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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/08/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 589/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 589/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.02.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. S. Di Summa
ATTORE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Rizzi
CONVENUTA
All'udienza del 27.02.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 6.2.2021 riferiva che, a decorrere dal mese di ottobre Parte_1
2010, aveva subito l'illegittima sospensione da parte di (per una presunta e – CP_1 adire di esso deducente – inesistente morosità) della fornitura sia di energia elettrica che di gas;
deduceva che l'illegittimità della sospensione delle forniture di luce e gas era stata accertata, in sede cautelare, mediante CTU disposta nel corso della fase del reclamo, all'esito della quale, con ordinanza collegiale del 7.10.2019, era stato ordinato ad di riattivare immediatamente l'utenza elettrica in questione. Lamentava che CP_1 per oltre un anno (fino al ripristino delle forniture) aveva subito gravissimi danni sia patrimoniali (consistenti nella necessaria sostituzione di alcuni elettrodomestici, nonchè nella compromissione di altri elettrodomestici a causa del protratto mancato utilizzo), sia per i disagi sofferti e sia per la grave compromissione della vita di relazione, oltre ai danni esistenziali e a quelli biologici relativi alle patologie di natura psichica e psicologica che gli erano derivate in conseguenza dei gravissimi disagi. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di euro 100.000,00 oltre interessi di mora e con condanna anche alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 20.4.2021 si costituiva e Controparte_1 contestava la fondatezza dell'azione di risarcitoria, deducendo che le fatture in relazione alle quali l'attore si era reso moroso erano relative a consumi correttamente calcolati e per i quali l'utente era stato regolarmente messo in mora con apposite lettere di preavviso. Eccepiva che i danni dedotti dall'attore sono inesistenti, sforniti di prova e comunque relativi a situazioni prive di nesso eziologico rispetto all'interruzione delle forniture di luce e gas;
contestava nell'an e nel quantum tutte le avverse pretese risarcitorie e ne chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria sulle spese processuali.
Prodotta varia documentazione, acquisito il fascicolo relativo alla fase cautelare ex art. 700 cpc, esperita prova testimoniale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Come evidenziato dal Collegio del reclamo, nella fase cautelare ex art. 700 cpc, alla luce della CTU (a cura dell'Ing. espletata nella stessa sede Persona_1 cautelare, si deve ritenere che “…nello storico dei consumi dell'abitazione del Pt_1 precedenti al periodo in contestazione, in base alle letture rilevate, si evince n consumo di gas di m. 11,5 cubi al mese, mentre nel periodo contestato è stato attribuito al reclamante un consumo di 63 metri cubi al mese;
inoltre il 21.2.2019 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l'abitazione del per via di una perdita di gas proveniente Pt_1 dalla tubazione di un vecchio contatore a gas situato sul balcone. Tali accertamenti consentono di inferire che il maggior consumo di gas attribuito al reclamante e per cui è stata allo stesso addebitata la complessiva somma di euro 3.713,59 a titolo di conguaglio, è in realtà ascrivibile a una perdita del contatore e non invece a un CP_1 impiego fattone dal per le sue esigenze. Insussistente deve dunque ritenersi il Pt_1 debito attribuito al reclamante, così come la richiesta dei relativi importi e il recesso dal contratto di fornitura di gas e il successivo distacco della linea elettrica per l'inesistente morosità”. Questo è quanto affermato dal Collegio con ordinanza del 07.10.2019, che in questa sede si ritiene di condividere in pieno, alla luce della conclusioni che - nella stessa sede cautelare - erano state rassegnate dal CTU Ing.
“In conclusione, si può senz'altro affermare che il consumo Persona_1 rilevato dal gestore della rete è eccedente di oltre 752 metri cubi rispetto al consumo standard e che tale eccesso in presenza di un uso standard delle utenze, potrebbe essere senz'altro attribuibile a perdite della rete in corrispondenza del misuratore. Le perdite di gas nello strumento misuratore sono state accertate con l'intervento dei Vigili del Fuoco”.
Da ciò consegue l'inesistenza della morosità che era stata contestata al sig. Pt_1
e quindi l'illegittimità della sospensione unilaterale delle forniture di luce e gas da parte di A tale riguardo si deve evidenziare come costituisca fatto notorio che fin CP_1 dall'anno 2010 la aveva introdotto il così detto ossia il meccanismo CP_2 CP_3 in forza del quale, qualora un utente moroso (privato della fornitura di luce e gas a causa della morosità) si rivolga ad altro ente fornitore dei medesimi servizi, si vedrà addebitata dal nuovo fornitore, nella prima fattura (cioè in bolletta), l'importo della pregressa morosità addebitatagli dal precedente fornitore. Da ciò consegue che l'attore non poteva in alcun modo evitare o limitare il danno, rivolgendosi ad altro fornitore, se non pagando allo stesso l'inesistente morosità contestatagli da CP_1
Da ciò consegue il diritto dell'attore a vedersi risarciti tutti i danni che gli sono derivati dal grave inadempimento contrattuale di consistito nella Controparte_1 sospensione unilaterale della fornitura di gas e di energia elettrica, per la durata di un anno.
In primo luogo, deve essere risarcito il danno biologico subito dal sig. in Pt_1 conseguenza della privazione della corrente elettrica e del gas. A tale riguardo il CTU incaricato, medico legale dott. ha accertato quanto segue: “Il Sig. Persona_2
non è affetto da patologie psicotiche acute, ma fin dalla giovan età ha sviluppato Pt_1 un quadro di alterazione ideo-affetiva, peraltro riconosciuto anche dal dott. Per_3 definibile come “Disturbo di personalità misto (affettivo – paranoide). Tale quadro clinico pregresso è stato sempre contenuto in limiti clinici che non hanno comportato la necessità di trattamenti farmacologici. Su qusta base disforica, l'evento acuto e protratto nel tempo del distacco di corrente, con le sue problematiche quotidiane, ha prodotto in lui uno stato ansioso generalizzato, favorito dalla sua personalità abnorme. Trattasi di uno stato ansioso che, anche se generalizzato, non comporta l'uso di farmaci ansiolitici in maniera costante, per cui può essere definito di entità lieve e quantificato come danno biologico permanente nella misura del 5% della totale…”.
Pertanto, avuto riguardo alle tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità, i danni patiti dall'attore devono essere liquidati come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.419,13
Danno morale (33,33%) € 1.806,20
TOTALE GENERALE: € 7.225,33
Il suddetto importo deve essere considerato come attualizzato ad oggi e pertanto già comprensivo della rivalutazione monetaria. Con riferimento agli altri danni, di natura patrimoniale, dedotti dall'attore, non vi è prova della diretta riconducibilità eziologica degli stessi all'interruzione della fornitura sia di luce che di gas;
ciò vale con specifico riferimento ai lamentati danni agli elettrodomestici.
Deve invece aversi particolare riguardo ai dedotti gravissimi disagi relativi alle abitudini quotidiane e alla vita di relazione che – per massima di esperienza – si deve ritenere essere derivati all'attore in conseguenza della privazione della fornitura sia di luce che di gas per la durata di un anno. La liquidazione di detti danni può essere effettuata solo su basi di equità, ai sensi dell'art. 1226 cc.
Nel caso in esame i danni per il grave disagio e per la compromissione della vita di relazione devono essere liquidati nella misura di euro 3.000,00 al mese;
importo che, rapportato alla durata di 12 mesi, corrisponde ad una liquidazione complessiva di euro 36.000,00. Anche detta liquidazione deve intendersi attualizzata ad oggi.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore - a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale - della somma di complessivi euro 43.250,00, oltre alla successiva rivalutazione e agli interessi legali di mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in favore Controparte_1 dell'IO (avendo l'attore beneficiato del patrocinio a spese dello Stato) delle spese processuali, nella misura di complessivi euro di cui euro 8.436,00 di cui euro 820,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e Cassa se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , in parziale accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle domande proposte dall'attore, condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di – a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale - della somma complessiva di euro 43.250,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali di mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'IO delle spese processuali, nella misura di complessivi euro di cui euro 8.436,00 di cui euro 820,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e Cassa se dovuti. Brindisi, 27.08.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 589/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.02.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. S. Di Summa
ATTORE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Rizzi
CONVENUTA
All'udienza del 27.02.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 6.2.2021 riferiva che, a decorrere dal mese di ottobre Parte_1
2010, aveva subito l'illegittima sospensione da parte di (per una presunta e – CP_1 adire di esso deducente – inesistente morosità) della fornitura sia di energia elettrica che di gas;
deduceva che l'illegittimità della sospensione delle forniture di luce e gas era stata accertata, in sede cautelare, mediante CTU disposta nel corso della fase del reclamo, all'esito della quale, con ordinanza collegiale del 7.10.2019, era stato ordinato ad di riattivare immediatamente l'utenza elettrica in questione. Lamentava che CP_1 per oltre un anno (fino al ripristino delle forniture) aveva subito gravissimi danni sia patrimoniali (consistenti nella necessaria sostituzione di alcuni elettrodomestici, nonchè nella compromissione di altri elettrodomestici a causa del protratto mancato utilizzo), sia per i disagi sofferti e sia per la grave compromissione della vita di relazione, oltre ai danni esistenziali e a quelli biologici relativi alle patologie di natura psichica e psicologica che gli erano derivate in conseguenza dei gravissimi disagi. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di euro 100.000,00 oltre interessi di mora e con condanna anche alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 20.4.2021 si costituiva e Controparte_1 contestava la fondatezza dell'azione di risarcitoria, deducendo che le fatture in relazione alle quali l'attore si era reso moroso erano relative a consumi correttamente calcolati e per i quali l'utente era stato regolarmente messo in mora con apposite lettere di preavviso. Eccepiva che i danni dedotti dall'attore sono inesistenti, sforniti di prova e comunque relativi a situazioni prive di nesso eziologico rispetto all'interruzione delle forniture di luce e gas;
contestava nell'an e nel quantum tutte le avverse pretese risarcitorie e ne chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria sulle spese processuali.
Prodotta varia documentazione, acquisito il fascicolo relativo alla fase cautelare ex art. 700 cpc, esperita prova testimoniale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Come evidenziato dal Collegio del reclamo, nella fase cautelare ex art. 700 cpc, alla luce della CTU (a cura dell'Ing. espletata nella stessa sede Persona_1 cautelare, si deve ritenere che “…nello storico dei consumi dell'abitazione del Pt_1 precedenti al periodo in contestazione, in base alle letture rilevate, si evince n consumo di gas di m. 11,5 cubi al mese, mentre nel periodo contestato è stato attribuito al reclamante un consumo di 63 metri cubi al mese;
inoltre il 21.2.2019 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l'abitazione del per via di una perdita di gas proveniente Pt_1 dalla tubazione di un vecchio contatore a gas situato sul balcone. Tali accertamenti consentono di inferire che il maggior consumo di gas attribuito al reclamante e per cui è stata allo stesso addebitata la complessiva somma di euro 3.713,59 a titolo di conguaglio, è in realtà ascrivibile a una perdita del contatore e non invece a un CP_1 impiego fattone dal per le sue esigenze. Insussistente deve dunque ritenersi il Pt_1 debito attribuito al reclamante, così come la richiesta dei relativi importi e il recesso dal contratto di fornitura di gas e il successivo distacco della linea elettrica per l'inesistente morosità”. Questo è quanto affermato dal Collegio con ordinanza del 07.10.2019, che in questa sede si ritiene di condividere in pieno, alla luce della conclusioni che - nella stessa sede cautelare - erano state rassegnate dal CTU Ing.
“In conclusione, si può senz'altro affermare che il consumo Persona_1 rilevato dal gestore della rete è eccedente di oltre 752 metri cubi rispetto al consumo standard e che tale eccesso in presenza di un uso standard delle utenze, potrebbe essere senz'altro attribuibile a perdite della rete in corrispondenza del misuratore. Le perdite di gas nello strumento misuratore sono state accertate con l'intervento dei Vigili del Fuoco”.
Da ciò consegue l'inesistenza della morosità che era stata contestata al sig. Pt_1
e quindi l'illegittimità della sospensione unilaterale delle forniture di luce e gas da parte di A tale riguardo si deve evidenziare come costituisca fatto notorio che fin CP_1 dall'anno 2010 la aveva introdotto il così detto ossia il meccanismo CP_2 CP_3 in forza del quale, qualora un utente moroso (privato della fornitura di luce e gas a causa della morosità) si rivolga ad altro ente fornitore dei medesimi servizi, si vedrà addebitata dal nuovo fornitore, nella prima fattura (cioè in bolletta), l'importo della pregressa morosità addebitatagli dal precedente fornitore. Da ciò consegue che l'attore non poteva in alcun modo evitare o limitare il danno, rivolgendosi ad altro fornitore, se non pagando allo stesso l'inesistente morosità contestatagli da CP_1
Da ciò consegue il diritto dell'attore a vedersi risarciti tutti i danni che gli sono derivati dal grave inadempimento contrattuale di consistito nella Controparte_1 sospensione unilaterale della fornitura di gas e di energia elettrica, per la durata di un anno.
In primo luogo, deve essere risarcito il danno biologico subito dal sig. in Pt_1 conseguenza della privazione della corrente elettrica e del gas. A tale riguardo il CTU incaricato, medico legale dott. ha accertato quanto segue: “Il Sig. Persona_2
non è affetto da patologie psicotiche acute, ma fin dalla giovan età ha sviluppato Pt_1 un quadro di alterazione ideo-affetiva, peraltro riconosciuto anche dal dott. Per_3 definibile come “Disturbo di personalità misto (affettivo – paranoide). Tale quadro clinico pregresso è stato sempre contenuto in limiti clinici che non hanno comportato la necessità di trattamenti farmacologici. Su qusta base disforica, l'evento acuto e protratto nel tempo del distacco di corrente, con le sue problematiche quotidiane, ha prodotto in lui uno stato ansioso generalizzato, favorito dalla sua personalità abnorme. Trattasi di uno stato ansioso che, anche se generalizzato, non comporta l'uso di farmaci ansiolitici in maniera costante, per cui può essere definito di entità lieve e quantificato come danno biologico permanente nella misura del 5% della totale…”.
Pertanto, avuto riguardo alle tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità, i danni patiti dall'attore devono essere liquidati come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.419,13
Danno morale (33,33%) € 1.806,20
TOTALE GENERALE: € 7.225,33
Il suddetto importo deve essere considerato come attualizzato ad oggi e pertanto già comprensivo della rivalutazione monetaria. Con riferimento agli altri danni, di natura patrimoniale, dedotti dall'attore, non vi è prova della diretta riconducibilità eziologica degli stessi all'interruzione della fornitura sia di luce che di gas;
ciò vale con specifico riferimento ai lamentati danni agli elettrodomestici.
Deve invece aversi particolare riguardo ai dedotti gravissimi disagi relativi alle abitudini quotidiane e alla vita di relazione che – per massima di esperienza – si deve ritenere essere derivati all'attore in conseguenza della privazione della fornitura sia di luce che di gas per la durata di un anno. La liquidazione di detti danni può essere effettuata solo su basi di equità, ai sensi dell'art. 1226 cc.
Nel caso in esame i danni per il grave disagio e per la compromissione della vita di relazione devono essere liquidati nella misura di euro 3.000,00 al mese;
importo che, rapportato alla durata di 12 mesi, corrisponde ad una liquidazione complessiva di euro 36.000,00. Anche detta liquidazione deve intendersi attualizzata ad oggi.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore - a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale - della somma di complessivi euro 43.250,00, oltre alla successiva rivalutazione e agli interessi legali di mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in favore Controparte_1 dell'IO (avendo l'attore beneficiato del patrocinio a spese dello Stato) delle spese processuali, nella misura di complessivi euro di cui euro 8.436,00 di cui euro 820,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e Cassa se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , in parziale accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle domande proposte dall'attore, condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di – a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale - della somma complessiva di euro 43.250,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali di mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'IO delle spese processuali, nella misura di complessivi euro di cui euro 8.436,00 di cui euro 820,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e Cassa se dovuti. Brindisi, 27.08.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo