Articolo 145 del Codice della navigazione
Articolo 143Articolo 146
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21 aprile 1942
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6 luglio 1989
Art. 145.
(( (Navi iscritte in registri stranieri). )) ((1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte in registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile))
Entrata in vigore il 6 luglio 1989
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