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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3102/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Angelo LOSITO, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 giugno 2025; per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n.
2508/2008, pubblicata da questo Tribunale in data 29 settembre 2008 e passata in giudicato, alle condizioni da questi concordate, così come modificate all'udienza del 25 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento in ordine alle prime due condizioni pattuite dai coniugi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative di legge bensì risultando adeguate alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
La richiesta di modifica deve essere invece rigettata rispetto all'ultima condizione, che così recita: le parti danno atto che la casa coniugale, precedentemente assegnata alla signora è stata Parte_2
dalla stessa lasciata nella disponibilità del marito e chiedono congiuntamente procedersi alla revoca della precedente assegnazione del diritto di abitazione (v. verbale 24.6.25).
Invero, si ricorda che il presente giudizio ha ad oggetto la revisione delle condizioni di divorzio e l'accoglimento della domanda presuppone dunque il verificarsi di una circostanza sopravvenuta che renda necessario modificare quanto all'epoca previsto per adeguarlo alla nuova situazione.
Ebbene, la condizione pattuita e che gli ex coniugi vorrebbero trasporre nel provvedimento di questo
Tribunale non modifica alcuna delle condizioni di divorzio, come si evince dalla lettura della sentenza che nulla statuiva in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_2
Di conseguenza, la modifica richiesta sul punto non può che essere rigettata.
Attesa la natura del giudizio, nulla viene statuito in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2508/2008, pubblicata da questo Tribunale in data 29 settembre 2008 e passata in giudicato, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come di seguito trascritto: le parti danno atto che i figli e , oggi maggiorenni, hanno entrambi raggiunto Per_1 Per_2
l'indipendenza economica e vivono in un'abitazione autonoma, avendo lasciato la casa coniugale, sita a Nembro, via Vittoria n. 20/A, fin dal 2008 e oramai interrotto la coabitazione con la madre;
le parti chiedono concordemente la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli e , alla luce della circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca Per_1 Per_2
del divorzio;
rigetta la domanda in ordine alla successiva condizione, come in motivazione;
conferma per il resto le condizioni di divorzio per quanto attuali;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Angelo LOSITO, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 giugno 2025; per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n.
2508/2008, pubblicata da questo Tribunale in data 29 settembre 2008 e passata in giudicato, alle condizioni da questi concordate, così come modificate all'udienza del 25 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento in ordine alle prime due condizioni pattuite dai coniugi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative di legge bensì risultando adeguate alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
La richiesta di modifica deve essere invece rigettata rispetto all'ultima condizione, che così recita: le parti danno atto che la casa coniugale, precedentemente assegnata alla signora è stata Parte_2
dalla stessa lasciata nella disponibilità del marito e chiedono congiuntamente procedersi alla revoca della precedente assegnazione del diritto di abitazione (v. verbale 24.6.25).
Invero, si ricorda che il presente giudizio ha ad oggetto la revisione delle condizioni di divorzio e l'accoglimento della domanda presuppone dunque il verificarsi di una circostanza sopravvenuta che renda necessario modificare quanto all'epoca previsto per adeguarlo alla nuova situazione.
Ebbene, la condizione pattuita e che gli ex coniugi vorrebbero trasporre nel provvedimento di questo
Tribunale non modifica alcuna delle condizioni di divorzio, come si evince dalla lettura della sentenza che nulla statuiva in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_2
Di conseguenza, la modifica richiesta sul punto non può che essere rigettata.
Attesa la natura del giudizio, nulla viene statuito in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2508/2008, pubblicata da questo Tribunale in data 29 settembre 2008 e passata in giudicato, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come di seguito trascritto: le parti danno atto che i figli e , oggi maggiorenni, hanno entrambi raggiunto Per_1 Per_2
l'indipendenza economica e vivono in un'abitazione autonoma, avendo lasciato la casa coniugale, sita a Nembro, via Vittoria n. 20/A, fin dal 2008 e oramai interrotto la coabitazione con la madre;
le parti chiedono concordemente la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli e , alla luce della circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca Per_1 Per_2
del divorzio;
rigetta la domanda in ordine alla successiva condizione, come in motivazione;
conferma per il resto le condizioni di divorzio per quanto attuali;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo