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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Danilo Maffa Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti Giudice dott. Fabio Santoro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2982/2020 promossa da:
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'avv. LUCA BERTUCCINI, elettivamente domiciliato in VIA A. SAFFI N. 86/A 47042
CESENATICO presso il difensore avv. LUCA BERTUCCINI
ATTORI contro
e con il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 patrocinio dell'avv. CESARE FRANCIA, elettivamente domiciliato in Carbonari 19 47521
Cesena presso il difensore avv. CESARE FRANCIA
CONVENUTI
con l'intervento del
pagina 1 di 6 Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Forlì
Oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ammessa ogni utile prova, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, richiamato ed integralmente ritrascritto tutto quanto esposto e richiesto nella narrativa dell'atto di citazione, in fatto come in diritto: § Accertare la falsità del documento costituente un apparente testamento olografo, datato “Cesena, 14-6-
1999”, apparentemente redatto, datato e firmato da , pubblicato dal Notaio Controparte_5
a Ravenna in data 26.10.2016 ed unito quale “allegato B” al verbale di Persona_1 deposito e pubblicazione (doc. 3, fascicolo attoreo); Di conseguenza, dichiarare la falsità e/o inesistenza e/o nullità del predetto testamento olografo;
§ Con vittoria di spese anticipate, compensi, s.g. 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. formulata all'udienza del 17 aprile 2024, dato che il perito non ha risposto alle osservazioni formulate per conto degli attori in punto alla questione delle cd. “scritture analoghe” (vedasi osservazioni del 02 aprile 2024 trasmesse al c.t.u. ed allegate all'elaborato peritale), ovvero che sia ordinato al c.t.u. di rispondere alle suddette osservazioni attoree”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'intestato Tribunale di Forlì: - In via preliminare: dichiarare l'atto di citazione notificato dagli attori nullo ex art. 164, comma quarto, c.p.c. perché è stato omesso e/o è incerto il requisito previsto dall'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e la cosa oggetto della domanda
è del tutto indeterminata;
- Nel merito: - In via principale: qualora la cosa oggetto della domanda proposta dagli attori sia costituita da una azione per querela di falso del testamento olografo lasciato dalla defunta si chiede che la detta azione venga respinta Controparte_5
perché del tutto inidonea a superare l'efficacia probatoria del detto testamento olografo;
-
Sempre in via principale: - respingere la domanda promossa dagli attori perché del tutto infondata e non provata;
- respingere la richiesta degli attori di rinnovazione della C.T.U. e/o chiamata del Consulente Tecnico a chiarimento e/o per rispondere alle osservazioni proposte;
pagina 2 di 6 - Vittoria di spese e compensi del giudizio oltre CPA, IVA e 15% spese generali, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 13.10.2020 Parte_1 Parte_2
premettevano:
[...] Parte_3
- di essere i fratelli della signora nata a [...] il [...] e Controparte_5
deceduta a Cesena (Fc) il 15.05.2016;
- che il giorno 26.10.2016, avanti al Dott. , Notaio in Ravenna, Persona_1
presenti i signori e , veniva redatto il verbale di deposito e CP_3 CP_4 pubblicazione di testamento olografo e accettazione di eredità (doc. 3) relativo al documento datato “Cesena, 14-6-1999”, che ne costituisce l'”allegato B”, consistente in un testamento olografo apparentemente scritto, datato e firmato da Controparte_5
(doc. 3). Quivi, la de cuius nominava quali suoi eredi universali i Controparte_5
fratelli , , e (con la precisazione CP_2 CP_3 CP_1 CP_6 che, alla data della pubblicazione del testamento, la nominata signora era CP_6
già deceduta e che ad essa è succeduto il signor ); CP_4
- di essere stati tutti esclusi dalla qualità di eredi, pur essendo fratelli della de cuius.
Tanto premesso e verificato il contenuto e la formale stesura dell'atto di testamento olografo datato “Cesena, 14-6-1999”, apparentemente scritto, datato e firmato da gli Controparte_5 attori ne contestavano il contenuto e nella presente sede hanno richiesto ne venisse accertata la falsità, avendo essi fondato motivo per considerare che esso non sia stato formato dalla de cuius e non sia, perciò, autentico, ritenendo che tale documento non sia stato redatto a mano e/o datato e/o firmato personalmente da la quale, per quanto a conoscenza degli Controparte_5 stessi attori, non era praticamente in grado di leggere e scrivere, ed era a mala pena in grado di vergare il proprio nome e cognome.
Si costituivano in giudizio, con comparsa del 05.01.2021, , Controparte_7 eccependo:
- il mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria;
pagina 3 di 6 - la illegittimità della domanda attorea ex artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c., essendo l'atto di citazione del tutto generico;
- il fatto che fosse in grado di leggere e scrivere, opponendosi alla richiesta di Controparte_5
ordine di esibizione formulata dagli attori ed alla richiesta di c.t.u. grafologica.
Alla prima udienza veniva concesso termine per l'instaurazione della mediazione, con aggiornamento dell'udienza al 22.09.2021; a tale udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
la causa veniva istruita a mezzo dell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, oltre che a mezzo acquisizione ex art. 210 c.p.c. di una serie di documenti bancari, poi utilizzati quali scritture di comparazione nell'ambito della c.t.u. grafologica che veniva disposta sul testamento impugnato. Depositata la perizia a firma della dott.ssa in data 11.04.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni Persona_2
l'udienza del 18.09.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di chiamata a chiarimenti e/o rinnovazione della ctu formulata dagli attori, non rientrando le osservazioni proposte dalla parte nell'ambito del quesito formulato, bensì integrando una vera e propria richiesta di nuova ctu su ulteriore quesito, da ritenersi superfluo ed esplorativo alla luce dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
2. Sulla querela di falso
All'esito della c.t.u. effettuata, non può ritenersi provato che il testamento per cui è causa non sia riconducibile alla de cuius Controparte_5
La stessa c.t.u., invero, nell'esprimere il giudizio di “riconducibilità” alla de cuius del testamento datato 14.06.1999 afferma, a pagina 64 dell'elaborato peritale, che“il testamento olografo datato 14 giugno 1999 a firma è autentico e riconducibile alla CP_5 CP_5
mano di , quanto al contenuto e alla sottoscrizione come da accertamenti Controparte_5
tecnici condotti, escludendo quindi qualsiasi tentativo di imitazione/falsificazione dello stesso”; aggiunge la consulente che “LO STILE ESPRESSIVO: è ben articolato, copioso, presenta anche diversi segni di punteggiatura. L'estetica dei caratteri alfabetici si presenta
pagina 4 di 6 personalizzata, evoluta rispetto al modello scolastico”, ciò che rende altresì inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice secondo cui la defunta “leggeva pochissimo” e “al massimo scriveva qualcosina a stampatello”, oppure ancora “credo che sapesse scrivere soltanto il proprio nome e poco altro” (cfr. dichiarazioni rese da e Parte_4 CP_8
all'udienza del 01.03.2023).
[...]
Peraltro, deve osservarsi che quanto emerso in sede testimoniale non è affatto univoco, avendo reso i testi di parte convenuta deposizione opposta rispetto a quanto riferito dai testi chiamati dalla parte attrice, rilevando a livello presuntivo e probabilistico una maggiore verosimiglianza del fatto che la de cuius fosse in grado di leggere e scrivere, essendo la stessa moglie di un preside/direttore scolastico ed essendo in possesso della patente di guida per l'autovettura (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte convenuta).
La querela di falso deve pertanto essere respinta.
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c., restituiti i documenti oggetto della querela alla parte che li ha prodotti, dovrà essere fatta menzione sui medesimi della presente sentenza.
Considerato l'esito della causa e della querela di falso, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la querela di falso proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
[...]
- dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sui documenti oggetto della querela di falso (documenti contenuti nella busta 666 conservata in cassaforte) e che gli stessi siano restituiti a parte convenuta;
pagina 5 di 6 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 110,70 per spese, € 7616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente
Dott. Danilo Maffa
Il Giudice rel. ed est. dott. Fabio Santoro
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Danilo Maffa Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti Giudice dott. Fabio Santoro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2982/2020 promossa da:
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'avv. LUCA BERTUCCINI, elettivamente domiciliato in VIA A. SAFFI N. 86/A 47042
CESENATICO presso il difensore avv. LUCA BERTUCCINI
ATTORI contro
e con il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 patrocinio dell'avv. CESARE FRANCIA, elettivamente domiciliato in Carbonari 19 47521
Cesena presso il difensore avv. CESARE FRANCIA
CONVENUTI
con l'intervento del
pagina 1 di 6 Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Forlì
Oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ammessa ogni utile prova, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, richiamato ed integralmente ritrascritto tutto quanto esposto e richiesto nella narrativa dell'atto di citazione, in fatto come in diritto: § Accertare la falsità del documento costituente un apparente testamento olografo, datato “Cesena, 14-6-
1999”, apparentemente redatto, datato e firmato da , pubblicato dal Notaio Controparte_5
a Ravenna in data 26.10.2016 ed unito quale “allegato B” al verbale di Persona_1 deposito e pubblicazione (doc. 3, fascicolo attoreo); Di conseguenza, dichiarare la falsità e/o inesistenza e/o nullità del predetto testamento olografo;
§ Con vittoria di spese anticipate, compensi, s.g. 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. formulata all'udienza del 17 aprile 2024, dato che il perito non ha risposto alle osservazioni formulate per conto degli attori in punto alla questione delle cd. “scritture analoghe” (vedasi osservazioni del 02 aprile 2024 trasmesse al c.t.u. ed allegate all'elaborato peritale), ovvero che sia ordinato al c.t.u. di rispondere alle suddette osservazioni attoree”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'intestato Tribunale di Forlì: - In via preliminare: dichiarare l'atto di citazione notificato dagli attori nullo ex art. 164, comma quarto, c.p.c. perché è stato omesso e/o è incerto il requisito previsto dall'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e la cosa oggetto della domanda
è del tutto indeterminata;
- Nel merito: - In via principale: qualora la cosa oggetto della domanda proposta dagli attori sia costituita da una azione per querela di falso del testamento olografo lasciato dalla defunta si chiede che la detta azione venga respinta Controparte_5
perché del tutto inidonea a superare l'efficacia probatoria del detto testamento olografo;
-
Sempre in via principale: - respingere la domanda promossa dagli attori perché del tutto infondata e non provata;
- respingere la richiesta degli attori di rinnovazione della C.T.U. e/o chiamata del Consulente Tecnico a chiarimento e/o per rispondere alle osservazioni proposte;
pagina 2 di 6 - Vittoria di spese e compensi del giudizio oltre CPA, IVA e 15% spese generali, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 13.10.2020 Parte_1 Parte_2
premettevano:
[...] Parte_3
- di essere i fratelli della signora nata a [...] il [...] e Controparte_5
deceduta a Cesena (Fc) il 15.05.2016;
- che il giorno 26.10.2016, avanti al Dott. , Notaio in Ravenna, Persona_1
presenti i signori e , veniva redatto il verbale di deposito e CP_3 CP_4 pubblicazione di testamento olografo e accettazione di eredità (doc. 3) relativo al documento datato “Cesena, 14-6-1999”, che ne costituisce l'”allegato B”, consistente in un testamento olografo apparentemente scritto, datato e firmato da Controparte_5
(doc. 3). Quivi, la de cuius nominava quali suoi eredi universali i Controparte_5
fratelli , , e (con la precisazione CP_2 CP_3 CP_1 CP_6 che, alla data della pubblicazione del testamento, la nominata signora era CP_6
già deceduta e che ad essa è succeduto il signor ); CP_4
- di essere stati tutti esclusi dalla qualità di eredi, pur essendo fratelli della de cuius.
Tanto premesso e verificato il contenuto e la formale stesura dell'atto di testamento olografo datato “Cesena, 14-6-1999”, apparentemente scritto, datato e firmato da gli Controparte_5 attori ne contestavano il contenuto e nella presente sede hanno richiesto ne venisse accertata la falsità, avendo essi fondato motivo per considerare che esso non sia stato formato dalla de cuius e non sia, perciò, autentico, ritenendo che tale documento non sia stato redatto a mano e/o datato e/o firmato personalmente da la quale, per quanto a conoscenza degli Controparte_5 stessi attori, non era praticamente in grado di leggere e scrivere, ed era a mala pena in grado di vergare il proprio nome e cognome.
Si costituivano in giudizio, con comparsa del 05.01.2021, , Controparte_7 eccependo:
- il mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria;
pagina 3 di 6 - la illegittimità della domanda attorea ex artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c., essendo l'atto di citazione del tutto generico;
- il fatto che fosse in grado di leggere e scrivere, opponendosi alla richiesta di Controparte_5
ordine di esibizione formulata dagli attori ed alla richiesta di c.t.u. grafologica.
Alla prima udienza veniva concesso termine per l'instaurazione della mediazione, con aggiornamento dell'udienza al 22.09.2021; a tale udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
la causa veniva istruita a mezzo dell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, oltre che a mezzo acquisizione ex art. 210 c.p.c. di una serie di documenti bancari, poi utilizzati quali scritture di comparazione nell'ambito della c.t.u. grafologica che veniva disposta sul testamento impugnato. Depositata la perizia a firma della dott.ssa in data 11.04.2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni Persona_2
l'udienza del 18.09.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di chiamata a chiarimenti e/o rinnovazione della ctu formulata dagli attori, non rientrando le osservazioni proposte dalla parte nell'ambito del quesito formulato, bensì integrando una vera e propria richiesta di nuova ctu su ulteriore quesito, da ritenersi superfluo ed esplorativo alla luce dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
2. Sulla querela di falso
All'esito della c.t.u. effettuata, non può ritenersi provato che il testamento per cui è causa non sia riconducibile alla de cuius Controparte_5
La stessa c.t.u., invero, nell'esprimere il giudizio di “riconducibilità” alla de cuius del testamento datato 14.06.1999 afferma, a pagina 64 dell'elaborato peritale, che“il testamento olografo datato 14 giugno 1999 a firma è autentico e riconducibile alla CP_5 CP_5
mano di , quanto al contenuto e alla sottoscrizione come da accertamenti Controparte_5
tecnici condotti, escludendo quindi qualsiasi tentativo di imitazione/falsificazione dello stesso”; aggiunge la consulente che “LO STILE ESPRESSIVO: è ben articolato, copioso, presenta anche diversi segni di punteggiatura. L'estetica dei caratteri alfabetici si presenta
pagina 4 di 6 personalizzata, evoluta rispetto al modello scolastico”, ciò che rende altresì inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice secondo cui la defunta “leggeva pochissimo” e “al massimo scriveva qualcosina a stampatello”, oppure ancora “credo che sapesse scrivere soltanto il proprio nome e poco altro” (cfr. dichiarazioni rese da e Parte_4 CP_8
all'udienza del 01.03.2023).
[...]
Peraltro, deve osservarsi che quanto emerso in sede testimoniale non è affatto univoco, avendo reso i testi di parte convenuta deposizione opposta rispetto a quanto riferito dai testi chiamati dalla parte attrice, rilevando a livello presuntivo e probabilistico una maggiore verosimiglianza del fatto che la de cuius fosse in grado di leggere e scrivere, essendo la stessa moglie di un preside/direttore scolastico ed essendo in possesso della patente di guida per l'autovettura (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte convenuta).
La querela di falso deve pertanto essere respinta.
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c., restituiti i documenti oggetto della querela alla parte che li ha prodotti, dovrà essere fatta menzione sui medesimi della presente sentenza.
Considerato l'esito della causa e della querela di falso, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la querela di falso proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
[...]
- dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sui documenti oggetto della querela di falso (documenti contenuti nella busta 666 conservata in cassaforte) e che gli stessi siano restituiti a parte convenuta;
pagina 5 di 6 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 110,70 per spese, € 7616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente
Dott. Danilo Maffa
Il Giudice rel. ed est. dott. Fabio Santoro
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