Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 27658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27658 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI IU - rel. Consigliere - N. 1425
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43911/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI N. IL 20/08/1960;
avverso l'ordinanza n. 255/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 01/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI LOCATELLI;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1.2.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta del difensore di LE IU di dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, la misura cautelare emessa dal medesimo
Giudice delle indagini preliminari in data 18,1.2012 in relazione ai reati previsti dall'art. 110 cod. pen., art. 374 bis cod. pen., comma 2 e art. 479 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art.
7. Secondo il richiedente la misura cautelare del 18.1,2012 doveva essere retrodatata al 25.4.2010, data di emissione della prima ordinanza di custodia in carcere da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri, con conseguente decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Con ordinanza del 13.9.2012 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito dall'imputato a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari. Il Tribunale del riesame, premesso che le diverse ordinanze cautelari erano state adottate nello stesso procedimento e riguardavano fatti per i quali non sussisteva la connessione qualificata prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, reputava di non applicare la richiesta retrodatazione perché, al momento della emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta in data 25.4.2010, non sussistevano i gravi indizi posti a fondamento della ordinanza di custodia in carcere emessa in data 18.1.2012. In particolare, rispetto ai risultati costituiti dalle intercettazioni ambientali effettuate nell'originario procedimento, era sopravvenuta l'acquisizione dei seguenti dati probatori idonei ad integrare il requisito della gravita indiziaria:
documentazione medica acquisita presso la Casa di cura "Villa Oleandri", relativa al ricovero di LE IU in regime di arresti domiciliari;
documentazione acquisita presso l'Ufficio ASL di Locri;
consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero acquisita in data 15.7.2011; intercettazione delle conversazioni del medico dott. Quartucci captate successivamente all'arresto di LE IU avvenuto a seguito di fermo poi confluito nella ordinanza di custodia in carcere del 25.4.2010.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 297 e 310 cod. proc. pen., articolando i seguenti motivi: non si può opinare che siamo in presenza di nuove acquisizioni;
la parcellizzazione formale non rileva dovendosi guardare alla sostanza delle cose e cioè se la gravita indiziaria fosse emersa già al momento della emissione della prima ordinanza anche per i fatti separati;
richiama la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale del riesame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235911) a sostegno della opposta conclusione dell'obbligo di retrodatazione in ragione della sussistenza della connessione qualificata tra il reato previsto dall'art. 374 bis cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, di cui al capo a) della seconda ordinanza, ed il delitto associativo di cui alla prima ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di applicazione della regola della "retrodatazione" prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, sul duplice assunto che le due ordinanze di custodia in carcere siano state adottate nello stesso procedimento e che tra i fatti contestati con la prima e con la seconda misura coercitiva non sussista il rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), limitatamente ai reati commessi per eseguirne altri, richiamato dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3. La prima affermazione è palesemente contraddetta dagli atti processuali, considerato che la diversità dei procedimenti nel cui ambito sono state emesse le ordinanze custodiali risulta dai distinti numeri di iscrizione nel R.G. e dalla avvenuta separazione del presente procedimento da quello originario, ed è ritenuta dato pacifico nella appellata ordinanza 1.2.2012 del Giudice delle indagini preliminari, che espressamente riconduce il caso in esame all'ipotesi di "pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi".
L'affermazione che "non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3" è completamente immotivata. La totale mancanza di argomentazione è particolarmente rilevante atteso che, in relazione ai reati di cui agli artt. 374 bis e 479 cod. pen., oggetto della seconda misura coercitiva, è stata contestata l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione della 'ndrangheta capeggiata dallo stesso LE IU, con conseguente astratta prospettabilita' della connessione qualificata con il delitto associativo di cui all'art. 416 bis (contestata con la prima ordinanza cautelare), la cui concreta sussistenza non può essere esclusa con un'asserzione priva di motivazione.
Il principio di diritto applicabile in tal caso è affermato da Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231058, secondo cui quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria perché deliberi, con adeguata motivazione, in ordine alla circostanza se sussista un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, tra il delitto associativo contestato con la prima misura coercitiva ed i reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, contestati con la secondo ordinanza di custodia in carcere, verificando ulteriormente, in caso di accertamento positivo della sussistenza della connessione qualificata, se i fatti di cui alla seconda ordinanza cautelare fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell' istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013