Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/1987, n. 7787
CASS
Sentenza 21 ottobre 1987

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Anche al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve, ai sensi del quarto comma dell'art. 292 cod. proc. civ., essere notificata personalmente alla parte contumace, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 295 cod. proc. civ., secondo il quale, al fine suindicato, la notifica si effettua a norma dell'art. 170. Pertanto, in caso di contumacia dell'i.N.P.S., detta notifica deve, secondo la previsione del primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., eseguirsi a Roma, "Sede centrale e domicilio legale" dell'istituto (art. 1 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), nella persona del suo Presidente (che ne ha la legale rappresentanza a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639) o mediante consegna della copia dell'atto (sempre nella Sede anzidetta) ad una delle altre persone indicate nel citato art. 145, essendo invece invalida, ed inidonea ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita presso una Sede provinciale dell'istituto a mani di un impiegato di questa. ( V 6019/86, mass n 448355; ( V 5371/81, mass n 416088).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/1987, n. 7787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7787
    Data del deposito : 21 ottobre 1987

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