Articolo 2 della Legge 5 gennaio 1953, n. 25
Articolo 1
Versione
15 febbraio 1953
Art. 2.
L' art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni.
"Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime".

Entrata in vigore il 15 febbraio 1953