Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Gentili, Giuseppe Romeo e Gianpaolo Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento della illegittimità del silenzio
- serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone sull'istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 del d.Lgs. n.159/2011, presentata in data 21 novembre 2024;
l’accertamento
- dell'obbligo della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso;
e la condanna
della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone a riscontrare la predetta istanza e i successivi solleciti formulati dalla -OMISSIS- e, per l'effetto, concludere quanto prima il procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Crotone;
Vista la memoria del 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la memoria del 21 gennaio 2026, parte ricorrente ha riferito e documentato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il provvedimento espresso di informazione antimafia liberatoria prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha concluso il procedimento di aggiornamento ex art. 91, co. 5, D.lgs. 159/2011;
Ritenuto che il riferito provvedimento, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita sperato, e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, per la peculiarità della vicenda e gli esiti procedimentali della stessa, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EA, Presidente
CO TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | RA EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.