Sentenza 27 settembre 2019
Massime • 1
In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare. (Fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2019, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2019 |
Testo completo
12700-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA Presidente - Sent. n. sez. 2760/2019 CC 27/09/2019- TERESA LIUNI Relatore- R.G.N. 27169/2019 GAETANO DI UR NT HE DA CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, ELISABETTA CESQUI, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. br RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/5/2019, il Tribunale del riesame di Palermo, adito da NN NI con appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confer- mato l'ordinanza della Corte di appello di Palermo in data 15/3/2019 che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per sopravvenuta cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere, per decorrenza del termine di fase ex artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen.
1.1 NN NI era stato attinto da due ordinanze applicative della custodia in carcere, la prima in data 19/10/2015 (nell'ambito del proc. pen. n. 21112/11) per il reato di tentata estorsione in danno dell'imprenditore DO IA, commesso in data anteriore al 16/12/2008; la seconda in data 27/10/2017 per il reato di tentata estorsione in danno dell'imprenditore AL Ingenio, commessa tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010. 1.2 Il Tribunale palermitano ha ribadito che non sussiste una connessione qualificata tra tali fatti ai sensi dell'art. 12, lett. b) cod. proc. pen. (qui rilevando l'ipotesi dell'unicità del disegno criminoso), nè la cosiddetta desumibilità al momento della prima ordinanza, in quanto soltanto l'informativa del 21/10/2015 dei Carabinieri di Bagheria aveva dato organica lettura delle fonti probatorie dimostrative dell'estorsione Ingenio, e tale c.n.r. era comunque successiva all'adozione della prima ordinanza, eseguita il 19/10/2015. Pertanto, difettano i presupposti per l'invocata retrodatazione della seconda ordinanza, come disciplinata dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Raffaele Bonsignore, indicando a motivo unico di impugna- zione il vizio di motivazione per manifesta illogicità, per la ritenuta violazione del divieto di "contestazioni a catena".
2.1 Il ricorrente ripercorre, sintetizzandole, le argomentazioni reiettive del Tribunale palermitano, condensate nel rilievo che le due fattispecie di tentata estorsione si rivelavano eterogenee nella loro essenza, in quanto quella ai danni dell'Ingenio era una classica imposizione del pizzo all'imprenditore onde consen- tirgli di svolgere la sua attività nel territorio controllato dalla consorteria;
invece quella ai danni del IA presentava una diversa strategia e una diversa dinamica, postulando una più penetrante compressione della libera contrattazione, tanto che la vittima era stata costretta alla cessione a titolo gratuito di un capannone ad altro membro del sodalizio. Ulteriore argomento contrario all'individuazione degli indici della continuazione veniva espresso dai dati cronologici, trattandosi di вы reati commessi a distanza di un anno (dicembre 2008 e fine 2009) e pure lontani 2 dall'epoca di affiliazione mafiosa del NI, risalente al dicembre 2007, così da non potersi affermare la preventiva deliberazione almeno di massima delle due estorsioni, che non avrebbero potuto trovare sintesi nemmeno nella collocazione nell'alveo del programma associativo al quale aveva aderito l'indagato.
2.2 Tali argomentazioni sono definite manifestamente illogiche alla stre- gua dei seguenti fattori: 1) il NI era stato condannato con sentenza del GIP di Palermo del 13/1/2012, definitiva, per il reato di partecipazione all'associa- zione mafiosa dal dicembre 2007 al 22/3/2011, e per il reato di estorsione aggravata, commessa fino al giugno 2009, delitti che il giudice aveva ritenuto avvinti in continuazione. 2) Le estorsioni in questione risultano commesse nel medesimo periodo in cui il NI è stato giudicato sodale di Cosa Nostra, sicchè anche per esse ricorrerebbe l'identità del disegno criminoso individuato dal GIP nell'indicata sentenza. 3) Le due tentate estorsioni si inquadrano nelle medesime dinamiche criminali la coartazione degli imprenditori a scopo di lucro e nel - - medesimo contesto spazio-temporale, in tali termini confutandosi le contrarie osservazioni del Tribunale del riesame.
2.3 Il ricorrente rileva infine che i fatti contestati con la seconda ordi- nanza, suscettibile di retrodatazione, risultano commessi prima dell'emissione della prima ordinanza ed erano certamente desumibili prima del momento in cui il NI era stato ammesso al giudizio abbreviato nel primo procedimento (c.n.r. del 21/10/2015; ammissione al rito 10/10/2016). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Non sussiste il denunciato vizio di motivazione, in quanto le argomenta- zioni attraverso cui l'impugnata ordinanza ha escluso una connessione qualificata -nella specie, la continuazione fra i fatti-reato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sono logiche e coerenti.
1.1. L'apprezzamento in fatto relativo alla eterogeneità delle vicende di tentata estorsione unitamente al rilievo della distanza temporale tra le stesse, nonché rispetto all'adesione di NN NI alla consorteria mafiosa che ne ha impedito la sintesi in un unitario e predefinito disegno criminoso risponde a canoni logici applicati a corretti riferimenti fattuali, ed è quindi incensurabile nella presente sede di legittimità. Pertanto, gli elementi addotti dal ricorrente al fine di perorare l'esistenza della continuazione non sono in grado di contrastare l'opposto e congruamente motivato orientamento del Tribunale del riesame di Palermo. 3 br 1.2. La consolidata esegesi di legittimità di questa Corte è nel senso che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decor- renza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, PM in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057). Si è poi specificato che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automatica- mente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235911). In continuità a tale insegnamento, si è affermato che quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132).
2. Conseguentemente, non trattandosi nella specie di connessione quali- ficata, resta da verificare la correttezza dell'esclusione della desumibilità del fatto per cui è stata spiccata la seconda ordinanza custodiale dal compendio investi- br gativo preesistente, condizione che ne comporterebbe la retrodatazione. 4 Tresmessa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-93 n. 332 • 22 APR. 2020 Roma, II Sul punto, deve concordarsi con le osservazioni del Tribunale palermitano, basate su inequivocabili dati oggettivi, per cui solo l'informativa del 21/10/2015 dei Carabinieri di Bagheria aveva dato organica lettura delle fonti probatorie dimostrative dell'estorsione Ingenio, e tale c.n.r. era comunque successiva all'adozione della prima ordinanza, eseguita il 19/10/2015. Di contro, il ricor- rente non ha dato prova che dagli atti del primo procedimento emergesse già una anticipata illustrazione ragionata del quadro indiziario di insieme, onere incombente sulla parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). Altresì, risulta inconferente il richiamo alla data di ammissione del NI al giudizio abbreviato, poiché la desumibilità dei fatti prima del rinvio a giudizio (al quale è equiparabile il momento di ammissione al rito speciale) assume rilievo soltanto nell'ipotesi in cui sussista la connessione qualificata di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come ivi espressamente previsto, ipotesi che esula dal caso in esame.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 27 settembre 2019. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Teresa Liuni, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo CasaСи Teresa Liuni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 APR 2020 A M 5 A R PL UP CANCELLIERE TI S O N E