Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, pendenti davanti ad Autorità giudiziarie diverse, per fatti differenti, tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art. 12 comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., ove si tratti di procedimenti originati da distinte e autonome notizie di reato, la cui separazione. pertanto, non consegua ad una scelta strategica del P.M., e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli fatti sia pure omogenei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44381 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1766
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 33152/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC PI N. IL *06/07/1957*;
avverso l'ordinanza n. 1106/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 14/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo che chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza in data 14 luglio 2010, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Piacenza, in data 24 giugno 2010, che aveva rigettato la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della misura custodiale carceraria nei confronti di NO IE, imputato di diverse rapine aggravate e furti di autovetture, avendo richiesto ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione dell'ordinanza al momento dell'esecuzione custudiale del G.I.P. di Genova, con conseguente effetto estintivo per essere trascorso più di un anno dall'esecuzione. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo l'erronea applicazione della legge penale non avendo disposto il Tribunale ammesso la retrodatazione del provvedimento, essendo comunque configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico con i reati contestati antecedentemente dal G.I.P. di Genova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 21957/2005, ritenendo che l'art. 297 c.p.p., novellato comma 3, come sostituito dalla L. n. 332 del 1995, art. 12, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso più garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure, e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi). Tuttavia ha ritenuto la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi).
Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla Sezioni Unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza (pur dando atto della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame per cui, trattandosi di un giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, i giudici remittenti erano vincolati al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso specifico opposto a quello seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21957 del 2005). Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive. Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano. Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte Costituzionale - in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelari. Questa Corte ritiene, alla luce della sopra indicata giurisprudenza delle sezioni unite, che non sia applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, (art. 297 c.p.p., comma 3) nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, pendenti davanti ad Autorità giudiziarie diverse, per fatti differenti, tra i quali non vi è connessione qualificata ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), ove si tratti di procedimenti originati da distinte ed autonome notizie di reato, la cui separazione, pertanto, non consegua ad una scelta strategica del P.M., e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli reati sia pure omogenei (cfr Sez. 1, Sentenza n. 22681 del 27/05/2008 Cc. (dep. 05/06/2008) Rv. 240099). Con motivazione coerente e logica il Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità del vincolo della continuazione in quanto si tratta di rapine commesse in contesti territoriali diversi e in contesti temporali non ravvicinati, ben evidenziando come "non sarebbe da intendere come il NO\, il *13 maggio 2008*, data della seconda rapina per cui si procede in *Piacenza*, potesse avere, sia pure a livello embrionale, programmato, nell'ambito di una progettazione unitaria, i colpi in banca perseguiti in *Genova*, commessi nel gennaio ho nel marzo o addirittura alla fine di aprile dell'anno seguente".
Inoltre, nel caso di assenza di connessione qualificata, la mancanza di desumibilità degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima, esclude la possibilità di operare la retrodatazione, sulla base di elementi oggettivi, non rimessi all'arbitrio del Pubblico Ministero e che invece spetta al giudice valutare al fine di stabilire se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del Pubblico Ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima. La presenza o meno di connessione qualificata integra infatti un elemento specializzante della fattispecie, che costituisce la ratio della diversità di disciplina poiché, in caso di connessione qualificata, è possibile un rinvio a giudizio unitario nello stesso procedimento, il che giustifica che si dia rilievo alla conoscibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ulteriori ordinanze al momento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, mentre invece al di fuori di tale connessione i procedimenti devono restare separati, se non è stato possibile emettere una unica ordinanza in un unitario contesto temporale (artt. 15 e 17 c.p.p.). Con la ulteriore conseguenza che resta irrilevante, in tale secondo caso, la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ordinanze successive al momento della emissione del primo rinvio a giudizio, poiché, in assenza di connessione qualificata, non sarebbe stato comunque giustificato un unitario rinvio a giudizio, non attuabile nel caso di procedimenti diversi, per reati non connessi e per cui gli elementi giustificativi delle successive misure siano emersi in tempi diversi e successivi rispetto al momento di emissione della prima misura.
La Corte di Cassazione ha, successivamente, ribadito il principio che la retrodatazione dei termini di durata di custodia cautelare a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, non opera rispetto a provvedimenti emessi in procedimenti diversi non collegati da connessione qualificata e che comunque, anche in caso di comprovata connessione qualificata, opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, (sezioni unite, 19.12.2006, Librato). In tale caso la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, costituisce infatti un rimedio rispetto ad una scelta indebita della autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal Pubblico Ministero. Non giustifica invece di per sè la retrodatazione, perché non è indicativa di una scelta indebita, la circostanza che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, poiché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente ed in modo evidente la loro rilevanza e spesso devono essere interpretati;
per cui il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la loro portata, mentre si deve escludere in linea di massima che la separazione sia frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero quando i procedimenti nascono da diverse notizie di reato (v. sentenza Librato).
Il provvedimento del Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale più garantista ed è del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, avendo ritenuto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 che, in difetto di connessione qualificata, ritenuta insussistente nel caso in esame, non potesse operare la retrodatazione. il Tribunale ha, infatti, escluso la sussistenza della "connessione qualificata", in mancanza di elementi al riguardo, non avendo neanche il ricorrente dedotto le condizioni per ravvisare tale situazione, avendo egli stesso specificato che l'attività di individuazione fotografica è intervenuta dopo l'emissione dell'ordinanza genovese. Nè la valutazione di puro merito espressa dal Tribunale sulla insussistenza della connessione qualificata prevista dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente al caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo criminoso ovvero gli uni per eseguire gli altri, può essere posta in contestazione in questa sede, in quanto trattasi di questioni di fatto rimesse all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, congruamente motivate.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010