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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POLIDORI Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, titolare di posizione contributiva con contribuzione versata nella gestione Lavoro CP_1 dipendente e nelle gestioni Coltivatori diretti/coloni mezzadri e beneficiario della pensione di Vecchiaia categoria VO (Vecchiaia dei Lavoratori dipendenti) n. 10070091 con decorrenza da gennaio 2022 presentava all' in data 30/03/2022, domanda di supplemento affinché venisse calcolata anche la CP_1 contribuzione versata nella gestione coltivatori diretti. L' di Castelnuovo Garfagnana con CP_2
Nota del 14/04/2022 respingeva la richiesta di supplemento presentata da Parte_1 motivando la reiezione con il fatto che : “Non sono trascorsi 2 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento” Anche il ricorso amministrativo proposto non aveva trovato accoglimento.
Rappresentava che il giorno 30/03/2022, al momento della richiesta del supplemento di pensione, aveva già maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti Categoria VO n.
10070091 con decorrenza da gennaio 2022. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione ( nel caso sono contributi
1 versati dal 01/01/1957 al 05/07/1976 nella gestione coltivatori diretti ) e dunque ha diritto alla prestazione richiesta.
Pertanto, con il presente ricorso chiede, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione, accogliere la domanda del ricorrente, riconoscere e dichiarare il diritto di Parte_1 al supplemento di pensione come richiesto con domanda presentata il 30/03/2022 e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati CP_1 dalla data di decorrenza, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2) Si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso in quanto non erano trascorsi ancora due anni, CP_1 come disposto dalla norma citata, dalla decorrenza della pensione, dato che la disposizione di cui all'art. 7 della legge 155/81, commi 4 e 5, per le pensioni liquidate nella gestione dipendenti, prevede la dilazione di
5 o 2 anni dalla decorrenza della pensione, mentre al comma 6 prevede l'estensione di tale regola anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
°°°
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La causa fissata a trattazione cartolare veniva discussa con scambio di note scritte e decisa con sentenza.
Il ricorrente al momento della richiesta di supplemento già aveva maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia nella gestione dipendenti categoria VO n. 10070091 dal gennaio 2022. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo giudice condivide secondo consolidato orientamento e da cui non ha quindi ragione per discostarsi, per cui “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, 6° comma, l. 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del 2° comma all'art. 19 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 l. 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 l. 22 luglio 1966 n.
613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, 1° comma, c.p.c.)”. (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-12-2011, n.
28738 e 16929 del 24/07/2014)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto come richiesto con domanda presentata il 30/03/2022,
- condanna l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati dalla CP_1 data di decorrenza, oltre interessi come per legge,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.875,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario
15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge
Lucca, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. POLIDORI Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, titolare di posizione contributiva con contribuzione versata nella gestione Lavoro CP_1 dipendente e nelle gestioni Coltivatori diretti/coloni mezzadri e beneficiario della pensione di Vecchiaia categoria VO (Vecchiaia dei Lavoratori dipendenti) n. 10070091 con decorrenza da gennaio 2022 presentava all' in data 30/03/2022, domanda di supplemento affinché venisse calcolata anche la CP_1 contribuzione versata nella gestione coltivatori diretti. L' di Castelnuovo Garfagnana con CP_2
Nota del 14/04/2022 respingeva la richiesta di supplemento presentata da Parte_1 motivando la reiezione con il fatto che : “Non sono trascorsi 2 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento” Anche il ricorso amministrativo proposto non aveva trovato accoglimento.
Rappresentava che il giorno 30/03/2022, al momento della richiesta del supplemento di pensione, aveva già maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti Categoria VO n.
10070091 con decorrenza da gennaio 2022. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione ( nel caso sono contributi
1 versati dal 01/01/1957 al 05/07/1976 nella gestione coltivatori diretti ) e dunque ha diritto alla prestazione richiesta.
Pertanto, con il presente ricorso chiede, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione, accogliere la domanda del ricorrente, riconoscere e dichiarare il diritto di Parte_1 al supplemento di pensione come richiesto con domanda presentata il 30/03/2022 e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati CP_1 dalla data di decorrenza, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2) Si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso in quanto non erano trascorsi ancora due anni, CP_1 come disposto dalla norma citata, dalla decorrenza della pensione, dato che la disposizione di cui all'art. 7 della legge 155/81, commi 4 e 5, per le pensioni liquidate nella gestione dipendenti, prevede la dilazione di
5 o 2 anni dalla decorrenza della pensione, mentre al comma 6 prevede l'estensione di tale regola anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La causa fissata a trattazione cartolare veniva discussa con scambio di note scritte e decisa con sentenza.
Il ricorrente al momento della richiesta di supplemento già aveva maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia nella gestione dipendenti categoria VO n. 10070091 dal gennaio 2022. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo giudice condivide secondo consolidato orientamento e da cui non ha quindi ragione per discostarsi, per cui “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, 6° comma, l. 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del 2° comma all'art. 19 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 l. 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 l. 22 luglio 1966 n.
613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, 1° comma, c.p.c.)”. (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-12-2011, n.
28738 e 16929 del 24/07/2014)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto come richiesto con domanda presentata il 30/03/2022,
- condanna l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati dalla CP_1 data di decorrenza, oltre interessi come per legge,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.875,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario
15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge
Lucca, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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