Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 2
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la "ratio" dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31441 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
31441/12M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 728 FRANCESCO SERPICODott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. NICOLA MILO N. 8096/2012 - Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CANZONIERI NA N. IL 09/05/1975 avverso l'ordinanza n. 783/2011 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 05/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Nicola Lettieri chelette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola the concluse per il rigetto del ricous e MORACE CarhoiqualiUditi difensoriAvv.; CALABRESE famenco chiedono l'accoglimento del ricorso W Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza 28 luglio 2011, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, ha confermato l'ordinanza 13 luglio 2011 con la quale il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di TE NZ, ex art. 297 e 306 c.p.p.. Ad avviso del giudice d'appello, l'ordinanza impugnata ha correttamente respinto la richiesta poiché i fatti per i quali è stata disposta, con un secondo provvedimento, la custodia in carcere sono stati commessi in epoca successiva rispetto alla data in cui è stato applicata per la prima volta la misura custodiale. Presupposto indispensabile, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ex art. 297 comma 3, c.p.p. è quello dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione del primo provvedimento coercitivo. Presupposto che non ricorre là dove si sia in presenza di un reato associativo, la cui condotta di partecipazione si sia protratta dopo la emissione della prima ordinanza custodiale. Nella concreta fattispecie, a TE NZ la partecipazione ad associazione di stampo mafioso si è protratta sino al 22 marzo 2011, come risulta dall'imputazione e, pertanto, in epoca di gran lunga successiva al delitto di estorsione aggravata, che sarebbe stato commesso in epoca anteriore e prossima al 5 dicembre 2007 e, per il quale, è stata per la prima volta applicata la custodia in carcere. Inoltre, la deduzione difensiva relativa alla desumibilità dagli atti va disattesa, poiché gli elementi relativi ai fatti oggetto dell'odierna imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa sono emersi successivamente all'adozione della prima ordinanza. Al riguardo i precisa che il quadro indiziario,ab origine costituito dalle dichiarazioni di MO e Lo UD, ha assunto una concreta sussistenza e riscontro all'esito delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno attualizzato la condotta associativa dell'imputato.
2. Ricorrente deduce: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.297 comma 3, e 306 c.p.p. con riferimento all'anteriorità dei fatti. Si sottolinea che per i reati associativi il dies ad quem della partecipazione all'associazione non può essere in termini generici affidato alie indicazioni contenute nell'imputazione, bensì deve essere verificato e valutato in base agli elementi acquisiti. Nella fattispecie concreta, la motivazione del tribunale ruota attorno alle date indicate nell'imputazione senza alcuna verifica in ordine alla prosecuzione della condotta di partecipazione sino ad epoca successiva all'inizio della detenzione. La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che in mancanza di condotte partecipative concrete al sodalizio, la perdita della liberta personale non può che rappresentare un fatto dal quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami con l'associazione. Tale principio esclude che si ossa fare esclusivo riferimento alle date indicate nella formulazione dell'imputazione. 2 Quanto alla desumibilità dagli atti sin dalla data dell'adozione della prima ordinanza, la difesa rileva che già nell'imputazione di estorsione risultava essere già contestata l'aggravante dell'art.7 delle legge n. 203 del 1991 e ciò qualifica l'imputato come appartenente a consorteria mafiosa. Ne discende, per la difesa ce già dall'anno 2009, pubblico ministero ipotizzava a carco di NZ una partecipazione associativa alla cosca Tegano. La coincidenza dei dati conoscitivi posti a fondamento delle due ordinanze rendono evidente che già al momento dell'adozione della prima ordinanza, le acquisizioni investigative - costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori negli anni 2003, 2004 e 2007 - già consentivano di desumere dagli atti di ipotizzare il coinvolgimento un 'organizzazione mafiosa. Il Tribunale non si é espresso affatto sulla consistenza delle attuali acquisizioni rispetto a quelle in precedenza acquisite, poiché il riferimento al "riscontro" può esser letto nel senso che già fosse desumibile dagli atti una prospettiva investigativa, poiché la desumibilità non coincide con la completezza del quadro indiziario. Peraltro, il tribunale non ha spiegato per quali ragioni le dichiarazioni di IO e Lo UD non fossero tali da costituire un grave quadro indiziario già all'epoca della prima contestazione. Pertanto, il giudice d'appello avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali le fonti dichiarative di cui al secondo provvedimento, sebbene fondate sugli stessi elementi già presenti agli atti, siano da valutare di consistenza indiziaria superiore tale da giustificare soltanto successivamente il significato richiesto per l'applicazione della custodia. -erroneità e violazione dell'art.297 comma c.p.p. per mancata applicazione dei principi delle Sezioni unite 22 marzo 2005, secondo cui, con riferimento ai reati connessi, la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il giudice d'appello ha correttamente applicato il principio diritto secondo cui presupposto imprescindibile della retrodatazione è quello che il fatto oggetto della seconda ordinanza di applicazione della misura sia stato commesso in epoca "anteriore all'emissione della prima ordinanza". Al di là di meri rilievi generici circa l'epoca di "commissione" del delitto associativo, ciò che è decisivo è il tempus commissi delicti indicato nell'imputazione. A tal fine, è priva di fondamento il rilievo che l'estorsione, commessa nel dicembre 2007, sia aggravata dall'art.7 legge n.203 del 1991; aggravante, che pur non incompatibile con una coeva partecipazione all'associazione, dimostra nel caso concreto che il fatto associativo si è "concretizzato" allo stato solo in epoca successiva all'estorsione, commessa con metodo mafioso o per agevolare un associazione di tal tipo. 3 Corretto il riferimento all'oramai uniforme giurisprudenza di legittimità nel senso che il presupposto della "anteriorità del fatto", nell'ipotesi in cui il delitto oggetto del secondo provvedimento restrittivo sia un reato associativo, non è giuridicamente configurabile là dove "la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza"( Sez. I, 21 aprile 2010, dep. 3 giugno 2010, n. 20882). La preclusione all'operatività della retrodatazione, nei termini dianzi chiariti e adeguatamente rappresentati nell'ordinanza impugnata, rende in-conferente ogni riferimento al requisito che i fatti fossero o meno desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza. Rispetto a tale elemento, la decisione impugnata chiarisce che la condotta associativa ha assunto significato di rilievo penale in epoca successiva al dicembre 2007 e, pertanto, il reato in tale momento si è reso configurabile, al di là della preesistenza di elementi privi di giuridico rilievo ai fini della configurabilità del reato associativo. Non può dunque che essere riaffermato il principio per il quale la nozione di "desumibilità dagli atti" va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la "ratio" dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento (Sez. VI, 21 dicembre 2009, dep. 22 dicembre 2009, dep. 49326). Il ricorso è dunque infondato e va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Giovanni De Roberto и DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 01 AGO 2012 E IL FUNZIONARIO GRA T Dott.ssa Cabficllá P R O C