Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 46158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
46 1 5 8/ 1 5 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CLAUDIA SQUASSONI Presidente ORDINANZA Dott. - N. 299/2015 Rel. Consigliere - RENATO GRILLO - Dott. REGISTRO GENERALE Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - N. 49661/2014 Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . NI VA N. IL 31/10/1990 avverso l'ordinanza n. 1792/2014 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 21/10/2014 : : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
、 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uito D'Ambrono ingetto del riconse Udit i difensor Avv.; Mergers sutario Венсовето d. Ceterrie RITENUTO IN FATTO -1.1 Con ordinanza del 17 ottobre 2014 il Tribunale di Catania Sezione per il Riesame rigettava l'appello proposto nell'interesse di NI IV, indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, avverso l'ordinanza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di quella città in data 3 settembre 2014 reiettiva della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare adottata in data 30 giugno 2014 nei riguardi del predetto NI nell'ambito del procedimento penale n. 18750/12 R.G.N.R.
1.2 Il Tribunale, dopo una breve ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di "divieto di contestazione a catena", nell'esaminare i due provvedimenti cautelari adottati a distanza di circa un anno l'uno dall'altro a carico del NI (una prima ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 16 luglio 2013 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 in esito all'arresto in flagranza del NI avvenuto il 15 luglio precedente ed una seconda ordinanza emessa a carico della predetta persona il giugno 2014 in esito alla valutazione dei contenuti della comunicazione della notizia di reato depositata l'11 giugno 2013 avente per oggetto il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 ed una serie di reati satelliti), rilevava che i fatti-reato contestati con la seconda ordinanza (quella del 30 giugno 2014) erano temporalmente riferibili ad un'epoca antecedente ai fatti di cui al primo provvedimento custodiale (quello del 16 luglio 2013), escludendo però che il concetto di desumibilità potesse essere ancorato ad una valutazione esclusivamente e rigorosamente temporale, occorrendo, piuttosto, considerare la conoscibilità in concreto degli atti riguardanti i due diversi procedimenti ancorchè tra loro connessi come già affermato dal G.I.P. nel provvedimento oggetto di impugnazione davanti al Tribunale. In conclusione il Tribunale escludeva che l'esiguità dell'arco temporale intercorrente tra la data del deposito della comunicazione della notizia di reato (avvenuta l'11 giugno 2013) alla base del secondo provvedimento cautelare e la data di arresto in flagranza del NI (individuata nel 15 luglio 2013) alla base del primo provvedimento custodiale del 16 luglio 2013 fosse sufficiente per consentire al Pubblico Ministero di conoscere, già alla data di richiesta di emissione della prima misura cautelare, gli elementi fattuali compendiati nella comunicazione della notizia di reato già pervenutagli e, conseguentemente, rigettava la richiesta di retrodatazione dell'inizio di efficacia della seconda misura coercitiva e la relativa perdita di efficacia.
1.3 Propone ricorso avverso la detta ordinanza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, lamentando l'inosservanza della norma processuale penale (art. 297 comma 3 cod. proc. pen.), rilevando, in particolare, che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il significato del termine "desumibilità degli atti" da intendersi secondo la prospettazione in stretto riferimento all'oggettivo emergere del quadro indiziario necessario per difensiva- richiedere la misura custodiale, indipendentemente dal tempo necessario per esaminare il 1 compendio indiziario (oltretutto valutabile soggettivamente in relazione alle capacità del singolo magistrato ed alla disponibilità di tempo necessaria per la lettura degli atti). Ribadiva, quindi, che nel caso in esame tutti gli elementi posti a base del secondo provvedimento restrittivo erano presenti al momento del rinvio a giudizio del NI in relazione al primo procedimento che aveva dato origine alla adozione della prima misura, sicchè il riferimento temporale non poteva assumere alcun rilievo nel caso della connessione cd. "qualificata" della quale aveva dato atto il giudice della cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso in punto di fatto che al NI si fa carico, nell'ambito del presente procedimento, del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di numerosi episodi di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.
3. Tanto precisato si ritiene di dover esporre per sintesi l'argomentazione svolta dal Tribunale muovendo dal seguente presupposto fattuale: il NI veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in data 15 luglio 2013 e il giorno successivo veniva emessa nei suoi confronti l'ordinanza custodiale in esito alla convalida dell'arresto e disposto in pari data il giudizio direttissimo. Successivamente (e precisamente il 30 giugno 2014) nei riguardi del NI veniva emessa altra misura cautelare per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e reati satelliti di cui all'art. 73 stesso D.P.R., all'esito della valutazione del compendio indiziario esposto nella comunicazione ex art. 347 cod. proc. pen. depositata nell'Ufficio del Pubblico Ministero in data 11 giugno 2013 (vale a dire un mese e quattro giorni prima della emissione della prima ordinanza restrittiva).
3.1 Tale essendo il presupposto fattuale (peraltro incontestato perché fondato su dati documentali inoppugnabili) il Tribunale, dopo una breve ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di "divieto di contestazione a catena", nell'esaminare i due provvedimenti cautelari adottati a distanza di circa un anno l'uno dall'altro a carico del NI, ha rilevato che, pur essendo i due fatti-reato oggetto di due diversi procedimenti tra loro connessi, andava escluso che il concetto di desumibilità potesse essere ancorato ad una valutazione esclusivamente e rigorosamente temporale, occorrendo, piuttosto, considerare la conoscibilità in concreto degli atti riguardanti i due procedimenti. In concreto il Tribunale ha escluso che l'esiguità dell'arco temporale intercorrente tra la data del deposito della comunicazione della notizia di reato (avvenuta l'11 giugno 2013) e la data di arresto in flagranza del NI (individuata nel 15 luglio 2013) fosse sufficiente per consentire al Pubblico Ministero di conoscere già alla data di richiesta di emissione della prima misura cautelare gli elementi fattuali compendiati nella comunicazione della notizia di reato già 2 я pervenutagli e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di retrodatazione dell'inizio di efficacia della seconda misura coercitiva e la relativa perdita di efficacia.
3.2 Ciò doverosamente precisato, va ricordato che l'indirizzo di questa Corte Suprema in ordine all'applicabilità dell'istituto della contestazione a catena e della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., invocate dalla difesa del ricorrente, è nel senso che, qualora nei confronti di un imputato siano state emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (così, tra le tante, Sez. 6^ 21.1.2013 n. 50128, P.M. in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500).
3.3 E' stato anche affermato che, nella ipotesi in cui siano state emesse nei confronti di un imputato più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (così S.U. 22.3.2005 n. 21857, P.M. in proc. Rahulia e altri, Rv. 231057).
3.2 Tuttavia, con riferimento alla ipotesi che la seconda ordinanza abbia per oggetto un delitto associativo teleologicamente connesso con reati formanti oggetto di altra ordinanza di custodia cautelare emessa anteriormente, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la sussistenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, nel caso in cui il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (così Sez. 6^ 26.4.2007 n. 37952, D'Agostino, Rv. 237857; più di recente, Sez. 6^, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; idem 3.4.2014 n. 15821, De Simone, Rv. 259771).
3.3 Quanto al cd. "rapporto di connessione qualificata", questo è stato escluso in via giurisprudenziale in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine (reati di illecita detenzione e spaccio), non potendo presumersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, nè che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (Sez. 1^ 11.2.2011 n. 18340, Scarcia, Rv. 250305; conforme 3 Я Sez. 1 6.3.2008 n. 12715, Castiglia, Rv. 239379 in riferimento ai rapporti tra il reato associativo e delitti fine di omicidio).
4. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso in esame il Tribunale pur non escludendo, al pari del G.I.P., il vincolo di connessione qualificata, ha tuttavia posto a base della propria decisione la circostanza che al momento della emissione della prima ordinanza il P.M., che pure era stato destinatario della articolata comunicazione di notizia di reato nella propria disponibilità dalla quale è poi scaturita la seconda ordinanza, sin dall'11 giugno 2013 (vale a dire un mese e quattro giorni prima della emissione della prima ordinanza custodiale), non era nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativo alla associazione criminale della quale il NI è accusato far parte con la seconda ordinanza.
4.1 La fattispecie in esame rientra in una particolare ipotesi di connessione qualificata tra fatti oggetto di procedimenti diversi che abbiano dato luogo a distinte misure custodiali, caratterizzata dalla circostanza dell'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. In siffatta evenienza si presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito dalle S.U. nelle sentenze n 14535/07 Rv. 235909 e n. 14535/07 Rv. 235911) è irrilevante che gli stessiva conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. Trova applicazione in questo caso la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, di guisa che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
4.2 L'argomentazione svolta dal Tribunale per disattendere la richiesta difensiva di applicazione dell'istituto in parola, a giudizio del Collegio, va condivisa in quanto il solo criterio temporale della anteriorità degli atti non poteva (né può) ritenersi sufficiente per l'applicazione del disposto di cui all'art. 297 cod. proc. pen. Come precisato, infatti, dalla giurisprudenza di questo Corte Suprema, il concetto di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, va individuato nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio indiziario (documentale o dichiarativo) di quegli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale", sicchè il termine conoscenza non va confuso con la mera e storica conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali (Sez. 6^ 11.2.2013 n. 11807, Paladini, Rv. 255722; v. anche in senso analogo Sez. 4^ 14.3.2012 n. 15451, Di Paola, Rv. 253509). و 4.3 Quel che rileva, quindi, è che ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorchè modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie (art. 273 c.p.p.), suscettibili di dare luogo in - presenza di concrete esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare.
4.4 Il Tribunale ha rispettato le dette regole ermeneutiche, evidenziando la circostanza, peraltro avvalorata dal fatto che l'appartenenza all'associazione criminale del NI rappresentata nella comunicazione di notizia di reato dell'11 giugno 2013 era un dato non valutabile e non solo per ragioni temporali al momento della emissione della prima - - ordinanza oltretutto maturata in un contesto diverso (arresto in flagranza del NI per un episodio autonomo di spaccio di stupefacenti disancorato dal dato associativo emerso soltanto dopo), della non conoscibilità in concreto dei fatti alla base della seconda ordinanza nel momento in cui veniva emessa la prima con contestuale giudizio direttissimo (che coincide con il rinvio a giudizio nel procedimento ordinario), con apprezzamento di fatto immune da aporie logiche. Si tratta, pertanto, di una valutazione corretta delle emergenze processuali dalla quale il Tribunale, a ragione, ha tratto conseguenze decisive ai fini della inapplicabilità dell'istituto della contestazione a catena.
5. In conclusione il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Va disposta, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Renato Grillo Th e Stolln 213 NOV 2015 IL 5 E T IL CANCELLIERE R O C Luana Mariani