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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14760/2023 R.G. LAVORO
TRA
il rappresentato e difeso dall'avv. CANETTI UMBERTO, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.23 la ricorrente, facendo seguito alla richiesta del dipendente di costituzione di un collegio di conciliazione, ha agito per l'accertamento della Controparte_1 legittimità della sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni comminata al predetto dipendente con nota del 25.9.23.
Ha esposto che il lavoratore addetto con le mansioni di autista ad un servizio essenziale svolto per conto della ricorrente nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti per il comune di Giugliano in
Campania, effettuava in data 5.9.23 insieme ad altri lavoratori uno “sciopero bianco” in violazione quanto alle modalità di esercizio della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 che prevedono una formale proclamazione dello sciopero con preavviso per assicurare il servizio pubblico essenziale, nonché la violazione delle norme contrattuali ( artt 61 e 62 del ccnl in relazione agli art 66 e art 68, , lettera “E”, sub lettera “e”.)
1 Il fatto è stato oggetto di procedimento penale dietro denuncia sporta presso i Carabinieri di Giugliano in
Campania per interruzione di pubblico servizio.
In data 11.9.23 veniva elevata la contestazione disciplinare, cui seguiva in data 25.9.23 l'irrogazione della succitata sanzione.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, la ricorrente ha osservato che le infrazioni legali, contrattuali e disciplinari contestate siano state talmente gravi e lesive di diritti sia della cittadinanza, sia del committente e sia del datore di lavoro, da legittimare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nel suo massimo
(10gg).
Il dipendente in sede disciplinare ha fornito quale giustificazione, il non aver potuto svolgere il proprio lavoro a causa dell'inefficienza dei messi a disposizione dalla azienda per lo svolgimento dei propri compiti.
In giudizio pur ritualmente citato non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
In primo luogo va rilevata la tempestività della contestazione disciplinare, avvenuta a solo sei giorni dai fatti.
Nel merito, al dipendente viene contestata una ipotesi di responsabilità disciplinare dolosa per inosservanza di obblighi di legge oltre che contrattuali in un settore ricadente nei servizi publici essenziali.
Trattasi di contestazione, prevista dal codice di disciplina regolarmente affisso sui luoghi di lavoro.
Appare provata la responsabilità del dipendente alla luce della testimonianza del teste Tes_1
sentito all'udienza del 12.11.24 , che ha confermato l'andamento dei fatti per come descritti nel
[...] provvedimento disciplinare aziendale consistenti nel fatto che alcuni lavoratori tra cui il resistente hanno posto in essere la seguente condotta: “un gruppo di operatori ecologici addetto allo spazzamento aveva deciso di non lavorare senza preavviso di sciopero né comunicazione apposita, tra questi parte resistente che senza spiegazioni quel giorno non lavorava. Preciso che i dipendenti si presentarono al giusto orario di lavoro introno alle 5 del mattino e non lavorarono;
io solo in parte riuscii a sostituire i dipendenti, recuperammo poi interamente il servizio il giorno seguente.”
Tali essendo i fatti, il resistente contumace non ha fornito adeguata prova della esistenza di fatti esonerativi della propria responsabilità.
La sanzione della sospensione irrogata appare proporzionata alla gravità dei fatti,
Le spese di giudizio si compensano per la natura delle questioni trattate
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto accerta la legittimità della sanzione disciplinare irrogata
- Compensa le spese
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14760/2023 R.G. LAVORO
TRA
il rappresentato e difeso dall'avv. CANETTI UMBERTO, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.23 la ricorrente, facendo seguito alla richiesta del dipendente di costituzione di un collegio di conciliazione, ha agito per l'accertamento della Controparte_1 legittimità della sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni comminata al predetto dipendente con nota del 25.9.23.
Ha esposto che il lavoratore addetto con le mansioni di autista ad un servizio essenziale svolto per conto della ricorrente nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti per il comune di Giugliano in
Campania, effettuava in data 5.9.23 insieme ad altri lavoratori uno “sciopero bianco” in violazione quanto alle modalità di esercizio della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 che prevedono una formale proclamazione dello sciopero con preavviso per assicurare il servizio pubblico essenziale, nonché la violazione delle norme contrattuali ( artt 61 e 62 del ccnl in relazione agli art 66 e art 68, , lettera “E”, sub lettera “e”.)
1 Il fatto è stato oggetto di procedimento penale dietro denuncia sporta presso i Carabinieri di Giugliano in
Campania per interruzione di pubblico servizio.
In data 11.9.23 veniva elevata la contestazione disciplinare, cui seguiva in data 25.9.23 l'irrogazione della succitata sanzione.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, la ricorrente ha osservato che le infrazioni legali, contrattuali e disciplinari contestate siano state talmente gravi e lesive di diritti sia della cittadinanza, sia del committente e sia del datore di lavoro, da legittimare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nel suo massimo
(10gg).
Il dipendente in sede disciplinare ha fornito quale giustificazione, il non aver potuto svolgere il proprio lavoro a causa dell'inefficienza dei messi a disposizione dalla azienda per lo svolgimento dei propri compiti.
In giudizio pur ritualmente citato non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
In primo luogo va rilevata la tempestività della contestazione disciplinare, avvenuta a solo sei giorni dai fatti.
Nel merito, al dipendente viene contestata una ipotesi di responsabilità disciplinare dolosa per inosservanza di obblighi di legge oltre che contrattuali in un settore ricadente nei servizi publici essenziali.
Trattasi di contestazione, prevista dal codice di disciplina regolarmente affisso sui luoghi di lavoro.
Appare provata la responsabilità del dipendente alla luce della testimonianza del teste Tes_1
sentito all'udienza del 12.11.24 , che ha confermato l'andamento dei fatti per come descritti nel
[...] provvedimento disciplinare aziendale consistenti nel fatto che alcuni lavoratori tra cui il resistente hanno posto in essere la seguente condotta: “un gruppo di operatori ecologici addetto allo spazzamento aveva deciso di non lavorare senza preavviso di sciopero né comunicazione apposita, tra questi parte resistente che senza spiegazioni quel giorno non lavorava. Preciso che i dipendenti si presentarono al giusto orario di lavoro introno alle 5 del mattino e non lavorarono;
io solo in parte riuscii a sostituire i dipendenti, recuperammo poi interamente il servizio il giorno seguente.”
Tali essendo i fatti, il resistente contumace non ha fornito adeguata prova della esistenza di fatti esonerativi della propria responsabilità.
La sanzione della sospensione irrogata appare proporzionata alla gravità dei fatti,
Le spese di giudizio si compensano per la natura delle questioni trattate
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto accerta la legittimità della sanzione disciplinare irrogata
- Compensa le spese
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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