Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a ricontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16343 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
con operazioni di concreta gestione logistica (compiute, seppure non pienamente in autonomia ma, con riguardo ad uno specifico rilevante settore operativo del sodalizio), di trasporto (anche mediante noleggio di furgoni) e di cessione a terzi dei carichi di stupefacente (con ricezione di un ulteriore specifico compenso per il servizio di trasporto elargito dai vari "clienti" di AN) effettuate almeno sin dal dicembre 2019 (essendo in tale ruolo subentrato al AL OM AR) (cfr. suddetta chat IA/AN del 20 maggio 2020) e fino al 20 maggio 2020 (data dell'arresto in flagranza, cfr. capo 14) della rubrica), anche nei periodi di lockdown legati all'emergenza sanitaria COVID-19 e nonostante le restrizioni alla circolazione dei mezzi di trasporto (e ciò abusando della circostanza di essere un militare - seppure all'epoca temporaneamente sospeso dal servizio per motivi disciplinari - e di potere pertanto circolare senza essere sottoposto a controlli o potendoli evitare agevolmente, indossando in molti casi la tuta mimetica dell'Esercito Italiano ovvero esibendo all'occorrenza il proprio tesserino di servizio); b) ha gestito la predetta "logistica", avvalendosi - sempre d'intesa con il capo IA LE - del contributo del AL GI TE;
soggetto quest'ultimo stabilmente a disposizione del sodalizio, ove possibile e necessario, per l'operazione di scarico presso i capannoni di Origgio in uso alla sua ditta Euro Peir s.r.l. (come concretamente avvenuto in data 28 marzo 2020, capo 9) della rubrica), per il trasporto dello stupefacente - con l'impiego di un furgone dell'Euro Peir s.r.l. - dal luogo di ritiro fino all'abitazione di Garbagnate Milanese di D'OF (come inizialmente programmato in occasione degli scarichi avvenuti a Mozzo in data 8 maggio 2020 e 20 maggio 2020), nonché per la delicata fase dello smaltimento dei "carichi" di copertura con i quali viaggiava con lo stupefacente (come concretamente verificatosi il pomeriggio dell'8 maggio e come programmato in occasione del pomeriggio del 20 maggio 2020); c) ha gestito la predetta "logistica", avvalendosi altresì - sempre d'intesa con il capo IA LE - del contributo della compagna convivente RC OS ST;
soggetto quest'ultimo stabilmente a disposizione del sodalizio nella delicata fase della prenotazione e del noleggio, (con formale intestazione dei relativi contratti con guida esclusiva) presso l'agenzia Maggiore Rent di Legnano e presso quella di Limito di Pioltello, dei furgoni utilizzati in almeno due occasioni (in data 8 maggio e in data 20 maggio 2020) dal solo D'OF per il ritiro dello stupefacente in arrivo a Mozzo (BG) dalla PA e per il successivo trasporto a Garbagnate Milanese presso le pertinenze della propria abitazione;
d) ha provveduto in una occasione a dare seguito a una specifica disposizione di IA, provvedendo a ritirare in data 30 marzo 2020 (nei 3 pressi di un'industria dolciaria sita a Nerviano) una cospicua somma di denaro n.m.q. consegnatagli dall'autista spagnolo/AL LO GO JA (ovvero il medesimo autista che in data 28 marzo 2020 aveva provveduto a consegnare il carico di stupefacente presso il capannone dell'Euro Peir s.r.l. di Origgio); e) ha ricevuto dai soggetti facenti parte con ruolo apicale del medesimo sodalizio criminoso (ovvero IA LE, NN IT e AN RA) l'assistenza legale in occasione dell'arresto in flagranza avvenuto il 20 maggio 2020, essendogli imposta la nomina quale legale di fiducia dell'avv. OZ AT SK del foro di Milano;
f) ha provveduto a curare, sulla base delle direttive impartite da IA LE e da AN RA, nonché aggiornandoli costantemente circa l'avvenuta concreta ricezione dei corrispettivi pattuiti da costoro, le operazioni materiali di raccolta degli ingenti proventi dell'attività di cessione dello stupefacente in Italia (effettuate da D'OF per conto di AN e/o di IA) e delle successive sistematiche consegne di denaro (materialmente effettuate e gestite quasi autonomamente da D'OF) presso l'hawalader cinese sito nei pressi di via Canonica a Milano, finalizzate alla spedizione in PA (in un'occasione anche direttamente in favore del fornitore spagnolo Iushfrost) dei predetti proventi per il tramite del sistema «hawala»; g) ha provveduto almeno in un'occasione a dare seguito a specifiche disposizioni di IA, finalizzate a far fronte alle richieste di denaro avanzate dal AL NN IT;
h) ha partecipato, in concorso con i sodali D'OF e GI, a operazioni di vendita a terzi di sostanza stupefacente (capo 13) (n.d.r. il riferimento a D'OF nel capo di imputazione deve intendersi a NN, come si evince dalla lettura del capo di imputazione n.13), tenendo costantemente aggiornato IA delle condotte delittuose poste in essere;
i) è intervenuto per risolvere le problematiche sorte in seno al sodalizio, in particolare in occasione del furto della somma di denaro da parte di OM in danno di IA LE;
nella specie, pianificando e ponendo in essere, su disposizione di IA e con il contributo materiale di NN IT, una violenta spedizione punitiva in danno di OM;
m) si è informato ed è stato costantemente aggiornato dai soggetti aventi un ruolo apicale in seno al sodalizio circa la concreta operatività, durante l'emergenza sanitaria in atto, di FF RE (detto «il biondo») (cfr. chat . intercorsa il 31 marzo 2020 tra NN e il cugino IA, nell'occasione ' usurario del nickname «thinbooster», nonché il contenuto delle conversazioni j 4 ambientali intercettate il 12 maggio 2023 tra D'OF e NN IT, e il 18 maggio 2020 tra D'OF e NN TT UR); n) più in generale, si è messo a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. 3. RO D'OF ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi giurisprudenziali che regolano il meccanismo delle contestazioni a catena nei casi di emissione, in procedimenti diversi, di più ordinanze per reati connessi. La difesa, ricordando che in data 20 maggio 2020 RO D'OF era stato arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup. perché trasportava circa 40 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e che, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritiene che l'ordinanza con la quale il 19 ottobre 2022 è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 74 T.U. Stup. violi il divieto di contestazione a catena e critica l'argomento con il quale sia il Giudice per le indagini preliminari sia il Tribunale del riesame, ritenendo che difetti il requisito della cosiddetta «anteriore desumibilità», hanno escluso la dedotta violazione. Il difensore ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore concettuale e metodologico nel ricercare gli elementi su cui fondare il requisito dell'anteriore deducibilità tra gli atti del procedimento in cui è stata emessa la prima misura cautelare anziché tra quelli relativi al procedimento in cui è stato adottato il secondo provvedimento coercitivo. In particolare, ritiene che fosse compito del Giudice per le indagini preliminari che ha adottato la seconda misura valutare se dal compendio indiziario, emergente dagli atti a sua disposizione, vi fossero o meno, all'epoca del rinvio a giudizio del D'OF nel primo procedimento, ossia in data 30 luglio 2020, elementi per desumere i gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla fattispecie delittuosa associativa. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione con particolare riferimento all'apodittica svalutazione degli elementi indicati nella memoria difensiva come rappresentativi della possibilità di desumere dagli atti del procedimento in cui è stata emessa la seconda misura gli elementi per l'adozione di una misura cautelare per il reato associativo. La difesa contesta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, in cui il Tribunale afferma che la vicenda sarebbe stata disvelata nella sua completezza e complessità solo a seguito delle indagini compendiate nell'informativa conclusiva della Guardia di Finanza di Milano Sez. Gico del 17 febbraio 2021 n.103246, ritenendo che alla L, 5 data del 30 luglio 2020, quando D'OF è stato rinviato a giudizio nel precedente procedimento, fossero già noti all'autorità giudiziaria elementi sufficienti a delineare in termini indiziari sia l'esistenza del sodalizio che la condotta partecipativa dell'indagato. Rimarca, in particolare, che la prima iscrizione del reato associativo risale al 15 novembre 2019 e che, all'epoca, fossero emerse circostanze espressive dell'esistenza dell'associazione, a seguito dell'arresto in flagranza di DO CE e ZZ CR, trovati in possesso di oltre due tonnellate di droghe leggere. Tali emergenze erano costituite dal contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da questi ultimi, che avevano disvelato l'esistenza di una rete internazionale di narcotraffico gestita dalla PA di cui costoro erano referenti in Italia, dalla pregnanza delle chat relative alla gestione del narcotraffico acquisite in seguito all'analisi del telefonino criptato BQ Aquaris di DO, decrittato nell'anno 2019, dalle emergenze delle intercettazioni ambientali disposte in carcere e sui veicoli utilizzati dai conoscenti-correi del DO (in particolare la compagna Paukovic), che avevano fornito preziose informazioni in merito all'attività e all'organizzazione del sodalizio. La disponibilità di tale materiale sin dal mese di novembre 2019 e la sua pregnanza sono state riconosciute dallo stesso giudice della cautela. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, sostiene la difesa, la contestazione associativa, inizialmente iscritta a carico dei soli DO e ZZ, era stata successivamente estesa anche a IA, NN e OM, sino a giungere il 3 marzo 2020 allo stesso D'OF, dovendosi ritenere ben chiara agli inquirenti già da tale data la dimensione associativa in cui agiva D'OF, ma tale circostanza risulta totalmente pretermessa nell'analisi del Tribunale del riesame. La difesa sottolinea la pregnanza delle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali svolte a carico dell'indagato sin dal 28 marzo 2020, come indicato a pag.199 dal G.I.P., tra le quali cita il progressivo n.1230 del 19 maggio 2020, cronologicamente antecedente al rinvio giudizio del ricorrente, quale elemento ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari prova del sodalizio esistente tra IA, AN e D'OF con una specifica suddivisione di ruoli. All'epoca dell'arresto in flagranza di D'OF, si assume, l'ufficio di Procura possedeva, dunque, elementi più che sufficienti per delineare a livello indiziario non solo l'esistenza della contestata associazione ma anche il ruolo del D'OF all'interno di essa. L'informativa conclusiva del 17 febbraio 2021, secondo la difesa, ha costituito un quid pluris volto alla composizione ultima e definitiva del compendio istruttorio cosicché non si poteva ritenere mancante il requisito della anteriore desumibilità. Nel ricorso si afferma che, ai fini dell'operatività della cosiddetta retrodatazione, non è necessario che il compendio probatorio sia definito nella sua interezza e 6 complessità già al tempo dell'emissione della prima ordinanza, essendo del tutto sufficiente l'emersione del fatto di reato anche solo in termini indiziari. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è, innanzitutto ed indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a confrontarsi solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Per un corretto inquadramento della questione portata all'attenzione di questo Collegio, risulta opportuno richiamare la successione cronologica degli eventi, secondo la quale RO D'OF è stato arrestato in flagranza di trasporto di kg.40 di marijuana il 20 maggio 2020, sottoposto a custodia cautelare in carcere e, rinviato a giudizio immediato con decreto del 30 luglio 2020 nel proc. n.13408 R.G.N.R. Milano, successivamente condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 9 settembre 2021; nel proc.n.40357/19 R.G.N.R. Milano, D'OF è stato sottoposto con ordinanza del 19 ottobre 2022 a custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art.74 T.U. Stup. e l'ipotesi accusatoria prevede anche una serie di reati-fine in concorso. La seconda ordinanza riguarda, dunque, un'indagine concentrata sull'organizzazione di un'associazione per delinquere e sulle condotte di spaccio poste in essere al suo interno. Il principio espresso nell'ordinanza genetica, confermato dal Tribunale del riesame, è il seguente: quando nei confronti di un imputato siano emesse, in procedimenti diversi, più ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti 7 prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, con la precisazione che per «desumibilità dagli atti» si intende la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l'adozione di una misura cautelare. In altre parole, la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma esige una condizione di conoscenza che abbia una «specifica significanza processuale». 4. Innanzitutto, con il primo motivo di ricorso la difesa propone una lettura dell'ordinanza, asseritamente contraria alla previsione normativa, non condivisibile, posto che, sebbene sia corretto che si faccia riferimento ai dati a disposizione del giudice al quale è richiesta la seconda ordinanza cautelare, è necessario che tale giudice esamini gli atti che erano a disposizione dell'autorità giudiziaria allorché è stato disposto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata adottata la prima misura cautelare. Non risulta che il provvedimento sia viziato, per tale profilo, da errori metodologici, posto che è semplicemente diversa la prospettiva dalla quale si debbano esaminare le emergenze investigative a seconda che si tratti di un unico o di più procedimenti pendenti per reati connessi. 4.1. Il Collegio sottolinea, inoltre, che, nel caso in esame, il giudice della cautela ha specificamente vagliato il tema delle c.d. contestazioni a catena, pervenendo a escludere la possibilità di applicare la misura cautelare in relazione ai capi 9), 10) e 13) in ragione dell'operatività della regola prevista dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen. I reati in relazione ai quali è stata applicata la c.d. retrodatazione dei termini di custodia cautelare concernono, esattamente, alcuni delitti di acquisto e importazione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti commessi da D'OF RO in concorso con IA LE, AN RA, GI TE, LO GO JA (capo 9), in concorso con IA LE, AN RA, GI TE e RC OS ST (capo 10) e in concorso con NN IT, GI TE, EM AL NA e PO IA (capo 13). I giudici del merito cautelare hanno, dunque, in sostanza, dettagliatamente circoscritto le condotte delittuose e i soggetti coinvolti nel narcotraffico quali erano desumibili alla data del 30 luglio 2020. Tale rilevante profilo della decisione, messo in luce nell'ordinanza del Tribunale del riesame, risulta del tutto trascurato nel ricorso, che deve ritenersi non sufficientemente specifico, dunque inammissibile, nella parte in cui elenca una serie di elementi indiziari a sostegno dell'anteriore desumibilità senza prendere in considerazione il rilevante dato che una pluralità 8 di condotte criminose contestate a D'OF, in concorso con soggetti successivamente individuati come sodali, siano state effettivamente valutate come anteriormente desumibili. Tale punto della decisione risulta decisivo nella struttura logica dell'intero provvedimento, perché mostra come i giudici del merito cautelare abbiano applicato il principio della retrodatazione tenendo puntualmente conto di quanto fosse emerso dalle indagini sino al momento in cui D'OF era stato rinviato a giudizio il 30 luglio 2020 nel proc. n.13408 R.G.N.R. 5. Si viene, quindi, ad esaminare il motivo di censura nella parte in cui la difesa ha negato che il concetto di «anteriore desumibilità» sia sinonimo di «specifica significanza processuale», intesa come acquisizione di esiti investigativi tale da consentire la formulazione di una gravità indiziaria idonea a ottenere l'applicazione di una misura cautelare. Le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva sono state ampiamente esplicitate alle pagg. 29-36 dell'ordinanza impugnata. Va sottolineato, in particolare, che il Tribunale del riesame ha ritenuto che, sebbene le indagini per l'individuazione del sodalizio avessero tratto origine da una segnalazione pervenuta sin dal 10 ottobre 2019 alla Guardia di Finanza di Milano dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, concernente una richiesta dell'autorità giudiziaria spagnola di localizzazione e fermo di un carico di 500 chili di hashish giunto a Peschiera Borromeo, fosse tuttavia da escludere che i fatti posti a fondamento della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del 30 luglio 2020, data in cui D'OF è stato rinviato a giudizio nel procedimento interessato dalla prima ordinanza cautelare;
il Tribunale ha, in proposito, ritenuto che la contestazione del reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. fosse frutto, non solo degli atti investigativi posti in essere antecedentemente al 30 luglio 2020, ma anche dell'acquisizione tra l'autunno 2020 e il gennaio 2021 (con O.I.E. trasmesso il 5 agosto 2020 e con O.I.E. trasmesso il 27 ottobre 2020) del contenuto delle chat intercorse tra gli indagati con apparecchi elettronici dotati di software per la criptazione delle comunicazioni c.d. encrochat. 6. Per una migliore comprensione di tale passaggio motivazionale è bene chiarire che le indagini che hanno origine o ricevono importanti spunti e riscontri investigativi dalla trasmissione dei dati informatici acquisiti dai sistemi di chat criptate, tra i quali rientra il sistema Encrochat, sono complesse in quanto provengono dall'attività investigativa oggetto delle Squadre Investigative Comuni (JITs) costituite tra il 2020 ed il 2021 tra le competenti Autorità Giudiziarie e di 9 Polizia di Francia (Procure di Lille e Parigi), del Belgio e dei Paesi Bassi. Le operazioni tecniche compiute in questi Stati membri con riferimento a tale piattaforma permettono di estrapolare una grande mole di dati, riferibili anche ad organizzazioni criminali operanti in vari Paesi del mondo, consentendo di fornire la chiave di lettura di condotte criminali altrimenti non decifrabili dall'esterno. 6.1. La piattaforma Encrochat consente lo scambio di comunicazioni tramite cc.dd. cryptophones, altrimenti chiamati criptofonini o dispositivi di comunicazione crittografati dedicati. I criptofonini sono privi di funzioni audio e GPS;
pertanto, non consentono operazioni di intercettazione e attivazione di servizi di localizzazione. L'utente può interagire, scambiando messaggi vocali o di testi, o allegando files multimediali, soltanto con un altro utente che a sua volta abbia la disponibilità di un analogo telefono criptato, cioè di un dispositivo con applicata una identica piattaforma di criptazione. 6.2. I termini di vendita dei criptofonini hanno evidenziato la loro naturale vocazione a essere utilizzati per scopi illegali;
nella maggior parte dei casi sono, infatti, commercializzati da strutture legate alla criminalità organizzata e non sono disponibili per l'acquisto tramite fornitori commerciali standard e punti vendita al dettaglio. I cryptophones si affidano al software MDM (Mobile Device Management) personalizzato. Questo software consente agli amministratori responsabili della piattaforma di eseguire il provisioning, la configurazione e la gestione sicura di tutti i dispositivi. 6.3. Il particolare interesse da parte della criminalità all'utilizzo di questi sistemi di comunicazione è strettamente connesso alle loro specifiche funzionalità, che si possono riassumere non solo nella cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati, ma anche nella possibilità per l'utilizzatore di cancellare, quasi in tempo reale e anche da remoto, l'intera memoria del telefono inserendo/non inserendo un cd. panic code, o nella possibilità di segnalare la presenza di sistemi di individuazione (cd. Imsi Catcher) o di tentativi di aggressione informatica da parte di agenti esterni. 6.4. La complessità dell'attività d'indagine legata all'uso dei criptofonini è, dunque, resa evidente dal fatto che, per decriptare il contenuto delle relative comunicazioni, è necessario ricorrere alla collaborazione dell'Autorità Giudiziaria dello Stato membro i cui sono collocati i server mediante un Ordine Europeo d'Indagine. Tale Autorità deve fornire, infatti, le relative autorizzazioni all'accesso ai dati digitali in conformità alla legislazione interna, successivamente trasmettendo copia dei messaggi estratti dalle stringhe riferibili ai PIN di interesse scambiati sulla piattaforma, in modo da rendere certo e intellegibile all'autorità procedente in Italia, in linea con il principio di mutual trust che 10 informa la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione, il contenuto delle chat. 7. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che l'acquisizione del contenuto delle suddette chat avesse dato un'importante svolta alle indagini permettendo, unitamente alle altre emergenze sino a quel momento raccolte, di comporre il mosaico in modo da formulare fondatamente in termini di gravità indiziaria una contestazione associativa corredata della ricostruzione della struttura, dei ruoli degli appartenenti, dei mezzi a disposizione e del modus operandi del sodalizio. L'informativa conclusiva della Guardia di Finanza di Milano del 17 febbraio 2021 aveva, in sostanza, incrociato gli elementi risultanti dalle attività di captazione ambientale e telefonica, dal monitoraggio con GPS dei mezzi degli indagati e dagli arresti dei sequestri con il contenuto delle chat, dando un ordine a elementi che fino a quel momento non avevano permesso di enucleare un'incolpazione in modo fondato. Solo con l'informativa conclusiva, si legge nell'ordinanza, tutti gli elementi investigativi raccolti e incrociati tra loro hanno reso concretamente e utilmente possibile una fondata contestazione cautelare, a prescindere dalla formale iscrizione per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. a carico di D'OF del 3 marzo 2020. La specifica disamina di tale ultimo elemento e argomento difensivo, corroborata dal rilievo per cui i dati decriptati fossero stati trasmessi con O.I.E. del 5 agosto 2020 e del 27 ottobre 2020, è rinvenibile a pag.33 dell'ordinanza impugnata, onde l'allegazione difensiva circa la totale pretermissione di esso risulta manifestamente infondata. 7.1. Risulta, come detto, che l'impugnazione non si confronta con quanto specificamente indicato dal Tribunale del riesame, che ha sottolineato la necessità di conoscere il contenuto delle migliaia di comunicazioni intercorse tra gli indagati al fine di delinearne i ruoli, il modo di interagire e l'operatività, specificando, a titolo esemplificativo, che sugli account incrociati gli indagati tenevano anche una sorta di contabilità relativa alle cessioni degli stupefacenti e ai rapporti di debito-credito, cosicché solo grazie alle chat era stato possibile disegnare nella sua interezza l'adozione del sistema «hawala» da parte del sodalizio per i trasferimenti di denaro e ricostruire molti degli episodi di traffico delle sostanze stupefacenti. 7.2. Per un ulteriore chiarimento, il Tribunale ha sottolineato come il sequestro del dispositivo BQ Aquaris in possesso al capo del sodalizio e l'iscrizione del reato associativo nel 2019 avessero trovato il necessario completamento solo nell'ottobre 2020, quando erano state trasmesse con rogatoria le comunicazioni presenti sulle chat ed era stato possibile abbinare i nickname presenti sulle chat ai soggetti emersi nel corso delle indagini, 11 delineandone il ruolo e le reciproche interazioni, di fatto «chiudendo il cerchio» in relazione all'identificazione del ruolo di IA come soggetto posto al vertice del sodalizio, sedente in PA, che acquistava la droga da FF occupandosi anche dell'organizzazione della sua importazione in Italia e, con specifico riguardo al ricorrente, consentendo di «tirare le fila» dell'organizzazione logistica dello stupefacente documentando le continue indicazioni direttive date da IA a D'OF con riguardo ai luoghi ove scaricare la droga ed effettuare le consegne. 7.3. Nessun confronto è rinvenibile nel ricorso con quanto indicato dal Tribunale a proposito del fatto che, sebbene la figura di D'OF fosse emersa per la prima volta il 20 dicembre 2019, in occasione del pestaggio di OM, che aveva sottratto una consistente somma di denaro a IA, solo con l'informativa conclusiva, fondata sull'esito degli O.I.E. trasmessi nell'agosto e nell'ottobre 2020, ne fosse stato possibile ricostruire il ruolo, la continua interazione sia con IA che con NN, i compiti assegnatigli in merito alla logistica spicciola legata all'arrivo dei carichi, l'affectio societatis correlata alle modalità operative e al modo di rapportarsi con i suoi referenti, la piena e solida conoscenza del sistema hawala usato dal sodalizio per il trasferimento del denaro. Dalle chat era, in particolare, emerso che D'OF si recasse reiteratamente da un soggetto cinese in via Canonica a Milano per consegnare il denaro da mandare in PA. Nel caso di D'OF le encrochat sono talmente numerose, si legge nell'ordinanza, chiare nel loro linguaggio e particolareggiate da descrivere quasi come in un film l'azione del ricorrente, tanto da offrire un materiale estremamente significativo per disegnarne il ruolo e l'inserimento nel sodalizio. 7.4. Anche l'argomento difensivo concernente le dichiarazioni rese da DO dopo il suo arresto il 20 maggio 2019 è stato specificamente esaminato, avendo tuttavia evidenziato il Tribunale che tali dichiarazioni non contenevano alcun riferimento all'indagato; analogamente, per le dichiarazioni rese da ZZ. 8. L'ordinanza risulta, dunque pienamente legittima e compiutamente argomentata, nonché in linea con il principio interpretativo, che il Collegio condivide e qui ribadisce, secondo il quale l'«anteriore desumibilità» è nozione da intendersi nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario non manifesta 12 oggi, immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez.3, n.48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01). La retrodatazione costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria che, in ipotesi, abbia tenuto separati i due procedimenti ovvero abbia iscritto in tempi diversi alcune notizie di reato. Occorre, pertanto, verificare se, effettivamente, il doppio binario impartito con la separazione o con la distinta iscrizione delle notizie di reato dall'autorità inquirente ai procedimenti connessi trovi giustificazione nella necessità di ulteriori indagini o di elaborazione di elementi probatori che, nel momento in cui è stato richiesto il rinvio a giudizio in ordine al primo procedimento, non apparivano in tutta la loro portata indiziaria. Ipotesi compiutamente rappresentata nel caso in esame. 9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 29 marzo 2023