Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2007, n. 47090
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Sentenza 20 novembre 2007

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In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non coincide con la disponibilità degli atti stessi - che costituisce mero dato di fatto -, ma consiste, viceversa, in un giudizio sulla possibilità che l'autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni. Pertanto, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità dagli atti rileva, non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2007, n. 47090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47090
    Data del deposito : 20 novembre 2007

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