Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 48565
CASS
Sentenza 6 ottobre 2016

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Massime2

In tema di cosiddetta "contestazione a catena", sussiste connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato all'imputato con la prima ordinanza custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorchè il primo titolo custodiale indichi tra i reati fine dell'attività dell'associazione mafiosa proprio la realizzazione di un'attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefacenti, tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della seconda imputazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale valutazione è riservata al giudice di merito che, sulla base del materiale probatorio o indiziario, deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento).

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo).

Commentario1

  • 1L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023

    Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 48565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48565
Data del deposito : 6 ottobre 2016

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