Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31441
CASS
Sentenza 24 aprile 2012

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Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la "ratio" dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31441
    Data del deposito : 24 aprile 2012

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