Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 245
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 giugno 1976
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Versione
8 novembre 1989
Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno - in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare - usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.
((Il decreto di cui al primo comma puo' prevedere la possibilita' per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte))
L'intervallo per la partecipazione alla mensa sara' portato in aumento al normale orario di lavoro.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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