Sentenza 11 febbraio 2011
Massime • 1
Non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, nè che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2011, n. 18340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18340 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo Presidente del 11/02/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 594
Dott. MAZZEI Antonella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere N. 42807/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC LV N. IL 11/07/1967;
avverso l'ordinanza n. 163/2010 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA, del 17/08/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 agosto 2010 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'appello proposto, a mente dell'art. 310 c.p.p., da CI AL avverso il provvedimento con il quale, la Corte di Appello della stessa sede, il precedente 28 maggio, aveva negativamente valutato la sua istanza volta a far dichiarare la retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico il 16 gennaio 2006 dal GIP del Tribunale di Potenza in relazione ai reati di cui all'art. 416-bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80, L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 e art. 629 c.p., alla data di precedente, analoga ordinanza, sempre emessa a suo carico, in data 13 luglio 2004, dal GIP del Tribunale di Taranto, in relazione al reato di usura in danno di Di FO GI.
A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva l'argomento che tra i reati considerati dalle due ordinanze dedotte in giudizio non ricorreva alcuna connessione qualificata tale da consentire il riconoscimento, tra i medesimi, del vincolo della continuazione, in particolare osservando che:
- la tesi difensiva fa riferimento al vincolo di connessione qualificata tra il reato di usura oggetto della prima ordinanza ed i reati associativi (ex art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) senza peraltro considerare gli ulteriori reati presi in considerazione dal GIP di Potenza;
- il Tribunale di Matera, all'esito del giudizio di prime grado relativo alle condotte di cui alla seconda ordinanza, ha condannato l'imputato per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per una serie di condotte riferite al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, assolvendolo dalla contestazione associativa di stampo mafioso e dalle restanti contestazioni;
- nel caso di specie i reati associativi di cui alla seconda ordinanza risultano contestati dal 19.10.2002 fino ad oggi, eppertanto fino ad un tempo ben successivo all'epoca della prima ordinanza;
- priva di rilievo deve ritenersi, al riguardo, l'argomento svolto dalla difesa secondo cui, in realtà, i reati associativi sarebbero stati consumati anteriormente all'epoca della prima ordinanza (del 2004) dappoiché il relativo procedimento, cd. "Revival", si è concluso nel 2003, e questo sul rilievo che l'affermazione difensiva sarebbe apodittica e che, comunque, la condanna di primo grado ha confermato la permanenza del reato così come contestato;
- neppure ricorre la continuazione tra il delitto di usura e quello ex art. 416-bis c.p., sia perché mai contestata dal p.m., sia perché non configurabile nella fattispecie alla luce dei criteri interpretativi indicati dalla Corte di legittimità nell'ipotesi data;
- non privo di rilievo logico si appalesa inoltre il dato processuale che, in relazione all'associazione di stampo mafioso, l'imputato è stato assolto, con ciò eliminando dal quadro processuale uno dei termini essenziali dell'ipotesi continuata;
- con riferimento al nesso di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c) difensivamente invocato tra il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (di cui alla seconda ordinanza) ed il reato di usura di cui al primo provvedimento, nesso anche in questo caso mai contestato e mai ritenuto dall'accusa, nessun elemento di fatto è stato fornito ovvero allegato dalla difesa;
- non può, in particolare, ritenersi sufficiente affermare che i proventi dell'usura risultano reinvestiti nel mercato degli stupefacenti per considerare inverati i requisiti di legge ai fini dell'applicazione della disciplina di favore in discussione, dappoiché è sempre necessario delibare se, al momento della consumazione del reato di usura, l'imputato si era rappresentata o meno l'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico;
- non solo, il reato associativo è preesistente al reato di usura, il quale, appunto per questo, non può essere stato consumato per eseguire quello associativo;
- di rilievo è, altresì, la circostanza che le due misure sono state adottate da autorità giudiziarie diverse per reati del tutto distinti.
2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il predetto CI AL, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 297 c..p.p., comma 3 sul rilievo che i fatti di usura, nonostante l'omissione argomentativa sul punto del giudice del riesame, sono stati utilizzati dalla seconda ordinanza per giustificare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati associativi.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione impugnata, in particolare deducendo che:
- uno degli argomenti posti a fondamento del rigetto fa leva sulla contestazione "aperta" dei reati associativi, ma tale argomento non ha tenuto conto delle deduzioni difensive sottoposte al giudice dell'appello e cioè che dagli atti del processo, dalla contestazione di reato nelle due ordinanze, dagli atti processuali emerge, senza possibilità di dubbio, che le condotte furono consumate sempre tra il 2002 ed il 2003;
- non solo, il Tribunale ha ignorato il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di reati associativi la detenzione carceraria ne interrompe la consumazione, detenzione nella fattispecie avvenuta, in esecuzione della prima ordinanza cautelare, nel luglio 2004;
- neppure nella sentenza del Tribunale di Matera, relativa ai reati di cui alla seconda ordinanza, è indicato qualche elemento di prova a carico collocabile dopo il 2003;
- nonostante il contrario rilievo del giudice a quo, la difesa ricorrente ha depositato plurimi documenti giudiziali relativi alle vicende processuali presupposte dall'istanza rigettata e da esse emerge, inequivocabilmente, la fondatezza dell'assunto difensivo quanto ai tempi di consumazione delle condotte in discussione;
- le due ordinanze hanno identità spazio-temporale dei reati contestati, identità soggettiva, essendo gli stessi gli imputati, ed identità oggettiva, dappoiché analoghe le modalità esecutive;
- l'usura richiamata sia nella prima che nella seconda ordinanza dimostra che, per giustificare l'emissione della seconda, il giudice ha dovuto valutare gli stessi fatti, evidentemente, per quanto appena detto, valutabili già al momento del primo provvedimento;
- la sentenza di condanna del Tribunale di Matera ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati a dimostrazione della identità di disegno criminoso all'origine delle condotte dello CI in quel determinato contesto spazio temporale;
- l'usura è lo scopo della consorteria ed indice della sua sopravvivenza;
- nella stessa ordinanza del 2006 si legge che l'usura serviva al finanziamento degli acquisti di notevoli quantità di stupefacente e questo costituisce il più solido riconoscimento della connessione teleologia tra le condotte dette;
- l'usura ricompare anche nel capo di imputazione relativo all'associazione di tipo mafioso a carico dello CI;
- anche il giudizio negativo del Tribunale in ordine alla desumibilità, dagli atti a disposizione al momento della prima ordinanza, degli indizi giustificativi della seconda si appalesa immotivato;
- i fatti delle due ordinanza infatti sono contestuali e le informative riepilogative relative ai reati della seconda ordinanza sono antecedenti all'emissione della prima ordinanza;
- il brig. IA, sentito nel processo "Revival", ha dichiarato in dibattimento di aver informato la Procura di Taranto di un servizio di O.C.P. eseguito il 4.2.2003 in ordine al caso Di FO;
- lo stesso Di FO, p.l. del reato di usura, è stato escusso come teste dell'accusa nel processo per i reati di cui alla seconda ordinanza, acquisendo perciò il ruolo di fonte di prova in entrambi i processi;
- l'ordinanza del GIP di Taranto è stata allegata al processo di Matera ad ulteriore conferma della tesi difensiva;
- incongruente è, infine, la tesi del Tribunale in ordine alla rilevanza negativa ai fini della disciplina di favore di cui all'art.297 c.p.p., comma 3, della pendenza dei processi dedotti davanti a diverse autorità giudiziarie.
2.3 Col terzo motivo di ricorso deduce la difesa ricorrente il difetto di motivazione dappoiché il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare il difetto di motivazione denunciato a carico del rigetto pronunciato dalla Corte di Appello, dappoiché sul punto nulla avrebbe osservato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1.1 Il tema di decisione posto dal ricorso in esame attiene direttamente alla tematica delle cd. "contestazioni a catena", regolata dalla disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, che, nel testo introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, stabilisce: "Se ne i confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b e c, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
Tale regolamentazione è stata oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale ed il giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza (Corte cost., 3 novembre 2005, n. 408). La pronuncia della Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento al diritto "vivente" risultante dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, Rahulia). I principi in tema di "contestazione a catena" sono stati elaborati e approfonditi da un ulteriore intervento recente delle Sezioni Unite, con cui è stato chiarito, per quanto di interesse nel presente giudizio, che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, è necessaria la sussistenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, e che tale condizione essenziale deve essere esclusa allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione di tipo mafioso e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2006, Librato).
3.1.2 A fronte di siffatto quadro di riferimento normativo il tribunale ha ritenuto, con motivazione immune da mende logiche e giuridiche, che tra i reati per i quali sono state emesse le due misure coercitive non sussiste il nesso di connessione qualificata prefigurato dall'art. 12, lett. b (concorso formale o continuazione). Il Tribunale ha sostenuto siffatto convincimento valorizzando la diversità delle condotte, il rapporto tra reato associativo e reato fine ai fini della ipotizzabilità della continuazione tra l'uno e l'altro, la circostanza che le condotte associative risultano contestate e giudicate (in parte) con riferimento ad un tempo della condotta protrattosi fino ad epoca successiva al reato di usura di cui alla prima ordinanza cautelare, la circostanza che per il reato di usura e per i rimanenti reati di cui alle due ordinanze dedotte in giudizio hanno agito due diverse autorità giudiziarie, il dato processuale che mai nessuno delle autorità giudiziarie investite della conoscenza dei reati in discussione, sia nella fase inquirente che in quella giudicante, ha mai ritenuto di applicare la disciplina di cui all'art. 81, la considerazione che il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ha avuto inizio in epoca antecedente a quello di consumazione del reato di usura, di guisa che non può logicamente ipotizzarsi quel rapporto di finanziamento del narcotraffico invocato difensivamente.
Trattasi di motivazione del tutto logica, coerente e rispettosa delle regole normativa in materia, non meno che delle lezioni interpretative di questa Corte su di esse, motivazione alla quale la difesa istante oppone valutazioni di merito in ordine al rapporto tra il reato di usura di cui alla prima ordinanza ed i reati associativi (art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) della seconda ordinanza, rilievi, in fatto, a sostengo della illogicità della motivazione impugnata, l'assunto che le condotte associative ed i reati di cui alla seconda ordinanza, nonostante l'intervenuta sentenza di prime cure opini il contrario, risulterebbero per tabulati e per risultanze istruttorie, consumati tra il 2002 ed il 2003, la convinzione che l'usura era strumentale al finanziamento dell'associazione finalizzata al narcotraffico, i rapporti investigativi intercorsi tra le due autorità giudiziarie responsabili delle ordinanze cautelari per cui è causa, il presunto errore di diritto commesso dal giudice territoriale col richiamo alla pendenza dei due procedimenti in esame davanti a diverse autorità procedenti.
Gli argomenti difensivi sono pertanto sovrapponibili a quelli motivatamente e correttamente delibati dal giudice del riesame e tornano utili, ad avviso della Corte, per rammentare che l'esclusione del nesso della continuazione trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardante le condizioni per la configurabilità dell'unicità del disegno criminoso tra reati associativi e reati fine, i quali devono essere oggetto di volizione nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. Ed applicando i noti insegnamenti interpretativi di questa istanza di legittimità alla fattispecie in esame può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto:
"In tema di associazione mafiosa ovvero di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientrino nel generico programma della "societas sceleris", ne' che i medesimi siano consumati "per eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori;
questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita. A tanto consegue che, non essendo ravvisabile, tra l'usura ed i reati associativi di cui al ricorso, continuazione tra il reato mezzo e reato fine, e neanche nesso ideologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3" (su casi analoghi, Cass., Sez. 1, 04/07/2003, n. 31971; ma anche, insieme a molte altre: Cass., Sez. 1^, 21.1.2009, 8451).
3.2 Del pari del tutto convincente per metodo logico e corretta interpretazione giuridica dei fatti processuali, appare la motivazione impugnata nella parte in cui nega che nella fattispecie il P.M., al momento della prima richiesta di misura cautelare, potesse conoscere sufficientemente i fatti posti a fondamento della seconda misura.
Ciò sostiene il tribunale sul rilievo, puntualmente e diffusamente argomentato, che i due processi hanno avuto tempi diversi e diverse autorità inquirenti procedenti, in relazione a condotte oggettivamente diverse e non sempre criminologicamente collegate. Al riguardo appare opportuno richiamare il fondamentale richiamo giurisprudenziale dato da Cass., Sez. Unite, 19/12/2006, n. 14535, secondo cui: "In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. (Nella specie, le S.U. hanno escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra. E, nell'affermare tale principio - tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3-, hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate)".
4. Pertanto, stante la correttezza logica e giuridica dell'ordinanza, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011