Articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 maggio 1952
Art. 17.
(Cauzione)


Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett.
d) del codice.
Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza.
Con l'atto di concessione o con la licenza, puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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