Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2011, n. 18340
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Sentenza 11 febbraio 2011

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Non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, nè che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2011, n. 18340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18340
    Data del deposito : 11 febbraio 2011

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