Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 2
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", sussiste connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato all'imputato con la prima ordinanza custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorchè il primo titolo custodiale indichi tra i reati fine dell'attività dell'associazione mafiosa proprio la realizzazione di un'attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefacenti, tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della seconda imputazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale valutazione è riservata al giudice di merito che, sulla base del materiale probatorio o indiziario, deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento).
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo).
Commentario • 1
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 48565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48565 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
485 65 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1384/2016 -Presidente - VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE N.27541/2016 GIORGIO FIDELBO MASSIMO RICCIARELLI Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. IS PE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73-80 d. P. R. n. 309 del 1990 e 453 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché egli è stato destinatario di un'altra ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito del c.d. procedimento "Crimine", in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 12 luglio 2010. Le condotte oggetto del presente procedimento sono quindi anteriori, essendo cessate in data 2 maggio 2010. E' dunque erronea la tesi sostenuta dal G.i.p., secondo cui, poiché la prima misura cautelare non è stata dichiarata inefficace per decorrenza dei termini, non è applicabile il meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al secondo titolo custodiale. Infatti, sotto il profilo della connessione qualificata, va evidenziato come fra le finalità dell'associazione mafiosa contestata al IS, secondo quanto emerge dal relativo capo d'imputazione, fosse compreso il commercio di sostanze stupefacenti. D'altronde, già l'originaria ipotesi investigativa,formulata peraltro dal medesimo magistrato del pubblico ministero, muoveva dal presupposto che sin dal momento del sorgere dell'organizzazione di stampo mafioso, vi fosse il progetto relativo alla finalizzazione del sodalizio all'espletamento di un'attività di traffico di stupefacenti. Sotto il profilo della desumibilità dagli atti, il ricorrente rappresenta che tutto il materiale indiziario, costituito peraltro soltanto da intercettazioni ambientali all'interno della lavanderia "Apegreen", costituisce frutto dell'attività di captazione disposta proprio nell'ambito del procedimento penale c.d. "Crimine". E infatti nel decreto di attivazione, in via d'urgenza, delle operazioni di intercettazione, emesso nel contesto di quest'ultimo procedimento, il pubblico ministero ha indicato i titoli di reato di cui agli artt. 73-74 I. stup,, oltre al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. D'altronde, tutte le conversazioni dalle quali è stata desunta la gravità indiziaria in ordine ai reati in materia di stupefacenti, contestati con l'ordinanza impugnata, erano state ascoltate e trascritte dalla polizia giudiziaria prima dell'emissione del provvedimento di fermo nell'ambito del procedimento "Crimine" (12 luglio 2010). Del resto, secondo l'ipotesi 1 accusatoria, il ricorrente organizzava grosse importazioni di sostanza stupefacente dal Venezuela attraverso l'ausilio di un individuo colpito anch'esso da ordinanza di custodia cautelare nel corso del procedimento "Crimine" (Correale Michele).
2.1. Difetta comunque la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 I. stup., poiché le risultanze acquisite denotano soltanto un'attività esplicata in modo occasionale, al di fuori di ogni stabile vincolo associativo, come emerge dalle conversazioni intercettate e, segnatamente, da quelle in data 15-2-2010; 23-2-2010; 26-2-2010; 4- 3-2010; 25-1-2010, da cui si evince, in particolare, che IS non aveva alcuna contezza della disponibilità o meno dello stupefacente da cedere, dei prezzi praticati e della gestione effettiva delle partite di droga, ragion per cui non si comprende come al ricorrente possa essere attribuito addirittura il ruolo di promotore. Lo stesso Tribunale riconosce che, dopo l'arresto del IS, altri soggetti continuarono l'attività,con ciò ammettendo che la continuità dell'illecito operare prescindeva dalla presenza o meno dell'indagato. Peraltro, le condotte individuate si collocano in un arco di tempo di appena pochi mesi.
2.2. Non sussistono gravi indizi neanche in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, relativamente all'imputazione di cui al capo B), dalle intercettazioni espletate emerge, in primo luogo, che l'oggetto dello scambio tra IS e i AS, qualunque fosse, non era detenuto dal ricorrente ma si trovava a Siderno Superiore e, in secondo luogo, che l'operazione non si era concretizzata perché l'interessato non era andato all'appuntamento. Anche in merito alle operazioni di cui ai capi F), G), H) e I), l'ordinanza non spiega perché al tenore dei colloqui e alle frasi proferite dal ricorrente vada riconnesso un elevato valore indiziante, emergendo viceversa che il IS non visto l'oggetto della conversazione eaveva nemmeno cioè, asseritamente, lo stupefacente.
2.3.In ordine alla ricezione di banconote contraffatte, il ricorrente osserva che la condotta incriminata andava qualificata come semplice tentativo, non essendo dato individuare alcuna conclusione dell'iter criminoso, come emerge dalla conversazione del 5 marzo 2010, da cui si desume che il ricorrente, più che un trafficante di banconote contraffatte, è stato una vittima.
2.4.Non sussistono infine le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non essendo state esplicitate le specifiche ragioni per le 2 quali i giudici di merito hanno ritenuto che, nel caso concreto, fosse inidonea la misura gradata, rafforzata dall'utilizzo dello strumento elettronico. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato. Quest'ultimo pone due interrogativi: se esista connessione qualificata fra il reato contestato nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 15-3-2010 (416-bis cod. pen.) e quello oggetto di contestazione nell'ordinanza impugnata in questa sede;
se i fatti oggetto di quest'ultima fossero o meno desumibili dagli atti al momento dell'emissione del primo titolo custodiale. Sotto il primo profilo, occorre osservare come l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisca apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare il proprio convincimento (Cass., Sez. 4, n. 9990 del 18-1-2010, Rv. 246798). Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi esente da vizi logico-giuridici la motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui deve escludersi che i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di partecipazione al sodalizio mafioso siano stati perpetrati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, poiché il fatto che il ricorrente ricopra un ruolo di vertice nell'associazione mafiosa e che notoriamente il traffico di droga rappresenti l'attività economica principale della 'ndrangheta non è elemento che possa da solo comportare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Non vi sarebbe neanche prova del fatto che al momento della genesi del vincolo partecipativo del IS all'associazione contestata nel procedimento "Crimine", l'indagato abbia consapevolmente aderito al sodalizio, con lo specifico fine di porre in essere la condotta di partecipazione all' associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oggi contestata, rappresentandosi i connotati della condotta inerente al reato-fine per cui si procede. Infatti- secondo il Tribunale- la condotta criminosa contestata in questa sede, sebbene inserita nel più ampio contesto mafioso, non appare necessariamente connessa alla realizzazione di un unico disegno criminoso né può affermarsi che il generico programma delittuoso della consorteria mafiosa di appartenenza del IS fosse volto alla realizzazione della specifica condotta oggi contestata. A fronte di quest'apparato argmentativo, non può però non osservarsi come l'imputazione cautelare contestata con il primo titolo custodiale indicasse espressamente, fra i reati- fine dell'attività dell' associazione di tipo mafioso, oggetto dell'addebito, proprio il commercio di sostanze stupefacenti. Ed 3 anche nella richiesta di autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazione, formulata dal pubblico ministero, nell'ambito del procedimento cosiddetto "Crimine", risultano indicati i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.. n. 309 del 1990, oltre al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata non argomenta adeguatamente in ordine a questi due dati, così come non si confronta con l'ulteriore profilo inerente alla contestazione, con l'ordinanza impugnata, non soltanto di singoli episodi ex art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990, che ben possono essere ritenuti estranei all'ideazione originaria, ma del delitto associativo di cui all'art. 74 I. stup. E poiché l'operatività di un'associazione finalizzata al traffico di droga è strettamente funzionale allo svolgimento di un'attività di commercio di sostanze stupefacenti, così come contestato nel titolo coercitivo inerente al reato di cui all'art 416 bis cod. pen., l'estraneità del delitto di cui all'art 74 I. stup. all'originario disegno criminoso non può essere affermata sulla base di considerazioni di scarso spessore argomentativo, come quelle formulate dal giudice a quo. È infatti corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui la costituzione di un determinato sodalizio di natura mafiosa non implica che ogni episodio delittuoso in materia di armi o di stupefacenti sia automaticamente riconducibile al programma mafioso, dovendosi, al contrario, ritenere legittimo che tale nesso venga escluso allorchè lo stesso reato presenti il carattere dell'estemporaneità. Ma il giudice a quo non spiega perché quest'ultimo connotato possa essere ravvisato nel caso di specie, nel quale sono contestate non soltanto singole condotte criminose, in materia di stupefacenti, ma il reato di cui all'art. 74 I. stup e cioè la costituzione di una struttura stabile e di carattere permanente, preordinata proprio alla realizzazione di quell'attività di commercio di sostanze stupefacenti che costituiva reato-fine dell'associazione di tipo mafioso. Non si tratta pertanto di desumere il vincolo di connessione qualificata solo dal ruolo di vertice ricoperto dal ricorrente in seno all'associazione mafiosa nonché dalla generica considerazione che notoriamente il traffico di droga rappresenta l'attività economica principale della 'ndrangheta. Si tratta invece di confrontarsi con il dato di fatto che la stessa ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti istituisce una stretta correlazione tra associazione di tipo mafioso e attività strutturata e organizzata di commercio di sostanze stupefacenti. E sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato non può non dirsi carente.
2. Analizziamo adesso la questione inerente alla desumibilità dagli atti. Quest'ultimo profilo ha rilievo sia laddove si ritenga che ci si trovi in presenza di fatti non connessi, nell'ottica delineata da C. cost. 3 novembre 2005 n. 408; sia 4 in considerazione dell'articolarsi della sequenza procedimentale, atteso che, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., contestato con il primo titolo di coercizione personale, vi è stato il rinvio a giudizio: ciò che rileva nella prospettiva additata dall'art. 297, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Orbene, il giudice a quo sottolinea, al riguardo, come il solo esistere della trascrizione delle captazioni, nella congerie di elementi del procedimento "Crimine", non possa portare alla conclusione che il pubblico ministero avesse avuto l'esatta cognizione del contenuto delle conversazioni intercettate, per come successivamente valorizzato ai fini dell'emissione della richiesta cautelare. Non risulta infatti dimostrato, secondo il Tribunale, che le conversazioni in questione siano state oggetto di valutazione da parte del pubblico ministero, in quanto presentate alla sua attenzione, mediante un lavoro di commento e di sintesi delle stesse, nel vasto contesto ricostruttivo dell'associazione ndranghetista, contestata nel procedimento "Crimine". Infatti l'informativa della polizia giudiziaria nella quale sono state valorizzate le captazioni alla base dell'odierna contestazione, e che ha consentito di ricostruire le complesse vicende oggetto dell'addebito cautelare ascritto al ricorrente, è ampiamente successiva all'emissione del titolo custodiale nel procedimento "Crimine",recando la data del 18 settembre 2013. Solo a partire da quella data, successiva altresì al rinvio a giudizio nel procedimento "Crimine", si può sostenere, secondo il Tribunale,che il pubblico ministero abbia avuto la possibilità di elevare, nei confronti del ricorrente, l'odierna contestazione. Questa affermazione si colloca nel solco di quanto ritenuto dalle Sezioni unite, le quali hanno chiarito che, ai fini in disamina, non è sufficiente che sia stata acquisita la mera notizia del fatto di reato ma è indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza ovvero del rinvio a giudizio e che dunque le situazioni apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze, la cui efficacia va retrodatata, abbiano caratteristiche e consistenza tali da giustificare l'adozione della misura cautelare(Sez. U. 25-6-1997, n 9, Atene, Rv. n. 208167). Nel solco di tale orientamento ermeneutico, si è ritenuto che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincida non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con il momento in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale (Cass. Sez. 1, 17-3- 2010 n. 12906, Rv. 246839). Dunque la regola della retrodatazione opera esclusivamente laddove, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'autorità inquirente fosse già in possesso degli elementi sufficienti per 5 richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del secondo provvedimento e non anche quando il pubblico ministero fosse solo a conoscenza dei relativi fatti ma non avesse ancora provveduto al loro vaglio (Cass., Sez. 4 , 25-11-2008 n. 2649 Rv. 242498)..Pertanto, non può ' considerarsi "desumibile dagli atti il fatto che , benché sia noto al 11 magistrato, nella sua dimensione storica, non sia connotato da gravi indizi, si da legittimare l'emissione di un provvedimento restrittivo. Occorre, ad ogni modo, osservare come la valutazione circa la "desumibilità dagli atti" competa al giudice di merito perché richiede una analisi delle risultanze acquisite ed una ricostruzione dei fatti precluse al giudice di legittimità (Cass., Sez. 4 25-11-2008 n. 2649, Rv. 242498). Tuttavia, pur ' trattandosi di una quaestio facti, come tale sottratta alla valutazione della Corte di Cassazione, le relative determinazioni devono essere sorrette da una motivazione molto rigorosa, al fine di non frustrare le finalità dell'istituto,preordinate ad evitare contestazioni "a catena", atte a prolungare artificiosamente i termini custodiali. In quest'ottica, non può ritenersi che il dato dirimente, ai fini della determinazione del momento in cui collocare la "desumibilità dagli atti"degli elementi posti a base dell'emanazione del successivo titolo custodiale, sia la ricezione, da parte del pubblico ministero, di un'informativa riassuntiva della polizia giudiziaria che "valorizzi" il materiale probatorio- nella specie, i contenuti delle conversazioni intercettate- da porsi alla base della richiesta di ulteriore provvedimento restrittivo, perchè solamente dalla data della ricezione di tale informativa di polizia giudiziaria il requirente ha la possibilità di formulare ulteriori contestazioni. Certamente la desumibilità dagli atti non coincide con la fisica disponibilità del materiale indiziario, perché quest'ultimo va elaborato per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria e dunque occorre, a tal fine, al pubblico ministero un tempo ragionevole. Quest'ultimo va valutato da parte del giudice di merito, alla luce della complessità della regiudicanda, del numero degli imputati e delle imputazioni,della mole del materiale da esaminare e di ogni altro elemento di rilievo ma la ricezione di un' informativa riassuntiva di polizia giudiziaria, allorché le trascrizioni delle telefonate già siano a disposizione del requirente, non assume certo valenza decisiva. Occorre dunque soltanto che il pubblico ministero abbia il tempo per elaborare i dati disponibili e stabilirne lo spessore indiziario. La congruità di tale lasso di tempo deve pertanto essere valutata dal giudice di merito, sulla base delle concrete connotazioni della sequenza procedimentale di riferimento. Nel caso di specie, va tenuto presente che le trascrizioni delle telefonate erano a disposizione dell'inquirente già nel 2010 e cioè sei anni prima 6 dell'emissione del nuovo titolo custodiale, che è quello impugnato in questa sede. Tutti questi profili non risultano adeguatamente vagliati dal giudice a quo, onde si impone l'annullamento del provvedimento in esame .
3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo esame. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. Così deciso in Roma, all 'udienza del 6-10-2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincente Rotwords 16 RY 2015 Dott.ssa Silvang O PL 7