo una regola generale di re- trodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordi- nanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo automatismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la di- sposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). L’ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale dichiarava l’illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al mo- mento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, [...], Rv. 231057-8-9). 3. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea sche- matica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. 13 Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" — e conseguentemente possa trovare applicazione la disci- plina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, — che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologica- mente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez. 4, n. 22043 del 16/05/2024, Iurlato, non mass.). La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualifi- cata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – come affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esi- stenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipen- dentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Si ha, in altri termini, in tal caso un’automatica retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit.). La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cau- telari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma pre- suppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti alla base del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un procedimento inizialmente unico, in virtù dell’avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo 14 dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cau- telari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche ri- spetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, [...], Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, Pepa, Rv. 258500, Sez. 4 n. 22043 del 16/05/2024, [...], non mass.). La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ov- vero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza IA (Sez. U. n. 21957 del 22/03/2005, [...], Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedi- mento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano ele- menti idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza. La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla seconda ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della re- trodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di veri- ficare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come precisato 15 dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordi- nanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provve- dimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Li- brato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, [...], Rv. 240099). Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca- tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pen- denti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Dimino, Rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedi- menti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedi- menti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ri- tardare la decorrenza della seconda misura). 4. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. U. n. 45246 del 19/7/2012, [...], Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo se- condo presupposto, dichiarando l’illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel procedi- mento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293). 16 Questa Corte di legittimità ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli ele- menti idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827). 5. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale salentino, che ha escluso l’operatività dell’art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità. Nella logica motivazione del provvedimento impugnato, richiamata alle pagg.
7-8 la giurisprudenza sopra ricordata, i giudici del gravame cautelare danno atto di ritenere «quantomeno dubbia la certa connessione tra l'associazione con- testata al capo sub 45) e tutti i rimanenti reati-fine, nonché tra questi e quelli di cui alla prima ordinanza cautelare, stante l'ampiezza del periodo temporale in con- siderazione e le diversità modali e finalistiche degli stessi (si rammenti, tra l'altro, che nella seconda ordinanza cautelare sono state sollevate contestazioni afferenti sostanze stupefacenti di altro tipo, essenzialmente cocaina, e pure un'ipotesi di tentata estorsione)» (pag. 10). In ogni caso, anche a voler disconoscere le sovraestese considerazioni, è dirimente, per il Collegio della cautela, il fatto che non possa assolutamente ivi intendersi sussistente il requisito della "anteriore desumibilità dagli atti", all'epoca dell'emissione della prima ordinanza cautelare, e fino al rinvio a giudizio di Minu- tello nell'ambito dei medesimo procedimento penale. A tal proposito, secondo quanto rileva il tribunale salentino il difensore, lungi dal confrontarsi con la limitatezza degli elementi fattuali e investigativi di cui al P.P. n. 1169/2022 (e, di contro, con la copiosità e pregnanza di quelli soprag- giunti, anni dopo, nel P.P. n 666/2021), si e limitato semplicemente a dissentire dal rigetto espresso dal GIP nell'ordinanza gravata, e, in buona sostanza, a insi- stere sul fatto che nelle mani del PM, all'atto dell'arresto di MI, vi fosse già a disposizione l'intero compendio indiziario sfociato nella seconda ordinanza. Dunque, la seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, che è quella su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, è quella relativa alla desumibilità dagli atti, stavolta con esito negativo. Conferentemente viene ricordato nel provvedimento impugnato che, con riferimento al concetto di "desumibilità dagli atti", la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di una netta distinzione rispetto alla nozione di 17 semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze;
l'esistenza storica di un fatto e di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso non assu- mono infatti specifica rilevanza processuale, come invece accade in presenza di una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e dei conseguenti giudizi valutativi;
ed invero si può discutere di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentale o fenomenico qualora il Pubblico Ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della conclu- denza e gravità degli elementi indiziari, in guisa da determinarsi a richiedere una nuova misura cautelare. Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere pu- ramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'infor- mativa finale di p.g. può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramento temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indispen- sabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (Sez. 6 n. 16492/2007). Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha affermato, secondo un indi- rizzo giurisprudenziale reiteratamente ribadito nel tempo, che in tema di retroda- tazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cui la nozione di "desumibilità dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria già idonea, all’atto dell’emanazione della prima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, [...], Rv. 253236). È stato anche precisato — e va qui ribadito — che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumi- bilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di sem- plice 'conoscenza’ o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si indivi- dua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (così Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Pala- dini, Rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento;
conforme Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 6 n. 31441 del 24/04/2012, [...], Rv. 253236). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la "desumibilità dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova 18 da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in termini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati in- terpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. In altri termini, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condi- zione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una speci- fica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, [...], Rv. 265437 – 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola Rv. 253509). Ancora è stato ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti ine- renti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui com- pendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richie- dere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che ren- dano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato con- nesso (così Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D’Onofrio, Rv. 284464 – 01 che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di co- municazioni su sistema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'e- sistenza del sodalizio;
conf. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 Flandina, Rv. 279291 – 01 che ha ribadito come ai fini della desumibilità non sia sufficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente e in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva rite- nuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della 19 notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche;
Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01 relativamente a due ordinanze cautelari per al- trettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso;
Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 – 02 che, nel ribadire che la desumibilità con- siste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documen- tale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in fla- granza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza;
Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269680 - 01 che ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo sog- getto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime). Isolato e non condivisibile, ad avviso del Collegio è l’assunto di cui Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 Buscemi Rv. 281230 – 01 secondo cui, in n tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'ante- riore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connes- sione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che 20 può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga). 6. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali opzioni ermeneutiche, il tribunale salentino, quanto all’odierno ricorrente ha evidenziato come il requisito della desumibilità dagli atti risultasse carente e che, come rimarcato dal Gip, è stato solo grazie all'informativa conclusiva della p.g., avente n. 183/7137-2021, depositata a febbraio 2024 (quasi due anni dopo i fatti di cui al procedimento penale n. 1169/22), che l'organo requirente è stato messo nelle condizioni di poter avere piena contezza di tutte le condotte poste in essere da MI, in concorso con altri, e, dunque, di maturare specifici convincimenti in relazione alla consuma- zione di determinate ipotesi di reato, procedendo, quindi, con la redazione e l'e- missione di una (corposa) richiesta cautelare. L’ordinanza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della sopra ricordata giurisprudenza di legittimità laddove afferma che il fatto che un'ordinanza caute- lare, emessa in un procedimento, si fondi anche su clementi presenti in un primo procedimento, non assume, di per sé, alcun particolare significato, atteso che, sovente, gli elementi indiziari e probatori non manifestano immediatamente e in modo schietto la loro portata, dovendo essi, piuttosto, essere interpretati analiti- camente, a maggior ragione quando si tratta di esiti di un'estesa attività captativa, con colloqui avvenuti con modalità criptiche. In altri termini, corretto appare il rilievo che il solo fatto che taluni dati conoscitivi possano essere a disposizione del PM non dimostra che questi ne abbia già individuato (o avrebbe dovuto individuare) tutta la loro portata probatoria, con immediato (e automatico) stigma di elusione del dettato normativo. E che, in realtà, non può disconoscersi che, nei casi anzidetti, l'effettiva presa di conoscenza e l'elaborazione degli elementi probatori richiede tempi non brevi, che danno ra- gione dell'intervallo di tempo tra l'acquisizione delle fonti di prova e l'inizio del procedimento penale. Così come che, ovviamente, spetta al tribunale del riesame procedere alla valutazione della ragionevole tempestività con la quale il PM ha elaborato l'accusa, sulla base di quanto effettivamente nella disponibilità del PM. Al riguardo, conferente appare il richiamo operato dal tribunale leccese al dictum di Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 —01 secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiet- tivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (e in motivazione, nella sentenza richiamata, la Corte ha precisato che la valutazione 21 della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle im- putazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo). Con ciò, dunque, il provvedimento impugnato si muove nel solco del prin- cipio secondo cui, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità dagli atti, rileva non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari (Sez. 2, n. 11133 del 12/12/2008, dep. 2009, Macrì, Rv. 243421; Sez. 5, n. 47090 del 20/11/2007, [...], Rv. 238887). È corretto, altresì, il rilievo da parte dei giudici salentini che la desumibilità si connota diversamente a seconda delle diverse figure criminose in questione, essendo agevole comprendersi come nei casi di reati caratterizzati da condotta istantanea, gli elementi sono ben più facilmente identificabili, riconoscibili e valu- tabili;
diversamente, non così nei casi in cui i reati siano a condotta permanente, atteso che, in tal caso, gli elementi, per essere concludentemente valutati, devono essere analizzati e considerati unitariamente. Con motivazione logica e congrua il giudice del gravame cautelare dà atto di ritenere che la fattispecie odierna ricade, evidentemente, nella seconda ipotesi delineata, e che, stante l'assoluta complessità del quadro fattuale e investigativo sviluppato in seno al presente procedimento penale (iscritto, si ricordi, nei con- fronti di 55 soggetti), sia stato del tutto ragionevole l'intervallo temporale (di circa sei mesi) impiegato dal PM per addivenire a formulare le accuse e a depositare al GIP la richiesta cautelare (a settembre 2024). I giudici salentini rilevano che la circostanza, sottolineata più volte dalla difesa, che già nell'anno 2022 il PM avesse a disposizione tutti gli elementi posti a fondamento della seconda richiesta cautelare, resta, a ben vedere, anche questa volta, una petizione di principio. E si confrontano anche con il rilievo, reiterato in questa sede, dell’aggiornamento dell’iscrizione della notizia di reato, confutandolo, correttamente sottolineando che non basta evidenziare che, in data 09/12/2021, il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni, contestando a MI i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/90, motivando ". . .rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di responsabilità...". Ciò perché, così facendo, il difensore finisce per porre sullo stesso livello due differenti piani valutativi, essendo noto, come che sia sufficiente, ai fini dell'i- scrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente l’evidenziarsi di una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una specifica fattispecie;
o che, ai fini delle attività di intercettazione, siano necessaria 22 i gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'ipotesi ex art. 74 d.p.r. n. 309/90), i "sufficienti indizi". Quindi, in entrambi i casi, soglie di valuta- zione inferiori rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (ex art 273 cod. proc. pen.), imprescindibile per l'adozione di una misura cautelare personale. Conferente in tal senso appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 20002/2020, Rv. 279291-01 secondo cui in tema di retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti dei fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fiuti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione dei primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non ma- nifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (caso in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordi- nanza dei riesame che aveva ritenuto irrilevante ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). Pertanto, in questa prospettiva, priva di aporie logiche appare la motiva- zione del provvedimento impugnato laddove ritiene che non fosse possibile per il PM leccese avere alcuna esaustiva piattaforma indiziaria prima dell'informativa conclusiva della p.g., depositata, come detto, nel febbraio 2024. Invero, solo tra- mite la stessa (frutto di un'articolata e complicata analisi, collazione e coordina- mento di una gran mole di atti investigativi, tra cui servizi di osservazione e pedi- namento, videosorveglianza, sequestri, oltre che di intercettazioni relative a più persone) è stato possibile esperire quella delibazione giudiziale, seria e ponderata, in relazione ad una pluralità indistinta di transazioni di droga e/o alla sussistenza di un organizzato e agguerrito assetto plurisoggettivo (con relativo organigramma, suddivisione di ruoli, mezzi e basi logistiche, contabilità comune) al quale MI ha preso parte, insieme a tutti i suoi complici. Con ciò dovendosi disconoscersi che l'informativa finale in parola possa dirsi solo ricognitiva o ripetitiva di atti o infor- mative precedenti, non avendo, del resto, la difesa stessa nemmeno tentato di scalfire tale convincimento, mediante precise critiche o cesure o allegazione di atti o documenti. 7. Nel caso in esame, i giudici del gravame cautelare, conclusivamente, hanno logicamente escluso, o comunque ritenuto dubbia, la sussistenza dei pre- supposti, per configurare l’ipotesi della connessione qualificata, sulla base di un puntuale percorso argomentativo qui di seguito sintetizzato: a) l’acquisizione degli 23 elementi in indagine di cui alla seconda ordinanza custodiale nell’ambito di un di- verso procedimento in relazione a distinte fattispecie di reato;
b) la contestazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. dal maggio 2021, con permanenza e, cioè, anche in un periodo successivo a quello di commissione del reato di cui al primo procedimento penale;
c) l’insussistenza di una connessione qualificata tra il reato associativo e tutti i reati-fine, alla luce dell’ampiezza del periodo temporale in con- siderazione, della diversa tipologia di droga trattata nei reati di cui alla seconda ordinanza (traffici illeciti spesso riguardanti la cocaina e non marijuana) e della contestazione di un reato di tentata estorsione;
d) la completezza della conoscenza delle condotte poste in essere dal MI nell’ambito del secondo procedimento - a carico di 55 imputati - solo grazie all’informativa conclusiva di P.G. dell’8 feb- braio 2024; e) la notevole complessità del secondo procedimento, tale da rendere necessario un tempo rilevante (ma congruo), per consentire al P.M. di formulare le imputazioni e la richiesta di misure cautelari (settembre 2024); f) la mancata dimostrazione da parte della difesa della sussistenza di una connessione qualifi- cata, stante l’insufficienza della notizia del fatto-reato. Il ricorrente con l’odierno ricorso, si confronta solo parzialmente coi dati esposti dai giudici della cautela indicativi dell’impossibilità di configurare la cd. contestazione a catena. L’unico profilo, oggetto di una censura in qualche misura fondata, attiene all’epoca di contestazione del reato associativo, in quanto, sebbene contestato con permanenza, non risulterebbe protrattosi nel periodo di detenzione dal 12 marzo 2022 al 14 maggio 2024. La dDfesa, tuttavia, non fornisce elementi per dimostrare la preordinazione dei vari reati fine ab initio e, cioè, all’epoca di costituzione dell’associazione né fornisce elementi di collegamento tra la vicenda di droga di cui alla prima misura cautelare e la tentata estorsione contestata nell’ambito del secondo procedimento. Non dovendosi dimenticare, peraltro, che costituisce ius receptum che non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter- mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci- pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "ese- guire" il reato associativo (Sez. 1, n. 18340 dell’11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305; vedi anche, in tema di associazione di stampo mafioso e reati-fine, Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477). 24 La IF, soprattutto, non dimostra la presenza nel bagaglio conoscitivo del P.M. di tutti i singoli elementi indiziari posti a fondamento della seconda richie- sta di misura cautelare già all’epoca della prima richiesta custodiale;
essi, al con- trario, potevano essere compiutamente elaborati ed analizzati solo a seguito dell’informativa finale dell’8 febbraio 2024. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/05/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IN LL TE RR
con la recidiva, reiterata e specifica per NI MA;
con la recidiva, specifica ed infraquinquennale per LL FE;
con la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale per MI NE;
in Torchiarolo, il 12.3.2022". Per tali fatti, MI veniva condannato dal GUP di Lecce con sentenza n. 956 del 04/10/2022, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello con la sen- tenza n. 676 del 14/04/2023), con definitività della condanna in data 19/09/2023. 3 Pertanto, il NU si trovava ininterrottamente ristretto dal giorno 12/03/2022, dapprima in stato cautelare, poi, in espiazione di pena, fino al giorno 14/05/2024. 2. Come ricorda il provvedimento impugnato, con la seconda ordinanza a MI veniva contestato, di aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ponendosi in stretta collaborazione con il capo, NI To- mas, nonché con l'organizzatore, FO FE. Ed invero, dalle indagini (com- pendiate nell'ordinanza genetica) emergeva che l'imputato, nell'adempiere ad una vera e propria parallela attività lavorativa illecita, era solito seguire NI, ora, per effettuare rifornimenti di droga ai vari pusher dell'associazione (capo 76); ora, per effettuare (talune) cessioni a plurimi acquirenti. Inoltre, egli partecipava con NI alle cessioni di droga in favore di un acquirente di Alliste, NI RE, che, una volta totalizzato un importante debito, diveniva pure vittima di tentata estor- sione, proposta di fatto da MI stesso. Nella quotidianità, il MI si recava presso l'abitazione o il garage di NI, essendo quelli i luoghi di occultamento della droga, e lì contribuiva, evidentemente, allo stoccaggio o alla preparazione delle sostanze al fine della successiva distribuzione, oppure all'organizzazione delle mosse operative del gruppo. Tale regolarità e quotidianità dei rapporti consentiva a MI di prendere a collaborare, in modo stringente, anche con AF AR, compagna di NI, con la quale si sviluppava un rapporto di amicizia e di fre- quentazione. Infatti, le intercettazioni consentivano di documentare che, in più occasioni, il medesimo, su direttive del capo, si coordinava con quest'ultima, cu- stode della droga presso la propria abitazione, ivi recandosi per recuperare le so- stanze da smerciare. Infine, la crescente affidabilità di MI, agli occhi di NI, gli consentiva, da un lato, di avere in uso una scheda dedicata alle comu- nicazioni riservate con quest'ultimo e con FO;
dall'altro lato, di rivestire il ruolo di custode di talune quantità di sostanze stupefacenti;
dall'altro lato, ancora, di essere meritevole di aggiornamenti, da NI stesso, sul complessivo andamento degli affari (cfr. p. 414 dell’o.c.c.) o sulla disponibilità di ingenti quantitativi di droga (come, a novembre 2021, quanto all'eroina stoccata appositamente per CERA, per complessivi 10 kg. - cfr. pp. 421-422 e pp. 429-430 dell’o.c.c.) o sulla necessità di ulteriori carichi di droga (cfr. p. 415). A fronte di ciò, l'arresto in flagranza del prevenuto, in data 12/03/2022, è stato ritenuto collocarsi proprio in questa rase di continua ascesa criminale, allor- quando, su un piano nemmeno particolarmente subalterno a NI e FO (ma anzi di condivisa predisposizione di uomini e mezzi), si prodigava nell'acquisto e nel trasporto di ben 28,00 kg. di marijuana. 4 3. Il ricorrente deduce con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 297 e 12 cod. proc. pen. e motiva- zione contraddittoria;
sussistenza di una connessione qualificata tra i reati ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.; riferimento contenuto nella seconda ordinanza custo- diale all’elemento gravemente indiziante costituito dall’arresto del 12 marzo 2022; desumibilità dagli atti dei reati oggetto della seconda ordinanza custodiale;
parte- cipazione all’associazione esclusa dal 12 marzo 2022 al 14 maggio 2024, in ragione dello stato di detenzione dell’indagato. Per il ricorrente non vi sarebbe dubbio alcuno che nel caso in esame debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se- condo cui, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano emesse più ordi- nanze applicative della medesima misura cautelare, i termini di durata della cu- stodia cautelare decorrono dall'esecuzione o notificazione del primo provvedi- mento restrittivo. Ricordati l’obiettivo della norma e la pronunce 408/2005 e 233/2011 della Coret costituzionale evidenzia che proprio con la pronuncia del 2011 i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza, ebbero a dichiarare la illegittimità dell’art. 297 cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decor- renza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Questo per il ricorrente è esattamente il caso in esame. Il MI, quando è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 127/20259 aveva da poco terminato di espiare la pena, senza soluzione di continuità a partire dal 12/03/2022, inflittagli per la violazione degli artt. 73 ed 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nell'ambito del procedimento penale n. 1983/22 R.G.N.R. Secondo la tesi difensiva, tra il reato oggetto dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere (proc. pen1983/22 R.G.N.R.) e i delitti contestati nel presente procedimento penale, vi è una evidente connessione qua- lificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. Ne discenderebbe che, poiché nei confronti dell'indagato sono state emesse due ordinanze che hanno applicato la stessa misura cautelare in carcere, sia pure per fatti diversi ma commessi anteriormente all'emissione della prima, i termini di custodia cautelare devono farsi decorrere dal 12 marzo 2022 e, per questo, devono ritenersi decorsi i termini di fase in applicazione del combinato disposto di cui agli Artt. 297, co. 3, 12, lett. b), cod. proc. pen. 5 Ricorda il ricorrente che, a chiarire la portata applicativa della norma pro- cessuale di cui si chiede l'applicazione, sono intervenute due pronunce delle Se- zioni Unite penali del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, [...], Rv. 231057-8-9). Alla luce di quelle, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e conseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è neces- sario che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cau- telare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Rv. 253237). Con riferimento alla posizione processuale di MI le due ordinanze sono state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, per il ricorrente si palesa irrilevante che i due pro- cedimenti abbiano avuto autonome origini essendo certa la connessione qualificata e l'anteriorità dei fatti reato Peraltro, nel caso di specie, i fatti di cui alla prima ordinanza custodiale altro non sono che atti di indagine del presente procedimento tesi ad ottenere riscontri oggettivi e che sono parte integrante della seconda ordinanza di custodia cautelare de qua. La difesa del MI insiste sulla sussistenza del presupposto della con- nessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. e si duole che il tribunale del Riesame, al contrario, 'liquidi" quello che è un elemento assoluta- mente inconfutabile ritenendo che: « La difesa fonda la ritenuta medesimezza tra il compendio indiziario acquisito a carico del prevenuto nel presente procedimento, da un lato, e quello già in precedenza assunto a fondamento della emissione della precedente ordinanza di custodia cautelare nel procedimento penale n. 1169/2022 RG, n. 903/22 R.GIP Brindisi sulla contiguità cronologica della commissione dei fatti di reato rispettivamente contestati, fatti di reato che si assumono avvinti da connessione qualificata per sussistenza del vincolo di continuazione». Viene in primo luogo osservato che la mera contiguità cronologica tra i fatti di reato contestati nelle due ordinanze cautelari è elemento ex se neutro, ove non accompagnato, come nel caso in scrutinio, da alcuna indicazione concreta di ele- menti o dati di giudizio valutabili a supporto della assenta anteriore 'desumibilità' dei fatti relativi alla seconda misura cautelare. Ma, soprattutto, che in ordine ai rapporti tra reato associativo e reato-fine oggetto di diversi procedimenti, la giu- risprudenza di legittimità ha reiteratamente statuito il principio secondo cui non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di 6 connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter- mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci- pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nei generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (cfr. ex multis Sez. 1, n. 18340/2011). Il ricorrente afferma che devono ritenersi parte integrante del ricorso le motivazioni relative all'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere avanzata al GIP ex artt. 297, comma 3, 12, lett. b), e le argomentazioni addotte nel conseguente appello avanzato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il rigetto della stessa da parte del tribunale del riesame. Si sottolinea che il provvedimento impugnato deve ritenersi totalmente in contrasto, sul punto, con l'orientamento di legittimità costante e maggioritario e a tal fine si invita questa Corte, per valutare le argomentazioni addotte dal giudice del gravame cautelare in merito all'insussistenza della connessione qualificata, a soffermarsi sui singoli reati oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare nr. 157/2025 o.c.c. e su quello oggetto del precedente procedimento penale nr. 1983/22 RG che determinò l'arresto in flagranza di reato di MI. Sarebbe, infatti, evidente il medesimo disegno criminoso contemplato dalla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. tenuto conto del tempus commissi delicti, del locus commissi delicti e della contestata partecipazione al sodalizio criminoso fi- nalizzato allo spaccio da parte degli stessi partecipanti, tra cui lo stesso MI. Il ricorrente riporta in ricorso i capi d'imputazione relativi all'ordinanza n. 157/2025 e quello oggetto del procedimento penale n. 1983/22 R.G.N.R. e riba- disce che l'assunto difensivo secondo cui il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, che determinò l'arresto del MI in data 12/03/2022, fosse connesso con tutti i fatti oggetto del presente procedimento non può essere "scalfito" sostenendo, così come ha fatto il tribunale, di non avere fornito la prova "che i reati fine rien- trino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano stati consumati per "eseguire" il reato associativo" Sul punto la motivazione secondo il ricorrente deve ritenersi inesistente in quanto sarebbe del tutto evidente il medesimo disegno criminoso contemplato dalla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. Si sottolinea in proposito che nella stessa ordinanza n. 157/2025 si fa rife- rimento all'arresto di Minutelio, avvenuto il 12/03/2022, quale riscontro oggettivo, gravemente indiziante, dell'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio di 7 sostanze stupefacenti. Ed infatti, quell'arresto scaturì da una serie di intercetta- zioni telefoniche ed ambientali, da appostamenti e pedinamenti disposti, senza possibilità di smentita, nell'ambito del procedimento pen. Nr. 666/21 RG. La stessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n. 157/2025, inoltre, dà atto che il 12/03/2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo CC di Lecce arrestavano NI MA, LO FE e MI NE mentre trasportavano Kg. 28 di marijuana, nonché NI MA per detenzione di Kg 3,415 di cocaina (procedimento penale n. 2125/22 RG-1869/22 R.GIP)" Il ricorrente lamenta inoltre l'erronea applicazione della legge penale e pro- cessuale e vizio motivazionale in merito alla c.d. anteriorità dei fatti e al corretto governo del pur richiamato dictum di Sez. 1 n. 20882/2010. Sul punto ritiene che la motivazione sia contraddittoria in quanto la partecipazione attiva all'organizza- zione finalizzata allo spaccio da parte del MI, anche successivamente all'e- missione della prima ordinanza, deve ritenersi assolutamente esclusa a causa dello stato di detenzione dell'odierno indagato, senza soluzione di continuità, dal 12/03/2022 al 14/05/2024 né esistono in atti prove che attestino condotte dell’odierno ricorrente prevenuto successive all'arresto. Ed invero, sul venir meno della "permanenza della condotta partecipativa", si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità costante e maggioritaria stabilisce che la sua interruzione, con riferimento ad un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 si verifica nel momento in cui viene applicata la misura cautelare che impedisce, di fatto, la prosecuzione della partecipazione all'associazione. Ne discende che, con riferimento alla posizione di MI, non potrebbe ritenersi applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può configurarsi il presupposto dell'anteriorità dei fatti, a causa della permanenza del reato associa- tivo. Il ricorrente lamenta anche l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta insussistenza, ai fini dell'applicazione dell’art. 297 cod. proc. pen., del presupposto della desumibilità dei fatti a partire dall'esecuzione della prima ordinanza o comunque al momento del rinvio a giudizio relativo ai fatti di cui alla prima ordinanza, che il difensore ricorrente ritiene sus- sistesse. Ricordato il dictum, peraltro condiviso dal giudice del gravame cautelare, di S.U. n. 21957/2005, il ricorrente ricorda che Sez. 2 n. 14975/2024, ha eviden- ziato la necessità, per il giudice dinanzi al quale è invocato il principio della retro- datazione, di verificare la "desumibilità" dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva, dagli atti del procedimento precedente. Pertanto, la retro- datazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere 8 adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice, in tal caso, è, dunque, chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da in- tendersi - come precisato dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e suf- ficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola — prosegue il ricorso — vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cau- telari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodata- zione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordi- nanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura dispo- sta con la seconda ordinanza, anche la loro connessione qualificata (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 dei 25/11/2010, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099). Ricorda il ricorrente che la Corte di legittimità, nella sentenza 14975/2024 ha precisato che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta, del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda mi- sura). Ad ogni modo, come già evidenziato in precedenza, nel caso che ci occupa esisterebbe per il ricorrente certamente la connessione qualificata tra fatti diversi e, gli stessi, erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza (il richiamo è a Sez. 4 n. 16343/2023) Il ricorrente trascrive la motivazione del provvedimento impugnato sul punto ed evidenzia che non vi è dubbio alcuno che l'onere della prova della desu- mibilità dei fatti grava sull'indagato il quale deve dimostrare che gli elementi per la seconda misura erano già presenti nel primo procedimento. Ma sostiene che la IF ha inequivocabilmente dimostrato che i fatti commessi antecedentemente alla prima misura restrittiva erano ben evidenziati, definiti e conosciuti dal Pubblico Ministero. E che gli elementi erano "idonei e sufficienti per adottare" il provvedi- mento cronologicamente posteriore. Ciò perché è stato provato documentalmente 9 che il materiale investigativo, già a disposizione dei PM, consentiva concretamente di richiedere una misura anche per i fatti contestati successivamente in quanto il dato processuale oggettivo a cui si fa riferimento è il documento che per comodità di consultazione fu allegato al ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. Si evidenzia che sul punto, il tribunale scrive che: «non basta evidenziare che, in data 09/12/2021, il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni, contestando a MI i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. n. 309/90, mo- tivando... rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di respon- sabilità...» E che si legge ancora: «È evidente che, così facendo, si siano (abil- mente) confusi differenti piani valutativi, essendo noto, invece, che sia necessaria, ai fini dell'iscrizione nei registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente la ricor- renza di una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, ricon- ducibile ad una specifica fattispecie;
o che, ai fini delle attività di intercettazione, siano necessaria i gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'i- potesi ex art. 74 d.P.R. n. 309/90), i sufficienti indizi». In data 09/12/2021 — si sottolinea in ricorso — il Sost. Procuratore Dott.ssa VA LE, "Disponeva l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di MI per i delitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90". E da quell'atto formale si evince che il P.M. "Letti gli atti del procedimento penale indi- cato in epigrafe e rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di responsabilità a carico dei soggetti (MI) con riferimento ai reati per i quali si procede...", aggiornava l'iscrizione nel registro degli indagati. In buona sostanza, si sostiene che dal provvedimento di aggiornamento emerge in maniera chiara ed incontrovertibile che il Pubblico Ministero non si è limitato a fare riferimento a generici gravi indizi di colpevolezza a carico dell'inda- gato, ma si è spinto ben oltre, esprimendosi in termini di "elementi di responsabi- lità" così dimostrando, di avere operato una approfondita valutazione degli stessi. L'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di MI per i delitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90 — secondo la tesi difensiva — deve ritenersi elemento di riscontro alla già sostenuta connessione qualificata, facendo riferimento al luogo di azione ed influenza dell'associazione contestata, ovvero lo stesso in cui fu eseguito l'arresto del MI relativamente al proc. pen n. 2125/22 RG che determinò l'emissione della prima ordinanza. Dunque, contra- riamente a quanto sostiene il tribunale il compendio indiziario, già a partire dal 09/12/2021, manifestava ed esprimeva la propria portata dimostrativa relativa al coinvolgimento dell’odierno ricorrente in tutti i reati oggetto dell'Ordinanza n.157/2025. Si evidenzia che il giudice del gravame cautelare ritiene ancora che: «...non risulta soddisfatto l'onere di prova a carico della difesa e, al riguardo, non basta 10 minimamente il fatto di avere indicato, nell'atto di appello che nella sentenza n. 956/2022 il GUP, descrivendo i fatti del marzo 2022, abbia fatto cenno ad una "specifica operazione antidroga..." espressione, di per sé suscettibile di plurime interpretazioni, non necessariamente (e, anzi, improbabilmente) tendente afar cenno proprio alle investigazioni di cui al p.p. n. 666/2021». In proposito si sottolinea che la difesa ha sempre sostenuto che, al contra- rio di quanto affermato dal Tribunale, la stessa motivazione della o.c.c. n. 157/2025 ed in particolare nella Sezione dedicata all' "Elenco dei riscontri eseguiti nel procedimento" (pagg. 42 e 43) rappresenta il riscontro, sia pure postumo, della deducibilità dei fatti a partire dall'esecuzione della prima ordinanza. Infatti, si legge nella prima ordinanza che: «Il 12/03/2022, i Carabinieri del Nucleo Investigativo CC di Lecce arrestavano NI MA, FO FE e MI NE mentre trasportavano Kg. 28 di marjuana, nonché NI MA per detenzione Kg. 3,415 di cocaina (proc. pen. n. 2125/22 RG. 1869/22 R. G.I.P.)». E non vi sarebbe dubbio alcuno che quel sequestro venne eseguito grazie all'attività investigativa che ha poi fatto scaturire l'o.c.c. 157/25. Né vi è dubbio che i fatti che determinarono l'arresto di MI in data 12/03/2022, nonché quelli per cui è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare nr. 157/2025 o.c.c. siano stati oggetto della medesima indagine. Peraltro, si sottolinea in ricorso che questa circostanza si deduce anche dalla stessa motivazione della sentenza nr. 956 del 04/10/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce che ritenne MI e FO responsabili dei delitti loro contestati, ove si legge che: «I fatti in contestazione traggono origine da una specifica operazione antidroga effettuata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, come ricostruita nel verbale di arresto in flagranza di reato e negli atti allegati. In particolare, risulta dal verbale di arresto che "in data 12/03/2022, nell'ambito di una specifica operazione antidroga.... ecc. ecc.». A seguito della flagranza di reato, il MI, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella detenzione della sostanza stupefacente, venne arrestato con riferi- mento al proc.to penale 1169/22 RG - stralcio nr. 1983/22 RG. L'arresto venne convalidato e nei suoi confronti venne emessa, dal GIP Tribunale di Brindisi, l'OCC datata 16.03.2022 già allegata all'istanza. Si ritiene in ricorso che non vi fosse ulteriore prova da dover fornire da parte della difesa. E si aggiunge che a condurre le indagini che determinarono quell'operazione di p.g. fu proprio il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, lo stesso che, sotto la direzione del Pubblico Ministero LE svolgeva contestualmente le indagini relativamente al processo in esame. Alla luce di tali considerazioni ritiene il ricorrente che al momento dell'arre- sto di MI, sottoposto a misura cautelare carceraria in forza dell'o.c.c. 11 emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, in data 12/03/2022, ogni fatto investiga- tivo, nota, relazione di servizio, intercettazione telefonica o ambientale, fossero elementi già noti ad investigatori e PM. E che nel caso in esame la desumibilità dagli atti era ed è evidente, sì da essere ricavabile ictu oculi e non possa dipendere, così come è accaduto, da un giudizio postumo del tutto discrezionale in merito alla sufficienza, ai fini dell'emissione della successiva ordinanza cautelare, di quegli indizi già esistenti in sede di adozione della prima ordinanza. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 2. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta del 3/4/2026 le proprie conclusioni. Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. a trattazione orale, richiesta dalla IF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I profili di doglianza sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2.. Va ricordato che con l’art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha inteso codificare la regula iuris, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il previgente codice di rito, della “contestazione a catena”, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare. Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aber- ratio ictus plurioffensiva. 12 Sull’impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'o- peratività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continua- zione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica); dall'altro, introducendo una regola generale di re- trodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordi- nanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo automatismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la di- sposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). L’ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale dichiarava l’illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al mo- mento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, [...], Rv. 231057-8-9). 3. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea sche- matica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. 13 Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" — e conseguentemente possa trovare applicazione la disci- plina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, — che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologica- mente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez. 4, n. 22043 del 16/05/2024, Iurlato, non mass.). La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualifi- cata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – come affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esi- stenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipen- dentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Si ha, in altri termini, in tal caso un’automatica retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit.). La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cau- telari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma pre- suppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti alla base del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un procedimento inizialmente unico, in virtù dell’avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo 14 dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cau- telari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche ri- spetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, [...], Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, Pepa, Rv. 258500, Sez. 4 n. 22043 del 16/05/2024, [...], non mass.). La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ov- vero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza IA (Sez. U. n. 21957 del 22/03/2005, [...], Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedi- mento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano ele- menti idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza. La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla seconda ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della re- trodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di veri- ficare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come precisato 15 dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordi- nanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provve- dimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Li- brato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, [...], Rv. 240099). Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca- tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pen- denti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Dimino, Rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedi- menti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedi- menti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ri- tardare la decorrenza della seconda misura). 4. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. U. n. 45246 del 19/7/2012, [...], Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo se- condo presupposto, dichiarando l’illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel procedi- mento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293). 16 Questa Corte di legittimità ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli ele- menti idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827). 5. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale salentino, che ha escluso l’operatività dell’art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità. Nella logica motivazione del provvedimento impugnato, richiamata alle pagg.
7-8 la giurisprudenza sopra ricordata, i giudici del gravame cautelare danno atto di ritenere «quantomeno dubbia la certa connessione tra l'associazione con- testata al capo sub 45) e tutti i rimanenti reati-fine, nonché tra questi e quelli di cui alla prima ordinanza cautelare, stante l'ampiezza del periodo temporale in con- siderazione e le diversità modali e finalistiche degli stessi (si rammenti, tra l'altro, che nella seconda ordinanza cautelare sono state sollevate contestazioni afferenti sostanze stupefacenti di altro tipo, essenzialmente cocaina, e pure un'ipotesi di tentata estorsione)» (pag. 10). In ogni caso, anche a voler disconoscere le sovraestese considerazioni, è dirimente, per il Collegio della cautela, il fatto che non possa assolutamente ivi intendersi sussistente il requisito della "anteriore desumibilità dagli atti", all'epoca dell'emissione della prima ordinanza cautelare, e fino al rinvio a giudizio di Minu- tello nell'ambito dei medesimo procedimento penale. A tal proposito, secondo quanto rileva il tribunale salentino il difensore, lungi dal confrontarsi con la limitatezza degli elementi fattuali e investigativi di cui al P.P. n. 1169/2022 (e, di contro, con la copiosità e pregnanza di quelli soprag- giunti, anni dopo, nel P.P. n 666/2021), si e limitato semplicemente a dissentire dal rigetto espresso dal GIP nell'ordinanza gravata, e, in buona sostanza, a insi- stere sul fatto che nelle mani del PM, all'atto dell'arresto di MI, vi fosse già a disposizione l'intero compendio indiziario sfociato nella seconda ordinanza. Dunque, la seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, che è quella su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, è quella relativa alla desumibilità dagli atti, stavolta con esito negativo. Conferentemente viene ricordato nel provvedimento impugnato che, con riferimento al concetto di "desumibilità dagli atti", la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di una netta distinzione rispetto alla nozione di 17 semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze;
l'esistenza storica di un fatto e di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso non assu- mono infatti specifica rilevanza processuale, come invece accade in presenza di una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e dei conseguenti giudizi valutativi;
ed invero si può discutere di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentale o fenomenico qualora il Pubblico Ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della conclu- denza e gravità degli elementi indiziari, in guisa da determinarsi a richiedere una nuova misura cautelare. Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere pu- ramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'infor- mativa finale di p.g. può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramento temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indispen- sabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (Sez. 6 n. 16492/2007). Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha affermato, secondo un indi- rizzo giurisprudenziale reiteratamente ribadito nel tempo, che in tema di retroda- tazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cui la nozione di "desumibilità dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria già idonea, all’atto dell’emanazione della prima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, [...], Rv. 253236). È stato anche precisato — e va qui ribadito — che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumi- bilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di sem- plice 'conoscenza’ o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si indivi- dua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (così Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Pala- dini, Rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento;
conforme Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 6 n. 31441 del 24/04/2012, [...], Rv. 253236). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la "desumibilità dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova 18 da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in termini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati in- terpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. In altri termini, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condi- zione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una speci- fica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, [...], Rv. 265437 – 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola Rv. 253509). Ancora è stato ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti ine- renti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui com- pendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richie- dere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che ren- dano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato con- nesso (così Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D’Onofrio, Rv. 284464 – 01 che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di co- municazioni su sistema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'e- sistenza del sodalizio;
conf. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 Flandina, Rv. 279291 – 01 che ha ribadito come ai fini della desumibilità non sia sufficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente e in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva rite- nuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della 19 notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche;
Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01 relativamente a due ordinanze cautelari per al- trettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso;
Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 – 02 che, nel ribadire che la desumibilità con- siste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documen- tale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in fla- granza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza;
Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269680 - 01 che ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo sog- getto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime). Isolato e non condivisibile, ad avviso del Collegio è l’assunto di cui Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 Buscemi Rv. 281230 – 01 secondo cui, in n tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'ante- riore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connes- sione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che 20 può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga). 6. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali opzioni ermeneutiche, il tribunale salentino, quanto all’odierno ricorrente ha evidenziato come il requisito della desumibilità dagli atti risultasse carente e che, come rimarcato dal Gip, è stato solo grazie all'informativa conclusiva della p.g., avente n. 183/7137-2021, depositata a febbraio 2024 (quasi due anni dopo i fatti di cui al procedimento penale n. 1169/22), che l'organo requirente è stato messo nelle condizioni di poter avere piena contezza di tutte le condotte poste in essere da MI, in concorso con altri, e, dunque, di maturare specifici convincimenti in relazione alla consuma- zione di determinate ipotesi di reato, procedendo, quindi, con la redazione e l'e- missione di una (corposa) richiesta cautelare. L’ordinanza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della sopra ricordata giurisprudenza di legittimità laddove afferma che il fatto che un'ordinanza caute- lare, emessa in un procedimento, si fondi anche su clementi presenti in un primo procedimento, non assume, di per sé, alcun particolare significato, atteso che, sovente, gli elementi indiziari e probatori non manifestano immediatamente e in modo schietto la loro portata, dovendo essi, piuttosto, essere interpretati analiti- camente, a maggior ragione quando si tratta di esiti di un'estesa attività captativa, con colloqui avvenuti con modalità criptiche. In altri termini, corretto appare il rilievo che il solo fatto che taluni dati conoscitivi possano essere a disposizione del PM non dimostra che questi ne abbia già individuato (o avrebbe dovuto individuare) tutta la loro portata probatoria, con immediato (e automatico) stigma di elusione del dettato normativo. E che, in realtà, non può disconoscersi che, nei casi anzidetti, l'effettiva presa di conoscenza e l'elaborazione degli elementi probatori richiede tempi non brevi, che danno ra- gione dell'intervallo di tempo tra l'acquisizione delle fonti di prova e l'inizio del procedimento penale. Così come che, ovviamente, spetta al tribunale del riesame procedere alla valutazione della ragionevole tempestività con la quale il PM ha elaborato l'accusa, sulla base di quanto effettivamente nella disponibilità del PM. Al riguardo, conferente appare il richiamo operato dal tribunale leccese al dictum di Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 —01 secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiet- tivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (e in motivazione, nella sentenza richiamata, la Corte ha precisato che la valutazione 21 della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle im- putazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo). Con ciò, dunque, il provvedimento impugnato si muove nel solco del prin- cipio secondo cui, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità dagli atti, rileva non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari (Sez. 2, n. 11133 del 12/12/2008, dep. 2009, Macrì, Rv. 243421; Sez. 5, n. 47090 del 20/11/2007, [...], Rv. 238887). È corretto, altresì, il rilievo da parte dei giudici salentini che la desumibilità si connota diversamente a seconda delle diverse figure criminose in questione, essendo agevole comprendersi come nei casi di reati caratterizzati da condotta istantanea, gli elementi sono ben più facilmente identificabili, riconoscibili e valu- tabili;
diversamente, non così nei casi in cui i reati siano a condotta permanente, atteso che, in tal caso, gli elementi, per essere concludentemente valutati, devono essere analizzati e considerati unitariamente. Con motivazione logica e congrua il giudice del gravame cautelare dà atto di ritenere che la fattispecie odierna ricade, evidentemente, nella seconda ipotesi delineata, e che, stante l'assoluta complessità del quadro fattuale e investigativo sviluppato in seno al presente procedimento penale (iscritto, si ricordi, nei con- fronti di 55 soggetti), sia stato del tutto ragionevole l'intervallo temporale (di circa sei mesi) impiegato dal PM per addivenire a formulare le accuse e a depositare al GIP la richiesta cautelare (a settembre 2024). I giudici salentini rilevano che la circostanza, sottolineata più volte dalla difesa, che già nell'anno 2022 il PM avesse a disposizione tutti gli elementi posti a fondamento della seconda richiesta cautelare, resta, a ben vedere, anche questa volta, una petizione di principio. E si confrontano anche con il rilievo, reiterato in questa sede, dell’aggiornamento dell’iscrizione della notizia di reato, confutandolo, correttamente sottolineando che non basta evidenziare che, in data 09/12/2021, il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni, contestando a MI i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/90, motivando ". . .rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di responsabilità...". Ciò perché, così facendo, il difensore finisce per porre sullo stesso livello due differenti piani valutativi, essendo noto, come che sia sufficiente, ai fini dell'i- scrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente l’evidenziarsi di una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una specifica fattispecie;
o che, ai fini delle attività di intercettazione, siano necessaria 22 i gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'ipotesi ex art. 74 d.p.r. n. 309/90), i "sufficienti indizi". Quindi, in entrambi i casi, soglie di valuta- zione inferiori rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (ex art 273 cod. proc. pen.), imprescindibile per l'adozione di una misura cautelare personale. Conferente in tal senso appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 20002/2020, Rv. 279291-01 secondo cui in tema di retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti dei fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fiuti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione dei primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non ma- nifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (caso in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordi- nanza dei riesame che aveva ritenuto irrilevante ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). Pertanto, in questa prospettiva, priva di aporie logiche appare la motiva- zione del provvedimento impugnato laddove ritiene che non fosse possibile per il PM leccese avere alcuna esaustiva piattaforma indiziaria prima dell'informativa conclusiva della p.g., depositata, come detto, nel febbraio 2024. Invero, solo tra- mite la stessa (frutto di un'articolata e complicata analisi, collazione e coordina- mento di una gran mole di atti investigativi, tra cui servizi di osservazione e pedi- namento, videosorveglianza, sequestri, oltre che di intercettazioni relative a più persone) è stato possibile esperire quella delibazione giudiziale, seria e ponderata, in relazione ad una pluralità indistinta di transazioni di droga e/o alla sussistenza di un organizzato e agguerrito assetto plurisoggettivo (con relativo organigramma, suddivisione di ruoli, mezzi e basi logistiche, contabilità comune) al quale MI ha preso parte, insieme a tutti i suoi complici. Con ciò dovendosi disconoscersi che l'informativa finale in parola possa dirsi solo ricognitiva o ripetitiva di atti o infor- mative precedenti, non avendo, del resto, la difesa stessa nemmeno tentato di scalfire tale convincimento, mediante precise critiche o cesure o allegazione di atti o documenti. 7. Nel caso in esame, i giudici del gravame cautelare, conclusivamente, hanno logicamente escluso, o comunque ritenuto dubbia, la sussistenza dei pre- supposti, per configurare l’ipotesi della connessione qualificata, sulla base di un puntuale percorso argomentativo qui di seguito sintetizzato: a) l’acquisizione degli 23 elementi in indagine di cui alla seconda ordinanza custodiale nell’ambito di un di- verso procedimento in relazione a distinte fattispecie di reato;
b) la contestazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. dal maggio 2021, con permanenza e, cioè, anche in un periodo successivo a quello di commissione del reato di cui al primo procedimento penale;
c) l’insussistenza di una connessione qualificata tra il reato associativo e tutti i reati-fine, alla luce dell’ampiezza del periodo temporale in con- siderazione, della diversa tipologia di droga trattata nei reati di cui alla seconda ordinanza (traffici illeciti spesso riguardanti la cocaina e non marijuana) e della contestazione di un reato di tentata estorsione;
d) la completezza della conoscenza delle condotte poste in essere dal MI nell’ambito del secondo procedimento - a carico di 55 imputati - solo grazie all’informativa conclusiva di P.G. dell’8 feb- braio 2024; e) la notevole complessità del secondo procedimento, tale da rendere necessario un tempo rilevante (ma congruo), per consentire al P.M. di formulare le imputazioni e la richiesta di misure cautelari (settembre 2024); f) la mancata dimostrazione da parte della difesa della sussistenza di una connessione qualifi- cata, stante l’insufficienza della notizia del fatto-reato. Il ricorrente con l’odierno ricorso, si confronta solo parzialmente coi dati esposti dai giudici della cautela indicativi dell’impossibilità di configurare la cd. contestazione a catena. L’unico profilo, oggetto di una censura in qualche misura fondata, attiene all’epoca di contestazione del reato associativo, in quanto, sebbene contestato con permanenza, non risulterebbe protrattosi nel periodo di detenzione dal 12 marzo 2022 al 14 maggio 2024. La dDfesa, tuttavia, non fornisce elementi per dimostrare la preordinazione dei vari reati fine ab initio e, cioè, all’epoca di costituzione dell’associazione né fornisce elementi di collegamento tra la vicenda di droga di cui alla prima misura cautelare e la tentata estorsione contestata nell’ambito del secondo procedimento. Non dovendosi dimenticare, peraltro, che costituisce ius receptum che non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter- mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci- pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "ese- guire" il reato associativo (Sez. 1, n. 18340 dell’11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305; vedi anche, in tema di associazione di stampo mafioso e reati-fine, Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477). 24 La IF, soprattutto, non dimostra la presenza nel bagaglio conoscitivo del P.M. di tutti i singoli elementi indiziari posti a fondamento della seconda richie- sta di misura cautelare già all’epoca della prima richiesta custodiale;
essi, al con- trario, potevano essere compiutamente elaborati ed analizzati solo a seguito dell’informativa finale dell’8 febbraio 2024. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/05/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IN LL TE RR