Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 46158
CASS
Sentenza 4 febbraio 2015

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In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 46158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46158
    Data del deposito : 4 febbraio 2015

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