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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 441 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
) in proprio nonché quale tutrice di C.F._4 Per_1
(C.F. ,
[...] C.F._5 Parte_5
(C.F. , (C.F. C.F._6 Parte_6
e (C.F. C.F._7 Parte_7
), elettivamente domiciliati presso l'avv. Nicola C.F._8
Filardo, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTORI–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._9
presso l'avv. Leonardo R. Filareti, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTO–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 06.03.2025, Parte_1
, , in proprio Parte_2 Parte_3 Parte_4
nonché quale tutrice di Persona_1 Parte_5
e hanno proposto opposizione ex art. Parte_6 Parte_7
615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui sulla base CP_1
della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 496/2021 del 04.05.2021, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 991/2024 del
12.09.2024, aveva loro richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €
13.212,80.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto: a) che il credito indicato nel precetto dovrebbe essere compensato con il loro controcredito di € 4.177,93,
a titolo di indennità di occupazione del terreno maturata con riferimento al periodo successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari;
b) che nel precetto è richiesto il pagamento degli interessi legali e ciò ancorché gli stessi non siano riconosciuti in sentenza.
Gli opponenti hanno quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità e/o disporre
l'annullamento dell'atto di precetto del 12.02.2025; ACCERTARE E
DICHIARARE, per le causali di cui alla narrativa, la compensazione legale del controcredito vantato dai sig.ri derivante dal mancato rilascio del Parte_1
terreno (e quindi per indennità di occupazione successiva all'emanazione della
2 sentenza) pari ad euro 4.177,93 e/o per la diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia e/o DISPORRE la compensazione giudiziale del controcredito vantato dai sig.ri pari ad euro 4.177,93 e/o per la Parte_1
diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia e pertanto
ACCERTARE, DICHIARARE O DISPORRE la nullità e/o l'annullamento dell'atto di precetto opposto o, in estremo subordine ACCERTARE,
DICHIARARE O DISPORRE la nullità e/o l'annullamento dell'atto di precetto per la somma opposta in compensazione;
CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi”.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., gli attori hanno poi modificato le conclusioni formulate in citazione, indicando in € 4.475,46, anziché in €
4.177,93, il controcredito da opporre in compensazione.
2. costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
in data 09.05.2025, ha sostenuto che i motivi di opposizione fossero infondati, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1)
Disporre e dichiarare pienamente legittimo, fondato e valido l'atto di precetto opposto dagli attori;
2) Ritenere e dichiarare l'atto di citazione in opposizione a precetto, illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto;
3) Condannare i sigg.ri Parte_1 Parte_3 Parte_7
, , , Parte_6 Parte_2 Parte_5 Parte_4
, quest'ultima in proprio nonché nella qualità di tutrice
[...]
dell'interdetta a pagare in favore del sig. Persona_1 CP_1
la somma di Euro 13.212,80; 4) Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite oltre IVA e CNA, da distrarre in favore dello scrivente patrocinatore antistatario”.
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.09.2025, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
3 4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva, con riferimento al motivo di opposizione sub a), che “la compensazione presuppone che ricorrano i requisiti di cui all'art 1243 c.c., cioè che sì tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). La
compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (Cass. 22 ottobre 2014, n, 22324). La compensazione legale, tuttavia, non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la
compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass. 31 maggio 2010, n 13208). La
compensazione giudiziale, invece, prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c., può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido) opposto in
compensazione sia di facile e pronta liquidazione. Questa forma di
compensazione si distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in
compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. 15 ottobre
2009, n. 21923). L'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, e dunque anche in riferimento all'an debeatur (Cass. 20 giugno
2003, n. 9904) e costituisce un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 26 settembre 2005, n, 18775). Il
4 giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in un autonomo giudizio (Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923). La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, c.c., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale eredito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 25 maggio 2004, n.
10055). Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell'attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto (Cass. 5 gennaio 2005, n. 157)” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
13244 del 27.06.2016).
Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, non può certamente operare la compensazione legale, poiché il convenuto ha contestato l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dagli attori, sostenendo di aver rilasciato il terreno nel periodo immediatamente successivo all'emissione della sentenza di primo grado.
Neppure, inoltre, può essere disposta la compensazione giudiziale, tenuto conto che tale controcredito non risulta di facile e pronta liquidità.
Per un verso, infatti, le comunicazioni a mezzo pec del 24.01.2025 e del
13.06.2025, prodotte dagli attori in allegato all'atto di citazione e alla memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., appaiono tra loro contraddittorie e non consentono, pertanto, di individuare con certezza il momento in cui il rilascio del terreno da parte del convenuto sia effettivamente avvenuto.
5 Per altro verso, poi, gli opponenti non hanno avanzato in citazione alcuna richiesta istruttoria a ciò finalizzata, né, peraltro, hanno provveduto al deposito della memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c., limitandosi, solo nella memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c., ad indicare la prova contraria rispetto a quella indicata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art.171- ter, n. 2 c.p.c.
Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della doglianza.
5. Infondato appare, altresì, il motivo di opposizione sub b), dovendo senz'altro trovare applicazione, nel caso di specie, il principio in base al quale il “titolo restitutorio (…) comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art.
1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
34011 del 12.11.2021).
6. L'opposizione va dunque rigettata, con condanna degli attori soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione, nei confronti del convenuto e con distrazione in favore dell'avv. Filareti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che, alla luce dell'ammontare del credito indicato nel precetto, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, nei confronti del convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore
6 dell'avv. Leonardo R. Filareti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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