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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/10/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1517/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1517/2022 del ruolo generale, contenzioso promossa da:
(per essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_1 Parte_2
Nuti, per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
e con il patrocinio dell'avv. Monia Rossi, procura CP_1 Controparte_2 in atti;
APPELLATI
Nonché 2
on il patrocinio dell'avv. Francesco Trotta, per procura in atti;
Controparte_3
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Francesco Torre, per procura in atti;
CP_4
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 2314/2022 resa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 1° agosto 2022.
In data 29.05.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in quanto titolare del credito Parte_1 oggetto di causa dalla data di cessione del credito stesso da parte di e fino alla Controparte_3 successiva cessione del credito a e, conseguentemente CP_4
- riformare la sentenza impugnata (Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2314/2022, pubblicata l'1/08/2022 (RG n. 7412/2020 - Repert. n. 4766/2022 - G.I. dott. Guglielmi), nella parte in cui ha accolto l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, ha CP_1 Controparte_5 dichiarato la nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il medesimo
Tribunale con RGE n. 582/2017, rigettando, in ogni caso, ogni domanda formulata dall'attore, con condanna di spese.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del precedente capo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità degli atti di pignoramento notificati all'attore e l'improcedibilità della procedura esecutiva, essendo in ogni caso costituito nel giudizio e nella procedura esecutiva il soggetto legittimato ad agire – 3
individuato nell'originario detentore del credito – con ogni conseguenza Controparte_3 processuale. Con vittoria di spese, rimborsi e compensi di entrambe i gradi del giudizio”.
Parte appellata: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale, accogliere l'appello promosso da e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 2314/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze come richiesto dall'appellante. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge di ambo i gradi di giudizio.”
Parte appellata: CP_4
“Voglia L'Ill.mo giudicante, in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello incidentale proposto, accertata la legittimità dell'intervento del Sig. , CP_4 così provvedere:
1. riformare la sentenza impugnata (Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2314/2022 pubblicata l'1/8/20 22. (RG n. 7412/2020 - Repert. n. 4766 /2022 G.I. dott. Guglielmi), nella parte in cui ha accolto l'opposizione svolta da e e, per CP_1 Controparte_6
l'effetto, ha dichiarato la nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il medesimo Tribunale con RGE n. 582/2017, rigettando, in ogni caso, ogni domanda formulata dall'attore;
2. in via subordinata, nella delegata e non creduta ipotesi di rigetto del precedente capo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità degli atti di pignoramento notificate all'attore e l'improcedibilità della procedura esecutiva, essendo in ogni caso costituito nel giudizio e nella procedura esecutiva il soggetto legittimato ad agire - individuato nell'originario detentore del credito - con ogni conseguenza Controparte_3 processuale.
3. In via di ulteriore subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali, disponendo la condanna alle parti CP_4 ciascuna per quanto di ragione, compensando quelle relative al Sig. ; CP_4 4
4. Condannare gli appellati e al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_6 competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore per fattone anticipo”.
Parte appellata: e CP_1 Controparte_2
“Voglia: A) respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto dal Sig;
CP_4
B) Respingere le conclusioni proposte nell'appello principale proposto da e Parte_1 nell'appello incidentale proposto dal Sig. ; CP_4
C) Confermare, di conseguenza, la sentenza di primo grado n. 2314/2022 impugnata, pubblicata in data 01/08/2022, emessa nel procedimento avente RG 7412/2020 del Tribunale di Firenze, GI Dott. Guglielmi;
D) In accoglimento delle difese svolte nel presente atto, Voglia confermare la dichiarazione di nullità di tutti gli atti di pignoramento notificati agli attori e l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Tribunale di Firenze con RGE
582/2017.
Con vittoria di spese del presente giudizio di costituzione in appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2314/2022, pubblicata il 1°.8.2022, il Tribunale di Firenze, pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, ha così decide:
- accoglie l'opposizione svolta da e e per l'effetto dichiara la CP_1 Controparte_5 nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
582/2017;
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ.,
- condanna e in solido tra loro a rimborsare in Controparte_3 Parte_1 CP_4 favore dei signori e le spese processuali del presente giudizio CP_1 Controparte_5 che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi Euro 5.099,00 di cui Euro 264,00 per spese non imponibili, Euro 875,00 per la fase di studio della controversia, 5
Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.600,00 per la fase istruttorio ed Euro
1.620,00 per la fase decisionale, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile;
pone
- definitivamente a carico di e in solido tra loro Controparte_3 Parte_1 CP_4 spese di CTU, liquidate come in atti…”.
1.1 Tale sentenza è stata emessa su opposizione all'esecuzione immobiliare n. 582/17 promossa da e con ricorso ex art. 615 c.p.c. innanzi CP_1 CP_5 CP_5 al G.E. del Tribunale di Firenze, dopo che aveva iscritto a ruolo il CP_3 pignoramento immobiliare notificato ai debitori il 15.11.2017 , in forza di titolo esecutivo costituito dall' atto di mutuo, acceso con atto pubblico del 10 dicembre 2004 a rogito Notaio
Dott. di Firenze (Rep. 243.284/Racc. 13.065), garantito da ipoteca, per Persona_1
l'importo originario di € 185.000,00.
1.2. L'opposizione con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, trovava fondamento nella: a) inesistenza di idoneo titolo esecutivo, posto che il contratto notarile non dava conto dell'effettiva consegna della somma mutuata, essendo la stessa condizionata all'esito positivo delle formalità inerenti l'iscrizione di ipoteca;
b) nullità del mutuo, essendo prevista l'applicazione di un tasso parametrato al tasso EURIBOR, frutto di intesa anticoncorrenziale illecita ex L. 187/90; c) indeterminatezza del tasso e l'applicazione di ISC superiore a quello dichiarato in contratto, con conseguente necessità di rimodulare il piano di ammortamento secondo il tasso BOT ex art. 117 TUB.
1.3 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto da parte Controparte_3 opponente e ne chiedeva il rigetto.
1.4 In data 4.12.2019 interveniva nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
(e per essa quale mandataria la , quale cessionaria del Parte_1 Parte_2 credito oggetto di esecuzione, in forza di una operazione di cessione pro-soluto di crediti in blocco ai sensi degli artt. 4 e 7.1 legge 30 aprile 1999 n. 130 stipulata in data 11.10.2019, la 6
quale faceva proprie le difese della cedente e nel contempo ne chiedeva la CP_3 contestuale estromissione dal giudizio.
2. Con ordinanza del 28 aprile 2020 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava il termine di sessanta giorni agli opponenti per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Nelle more, avverso la detta ordinanza e proponevano reclamo, CP_1 CP_5 contestando la titolarità del credito azionato dell'interventrice reiterando Parte_1 le medesime eccezioni di cui innanzi ma il Tribunale di Firenze in composizione collegiale lo respingeva.
4. Veniva quindi instaurato il giudizio di merito, nel quale gli opponenti riproponevano le medesime doglianze contenute nel ricorso introduttivo ed insistevano nella preliminare eccezione di carenza di titolarità del credito da parte di Parte_1
4.1 Si costituivano e (e, per essa, la le Controparte_3 Parte_1 Parte_2 quali reiteravano sostanzialmente le difese già svolte nella fase cautelare e del reclamo e, contestando tutte le domande degli opponenti, chiedendone il rigetto.
4.2 Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. , deducendo di essere CP_4 successore di er aver acquistato da quest'ultima il credito di cui è causa. Parte_1
5. La causa istruita documentalmente e con c.t.u. contabile, (limitatamente alla verifica sulla conformità dell'ISC/TAEG dichiarato in contratto con quello effettivo), previa precisazione delle conclusioni, veniva decisa dal Tribunale come da dispositivo innanzi trascritto.
5.1 Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta per i motivi che di seguito si riportano per comodità espositiva:
“1. Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi. 7
Come sopra anticipato, con due distinti atti di pignoramento immobiliare Controparte_3
(tramite doBank SpA in qualità di “mandataria generale”) ha avviato nei confronti dei signori e la procedura esecutiva iscritta al ruolo di questo CP_1 Controparte_5
r. cedura è stata intrapresa dalla doBank S.p.A. quale società incaricata da della gestione anche stragiudiziale dei propri crediti Controparte_3 anomali in virtù di procura generale di natura sostanziale ai rogiti del notaio Persona_2
Avverso l'esecuzione, gli attori hanno promosso opposizione con ricorso ex art. rilevando la presenza di vizi idonei a compromettere la legittimazione all'azione nonché il corretto iter procedimentale ed insistendo perché ne venisse accertata l'esistenza: in particolare parte attrice ha tra l'altro eccepito in via preliminare come nella procedura esecutiva e a seguire nel procedimento di opposizione si sia costituita la non personalmente Parte_1 ma tramite la mandataria (già doBank SpA) sionaria del credito Parte_2 oggetto di esecuzione in f operazione di cessione in blocco di crediti pro-soluto concretizzata senza tuttavia offrire la prova dell'avvenuto trasferimento del credito richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 58 co. 2 e 4 Testo Unico Bancario [anche TUB] e dell'art. 1 Legge n. 130/1999. Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata. L'eccezione concerne la costituzione di successore a titolo particolare nel Parte_1 diritto controverso ex art. 111 c.p.c., in forza di un contratto stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 legge 30 aprile 1999 n. 130 in data 11.10.2019 e con effetto in pari data, avente ad oggetto la cessione pro-soluto a “ , di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Parte_1 accessori e spese, ult nizzi o quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti") Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” tra i quali asseritamente quello oggetto del presente giudizio come vantato da essa cedente nei confronti degli attuali attori, i quali assumono, a sostegno del preliminare motivo di doglianza, la carenza di titolarità del credito e di legittimazione processuale in capo ad essa comparente, nell'assunto che non possa costituire piena prova del diritto di credito in questione 1'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione da parte della cessionaria. In punto il Tribunale osserva come secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sia ormai pacifico che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulti sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019) rivestendo gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, co. 2, 3 e 4 del T.U.B. carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 c.c., a tenore della quale la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli sia stata notificata sicché, nel caso di specie, l'eseguita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti 8
pro soluto assolve perfettamente alla funzione di sostituire, per il cessionario, l'onere della notificazione suddetta impedendo l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il soggetto ceduto versi nonostante la sopravvenuta cessione la propria prestazione al cedente, ma non anche quella di provare l'esistenza del credito oggetto di causa e la sua effettiva cessione e conseguentemente la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario (Cfr. tra le altre Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019). Come già più volte statuito dalla Suprema Corte, nel sancire il concetto che la pubblicazione suddetta esoneri la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, chi si afferma successore della parte originaria ha infatti l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi dell'effettività della cessione secondo il principio di diritto ancora di recente affermato per cui «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cfr. da ultimo Cass. n. 5857/2022). D'altro canto, la disposizione del citato art. 58 si limita a prescrivere che venga data la notizia di avvenuta cessione, fissando la sola enunciazione di essa come contenuto minimo essenziale della pubblicazione, che certamente non dà contezza- in questa sua minimale struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, salvo che l'inserimento in G.U. rechi indicazioni sufficientemente analitiche e chiare “atte a provare che il contenuto pubblicato in Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e del contenuto contrattuale ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi-esclusi dall'ambito della cessione” (cfr. Cass. n. 5617/2020); ciò in quanto la disposizione in esame non vieta che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie, ma tale situazione esula dal caso di specie, in cui la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti, come sopra riportata e trascritta da questo giudicante, risulta vaga e omnicomprensiva, facendo essa riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei singoli rapporti ceduti, ma solo la generica categoria degli stessi, con la conseguenza che va ritenuta non provata la titolarità attiva della cessionaria. In conclusione, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi solo se si dimostri (cosa che non si è verificata nella fattispecie in esame) che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare la nullità degli atti di pignoramento di cui è causa come notificati agli attori e 9
conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n. 582/2017. II Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione. Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381). Nel caso di specie, gli attori e sono risultati sostanzialmente CP_1 Controparte_5 vittoriosi sulla domanda: i tà e stante l'interesse comune in causa i convenuti vanno dunque condannati Controparte_3 Parte_1 CP_4 in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. a rifondere integralmente le spese del processo in favore degli attori e liquidate con riguardo al decisum. CP_1 Controparte_5
Perta 7/2018, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), si reputa congruo liquidare nei valori medi i compensi per le quattro fasi di giudizio ovvero in complessivi Euro 5.099,00 [di cui Euro 264,00 per spese non imponibili], oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile[…].
6. Proponeva tempestivo appello (a mezzo della mandataria Parte_1 Pt_2
, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito sulla prova della titolarità del credito ceduto.
2) Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità del pignoramento;
Per tali ragioni veniva formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
6.1 Si costituivano in giudizio la quale concludeva per l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, e , che si associava a sua volta alle difese avanzate CP_4 dall'appellante e da . CP_3 10
6.2 Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa alla camera di consiglio del 21.3.2024 dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
6.3 Con ordinanza del 21.3.2024, la Corte dichiarava la contumacia di e CP_1
e avendo e proposto appello Controparte_2 CP_4 Controparte_3 incidentale nei confronti di e non notificato;
CP_1 Controparte_2 attesa la necessità che il contraddittorio risultasse correttamente instaurato anche nei confronti delle suddette parti contumaci, e fatta in ogni caso salva ogni eventuale successiva valutazione ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la Corte rimetteva la causa sul ruolo fissando nuova udienza ed assegnando termine a e di notificare le CP_4 Controparte_3 rispettive comparse di costituzione contenenti appello incidentale a e CP_1
Controparte_2
6.4 Con successivo provvedimento in 09.01.2025, la Corte ordinava, stante la mancata costituzione e alla e a di CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 notificare le rispettive comparse di costituzione contenenti appello incidentale personalmente ai predetti appellati nei termini di rito.
6.5 Si costituivano in giudizio in data 15.05.2025 e che contestavano gli CP_1 CP_5 appelli principale e incidentali chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
6. 6 In data 29.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva decisa all'odierna camera di consiglio telematica.
******
7. L'appello è fondato. 11
7.1 Va, in via preliminare, revocata la contumacia di e CP_1 CP_2
costituiti tardivamente.
[...]
La difesa degli appellati sul punto ha sostenuto che: “ c) … in realtà, come rilevato nel provvedimento del 9/01/2025 dal Presidente, Dott. Ludovico Delle Vergini, l'intero procedimento risultava viziato, fin dalla sua origine, non essendo stati correttamente notificati gli atti introduttivi agli odierni appellati;
d) Che gli atti introduttivi, infatti, venivano notificati presso il domicilio eletto in primo grado dagli appellati e non personalmente presso la loro residenza, come disposto dall'art. 330 ultimo comma, c.p.c”.
Tale assunto non è corretto ed è incongruente con le emergenze processuali.
La contumacia di e è stata dichiarata da questa Corte con ordinanza CP_1 CP_5 del 21.3.2024 dopo avere accertato che l'appello principale era stato ritualmente notificato da a e in via telematica, nel Parte_1 CP_1 Controparte_2 domicilio eletto in primo grado, in data 1.9.2022.
La notifica è stata poi rinnovata solo quale conseguenza della proposizione degli appelli incidentali, in questo caso alla parte personalmente, e non nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente all'epoca), essendo decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
In conclusione, non sussiste un vizio originario del processo, stante la correttezza della prima notifica dell'appello ad istanza di ei confronti di e Parte_1 CP_1
la cui costituzione è da ritenere tardiva. Controparte_2
7.2 Con il primo motivo di gravame l'Appellante lamenta un vizio della la sentenza nella parte in cui “ il Giudice ha affermato che , onerata della prova della cessione dello Parte_1 specifico credito per il quale si agisce, non avendo prodotto il “contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato”, non avrebbe dimostrato che “il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale”. (cfr. pag. 4 app.).
Deduce quindi ( a cui si associano le difese di e ) Parte_1 CP_3 CP_4 che tale decisione sarebbe frutto di un errore del giudicante, avendo adempiuto a Pt_1 12
tutti gli oneri probatori previsti all'art. 58 TUB, ovvero: 1) proceduto alla duplice formalità dell'iscrizione nel registro delle imprese e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
2) dimostrato che nel perimetro di detta cessione fosse inclusa la posizione creditoria vantata da nei confronti dei debitori RASHID - MASUDA. CP_3
Con riferimento alla duplice formalità, sserisce in particolare: Parte_1 sub a) di essere la titolare del credito oggetto del presente giudizio in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 11.10.2019 con cui
“ nell'ambito di un'operazione di cessione pro-soluto ai sensi dell'art. 1, 4 e 7.1 Controparte_3 della legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del D.
Lgs.1 settembre 1993, n. 385, ha ceduto, con efficacia giuridica dall'11.10.2019, a “ Parte_1
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi o quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_3 credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 ed i cui debitori, risultanti da un'apposita lista, sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991 (i "Crediti").
Di avere pubblicato prima l'avviso di cessione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15.10.2019 – Parte Seconda n. 121 (doc. 11 fasc. 1° grado) e poi iscritto presso il
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma “l'operazione di acquisto dei summenzionati crediti” (cfr. doc. 12 fasc. 1° grado)”.
Sub b) Quanto alla prova che nel perimetro della predetta cessione fosse inclusa la posizione creditoria vantata da , nei confronti dei debitori, asserisce CP_3 Parte_1 di aver fornito detta prova con la pubblicazione in G.U., dove non solo era stata indicata la cessione, ma anche la pagina web accedendo alla quale era possibile vedere i dati di tutti i crediti oggetto di cessione e tra le suddette posizioni compariva il mutuo era CP_1 identificato attraverso “ il codice univoco (l'NDG 0000000046241494) rilevabile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo prodotto in primo grado (cfr. pag. 1197/2532 - doc. 13 e 14 fasc. 1° grado). 13
In ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione, anzi confessione, resa da nel corso del giudizio di primo grado, di aver ceduto il Controparte_3 credito in questione in favore di ex art. 58 TUB del 11/10/2019”, assumeva Parte_1 carattere rilevante ai fini della prova della cessione e dell'inclusione del credito.
Inoltre, non essendo, il contratto di cessione di credito soggetto a forme sacramentali o comunque particolari ai fini della sua validità, era onere del giudice al fine di valutare la prova dell'avvenuta cessione del credito, “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto”.
e hanno a loro volta dedotto che il Giudice di prime cure aveva CP_1 CP_5 correttamente ritenuto la carenza di titolarità del credito ed il difetto di legittimazione processuale attiva di , in quanto il mero avviso di cessione pubblicato nella Parte_1
Gazzetta Ufficiale, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione da parte della cessionaria, non costituiva piena prova del diritto di credito in questione. La pubblicazione sulla G.U., seppure esonerasse la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, non dimostrava l'esistenza della cessione stessa. Né dalla documentazione depositata in primo grado si sarebbe potuto evincere che il credito vantato fosse stato effettivamente ceduto in quanto né i dati indicati nella pagina web illustrante i crediti oggetto di cessione, né il codice identificativo rilevabile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, erano sufficienti ed esaustivi.
8. Il motivo è fondato va accolto, con integrale riforma della sentenza.
Per giurisprudenza costante, “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass.
29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n.
4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409 Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024,
n.16526; Cass. 23 aprile 2025, n.14270). 14
Nel caso in esame, peraltro, l'avviso prodotto in giudizio conteneva anche un rimando che consentiva di verificare l'inserimento dello specifico rapporto nell'ambito della cessione, venendo indicato il sito internet (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/prisma-2019.html) accedendo al quale era possibile facilmente visionare i dati di tutti i crediti oggetto di cessione (identificati per banca cedente, codice NDG del debitore e numero rapporto del credito ceduto alla data di cessione, unitamente ad ulteriori dati indicativi dei crediti ceduti).
ha anche prodotto un estratto dei crediti oggetto di cessione, dal quale si Parte_1 evince che il rapporto era contrassegnato con il codice identificativo univoco
0000000046241494, che è espressamente indicato nell'elenco dei crediti ceduti da a (cfr. sub doc. 14 pag. 1197), come da immagine che CP_3 Parte_1 Pt_1 segue:
Va per di più osservato, in generale, che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (vedi, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944;
Cass. 27/06/2025, n.17310, che evidenzia come l'avviso ex art. 58 TUB, ben può essere comunque valutato dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”.
In detto contesto assume particolare rilievo certamente la prova dichiarativa offerta dalla società cedente;
la S.C. la considera “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. n. 10200 del 2021 in motivazione)” nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento 15
documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”.
Nel caso in esame la cedente, costituitasi in giudizio, ha sempre confermato l'intervenuta cessione del credito, fatto che vale da solo a provare la legittimazione attiva di CP_7
[...]
conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto
[...] non provata la titolarità attiva del credito da parte di . Parte_1
Quanto alla posizione di , subentrato a , la cessione in suo favore è stata CP_4 Parte_1 ampiamente documentata e e non hanno CP_1 Controparte_5 contestato specificamente l'esistenza del successivo contratto intercorso con , se Pt_1 non quale riflesso della caducazione della prima cessione quella cioè tra e CP_3 quest'ultima.
9. Con il secondo motivo parte APPELLANTE impugna la decisione laddove il Giudice ha affermato che dall'accoglimento dell'opposizione, discenderebbe “la nullità degli atti di pignoramento [rectius: dell'atto di pignoramento, che è uno solo] di cui è causa come notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n. 582/2017”. (cfr. pag. 8 app.)
in particolare ripropone quanto dedotto ed eccepito in primo grado a sostegno Pt_1 della infondatezza dei motivi di opposizione, rimasto assorbito dall'accoglimento dell'eccezione preliminare, evidenziando che la dichiarazione di nullità del pignoramento per effetto della mancata prova della cessione era assolutamente errata in quanto il pignoramento era stato notificato da , la quale aveva poi promosso la procedura esecutiva, per cui CP_3 il pignoramento sarebbe stato comunque valido ed efficace anche qualora si volesse ritenere la carenza di titolarità di essa . Similare posizione hanno assunto e Parte_1 CP_3
. CP_4
e a loro volta hanno insistito nella richiesta di CP_1 Controparte_5 dichiarazione della nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e di conseguenza di estinzione del procedimento esecutivo. 16
La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, essendo infondato il rilievo circa la mancanza di legittimazione attiva di Pt_1
Ad abundantiam, tale decisione è comunque errata anche ove si consideri, come non contestato, che il pignoramento è stato azionato ed introdotto dalla Controparte_3 originaria titolare del titolo esecutivo e del rapporto giuridico a monte, che riveste nel giudizio la posizione di parte processuale, non essendo stata estromessa.
10. L'appello va accolto e gli appelli incidentali di e ad oggetto l'erronea CP_3 CP_4 condanna alle spese del primo grado restano assorbiti dovendo il giudice che accoglie l'appello rideterminare le spese del primo grado. Gli appellati, poi, non hanno riproposto le questioni di merito rimaste assorbite, per cui non vi è motivo di esaminarle.
Va poi osservato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, in applicazione di tale principio e del criterio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso , e ) CP_8 CP_3 CP_4 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CP_1
e in solido tra loro a favore di ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_3
e, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022,( scaglione €
[...] CP_4
5.200,00- € 26.000,00) in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta,
(esclusa la fase istruttoria del Tribunale per , intervenuto solo in fase di CP_4 conclusione del giudizio e da porre in favore dell'avv. Antonio Torre quale antistatario) con applicazione dei parametri minimi essendo le difese delle parte appellanti similari, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, effettivamente non svolta.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da (e per Parte_1 17
essa , nei confronti di e nonché Parte_3 CP_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 2314/2022 del Tribunale di Controparte_3 CP_4
Firenze, pubblicata il 1°.08.2022, così provvede:
Accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma integralmente la Parte_1 sentenza;
Rigetta l'opposizione ex art. 616 c.p.c. svolta da CP_9 Controparte_5
e, per l'effetto
Dichiara la validità del pignoramento immobiliare loro notificato in data 15.11.2017 e della successiva procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il Tribunale di Firenze con RGE n. 582/2017;
Condanna e a rifondere: - a per CP_1 Controparte_5 Parte_1 essa alla mandataria e spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Parte_3
1.984,00 per compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi di giudizio e spese del contributo unificato d'appello; a le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_3
1.984,00 per compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in €
2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi e spese del contributo unificato d'appello e ad le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per CP_4 compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi di giudizio e spese del contributo unificato d'appello, con attribuzione all'avv. Antonio Torre, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere ausiliario relatore - estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico delle Vergini 18
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
N. R.G. 1517/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1517/2022 del ruolo generale, contenzioso promossa da:
(per essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. Claudia Parte_1 Parte_2
Nuti, per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
e con il patrocinio dell'avv. Monia Rossi, procura CP_1 Controparte_2 in atti;
APPELLATI
Nonché 2
on il patrocinio dell'avv. Francesco Trotta, per procura in atti;
Controparte_3
APPELLATA
con il patrocinio dell'avv. Francesco Torre, per procura in atti;
CP_4
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 2314/2022 resa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 1° agosto 2022.
In data 29.05.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in quanto titolare del credito Parte_1 oggetto di causa dalla data di cessione del credito stesso da parte di e fino alla Controparte_3 successiva cessione del credito a e, conseguentemente CP_4
- riformare la sentenza impugnata (Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2314/2022, pubblicata l'1/08/2022 (RG n. 7412/2020 - Repert. n. 4766/2022 - G.I. dott. Guglielmi), nella parte in cui ha accolto l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, ha CP_1 Controparte_5 dichiarato la nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il medesimo
Tribunale con RGE n. 582/2017, rigettando, in ogni caso, ogni domanda formulata dall'attore, con condanna di spese.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del precedente capo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità degli atti di pignoramento notificati all'attore e l'improcedibilità della procedura esecutiva, essendo in ogni caso costituito nel giudizio e nella procedura esecutiva il soggetto legittimato ad agire – 3
individuato nell'originario detentore del credito – con ogni conseguenza Controparte_3 processuale. Con vittoria di spese, rimborsi e compensi di entrambe i gradi del giudizio”.
Parte appellata: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale, accogliere l'appello promosso da e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 2314/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze come richiesto dall'appellante. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge di ambo i gradi di giudizio.”
Parte appellata: CP_4
“Voglia L'Ill.mo giudicante, in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello incidentale proposto, accertata la legittimità dell'intervento del Sig. , CP_4 così provvedere:
1. riformare la sentenza impugnata (Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2314/2022 pubblicata l'1/8/20 22. (RG n. 7412/2020 - Repert. n. 4766 /2022 G.I. dott. Guglielmi), nella parte in cui ha accolto l'opposizione svolta da e e, per CP_1 Controparte_6
l'effetto, ha dichiarato la nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il medesimo Tribunale con RGE n. 582/2017, rigettando, in ogni caso, ogni domanda formulata dall'attore;
2. in via subordinata, nella delegata e non creduta ipotesi di rigetto del precedente capo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità degli atti di pignoramento notificate all'attore e l'improcedibilità della procedura esecutiva, essendo in ogni caso costituito nel giudizio e nella procedura esecutiva il soggetto legittimato ad agire - individuato nell'originario detentore del credito - con ogni conseguenza Controparte_3 processuale.
3. In via di ulteriore subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali, disponendo la condanna alle parti CP_4 ciascuna per quanto di ragione, compensando quelle relative al Sig. ; CP_4 4
4. Condannare gli appellati e al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_6 competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore per fattone anticipo”.
Parte appellata: e CP_1 Controparte_2
“Voglia: A) respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto dal Sig;
CP_4
B) Respingere le conclusioni proposte nell'appello principale proposto da e Parte_1 nell'appello incidentale proposto dal Sig. ; CP_4
C) Confermare, di conseguenza, la sentenza di primo grado n. 2314/2022 impugnata, pubblicata in data 01/08/2022, emessa nel procedimento avente RG 7412/2020 del Tribunale di Firenze, GI Dott. Guglielmi;
D) In accoglimento delle difese svolte nel presente atto, Voglia confermare la dichiarazione di nullità di tutti gli atti di pignoramento notificati agli attori e l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Tribunale di Firenze con RGE
582/2017.
Con vittoria di spese del presente giudizio di costituzione in appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2314/2022, pubblicata il 1°.8.2022, il Tribunale di Firenze, pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, ha così decide:
- accoglie l'opposizione svolta da e e per l'effetto dichiara la CP_1 Controparte_5 nullità degli atti di pignoramento notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
582/2017;
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ.,
- condanna e in solido tra loro a rimborsare in Controparte_3 Parte_1 CP_4 favore dei signori e le spese processuali del presente giudizio CP_1 Controparte_5 che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi Euro 5.099,00 di cui Euro 264,00 per spese non imponibili, Euro 875,00 per la fase di studio della controversia, 5
Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.600,00 per la fase istruttorio ed Euro
1.620,00 per la fase decisionale, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile;
pone
- definitivamente a carico di e in solido tra loro Controparte_3 Parte_1 CP_4 spese di CTU, liquidate come in atti…”.
1.1 Tale sentenza è stata emessa su opposizione all'esecuzione immobiliare n. 582/17 promossa da e con ricorso ex art. 615 c.p.c. innanzi CP_1 CP_5 CP_5 al G.E. del Tribunale di Firenze, dopo che aveva iscritto a ruolo il CP_3 pignoramento immobiliare notificato ai debitori il 15.11.2017 , in forza di titolo esecutivo costituito dall' atto di mutuo, acceso con atto pubblico del 10 dicembre 2004 a rogito Notaio
Dott. di Firenze (Rep. 243.284/Racc. 13.065), garantito da ipoteca, per Persona_1
l'importo originario di € 185.000,00.
1.2. L'opposizione con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, trovava fondamento nella: a) inesistenza di idoneo titolo esecutivo, posto che il contratto notarile non dava conto dell'effettiva consegna della somma mutuata, essendo la stessa condizionata all'esito positivo delle formalità inerenti l'iscrizione di ipoteca;
b) nullità del mutuo, essendo prevista l'applicazione di un tasso parametrato al tasso EURIBOR, frutto di intesa anticoncorrenziale illecita ex L. 187/90; c) indeterminatezza del tasso e l'applicazione di ISC superiore a quello dichiarato in contratto, con conseguente necessità di rimodulare il piano di ammortamento secondo il tasso BOT ex art. 117 TUB.
1.3 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto da parte Controparte_3 opponente e ne chiedeva il rigetto.
1.4 In data 4.12.2019 interveniva nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
(e per essa quale mandataria la , quale cessionaria del Parte_1 Parte_2 credito oggetto di esecuzione, in forza di una operazione di cessione pro-soluto di crediti in blocco ai sensi degli artt. 4 e 7.1 legge 30 aprile 1999 n. 130 stipulata in data 11.10.2019, la 6
quale faceva proprie le difese della cedente e nel contempo ne chiedeva la CP_3 contestuale estromissione dal giudizio.
2. Con ordinanza del 28 aprile 2020 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava il termine di sessanta giorni agli opponenti per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Nelle more, avverso la detta ordinanza e proponevano reclamo, CP_1 CP_5 contestando la titolarità del credito azionato dell'interventrice reiterando Parte_1 le medesime eccezioni di cui innanzi ma il Tribunale di Firenze in composizione collegiale lo respingeva.
4. Veniva quindi instaurato il giudizio di merito, nel quale gli opponenti riproponevano le medesime doglianze contenute nel ricorso introduttivo ed insistevano nella preliminare eccezione di carenza di titolarità del credito da parte di Parte_1
4.1 Si costituivano e (e, per essa, la le Controparte_3 Parte_1 Parte_2 quali reiteravano sostanzialmente le difese già svolte nella fase cautelare e del reclamo e, contestando tutte le domande degli opponenti, chiedendone il rigetto.
4.2 Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. , deducendo di essere CP_4 successore di er aver acquistato da quest'ultima il credito di cui è causa. Parte_1
5. La causa istruita documentalmente e con c.t.u. contabile, (limitatamente alla verifica sulla conformità dell'ISC/TAEG dichiarato in contratto con quello effettivo), previa precisazione delle conclusioni, veniva decisa dal Tribunale come da dispositivo innanzi trascritto.
5.1 Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta per i motivi che di seguito si riportano per comodità espositiva:
“1. Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi. 7
Come sopra anticipato, con due distinti atti di pignoramento immobiliare Controparte_3
(tramite doBank SpA in qualità di “mandataria generale”) ha avviato nei confronti dei signori e la procedura esecutiva iscritta al ruolo di questo CP_1 Controparte_5
r. cedura è stata intrapresa dalla doBank S.p.A. quale società incaricata da della gestione anche stragiudiziale dei propri crediti Controparte_3 anomali in virtù di procura generale di natura sostanziale ai rogiti del notaio Persona_2
Avverso l'esecuzione, gli attori hanno promosso opposizione con ricorso ex art. rilevando la presenza di vizi idonei a compromettere la legittimazione all'azione nonché il corretto iter procedimentale ed insistendo perché ne venisse accertata l'esistenza: in particolare parte attrice ha tra l'altro eccepito in via preliminare come nella procedura esecutiva e a seguire nel procedimento di opposizione si sia costituita la non personalmente Parte_1 ma tramite la mandataria (già doBank SpA) sionaria del credito Parte_2 oggetto di esecuzione in f operazione di cessione in blocco di crediti pro-soluto concretizzata senza tuttavia offrire la prova dell'avvenuto trasferimento del credito richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 58 co. 2 e 4 Testo Unico Bancario [anche TUB] e dell'art. 1 Legge n. 130/1999. Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata. L'eccezione concerne la costituzione di successore a titolo particolare nel Parte_1 diritto controverso ex art. 111 c.p.c., in forza di un contratto stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 legge 30 aprile 1999 n. 130 in data 11.10.2019 e con effetto in pari data, avente ad oggetto la cessione pro-soluto a “ , di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Parte_1 accessori e spese, ult nizzi o quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti") Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” tra i quali asseritamente quello oggetto del presente giudizio come vantato da essa cedente nei confronti degli attuali attori, i quali assumono, a sostegno del preliminare motivo di doglianza, la carenza di titolarità del credito e di legittimazione processuale in capo ad essa comparente, nell'assunto che non possa costituire piena prova del diritto di credito in questione 1'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione da parte della cessionaria. In punto il Tribunale osserva come secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sia ormai pacifico che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulti sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019) rivestendo gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, co. 2, 3 e 4 del T.U.B. carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 c.c., a tenore della quale la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli sia stata notificata sicché, nel caso di specie, l'eseguita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti 8
pro soluto assolve perfettamente alla funzione di sostituire, per il cessionario, l'onere della notificazione suddetta impedendo l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il soggetto ceduto versi nonostante la sopravvenuta cessione la propria prestazione al cedente, ma non anche quella di provare l'esistenza del credito oggetto di causa e la sua effettiva cessione e conseguentemente la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario (Cfr. tra le altre Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019). Come già più volte statuito dalla Suprema Corte, nel sancire il concetto che la pubblicazione suddetta esoneri la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, chi si afferma successore della parte originaria ha infatti l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi dell'effettività della cessione secondo il principio di diritto ancora di recente affermato per cui «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cfr. da ultimo Cass. n. 5857/2022). D'altro canto, la disposizione del citato art. 58 si limita a prescrivere che venga data la notizia di avvenuta cessione, fissando la sola enunciazione di essa come contenuto minimo essenziale della pubblicazione, che certamente non dà contezza- in questa sua minimale struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, salvo che l'inserimento in G.U. rechi indicazioni sufficientemente analitiche e chiare “atte a provare che il contenuto pubblicato in Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e del contenuto contrattuale ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi-esclusi dall'ambito della cessione” (cfr. Cass. n. 5617/2020); ciò in quanto la disposizione in esame non vieta che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie, ma tale situazione esula dal caso di specie, in cui la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti, come sopra riportata e trascritta da questo giudicante, risulta vaga e omnicomprensiva, facendo essa riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei singoli rapporti ceduti, ma solo la generica categoria degli stessi, con la conseguenza che va ritenuta non provata la titolarità attiva della cessionaria. In conclusione, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi solo se si dimostri (cosa che non si è verificata nella fattispecie in esame) che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare la nullità degli atti di pignoramento di cui è causa come notificati agli attori e 9
conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n. 582/2017. II Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione. Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381). Nel caso di specie, gli attori e sono risultati sostanzialmente CP_1 Controparte_5 vittoriosi sulla domanda: i tà e stante l'interesse comune in causa i convenuti vanno dunque condannati Controparte_3 Parte_1 CP_4 in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. a rifondere integralmente le spese del processo in favore degli attori e liquidate con riguardo al decisum. CP_1 Controparte_5
Perta 7/2018, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), si reputa congruo liquidare nei valori medi i compensi per le quattro fasi di giudizio ovvero in complessivi Euro 5.099,00 [di cui Euro 264,00 per spese non imponibili], oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile[…].
6. Proponeva tempestivo appello (a mezzo della mandataria Parte_1 Pt_2
, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito sulla prova della titolarità del credito ceduto.
2) Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità del pignoramento;
Per tali ragioni veniva formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
6.1 Si costituivano in giudizio la quale concludeva per l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, e , che si associava a sua volta alle difese avanzate CP_4 dall'appellante e da . CP_3 10
6.2 Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa alla camera di consiglio del 21.3.2024 dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
6.3 Con ordinanza del 21.3.2024, la Corte dichiarava la contumacia di e CP_1
e avendo e proposto appello Controparte_2 CP_4 Controparte_3 incidentale nei confronti di e non notificato;
CP_1 Controparte_2 attesa la necessità che il contraddittorio risultasse correttamente instaurato anche nei confronti delle suddette parti contumaci, e fatta in ogni caso salva ogni eventuale successiva valutazione ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la Corte rimetteva la causa sul ruolo fissando nuova udienza ed assegnando termine a e di notificare le CP_4 Controparte_3 rispettive comparse di costituzione contenenti appello incidentale a e CP_1
Controparte_2
6.4 Con successivo provvedimento in 09.01.2025, la Corte ordinava, stante la mancata costituzione e alla e a di CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 notificare le rispettive comparse di costituzione contenenti appello incidentale personalmente ai predetti appellati nei termini di rito.
6.5 Si costituivano in giudizio in data 15.05.2025 e che contestavano gli CP_1 CP_5 appelli principale e incidentali chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
6. 6 In data 29.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva decisa all'odierna camera di consiglio telematica.
******
7. L'appello è fondato. 11
7.1 Va, in via preliminare, revocata la contumacia di e CP_1 CP_2
costituiti tardivamente.
[...]
La difesa degli appellati sul punto ha sostenuto che: “ c) … in realtà, come rilevato nel provvedimento del 9/01/2025 dal Presidente, Dott. Ludovico Delle Vergini, l'intero procedimento risultava viziato, fin dalla sua origine, non essendo stati correttamente notificati gli atti introduttivi agli odierni appellati;
d) Che gli atti introduttivi, infatti, venivano notificati presso il domicilio eletto in primo grado dagli appellati e non personalmente presso la loro residenza, come disposto dall'art. 330 ultimo comma, c.p.c”.
Tale assunto non è corretto ed è incongruente con le emergenze processuali.
La contumacia di e è stata dichiarata da questa Corte con ordinanza CP_1 CP_5 del 21.3.2024 dopo avere accertato che l'appello principale era stato ritualmente notificato da a e in via telematica, nel Parte_1 CP_1 Controparte_2 domicilio eletto in primo grado, in data 1.9.2022.
La notifica è stata poi rinnovata solo quale conseguenza della proposizione degli appelli incidentali, in questo caso alla parte personalmente, e non nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente all'epoca), essendo decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
In conclusione, non sussiste un vizio originario del processo, stante la correttezza della prima notifica dell'appello ad istanza di ei confronti di e Parte_1 CP_1
la cui costituzione è da ritenere tardiva. Controparte_2
7.2 Con il primo motivo di gravame l'Appellante lamenta un vizio della la sentenza nella parte in cui “ il Giudice ha affermato che , onerata della prova della cessione dello Parte_1 specifico credito per il quale si agisce, non avendo prodotto il “contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato”, non avrebbe dimostrato che “il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale”. (cfr. pag. 4 app.).
Deduce quindi ( a cui si associano le difese di e ) Parte_1 CP_3 CP_4 che tale decisione sarebbe frutto di un errore del giudicante, avendo adempiuto a Pt_1 12
tutti gli oneri probatori previsti all'art. 58 TUB, ovvero: 1) proceduto alla duplice formalità dell'iscrizione nel registro delle imprese e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
2) dimostrato che nel perimetro di detta cessione fosse inclusa la posizione creditoria vantata da nei confronti dei debitori RASHID - MASUDA. CP_3
Con riferimento alla duplice formalità, sserisce in particolare: Parte_1 sub a) di essere la titolare del credito oggetto del presente giudizio in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 11.10.2019 con cui
“ nell'ambito di un'operazione di cessione pro-soluto ai sensi dell'art. 1, 4 e 7.1 Controparte_3 della legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del D.
Lgs.1 settembre 1993, n. 385, ha ceduto, con efficacia giuridica dall'11.10.2019, a “ Parte_1
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi o quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_3 credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 ed i cui debitori, risultanti da un'apposita lista, sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991 (i "Crediti").
Di avere pubblicato prima l'avviso di cessione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15.10.2019 – Parte Seconda n. 121 (doc. 11 fasc. 1° grado) e poi iscritto presso il
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma “l'operazione di acquisto dei summenzionati crediti” (cfr. doc. 12 fasc. 1° grado)”.
Sub b) Quanto alla prova che nel perimetro della predetta cessione fosse inclusa la posizione creditoria vantata da , nei confronti dei debitori, asserisce CP_3 Parte_1 di aver fornito detta prova con la pubblicazione in G.U., dove non solo era stata indicata la cessione, ma anche la pagina web accedendo alla quale era possibile vedere i dati di tutti i crediti oggetto di cessione e tra le suddette posizioni compariva il mutuo era CP_1 identificato attraverso “ il codice univoco (l'NDG 0000000046241494) rilevabile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo prodotto in primo grado (cfr. pag. 1197/2532 - doc. 13 e 14 fasc. 1° grado). 13
In ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione, anzi confessione, resa da nel corso del giudizio di primo grado, di aver ceduto il Controparte_3 credito in questione in favore di ex art. 58 TUB del 11/10/2019”, assumeva Parte_1 carattere rilevante ai fini della prova della cessione e dell'inclusione del credito.
Inoltre, non essendo, il contratto di cessione di credito soggetto a forme sacramentali o comunque particolari ai fini della sua validità, era onere del giudice al fine di valutare la prova dell'avvenuta cessione del credito, “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto”.
e hanno a loro volta dedotto che il Giudice di prime cure aveva CP_1 CP_5 correttamente ritenuto la carenza di titolarità del credito ed il difetto di legittimazione processuale attiva di , in quanto il mero avviso di cessione pubblicato nella Parte_1
Gazzetta Ufficiale, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione da parte della cessionaria, non costituiva piena prova del diritto di credito in questione. La pubblicazione sulla G.U., seppure esonerasse la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, non dimostrava l'esistenza della cessione stessa. Né dalla documentazione depositata in primo grado si sarebbe potuto evincere che il credito vantato fosse stato effettivamente ceduto in quanto né i dati indicati nella pagina web illustrante i crediti oggetto di cessione, né il codice identificativo rilevabile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, erano sufficienti ed esaustivi.
8. Il motivo è fondato va accolto, con integrale riforma della sentenza.
Per giurisprudenza costante, “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass.
29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n.
4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409 Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024,
n.16526; Cass. 23 aprile 2025, n.14270). 14
Nel caso in esame, peraltro, l'avviso prodotto in giudizio conteneva anche un rimando che consentiva di verificare l'inserimento dello specifico rapporto nell'ambito della cessione, venendo indicato il sito internet (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/prisma-2019.html) accedendo al quale era possibile facilmente visionare i dati di tutti i crediti oggetto di cessione (identificati per banca cedente, codice NDG del debitore e numero rapporto del credito ceduto alla data di cessione, unitamente ad ulteriori dati indicativi dei crediti ceduti).
ha anche prodotto un estratto dei crediti oggetto di cessione, dal quale si Parte_1 evince che il rapporto era contrassegnato con il codice identificativo univoco
0000000046241494, che è espressamente indicato nell'elenco dei crediti ceduti da a (cfr. sub doc. 14 pag. 1197), come da immagine che CP_3 Parte_1 Pt_1 segue:
Va per di più osservato, in generale, che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (vedi, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944;
Cass. 27/06/2025, n.17310, che evidenzia come l'avviso ex art. 58 TUB, ben può essere comunque valutato dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”.
In detto contesto assume particolare rilievo certamente la prova dichiarativa offerta dalla società cedente;
la S.C. la considera “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. n. 10200 del 2021 in motivazione)” nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento 15
documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”.
Nel caso in esame la cedente, costituitasi in giudizio, ha sempre confermato l'intervenuta cessione del credito, fatto che vale da solo a provare la legittimazione attiva di CP_7
[...]
conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto
[...] non provata la titolarità attiva del credito da parte di . Parte_1
Quanto alla posizione di , subentrato a , la cessione in suo favore è stata CP_4 Parte_1 ampiamente documentata e e non hanno CP_1 Controparte_5 contestato specificamente l'esistenza del successivo contratto intercorso con , se Pt_1 non quale riflesso della caducazione della prima cessione quella cioè tra e CP_3 quest'ultima.
9. Con il secondo motivo parte APPELLANTE impugna la decisione laddove il Giudice ha affermato che dall'accoglimento dell'opposizione, discenderebbe “la nullità degli atti di pignoramento [rectius: dell'atto di pignoramento, che è uno solo] di cui è causa come notificati agli attori e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n. 582/2017”. (cfr. pag. 8 app.)
in particolare ripropone quanto dedotto ed eccepito in primo grado a sostegno Pt_1 della infondatezza dei motivi di opposizione, rimasto assorbito dall'accoglimento dell'eccezione preliminare, evidenziando che la dichiarazione di nullità del pignoramento per effetto della mancata prova della cessione era assolutamente errata in quanto il pignoramento era stato notificato da , la quale aveva poi promosso la procedura esecutiva, per cui CP_3 il pignoramento sarebbe stato comunque valido ed efficace anche qualora si volesse ritenere la carenza di titolarità di essa . Similare posizione hanno assunto e Parte_1 CP_3
. CP_4
e a loro volta hanno insistito nella richiesta di CP_1 Controparte_5 dichiarazione della nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e di conseguenza di estinzione del procedimento esecutivo. 16
La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, essendo infondato il rilievo circa la mancanza di legittimazione attiva di Pt_1
Ad abundantiam, tale decisione è comunque errata anche ove si consideri, come non contestato, che il pignoramento è stato azionato ed introdotto dalla Controparte_3 originaria titolare del titolo esecutivo e del rapporto giuridico a monte, che riveste nel giudizio la posizione di parte processuale, non essendo stata estromessa.
10. L'appello va accolto e gli appelli incidentali di e ad oggetto l'erronea CP_3 CP_4 condanna alle spese del primo grado restano assorbiti dovendo il giudice che accoglie l'appello rideterminare le spese del primo grado. Gli appellati, poi, non hanno riproposto le questioni di merito rimaste assorbite, per cui non vi è motivo di esaminarle.
Va poi osservato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, in applicazione di tale principio e del criterio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso , e ) CP_8 CP_3 CP_4 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CP_1
e in solido tra loro a favore di ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_3
e, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022,( scaglione €
[...] CP_4
5.200,00- € 26.000,00) in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta,
(esclusa la fase istruttoria del Tribunale per , intervenuto solo in fase di CP_4 conclusione del giudizio e da porre in favore dell'avv. Antonio Torre quale antistatario) con applicazione dei parametri minimi essendo le difese delle parte appellanti similari, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, effettivamente non svolta.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da (e per Parte_1 17
essa , nei confronti di e nonché Parte_3 CP_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 2314/2022 del Tribunale di Controparte_3 CP_4
Firenze, pubblicata il 1°.08.2022, così provvede:
Accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma integralmente la Parte_1 sentenza;
Rigetta l'opposizione ex art. 616 c.p.c. svolta da CP_9 Controparte_5
e, per l'effetto
Dichiara la validità del pignoramento immobiliare loro notificato in data 15.11.2017 e della successiva procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo presso il Tribunale di Firenze con RGE n. 582/2017;
Condanna e a rifondere: - a per CP_1 Controparte_5 Parte_1 essa alla mandataria e spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Parte_3
1.984,00 per compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi di giudizio e spese del contributo unificato d'appello; a le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_3
1.984,00 per compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in €
2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi e spese del contributo unificato d'appello e ad le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per CP_4 compenso professionale, nonché le spese del primo grado liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza di entrambi i gradi di giudizio e spese del contributo unificato d'appello, con attribuzione all'avv. Antonio Torre, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Consigliere ausiliario relatore - estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico delle Vergini 18
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.