Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non coincide con la disponibilità degli atti stessi - che costituisce mero dato di fatto -, ma consiste, viceversa, in un giudizio sulla possibilità che l'autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni. Pertanto, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità dagli atti rileva, non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2007, n. 47090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47090 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 20/11/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1729
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 028656/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LE, N. IL 12/09/1974;
avverso ORDINANZA del 22/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ciani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di RO LE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del TD di Napoli del 22.5.2007, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso il provvedimento del competente GIP che aveva respinto la richiesta di retrodatazione dell'occ. del giorno 8.6,2006 al 10.3.2004, con conseguente scarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini. Deduce violazione degli artt. 297 e 12 c.p.p., artt. 416 bis, 81 c.p. nonché illogicità e contraddittorietà di motivazione. Tra i fatti oggetto dell'occ. del 2004 e quelli oggetto dell'occ. del 2006, quanto al reato associativo di stampo camorristico, esiste addirittura identità del fatto, posto che le due contestazioni non recano la indicazione del dies a quo, mentre la prima indica come dies ad quem il 2001 e la seconda il 2003. Ne consegue che, trattandosi, come lo stesso TD ammette, della medesima associazione, la seconda contestazione contiene e ingloba per intero la prima. Tra i due fatti esiste comunque continuazione (e non si vede come il Collegio cautelare possa aver negato ciò) e dunque esiste quella connessione qualificata, in base alla quale, ai sensi della recente giurisprudenza delle SS.UU., si impone la retrodatazione, atteso che, come ricordato, la prima ordinanza è del 2004, ma i fatti contestati con la seconda non superano il 2003. L'appartenenza alla medesima consorteria malavitosa con riferimento a periodi diversi (ma successivi) è ex se indicativa della sussistenza di continuazione e dunque di connessione qualificata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quel che riguarda la continuazione tra il reato associativo e i singoli reati-fine, in quanto, innanzitutto, si deve far riferimento, non alla data di costituzione della associazione, ma alla data di adesione del singolo alla associazione stessa. Nei motivi di appello si era evidenziato come, sin dall'inizio e nell'ambito di un unico programma criminoso, fossero stati ideati i reati-fine "nelle loro linee essenziali". D'altronde non è concepibile reato associativo che non abbia quale scopo la commissione di reati-fine. Su questo punto, l'ordinanza impugnata fornisce una risposta generica e del tutto teorica. Erroneamente poi l'ordinanza afferma che la contestazione della aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 (sotto l'aspetto della commissione dei reati al fine di avvantaggiare l'associazione) è cosa diversa dalla ideazione di un disegno criminoso unitario, atteso che, viceversa, la ricorrenza della detta aggravante è indice rivelatore di tale unitarietà. Sia la prima che la seconda ordinanza cautelare hanno ad oggetto (anche) reati-fine. In particolare la seconda è relativa a due estorsioni consumate il 26.9.2002 (capo B) e il 2.12.2002, (capo E), un incendio consumato il 2.12.2002 (capo D), la detenzione di armi ed esplosivi (capi G ed H) accertate in data 15.3.2003. Tutti detti reati sono stati contestati come aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7. È evidente allora che gli stessi vanno considerati come legati dal vincolo della continuazione, essendo oggetto di un'unica generica e preventiva deliberazione, considerando il breve intervallo temporale tra l'uno e l'altro reato e la contiguità spaziale. Tale ulteriore elemento indicativo della sussistenza di connessione qualificata non può risultare contraddetto da quanto affermato dal TD (peraltro solo) con riferimento al delitto del capo B, che si sarebbe perfezionato nel luglio 2007. In realtà la condotta ascrivibile al RO si arresta al settembre 2002, mentre l'ulteriore iter criminis è relativo all'acquisto di un appezzamento di terreno e all'ipotizzato reato D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, non contestato al ricorrente.
Subordinatamente va comunque ritenuta la desumibilità dei fatti oggetto delle seconda occ. già al momento in cui la prima veniva emessa, trattandosi di fatti anteriori alla data di emissione di tale provvedimento e documentati ih atti già in possesso della AG procedente. Gli addebiti a carico del RO infatti sono stati formulati sulla base di conversazioni intercettate, conversazioni che il PM aveva a disposizione certamente in un momento anteriore alla emissione della occ. del 2004. Il TD osserva al proposito che, in momenti successivi, presso l'Ufficio di Procura sono state depositate informative redatte dalla Pg e sostiene che, solo sulla base delle predette informative, il P.M. ha avuto modo di comprendere a quali risultati avevano condotto gli sviluppi investigativi;
così tuttavia non è in quanto le successive informative (e in particolare quella datata 4.3.2004) avevano valore e contenuto meramente riepilogativo. Lo stesso Collegio cautelare poi riconosce che, prima della informativa conclusiva del marzo 2004, la P.G. aveva depositato presso il P.M. altre informative. Ciò conferma ulteriormente che gli elementi a carico del RO erano da tempo già in possesso dell'AG procedente. Ih realtà ciò che rileva è la effettiva presenza presso il PM degli elementi in base ai quali lo stesso deve considerarsi oggettivamente in grado di formulare l'accusa. Non occorre dare la prova della eventuale malafede dell'Organo dell'accusa o della consapevole scelta di frammentare le contestazioni perché trovi applicazione l'art. 297 c.p.p., comma 3. Il TD, d'altronde, erra anche quando afferma che, solo a seguito della informativa riepilogativa della Pg, il PM è stato in grado di richiedere il secondo provvedimento cautelare, perché non è certo nei compiti della Pg quello di riepilogare elementi indiziari, di lumeggiarli e di trarre conclusioni utili a orientare scelte processuali.
È viceversa proprio il P.M. l'organo preposto a valutare (e quindi a conoscere, coordinare, interpretare) le risultanze della attività di indagine, traendone le dovute conclusioni. Di talché nessuna importanza ha la circostanza che la già ricordata informativa del 4.3.2007 sia pervenuta al PM. solo nel luglio dello stesso anno. Infine le ricordate (nel provvedimento impugnato) attività di intercettazione a carico del RO si sono tutte esaurite nel 2003, con la conseguenza che esse sono comunque anteriori alla emissione della prima ordinanza restrittiva.
Tanto premesso, rileva il Collegio:
a) che la seconda occ. reca, quanto alla contestazione del reato associativo (come leggesi nel provvedimento e come lo stesso ricorrente afferma), il dies ad quem fino a tutto il 2003. Ciò non significa che non sia desumibile (anche se non indicato)il dies a quo;
invero, proprio perché, come si sostiene nel ricorso, la condotto riconducibile allo schema di cui all'art. 416 bis c.p. e contestata con l'occ. del 2006 rappresenta la prosecuzione di quella contestata con l'occ. del 2004 (e relativa a tutto il 2001), la data dalla quale far decorrere la nuova contestazione non può che coincidere con quella nella quale si è ritenuto di fissare la cessazione della precedente contestazione;
b) da ciò deriva che, se al ricorrente viene contestata (con la nuova occ.) la "militanza" nella stessa struttura camorristica, con condotta che perdura oltre la data alla quale "si arresta" la prima contestazione (esplicitata da precedente occ.), inevitabilmente le due contestazioni devono ritenersi la trasposizione processuale di un unico fatto storico e, ciò che più conta, di un'unica condotta criminosa. Invero, considerata la natura permanente dei reati associativi, è evidente che, in mancanza di elementi concreti dai quali dedurre la sussistenza di una frattura temporale, l'agire dell'indagato rappresenta un unicum comportamentale, tanto che si ritiene che il sopravvenuto stato di carcerazione non comporti necessariamente la cessazione o l'interruzione del vincolo associativo (da ultimo: ASN 200602893-RV232883). Meno che mai, pertanto, detta cesura può farsi automaticamente e presuntivamente discendere dalla "chiusura" di una contestazione operata dal P.M. sulla base degli elementi per lui disponibili.
Ne consegue ulteriormente che, se, come nel caso in esame, a seguito della prima ordinanza, la condotta associativa è stata "spezzata" in due tronconi, la porzione di essa - successiva alla data in cui è stata "chiusa" la prima contestazione, ma anteriore alla data di emissione della ordinanza predetta (che, nel nostro caso, è la prima, vale a dire quella del 2004)- è certamente da considerarsi in connessione qualificata con la parte di condotta (e quindi con la contestazione) oggetto del primo provvedimento restrittivo. Il che comporta, alla luce della sentenza SS.UU. n. 14535 del 2007, ric. Librato, che la retrodatazione opera automaticamente se i due provvedimenti cautelari sono emessi nel medesimo procedimento (RV 235911), e opera, a condizione della sussistenza del requisito della desumibilità, nel caso in cui le ordinanze custodiali siano emessi in procedimenti diversi (RV 235909). Ebbene, in merito a tale problematica, il provvedimento impugnato non da pertinente risposta, atteso che esso si attarda a dimostrare che i fatti oggetto delle due successive occ. non sono lo stesso fatto (il che è in ipotesi, rappresentando - come si e appena scritto - la condotta tenuta dopo il 2001 la prosecuzione di quella anteriore), ma nulla afferma sulla eventuale sussistenza di un rilevante aliquid novi nella condotta associativa oggetto della seconda occ., che valga a far venir meno il presumibile rapporto di connessione qualificata.
Sul punto dunque si impone annullamento con rinvio (al medesimo giudice) per nuovo esame.
c) che diverso discorso, viceversa, deve esser fatto per quel che riguarda la ipotizzata (da parte del ricorrente) connessione tra reato mezzo (art. 416 bis c.p.) e reati-fine (estorsioni, incendio, detenzione di armi ed esplosivi ecc). Al proposito, (a giurisprudenza, anche recente, di questa Corte (es. ASN 200316573-RV 224002; ASN 200200873-RV 221006) continua a ritenere che, tranne in casi particolari, non ricorra identità di disegno criminoso tra reato associativo e reati fine, con la conseguente inapplicabilità dell'istituto della continuazione.
Ciò in quanto, per ipotizzarsi continuazione, dovrebbe essere provato il carattere "specialistico" del programma criminoso, finalizzato ab initio alla commissione di singoli reati. In mancanza di tale prova, non è consentito affermare che i singoli reati-fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell'associazione (o dell'ingresso in essa dell'agente), dovendo essi, piuttosto, come le massime di esperienza insegnano, ritenersi il frutto di situazioni contingenti che, di volta ih volta, si presentano e che richiedono "soluzioni" in linea con l'interesse della societas sceleris. Orbene, con il ricorso, non si prospettano circostanze, ne' sì sviluppano argomentazioni che validamente contrastino l'assunto che, sul punto, esibisce la motivazione del TD, limitandosi il ricorrente ad affermare, come si è visto, che i reati-fine erano stati ideati "nelle loro linee essenziali" e che non si può concepire una condotta associativa che non miri all'esecuzione di azioni comuni, che sono oltretutto volte al conseguimento di un comune interesse. Il che è indubbio, ma, in verità, prova troppo, perché la logica conclusione di tale premessa sarebbe che sempre si dovrebbe riconoscere identità di disegno criminoso (e quindi applicabilità della continuazione) tra reato-mezzo (art. 416 bis c.p.) e reati- fine. Il che, come si è appena premesso, per la giurisprudenza di legittimità, non è.
Che RO e gli altri si siano associati per dare attuazione a un generico programma criminoso connotato dai "valori" e dai metodi della camorra è, per stessa tesi di accusa, indiscusso. Ciò che viceversa deve essere accertato, ai fini della continuazione, è se i delitti contestati (estorsioni ed altro) rientrassero ab origine (e, si intende, nel loro specifico, non come "scelta" di una categoria di reati da commettere) nei piani della struttura malavitosa che si andava a costituire.
Ciò per la verità non si sostiene neanche nel ricorso e ciò, sia pure per implicito, è negato nell'ordinanza impugnata, di talché è di tutta evidenza che di connessione qualificata (come intesa dalla sopra ricordata giurisprudenza delle SS.UU.) non può parlarsi. In realtà l'ordinamento non prevede la sussistenza, sino a prova del contrario, del vincolo della continuazione;
è vero proprio l'inverso, atteso che, per la applicabilità delle disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p., deve essere provata la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e di più condotte attuative dello stesso. Dunque l'accusa di genericità che il ricorrente muove al TD a proposito della "risposta" che il Collegio cautelare avrebbe dato all'atto di appello nella parte in cui si sosteneva, tra l'altro, la esistenza di continuazione tra reato-mezzo e reati-fine, deve in realtà essere rivolta all'appellante, atteso che;
se gli argomenti utilizzati sono quelli pedissequamente riportati nel ricorso (a pag. 5), sono proprio tali argomenti a dover essere qualificati del tutto aspecifici, perché affermano un principio, ma non lo calano nella realtà procedimentale. Nè può supplire a tanta genericità il rilievo che con riferimento a tutti i reati-fine, è sempre contestata l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sub specie di perseguimento di finalità connaturate agli interessi della struttura camorristica di riferimento. Ciò invero prova (in ipotesi di accusa, naturalmente) l'unitarietà del disegno criminoso, come si è andato sviluppando nel tempo, non la sua originarietà, vale a dire il suo coessenziale concepimento nel momento in cui RO contribuì a fondare la societas sceleris(se "socio fondatore") o ad essa si aggregò (se elemento acquisto per adhesionem);
d) che, quanto al requisito della desumibilità, intesa come possibilità di dedurre dagli atti in possesso degli inquirenti, al momento della emissione della prima occ., gli elementi posti a fondamento della seconda, deve essere premessa una precisazione. Invero, come affermato dallo stesso ricorrente, la ordinanza ricorsa sostiene che il quadro indiziario sì è chiarito solo a seguito del deposito (e della acquisizione e lettura, naturalmente) delle informative che, nel corso del tempo, le Forze di polizia sono venute elaborando.
Il ricorrente però, al proposito, sostiene sostanzialmente il carattere di assoluta superfluità di tali informative, che, a suo dire, avrebbero semplicemente riepilogato e valorizzato elementi già in possesso dell'Ufficio del P.M..
In merito, tuttavia, va sottolineato che il concetto di desumibilità di un quadro indiziario non coincide con quello di mera disponibilità degli elementi che tale quadro potrebbero comporre. La disponibilità, invero è un dato di fatto (gli elementi ci sono o non ci sono presso una determinata AG); la desumibilità è, viceversa, un giudizio sulla possibilità che la AG, in possesso di determinati elementi, sia in grado (o debba esserlo) da essi di dedurre determinate conclusioni.
Ciò non significa, come paventa il ricorrente, che il PM sia, in tal modo, lasciato arbitro di fissare a suo insindacabile giudizio il momento in cui un fatto diviene per lui desumibile da un altro. Così opinando, evidentemente, si introdurrebbe un inaccettabile parametro di soggettività nella valutazione del "tasso di desumibilità", finendo per rimanere vincolati alla eventuale ignavia o incapacità dell'Organo dell'accusa, che potrebbe aver tardato, per le ragioni più varie, a compiere l'operazione logica consistente nella valutazione coordinata degli elementi a sua disposizione. In realtà, ai fini dell'accertamento della desumibilità, non è il giudizio del PM quel che rileva, ma il giudizio dell'organo dell'impugnazione sull'operato del PM. La desumibilità, pertanto, è frutto della valutazione sulla ragionevole tempestività con la quale il PM ha elaborato (o avrebbe dovuto farlo) la ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari, utilizzando i quali la predetta ipotesi avrebbe potuto essere formulata.
La desumibilità, poi, inevitabilmente, si connota diversamente con riferimento alle diverse figure criminose, essendo di tutta evidenza che ad es., per quel che riguarda la commissione di un reato caratterizzato da condotta istantanea, gli elementi sono ben più facilmente identificabili, riconoscibili e valutabili rispetto a quel che riguarda un reato caratterizzato da condotta permanente, atteso che, nel secondo caso, tali elementi, per essere concludentemente valutati;
devono poter essere considerati unitariamente e in maniera, per cd. integrata. Altri esempi potrebbero esser fatti sulla base della differenza strutturale tra reati a forma libera e reati a forma vincolata, ecc..
Quel che però si vuoi significare è che non può istaurarsi una corrispondenza perfetta tra disponibilità degli atti e desumibilità (da essi) dei fatti penalmente rilevanti (anche perché, se così fosse, il legislatore - all'art. 297 c.p.p., comma 3 - non avrebbe fatto riferimento al concetto di desumibilità, ma a quello di mera disponibilità materiale degli atti).
Tanto premesso, si deve rilevare come il provvedimento impugnato faccia menzione, al proposito, non solo delle informative "riepilogative" sulle quali si è appuntata la critica del ricorrente, ma anche a quelle che compendiano successive attività di indagine (intercettazioni, durate per tutto il 2004 - o comunque depositate dopo il marzo di quell'anno - e dichiarazioni di collaboratori di giustizia). Il TD ne assume la rilevanza ai fini della configurazione dei reati contestai al RO con l'ordinanza del 2006, ne', sul punto, il ricorso formula censure, sostenendo che la separazione sia frutto di deliberata scelta da parte del PM (cfr. SS.UU., Librato, RV 235909). Conclusivamente il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., ai fini dell'applicazione del dettato di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 in relazione all'ordinanza 8.6.2006 e alla eventuale retrodatazione dei suoi effetti - ripetesi con riferimento al solo reato associativo - alla data del 10.3.2004; va rigettato nel resto. Deve farsi luogo alle comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007